Ordinanza cautelare 15 settembre 2017
Sentenza 24 aprile 2018
Decreto cautelare 14 agosto 2018
Ordinanza cautelare 25 settembre 2018
Decreto cautelare 1 ottobre 2018
Ordinanza cautelare 3 dicembre 2018
Accoglimento
Sentenza 4 gennaio 2019
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con due ordinanze del 14 giugno 2020, identiche nella motivazione ed iscritte, rispettivamente, ai numeri 142 e 143 reg. ord. del 2020, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione prima, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione - quest'ultimo in relazione sia all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, sia all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (Testo …
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 13 dicembre 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui, come interpretato dalla Corte di cassazione, determina l'automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati, indicati nella norma medesima, di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e …
Leggi di più… - 3. Giustizia civile e patrocinio gratuito: illegittima la riduzione degli onorari degli ausiliari del giudice (3https://www.osservatoriosullefonti.it/
Sentenza n. 166/2022 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale Deposito del 01/07/2022 - Pubblicazione in G. U. 06/07/2022 n. 27. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002. La Corte si era già espressa in merito alla particolare situazione oggetto di giudizio, in cui la riduzione imposta in ragione dell'ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato operi su un onorario …
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Sentenza n. 166/2022 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale Deposito del 01/07/2022 - Pubblicazione in G. U. 06/07/2022 n. 27. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002. La Corte si era già espressa in merito alla particolare situazione oggetto di giudizio, in cui la riduzione imposta in ragione dell'ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato operi su un onorario …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 15/09/2017, n. 4798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4798 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/09/2017
N. 07673/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7673 del 2017, proposto da:
NC TR, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Gennaro Terracciano e Anna Leone, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza San Bernardo, 101;
contro
Ministero della Giustizia e CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
TO SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Macrì, con domicilio eletto presso il suo studio in Taviano, via Maria Montessori, 55;
AL ST, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa concessione di idonea misura cautelare,
- della deliberazione del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, assunta in data 5 luglio 2017, non comunicata, con la quale è stato deliberato il conferimento al dott. SE SI dell'ufficio direttivo di Presidente della Corte di Appello di Lecce;
- dei verbali delle riunioni del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, allo stato non conosciuti;
- di tutti i verbali delle riunioni tenute dalla Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura e delle proposte formulate al Plenum per il conferimento del predetto incarico, in particolare di quello del 14 giugno 2017;
- del decreto di nomina del dott. SE SI a Presidente della Corte di Appello di Lecce, di data ed estremi sconosciuti;
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Csm - Consiglio Superiore della Magistratura nonchè di TO SI, con i relativi allegati e le memorie difensive;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del 14 settembre 2017 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, vista la peculiarità della fattispecie, il Collegio ritiene che la sede più appropriata per approfondire le tesi delle parti costituite sia quella della trattazione di merito;
Considerato, quindi, che il Collegio richiama la fattispecie processuale di cui all’art. 55, comma 10, c.p.a. fissando la relativa udienza pubblica di trattazione;
Considerato che, in tale prospettiva, l’Amministrazione costituita dovrà depositare nei termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. copia del provvedimento del “Plenum” del CSM disponente la nomina del controinteressato nonché dei provvedimenti inerenti la presa di possesso “anticipata” dell’Ufficio di cui è causa;
Considerato che in tale sede di merito il Collegio si riserva di decidere anche sull’istanza di cancellazione di espressione non confacente al giudizio contenuta nella memoria della parte controinteressata, come proposta nell’odierna camera di consiglio da parte del difensore del ricorrente;
Considerato che le spese della presente fase possono compensarsi per la complessità della fattispecie;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), ordinando contestualmente alle Amministrazioni resistenti il deposito della documentazione di cui in motivazione, in applicazione dell’art. 55, comma 10, c.p.a. fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell’11 aprile 2018.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Ivo Correale, Consigliere, Estensore
Roberta Cicchese, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ivo Correale | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO