Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Michele De Maria - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.517/2023 R.G. promossa in grado di appello da
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Ruccione. Parte_1
APPELLANTE
Contro
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo.
APPELLATO
Oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
All'udienza del 29 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO
Con ricorso depositato il 2 novembre 2021 conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Palermo G.L. l' deducendo che: CP_1
- in data 06.04.2020 aveva presentato domanda per l'ottenimento della prestazione del reddito di cittadinanza;
domanda poi accolta dall' giusta CP_1 comunicazione del 14.05.20220;
- in data 01.11.2020 la di lui moglie, “pensando a breve di avviare una determinata attività, apriva solamente la partita iva”; progetto che “per problemi familiari e di salute della stessa” non aveva “avuto alcun seguito e nessuna iscrizione alla camera di commercio si è verificata”;
- l' , con comunicazione del 18 luglio 2021, aveva revocato Controparte_2 la prestazione in godimento per “ mancata comunicazione di variazione del reddito derivante dall'avvio dell'attività di impresa o lavoro autonomo entro 15 gg (art.3, comma 9 L.26/2019)”;
- con pec del 26.05.2021 aveva trasmesso, il modello RDC/PDC- com esteso;
- dalla apertura di partita iva nessuna attività era stata avviata né alcun reddito aggiuntivo da dichiarare era stato realizzato;
- la dichiarazione dei redditi anno 2021 per il periodo di imposta 2020 era stata trasmessa all' in data 16.09.2021 e che la stessa dichiarazione iva, Controparte_3 per l'anno 2021/2022, era stata trasmessa in data 28/04/2022.
Chiedeva pertanto di:
- accertate il dichiarare il proprio diritto ad ottenere il reddito di cittadinanza a far data dalla presentazione della relativa domanda del 06/04/2020;
- annullare e revocare il provvedimento del 18 luglio 2021, con il quale gli CP_1 era stata comunicata la decadenza dal diritto ad ottenere la prestazione del reddito di cittadinanza;
- condannare l' a corrispondere la prestazione del reddito di cittadinanza CP_1
a far data dalla revoca di giugno 2021.
L'adito Tribunale, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.1127/2022, pubblicata il 30.11.2022, rigettava il ricorso per non avere il , entro il termine Pt_1 di trenta giorni e nelle forme prescritte, dato comunicazione all' “dell'avvenuto CP_1 inizio di una attività autonoma”.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato in data 03.06.2023, lamentando: Parte_1
- che il D.L. n.4 del 28 gennaio 2019 prevedeva l'obbligo di comunicazioni successive da parte di soggetti che fanno parte del nucleo già beneficiario del RDC, esclusivamente in caso di eventi sopravvenuti che potrebbero incidere sul diritto o sull'importo del beneficio originariamente spettante;
- di avere comunicato all' come documentalmente provato nel giudizio di CP_1 primo grado, che nessuna attività era stata avviata con l'apertura della partita iva e le dichiarazioni dei redditi per gli anni interessati erano state correttamente inviate all'agenzia delle entrate (la dichiarazione dei redditi anno 2021 per il periodo di imposta 2020 è stata trasmessa all' in data 16.09.2021 e che la stessa Controparte_3 dichiarazione iva per l'anno 2021/2022 veniva trasmessa in data 28/04/2022);
- che nessuna omissione può essere configurata nella vicenda per cui è causa avendo egli provveduto a comunicare i dati reddituali ed inviato la pec all'istituto previdenziale in cui dichiarava di non avere percepito redditi per il secondo trimestre 2020, con riferimento all'attività avviata. Ha resistito al gravame l con memoria depositata il 9 gennaio 2025, CP_1 chiedendone il rigetto.
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 29.05.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo, in atti.
IN DIRITTO
L'appello non merita accoglimento.
Milita in tal senso il trasparente disposto, illo tempore vigente, dell'art.3, comma 9, D.L. 4/2019 (poi abrogato dalla L.n.197/2022): “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all' entro trenta giorni dall'inizio della stessa a pena di CP_1 decadenza dal beneficio, per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero di persona presso i centri per l'impiego. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente”.
Espressioni dall'inequivocabile valore lessicale laddove:
- legano la decadenza dal percepimento del Rdc al solo dato formale della mancata comunicazione dell' , entro il termine perentorio di trenta giorni, CP_1 dell'avvio di un'attività di impresa o di lavoro autonomo da parte di uno dei componenti del nucleo familiare del percettore;
- indicano nella “variazione delle condizioni occupazionali” e non nella modifica delle “condizioni reddituali” l'elemento sopravvenuto generante l'obbligo per il percettore del RDC di effettuare la predetta comunicazione;
- finalizzano tale ultimo adempimento all'esigenza di garantire la massima trasparenza nei rapporti tra i destinatari e gli erogatori del beneficio in parola, al fine di consentire all' di monitorare costantemente la sussistenza dei requisiti per CP_1 potere continuare ad usufruire del Rdc e nello specifico di verificare, ogni tre mesi, l'ammontare del reddito di impresa dell'istante;
- individuano nel mero inizio dell'attività d'impresa, evidentemente coincidente con l'apertura di una partita iva, la sola condizione generante l'obbligo di comunicazione all' , risultando a tal fine inconferenti le successive scelte CP_1 gestionali incidenti sull'eventuale proseguimento dell'iniziativa imprenditoriali. Tanto premesso deve essere confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha evidenziato la mancata comunicazione all da parte del , entro CP_1 Pt_1 trenta giorni dall'apertura della partita IVA ad iniziativa della di lui coniuge (evento perfezionatosi in data 01.11.2020), del modello RDC com. esteso (trasmesso solo il 26.05.2021).
Non rileva in senso diverso la dedotta circostanza per cui “dalla apertura di partita iva nessuna attività era stata avviata né alcun reddito aggiuntivo da dichiarare era stato realizzato”, in quanto dato fattuale estraneo all'odierno thema decidendum incentrato sull'omessa comunicazione nei termini del modello de quo.
Del pari inconferenti sono gli ulteriori adempimenti fiscali osservati dall'istante (trasmissione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi anno 2021 per il periodo di imposta 2020 in data 16.09.2021, dichiarazione iva, per l'anno 2021/2022, trasmessa in data 28/04/2022), perché eventi inidonei a sanare l'inosservanza all'obbligo di comunicazione sanzionato dall'art.3 cit..
Per quanto suesposto l'impugnata sentenza merita integrale conferma. Alla soccombenza non segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite avendo egli presentato regolare dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.1127/2022 emessa dal Tribunale di Marsala G.L. il 30 novembre 2022. Dichiara la parte appellante non tenuta al pagamento delle spese del presente grado. Così deciso in Palermo il 29 maggio 2025. Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente Michele De Maria