Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 20/06/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 00573/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00959/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 959 del 2024, proposto da Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Porpora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ispettorato territoriale del lavoro di sassari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Via Nuoro, 50;
per l'annullamento
del Verbale di Disposizione ex art. 14, comma 1, D.Lgs. 124/2004 e ss.mm. emesso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Sassari in data 22.08.2024, notificato alla Società Poste Italiane in data 30.08.2024 ed avverso il quale è stato proposto ricorso gerarchico nei termini di legge, conclusosi con il silenzio dell'Amministrazione competente;
di tutti gli atti presupposti e comunque connessi e consequenziali a quello impugnato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Ispettorato, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente Poste italiane S.p.a. ha impugnato il verbale di disposizione ex art. 14 del d.lgs. n. 124 del 2004 dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Sassari (Ispettorato), che ha accertato la seguente irregolarità: “ collocazione forzata in ferie del dipendente LL TA Johnathan, nato a [...] il [...], dal 16/12/2022 al 10/02/2023 per un totale di 40 giorni lavorativi, di cui 26 giorni maturati nel 2022, senza la sussistenza di una ragione oggettiva che giustificasse l'imposizione unilaterale da parte del datore di lavoro ”, disponendo perciò che Poste italiane provveda a “- ripristinare le ore di ferie illegittimamente decurtate con aggiornamento del cruscotto ferie, - rettificare il Libro Unico del Lavoro, - emettere un nuovo cedolino paga di settembre 2024 provvedendo ad inserire nella parte relativa al monte giorni ferie da godere anni precedenti i 40 giorni imposti illegittimamente dal datore di lavoro, - dare dimostrazione dell’adempimento ”.
I fatti ritenuti rilevanti sono così riassunti nel provvedimento impugnato:
“ a) in data 05/12/2022 la società Poste Italiane spa, comunica al dipendente LL TA Johnathan, sopra generalizzato, che lo stesso sarà considerato in ferie d'ufficio dal 16/12/2022 al 10/02/2023.
b) il dipendente LL TA Johnathan, preso atto della comunicazione aziendale, comunicava al datore di lavoro che il numero di giorni di ferie imposto d'ufficio era ben superiore al numero delle ferie dell'anno corrente 2022 pari a 25 gg e 2 gg di ferie residue 2021, e che pertanto si imponevano ferie relative al 2023, soggette a programmazione del dipendente.
c) la società Poste Italiane SpA ha disposto unilateralmente delle ferie del dipendente LL TA, comprese ferie non ancora maturate ”.
2. Avverso tale atto Poste italiane deduce i seguenti motivi di diritto:
- I Violazione di legge (L. 241/1990 – D.Lgs. 124/2004) ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione nonché per errata individuazione dei presupposti , per omessa motivazione in relazione alle norme che sarebbero state violate, mancata indicazione dell’autorità e termini di impugnazione giudiziaria e per non aver consentito la partecipazione procedimentale a tutte le parti interessate.
- II Violazione di legge (art. 3, comma 1, della legge 241/90) ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione– irragionevolezza – ingiustizia manifesta , in quanto Poste ha correttamente operato nella determinazione delle ferie del dipendente, nel rispetto dell’art. 36 Cost., dell’art. 2109 c.c., dell’art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003 e dell’art. 36 del CCNL Poste Italiane, avendo così proceduto:
- ha chiesto al lavoratore di pianificare le ferie per il 2022, nel corso del quale il lavoratore è stato assente, causa infortunio, per un lungo periodo;
- non avendo ricevuto riscontro ha comunicato l’avvenuta pianificazione delle ferie “scadute” e parte (10 giorni) di quelle in conto per il 2023;
- ha effettuato la comunicazione con congruo preavviso per il lavoratore (5.12.2022);
- non ha ricevuto alcuna contestazione rispetto alla comunicazione di pianificazione d’ufficio delle ferie tanto che il lavoratore ha effettivamente usufruito dei periodi cosi programmati;
- ha ricevuto in data 31.01.2024 la comunicazione da parte del lavoratore di programmazione ferie solo per una parte del 2023 ossia 17 giorni sul totale residuo di 20 giorni ancora a disposizione del lavoratore: 30 (giorni di ferie totali per il 2023) – 10 (giorni di ferie pianificati dal datore di lavoro) = 20 (giornate di ferie residue per il 2023 che il lavoratore poteva pianificare secondo le proprie esigenze);
- a chiusura del 2023 il lavoratore aveva, quindi, un arretrato di 3 giorni di ferie ancora da smaltire per il 2023 che - ove non fosse stata disposta la pianificazione aziendale – sarebbe stata ampiamente superiore.
Deduce peraltro la manifesta ingiustizia del provvedimento poiché Poste dovrebbe riaccreditare le giornate di ferie, mentre aveva già corrisposto al lavoratore la retribuzione durante le ferie pianificate d’ufficio; conseguentemente il lavoratore in detto periodo non ha svolto la propria prestazione, ma ha ricevuto la retribuzione con onere a carico della Società di pagare ben 80 giornate lavorative/di ferie per l’anno 2022.
