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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/07/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 358/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 9 luglio 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Agnese Currò Dossi, sono comparsi:
l'avv. ZOLI PAOLA la quale si riporta agli atti ed alla memoria conclusiva depositata ed insiste per l'accoglimento del ricorso. Dà atto che la mediazione ha avuto esito negativo.
nessuno compare CP_1
Il Giudice
Dichiara la contumacia di . CP_1
Si ritira per la stesura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
Alle ore 15.30 il Giudice chiude il verbale e procede al deposito telematico della sentenza unitamente al presente verbale che la contiene.
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Agnese Currò Dossi ha pronunciato ex art. 420 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 358/2025 promossa da:
, con sede in Coriano in Via Vecciano n. 47 rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
ZOLI PAOLA,
ATTORE contro
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._1
CONVENUTO
La causa è iscritta ruolo in data 11.2.2025 proveniente da sfratto per morosità r.g. 129/2025 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 9.7.2025. La natura delle questioni ha consentito la discussione orale e la pronuncia immediata dell'ordinanza con la lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. Sentita l'esposizione delle parti in merito alla posizione di tutela ed alle difese delle dedotte allegazioni, il giudice così provvede.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la con sede in Coriano in Via Vecciano n. Parte_1
47, premettendo di essere proprietaria degli immobili siti in Montescudo Monte Colombo, alla Via
Cà Pazzaglia n. 41 e rappresentati da un immobile ad uso negozio e accessori siti al piano strada ed identificati al NCEU al foglio 3, particella 453 sub 49 cat C1 per il negozio, sub 18 per la cantina e sub 24 per il garage, condotti in locazione in virtù di contratto del 01.09.2017 e registrato avanti all'agenzia delle entrate al n. 7735 serie 3T in data 06.09.2017, dalla Sig.ra titolare Parte_2 della omonima ditta individuale;
che la conduttrice ha ceduto la propria attività alla Parte_2 sig.ra nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]; ciò premesso, intimava a sfratto per morosità non avendo la CP_1 conduttrice corrisposto il canone di locazione dal mese di settembre 2024 compreso, salvo alcuni sporadici acconti, accumulando così ad oggi un debito per un totale di € 2.767,13, oltre a € 170,66 per spese condominiali non corrisposte.
All'udienza del 11.2.2025 compariva la conduttrice di persona, , opponendosi allo sfratto, CP_1 lamentando la propria difficoltà ad adempiere all'obbligazione a causa della concorrenza di altro bar sito nella stessa zona, e rappresentando di aver in ogni caso corrisposto degli acconti.
Il Giudice emetteva ordinanza di rilascio in data 11.2.2025 fissando per l'esecuzione la data del
11.4.2025, disponendo il mutamento di rito ed invitando le parti a tentare la mediazione obbligatoria.
Con memoria 8.5.2025 parte locatrice chiedeva “nel merito dichiarare cessato e risolto il contratto di locazione inter partes, per la morosità da considerarsi inadempimento grave alla data del 31.08.2024 condannando l'intimata al rilascio dell'immobile con sentenza esecutiva confermativa dell'ordinanza di rilascio e con ordine di pagamento delle somme dovute a titolo di canoni scaduti e di indennità di occupazione fino ad oggi, oltre a quelli maturandi fino all'effettivo rilascio dell'immobile; condannare inoltre la convenuta al ristoro in favore della società attrice di tutte le spese legali sostenute per la iniziale fase sommaria, per il procedimento di mediazione instaurato, per il presente giudizio nonchè per il giudizio esecutivo per il rilascio forzato del bene.”
Nessuno si costituiva per . CP_1
All'udienza di discussione del 9 luglio 2025 parte locatrice insisteva nella domanda. Il Giudice dichiarava la contumacia della resistente e tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente in rito si dà atto che è stata assolta la condizione di procedibilità.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero della non imputabilità dell'inadempimento (cfr. ex plurimis, Cass. sez. un. 30.10.2001, n.
13.533).
Nel caso specifico la parte locatrice ha provato l'esistenza del contratto di locazione inter partes da cui deriva l'obbligo, per parte conduttrice, di corrispondere il canone secondo i tempi e le modalità indicate nel documento contrattuale. Risulta accertata una morosità alla data della intimazione dello sfratto pari ad € 2.763,13 per canoni impagati dal mese di settembre 2024 al mese di dicembre 2024 cui devono aggiungersi quelli maturati e maturandi fino all'effettivo rilascio dell'immobile.
L'intimato, non comparendo e rimanendo contumace, non ha assolto all'onere a suo carico non avendo provato di avere regolarmente adempiuto all'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione.
