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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/10/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1023/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta n. 1023/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 24.10.2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Daniele Siniscalchi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(codice fiscale ), nata a [...] il [...], ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati Maria Guerci e Tommaso Serra, che la rappresentano e difendono, anche separatamente, giusta procura in atti;
RICORRENTI comunicati gli atti al pubblico ministero in sede (l'8.5.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 5 (art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., depositato telematicamente in data 3.4.2025, i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale pronunciarsi la loro separazione personale e contestualmente – decorso il termine di legge – la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di avere contratto matrimonio a Siracusa in data 2.10.2008 (atto trascritto al n. 385, parte
II, serie A, anno 2008);
- che dalla loro unione nascevano i figli (il 2.11.2018) ed (il 10.12.2017). Per_1 Per_2
All'udienza del 23.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma
1, c.p.c., i coniugi ricorrenti chiedevano la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
- - Parte_3
“1) I minori e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2 collocate presso il domicilio materno dove hanno sempre vissuto.
Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione.
Resta, però, stabilito che i genitori dovranno prendere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, atte a garantirne un adeguato sviluppo ed equilibrio psico-fisico, seguendone le naturali inclinazioni.
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo vorrà, previo accordo preso con la madre e tenendo conto delle esigenze scolastiche e di vita degli stessi.
In mancanza di accordo, la frequentazione dei bambini sarà garantita con le seguenti modalità:
- ed staranno con il papà a fine settimana alternati, dal sabato ore 10:00 fino Per_1 Per_2 alla domenica sera ore 20:00;
- i minori si intratterranno con il padre anche il mercoledì dalle ore 18:00 alle ore 20:00;
- i figli, trascorreranno le festività natalizie, con ciascun genitore alternando il 24/12 con il
25/12, il 31/12 con il 1/1, la Pasqua, alternando la domenica con il lunedì dell'Angelo;
- i periodi di vacanza estiva di cui i genitori godranno dovranno essere comunicati entro il
30 Giugno di ogni anno, adottando comunque un criterio di alternanza tra le parti evitando,
pagina 2 di 5 ove possibile, di sovrapporre le ferie dell'uno a quelle dell'altro; ciascun genitore, nella stagione estiva, trascorrerà una settimana continuativa con i figli;
le parti potranno, di comune accordo, adattare il suddetto periodo vacanziero a seconda delle reciproche esigenze e di quelle dei minori;
- i genitori si impegnano a favorire contatti telefonici quando i minori si trovino loro affidati.
A tal proposito si riportano gli attuali impegni settimanali dei figli:
- dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 entrambi si recano a scuola;
- dalle 17.00 alle 18.30, del martedì e giovedì pratica l'attività sportiva della danza Per_2
- dalle 17.00 alle 18.00 di lunedì e venerdì pratica l'attività sportiva di Judo. Per_1
3) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , madre collocataria, con Pt_1 Pt_2 decorrenza immediata, la somma mensile di € 300,00 (Euro trecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio, e quindi complessivamente € 600,00 (Euro seicento/00) al mese, a mezzo bonifico su conto corrente intestato alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese.
Resta stabilito tra le parti che l'assegno unico relativo a ciascun figlio verrà percepito dalla madre per intero, mentre le detrazioni fiscali per i figli a carico sarà fruita in ragione del
50% per ciascun genitore.
4) Le spese straordinarie necessarie per i minori, saranno sostenute da entrambi i genitori, in ragione del 50% per ciascuno. Esse andranno attestate poi con le relative ricevute di spesa. Al fine, comunque, di evitare contrasti di interpretazione in merito alle suddette spese straordinarie, le parti si riportano al Protocollo in uso per prassi presso il Tribunale di
Siracusa, da intendersi nel presente atto espressamente richiamato.
5) Entrambi i genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento della loro residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura.
- ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI –
Gli esponenti non chiedono nulla per sé, godendo entrambi di un reddito proprio adeguato
- ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE, DEBITI E CREDITI RECIPROCI -
I coniugi si danno reciprocamente atto che non sono proprietari, in comunione tra loro, di diritti reali immobiliari.
La casa familiare, ubicata nel Comune di Siracusa, Via Luigi Cadorna n. 130,unitamente ai beni mobili, arredi e suppellettili che la arredano, sono definitivamente assegnati alla signora . Parte_2
pagina 3 di 5 Il Sig. si obbliga di rilasciare la casa familiare nella esclusiva disponibilità Parte_1 della moglie entro il termine di gg. 15 dall'emissione della sentenza, che dichiarerà la separazione dei coniugi e ad effettuare anche il cambio di residenza.
Tutte le utenze che servono la casa familiare, così come la , rimangono a carico Per_3 esclusivo della Sig.ra . Pt_2
Per quanto riguarda le rispettive proprietà immobiliari e mobiliari dichiarano di non aver nulla a pretendere l'un l'altro”.
Con provvedimento del 24.10.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione conclusiva.
Il pubblico ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, siccome compiutamente salvaguardate dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre, dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della loro presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi dell'età, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al loro mantenimento, cura ed istruzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo della causa per la trattazione della domanda di cessione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1023/2025 V.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2 omologa le condizioni inerenti ai figli minori ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle stesse qui da intendersi trascritte;
pagina 4 di 5 dà atto delle ulteriori condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda congiunta di divorzio;
spese al definitivo.
Così deciso in Siracusa il 28.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5