3. Resistono in giudizio il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, e l’Ispettorato territoriale del lavoro di Sassari, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
4. All’udienza pubblica dell’11 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, deve considerarsi tardiva e non utilizzabile la memoria di replica di Poste Italiane, siccome depositata oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile, aderendo il Collegio all’orientamento ampiamente maggioritario per cui è tardiva, ai sensi degli artt. 73 c.p.a. e 4, comma 4, disp. att. c.p.a., la memoria di replica depositata oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile, anche nella vigenza del processo amministrativo telematico, poiché il deposito oltre le ore 12, pur essendo consentito, si considera effettuato il giorno successivo (cfr. Cons. Stato, sez. II, 28 marzo 2025, n. 2586 Cons. Stato sez. VI, 5 dicembre 2024, n. 9750; Cons. Stato, sez. VI, 19 novembre 2024, n.9278; Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 2023, n. 1322; 4 marzo 2021, n. 1841; 13 febbraio 2020, n. 1137; TAR Sardegna, I, sentenze nn. 426 e 308 del 2025).
6. Nel merito, è senz’altro infondato il motivo di diritto con cui si contesta l’omessa indicazione del termine e dell’autorità davanti alla quale impugnare il provvedimento, posto che “ l’omessa indicazione del termine e dell’autorità a cui ricorrere, prevista dall’art. 3 comma 4 l. n. 241/90, costituisce una mera irregolarità e non influisce sulla legittimità degli atti impugnati ” ( ex multis T.a.r. Lazio, sez. II, 22 gennaio 2024, n. 1190).
7. Neppure colgono nel segno le doglianze di violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento, posto che l’Ispettorato ha semplicemente eseguito un accesso ispettivo il 25 gennaio 2024, adottato e consegnato un verbale con le richieste istruttorie e di poi concluso il procedimento; dunque, alcuna comunicazione di avvio del procedimento era necessario inviare e, vieppiù, certamente non trova applicazione l’art. 10- bis l. n. 241 del 1990, il cui ambito di applicazione è solo quello dei procedimenti ad istanza di parte.
8. Ciò chiarito, reputa il Collegio che il provvedimento sia legittimo, avendo la p.a. correttamente sussunto la fattispecie concreta nella norma di riferimento, rinvenibile in particolare nell’art. 36, comma 14 del CCNL Poste.
Tale norma dispone, per quanto qui rileva, che “ (…) in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio (…), le ferie potranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo ”.
8.1. Ora, in primo luogo, non è dirimente la circostanza per cui tale norma non sia stata espressamente evocata nel provvedimento impugnato - e non costituisce motivazione postuma il richiamo ad essa fatto nella memoria della difesa erariale – poiché, dal tessuto motivazionale del provvedimento, ben si coglie quale sia la fattispecie considerata dall’amministrazione e la disciplina che è stata violata, posto peraltro che si tratta della norma di maggior dettaglio che regolamenta l’istituto delle ferie per i dipendenti di Poste Italiane.
Non può quindi la ricorrente denunciare il difetto di motivazione sotto questo profilo, essendo ben chiaro quale sia il parametro giuridico di riferimento che, d’altronde, Poste Italiane ha menzionato sin dal ricorso introduttivo del giudizio.
8.2. Ciò chiarito, dai documenti depositati in giudizio e, invero, dalla stessa prospettazione della parte ricorrente, risultano comprovati i seguenti fatti rilevanti:
- il dipendente è risultato assente per infortunio dal 13 giugno 2022;
- in costanza di assenza per malattia, il 5 dicembre 2022, il dipendente ha ricevuto la comunicazione di Poste Italiane inerente il collocamento in ferie d’ufficio per quaranta giorni, pari alle ferie non godute nel 2022 e ad una parte delle ferie, non ancora maturate, relative al 2023.
Come visto però, l’art. 36, comma 14 del CCNL Poste Italiane, dispone che se non è possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno per uno stato di infortunio è prevista la fruizione entro il primo semestre dell’anno successivo e, perciò, come correttamente dedotto dalla difesa erariale, le giornate di ferie d’ufficio, in coda alla malattia, sono state irregolarmente imposte al dipendente, perché relative in parte all’annualità 2022 (anno corrente di maturazione e fruizione) ed in parte all’annualità 2023 (anno per il quale le giornate di congedo ordinario non erano neppure state maturate).
8.3. Non possono rilevare, in senso contrario, le allegazioni della ricorrente in ordine alla circostanza per cui il dipendente non avrebbe indicato le proprie preferenze (allorquando peraltro si trovava ancora in stato di infortunio), poiché tale circostanza non è sufficiente a determinare una limitazione nel diritto del dipendente, sancito dal citato art. 36, comma 14 del CCNL Poste, di godere delle ferie entro il primo semestre dell’anno successivo.
8.4. E la norma non può certo interpretarsi come disponente una mera facoltà e non un obbligo, poiché essa è in realtà rivolta al dipendente e non al datore di lavoro e, perciò, quest’ultimo deve mettere il dipendente nelle condizioni di poter esercitare il diritto alla fruizione delle ferie entro il primo semestre dell’anno successivo, non potendo imporgli ferie d’ufficio, allorquando peraltro il dipendente stesso si trovava ancora in stato di infortunio.
8.5. Né possono considerarsi motivo di illegittimità del provvedimento le conseguenze discendenti dalla sua esecuzione, i.e. il reintegro delle ferie illegittimamente imposte, che si pongono in realtà in rapporto di causalità, a monte, con l’illegittima condotta della ricorrente, in violazione dell’art. 36, comma 14 del CCNL Poste.
9. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, stante la particolarità delle questioni giuridiche controverse, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele Serra | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO