TRIB
Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/09/2024, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 17.09.24 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2105/2022 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Artico Giuseppe Ivan, come in Parte_1 atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Roberta Del CP_1
Sordo e Ida Verrengia, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.06.2021 parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità civile o dell'assegno di invalidità civile, nonché lo status di portatore di handicap grave, all'esito del procedimento amministrativo conclusosi infruttuosamente. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando sostanzialmente le conclusioni raggiunte in sede amministrativa e riconoscendo il ricorrente invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 67%. Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 08.04.2022, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e quindi la condanna dell' al CP_1 pagamento delle prestazioni richieste dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio. L' si è costituito ed ha contestato la sussistenza del requisito sanitario, CP_1 concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte. La difesa della ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e lamentato una sottovalutazione del quadro patologico, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, con particolare riferimento alla patologia articolare. Il CTU, invero, nell' elaborato peritale, c ha osservato, all'esito dello scrupoloso esame delle patologie, che l'invalidità complessiva indotta dal complesso menomativo è da valutarsi in una misura intorno al 67%, in applicazione del calcolo riduzionistico, trattandosi di patologie concorrenti tra loro (Cardiopatia valvolare I classe HA;
Sindrome ansioso-depressiva reattiva di grado lieve;
osteoporosi del rachide con pregressa frattura atraumatica del soma di L2 D;
Bronchite asmatica I classe GOLD ) . Le conclusioni dell'ausiliario, possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della negativa valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento delle prestazioni qui controverse. Inoltre, nel presente giudizio di opposizione, il medesimo CTU, ad integrazione del proprio elaborato peritale, ha chiarito, “...La documentazione depositata in atti non fa altro che confermare la diagnosi già ampiamente formulata nell'originale ATP ossia “Osteoporosi del rachide con pregressa frattura atraumatica del soma di L2”. Attualmente la documentazione del marzo 2024 attesta avvallamenti del soma di L3, L5 ed L5 ed in minor misura di D4, D11, D12 ed L1, confermando quindi la diagnosi di Osteoporosi del rachide, già formulata dal CTU! Il canale spinale è di diametro conservato, non vi sono ernie discali bensì una protrusione discale L5-S1 e C5-C6. La protrusione per intenderci equivale a una “sporgenza” del disco intervertebrale, mentre l'ernia equivale a una dislocazione del disco intervertebrale con compressione chiara ed inequivocabile delle radici nervose e del midollo spinale;
tale ultima situazione clinica è qui totalmente inesistente. Nonostante la SOSTANZIALE ASINTOMATICITA' DELLA PERIZIATA - Alla visita del CTU non emerge alcuna rilevante problematica osteoarticolare, ove si eccettui una limitazione dell'escursione articolare del rachide, né l'obiettività neurologica depone per problematiche sensitivo-motorie emergenti. Agli atti vi è una certificazione fisiatrica che dipinge una situazione osteoarticolare assolutamente non in linea con l'obiettività del CTU, con il riferito della paziente e con la rimanente documentazione ortopedica, e di cui non si può tener conto – il CTU CONCESSE COMUNQUE E GENEROSAMENTE IL COD TABELLARE 7003 – anziché il cod 7009 citato dalla CML ASL - E LA PERCENTUALE
MASSIMA DEL 40%, MAI CONTESTATA NEANCHE DAL COLLEGA TP
. Orbene la condizione radiologica è sì lievemente mutata, ma la Per_1 patologia è sempre la medesima, ossia l'osteoporosi del rachide – diagnosi già certificata;
la terapia farmacologica alternativa con cessa, come da Per_2 documentazione, a ottobre 2023; la “clinica” – se di clinica si può parlare - dipinta dalla collega , ortopedico ASL in data 23.05.24 è CP_2 CP_3 quella di algia del rachide in toto (riferito anamnestico): non viene obiettivata limitazione funzionale, neanche quella presente alla visita dello scrivente CTU(!), l'obiettività clinica ortopedica non viene neanche citata e circostanziata! In pratica: il medico della ASL si è limitato a trascrivere il riferito della paziente e il Par referto della e a dare consigli di massima, che chiunque – per intenderci: anche il vicino di casa - darebbe a un paziente che presenta una rachialgia! Relativamente alla remota documentazione inerente il presunto trauma di spalla dx (risalente a circa 15 mesi fa), non venendo neanche citato nell'ultimo controllo ortopedico del 23.05.24 – strano ma vero - si da per acclarato che sia risolto....”
Ebbene, anche sulla base di tale chiarimento reso dal CTU deve confermarsi l'insussistenza dei requisiti sanitari fondanti le pretese qui azionate. In definitiva, le censure reiterate dalla difesa dall'istante, traducendosi sostanzialmente in un dissenso diagnostico, debbono essere disattese. L'opposizione va dunque respinta. Le spese del giudizio, anche in relazione al procedimento per ATPO, sono integralmente compensate in ragione della peculiarità del caso in esame e dell'intrinseca controvertibilità delle valutazioni diagnostiche. Le spese di CTU sono liquidate con separato decreto .
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione. Compensa le spese del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 17.09.2024
Il Giudice del lavoro
.
dott.ssa Rosa Molè
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 17.09.24 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2105/2022 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Artico Giuseppe Ivan, come in Parte_1 atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Roberta Del CP_1
Sordo e Ida Verrengia, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.06.2021 parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità civile o dell'assegno di invalidità civile, nonché lo status di portatore di handicap grave, all'esito del procedimento amministrativo conclusosi infruttuosamente. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando sostanzialmente le conclusioni raggiunte in sede amministrativa e riconoscendo il ricorrente invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 67%. Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 08.04.2022, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e quindi la condanna dell' al CP_1 pagamento delle prestazioni richieste dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio. L' si è costituito ed ha contestato la sussistenza del requisito sanitario, CP_1 concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte. La difesa della ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e lamentato una sottovalutazione del quadro patologico, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, con particolare riferimento alla patologia articolare. Il CTU, invero, nell' elaborato peritale, c ha osservato, all'esito dello scrupoloso esame delle patologie, che l'invalidità complessiva indotta dal complesso menomativo è da valutarsi in una misura intorno al 67%, in applicazione del calcolo riduzionistico, trattandosi di patologie concorrenti tra loro (Cardiopatia valvolare I classe HA;
Sindrome ansioso-depressiva reattiva di grado lieve;
osteoporosi del rachide con pregressa frattura atraumatica del soma di L2 D;
Bronchite asmatica I classe GOLD ) . Le conclusioni dell'ausiliario, possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della negativa valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento delle prestazioni qui controverse. Inoltre, nel presente giudizio di opposizione, il medesimo CTU, ad integrazione del proprio elaborato peritale, ha chiarito, “...La documentazione depositata in atti non fa altro che confermare la diagnosi già ampiamente formulata nell'originale ATP ossia “Osteoporosi del rachide con pregressa frattura atraumatica del soma di L2”. Attualmente la documentazione del marzo 2024 attesta avvallamenti del soma di L3, L5 ed L5 ed in minor misura di D4, D11, D12 ed L1, confermando quindi la diagnosi di Osteoporosi del rachide, già formulata dal CTU! Il canale spinale è di diametro conservato, non vi sono ernie discali bensì una protrusione discale L5-S1 e C5-C6. La protrusione per intenderci equivale a una “sporgenza” del disco intervertebrale, mentre l'ernia equivale a una dislocazione del disco intervertebrale con compressione chiara ed inequivocabile delle radici nervose e del midollo spinale;
tale ultima situazione clinica è qui totalmente inesistente. Nonostante la SOSTANZIALE ASINTOMATICITA' DELLA PERIZIATA - Alla visita del CTU non emerge alcuna rilevante problematica osteoarticolare, ove si eccettui una limitazione dell'escursione articolare del rachide, né l'obiettività neurologica depone per problematiche sensitivo-motorie emergenti. Agli atti vi è una certificazione fisiatrica che dipinge una situazione osteoarticolare assolutamente non in linea con l'obiettività del CTU, con il riferito della paziente e con la rimanente documentazione ortopedica, e di cui non si può tener conto – il CTU CONCESSE COMUNQUE E GENEROSAMENTE IL COD TABELLARE 7003 – anziché il cod 7009 citato dalla CML ASL - E LA PERCENTUALE
MASSIMA DEL 40%, MAI CONTESTATA NEANCHE DAL COLLEGA TP
. Orbene la condizione radiologica è sì lievemente mutata, ma la Per_1 patologia è sempre la medesima, ossia l'osteoporosi del rachide – diagnosi già certificata;
la terapia farmacologica alternativa con cessa, come da Per_2 documentazione, a ottobre 2023; la “clinica” – se di clinica si può parlare - dipinta dalla collega , ortopedico ASL in data 23.05.24 è CP_2 CP_3 quella di algia del rachide in toto (riferito anamnestico): non viene obiettivata limitazione funzionale, neanche quella presente alla visita dello scrivente CTU(!), l'obiettività clinica ortopedica non viene neanche citata e circostanziata! In pratica: il medico della ASL si è limitato a trascrivere il riferito della paziente e il Par referto della e a dare consigli di massima, che chiunque – per intenderci: anche il vicino di casa - darebbe a un paziente che presenta una rachialgia! Relativamente alla remota documentazione inerente il presunto trauma di spalla dx (risalente a circa 15 mesi fa), non venendo neanche citato nell'ultimo controllo ortopedico del 23.05.24 – strano ma vero - si da per acclarato che sia risolto....”
Ebbene, anche sulla base di tale chiarimento reso dal CTU deve confermarsi l'insussistenza dei requisiti sanitari fondanti le pretese qui azionate. In definitiva, le censure reiterate dalla difesa dall'istante, traducendosi sostanzialmente in un dissenso diagnostico, debbono essere disattese. L'opposizione va dunque respinta. Le spese del giudizio, anche in relazione al procedimento per ATPO, sono integralmente compensate in ragione della peculiarità del caso in esame e dell'intrinseca controvertibilità delle valutazioni diagnostiche. Le spese di CTU sono liquidate con separato decreto .
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione. Compensa le spese del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 17.09.2024
Il Giudice del lavoro
.
dott.ssa Rosa Molè