Orbene, l'inadempimento della conduttrice, valutato nella globalità della situazione contrattuale e rapportato allo specifico interesse economico della parte locatrice nonché alla sua incidenza sul vincolo sinallagmatico, non può non ravvisare quella gravità necessaria per una pronuncia risolutoria, atteso peraltro la mancata contestazione da parte della conduttrice, rimasta contumace, circa la morosità e la sua persistenza (cfr. Cass. Ordinanza n. 36494/2023: a fronte di una domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore, il Giudice deve tener conto, nella valutazione della gravità dell'inadempimento, del suo comportamento anche successivo alla proposizione della domanda, dal momento che, non potendo il locatore sospendere a sua volta
l'adempimento della propria obbligazione, permane in capo allo stesso l'interesse alla percezione del corrispettivo convenuto, dovutogli, ai sensi dell'art. 1591 c.c., fino al momento della riconsegna del bene).
La domanda di risoluzione del contratto appare pertanto fondata e va accolta
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate alla stregua del DM n°55/2014 tenendo conto della non complessità della questione, dell'attività effettivamente svolta e dell'effettivo scaglione tariffario di appartenenza,
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando su ricorso proposto da Parte_1 contro ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, così provvede: CP_1
in accoglimento della domanda proposta dall'attrice accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione del 01.09.2017 e registrato avanti all'agenzia delle Entrate al n. 7735 serie 3T in data
06.09.2017, per grave inadempimento della convenuta;
CP_1
condanna all'immediato rilascio, libero da cose e persone, degli immobili locati siti CP_1 in Montescudo Monte Colombo, alla Via Cà Pazzaglia n. 41 e rappresentati da un immobile ad uso negozio e accessori siti al piano strada ed identificati al NCEU al foglio 3, particella 453 sub 49 cat
C1 per il negozio, sub 18 per la cantina e sub 24 per il garage,
condanna al pagamento dei canoni di locazione per € 2.763,13 calcolati fino CP_1 all'introduzione dello sfratto per morosità, oltre ai canoni successivi maturati e maturandi sino al rilascio degli immobili oltre interessi dal dovuto al saldo;
condanna altresì la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida nel complessivo importo di € 1.700,00 per compenso ed € 76,00 per anticipazioni, oltre 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Pone a carico della parte soccombente le spese relative alla mediazione
Sentenza resa ex articolo 420 c.p.c. pubblicata telematicamente con allegazione al verbale.
Rimini, 09/07/2025
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 9 luglio 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Agnese Currò Dossi, sono comparsi:
l'avv. ZOLI PAOLA la quale si riporta agli atti ed alla memoria conclusiva depositata ed insiste per l'accoglimento del ricorso. Dà atto che la mediazione ha avuto esito negativo.
nessuno compare CP_1
Il Giudice
Dichiara la contumacia di . CP_1
Si ritira per la stesura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
Alle ore 15.30 il Giudice chiude il verbale e procede al deposito telematico della sentenza unitamente al presente verbale che la contiene.
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Agnese Currò Dossi ha pronunciato ex art. 420 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 358/2025 promossa da:
, con sede in Coriano in Via Vecciano n. 47 rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
ZOLI PAOLA,
ATTORE contro
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._1
CONVENUTO
La causa è iscritta ruolo in data 11.2.2025 proveniente da sfratto per morosità r.g. 129/2025 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 9.7.2025. La natura delle questioni ha consentito la discussione orale e la pronuncia immediata dell'ordinanza con la lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. Sentita l'esposizione delle parti in merito alla posizione di tutela ed alle difese delle dedotte allegazioni, il giudice così provvede.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la con sede in Coriano in Via Vecciano n. Parte_1
47, premettendo di essere proprietaria degli immobili siti in Montescudo Monte Colombo, alla Via
Cà Pazzaglia n. 41 e rappresentati da un immobile ad uso negozio e accessori siti al piano strada ed identificati al NCEU al foglio 3, particella 453 sub 49 cat C1 per il negozio, sub 18 per la cantina e sub 24 per il garage, condotti in locazione in virtù di contratto del 01.09.2017 e registrato avanti all'agenzia delle entrate al n. 7735 serie 3T in data 06.09.2017, dalla Sig.ra titolare Parte_2 della omonima ditta individuale;
che la conduttrice ha ceduto la propria attività alla Parte_2 sig.ra nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]; ciò premesso, intimava a sfratto per morosità non avendo la CP_1 conduttrice corrisposto il canone di locazione dal mese di settembre 2024 compreso, salvo alcuni sporadici acconti, accumulando così ad oggi un debito per un totale di € 2.767,13, oltre a € 170,66 per spese condominiali non corrisposte.
All'udienza del 11.2.2025 compariva la conduttrice di persona, , opponendosi allo sfratto, CP_1 lamentando la propria difficoltà ad adempiere all'obbligazione a causa della concorrenza di altro bar sito nella stessa zona, e rappresentando di aver in ogni caso corrisposto degli acconti.
Il Giudice emetteva ordinanza di rilascio in data 11.2.2025 fissando per l'esecuzione la data del
11.4.2025, disponendo il mutamento di rito ed invitando le parti a tentare la mediazione obbligatoria.
Con memoria 8.5.2025 parte locatrice chiedeva “nel merito dichiarare cessato e risolto il contratto di locazione inter partes, per la morosità da considerarsi inadempimento grave alla data del 31.08.2024 condannando l'intimata al rilascio dell'immobile con sentenza esecutiva confermativa dell'ordinanza di rilascio e con ordine di pagamento delle somme dovute a titolo di canoni scaduti e di indennità di occupazione fino ad oggi, oltre a quelli maturandi fino all'effettivo rilascio dell'immobile; condannare inoltre la convenuta al ristoro in favore della società attrice di tutte le spese legali sostenute per la iniziale fase sommaria, per il procedimento di mediazione instaurato, per il presente giudizio nonchè per il giudizio esecutivo per il rilascio forzato del bene.”
Nessuno si costituiva per . CP_1
All'udienza di discussione del 9 luglio 2025 parte locatrice insisteva nella domanda. Il Giudice dichiarava la contumacia della resistente e tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente in rito si dà atto che è stata assolta la condizione di procedibilità.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero della non imputabilità dell'inadempimento (cfr. ex plurimis, Cass. sez. un. 30.10.2001, n.
13.533).
Nel caso specifico la parte locatrice ha provato l'esistenza del contratto di locazione inter partes da cui deriva l'obbligo, per parte conduttrice, di corrispondere il canone secondo i tempi e le modalità indicate nel documento contrattuale. Risulta accertata una morosità alla data della intimazione dello sfratto pari ad € 2.763,13 per canoni impagati dal mese di settembre 2024 al mese di dicembre 2024 cui devono aggiungersi quelli maturati e maturandi fino all'effettivo rilascio dell'immobile.
L'intimato, non comparendo e rimanendo contumace, non ha assolto all'onere a suo carico non avendo provato di avere regolarmente adempiuto all'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione.
Orbene, l'inadempimento della conduttrice, valutato nella globalità della situazione contrattuale e rapportato allo specifico interesse economico della parte locatrice nonché alla sua incidenza sul vincolo sinallagmatico, non può non ravvisare quella gravità necessaria per una pronuncia risolutoria, atteso peraltro la mancata contestazione da parte della conduttrice, rimasta contumace, circa la morosità e la sua persistenza (cfr. Cass. Ordinanza n. 36494/2023: a fronte di una domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore, il Giudice deve tener conto, nella valutazione della gravità dell'inadempimento, del suo comportamento anche successivo alla proposizione della domanda, dal momento che, non potendo il locatore sospendere a sua volta
l'adempimento della propria obbligazione, permane in capo allo stesso l'interesse alla percezione del corrispettivo convenuto, dovutogli, ai sensi dell'art. 1591 c.c., fino al momento della riconsegna del bene).
La domanda di risoluzione del contratto appare pertanto fondata e va accolta
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate alla stregua del DM n°55/2014 tenendo conto della non complessità della questione, dell'attività effettivamente svolta e dell'effettivo scaglione tariffario di appartenenza,
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando su ricorso proposto da Parte_1 contro ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, così provvede: CP_1
in accoglimento della domanda proposta dall'attrice accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione del 01.09.2017 e registrato avanti all'agenzia delle Entrate al n. 7735 serie 3T in data
06.09.2017, per grave inadempimento della convenuta;
CP_1
condanna all'immediato rilascio, libero da cose e persone, degli immobili locati siti CP_1 in Montescudo Monte Colombo, alla Via Cà Pazzaglia n. 41 e rappresentati da un immobile ad uso negozio e accessori siti al piano strada ed identificati al NCEU al foglio 3, particella 453 sub 49 cat
C1 per il negozio, sub 18 per la cantina e sub 24 per il garage,
condanna al pagamento dei canoni di locazione per € 2.763,13 calcolati fino CP_1 all'introduzione dello sfratto per morosità, oltre ai canoni successivi maturati e maturandi sino al rilascio degli immobili oltre interessi dal dovuto al saldo;
condanna altresì la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida nel complessivo importo di € 1.700,00 per compenso ed € 76,00 per anticipazioni, oltre 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Pone a carico della parte soccombente le spese relative alla mediazione
Sentenza resa ex articolo 420 c.p.c. pubblicata telematicamente con allegazione al verbale.
Rimini, 09/07/2025
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi