TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/05/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza del 27 maggio 2025 ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti iscritti al n. 1296/2025 R.G. e al n. 3499/2024 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. , nata l'[...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Giarrizzo, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: Pensione di inabilità
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 11.3.2025 Parte_1
esponeva che aveva presentato, in data 26.6.2024, istanza di ATP, incoato presso questo
1 Tribunale al n. 3499/2024 R.G., per l'accertamento della propria totale inabilità lavorativa ai fini della fruizione della pensione di cui all'art. 12 della legge n. 118/71; che, instaurato il contraddittorio con l' e disposta c.t.u. medico legale, il consulente nominato l'aveva CP_1
riconosciuta invalida nella misura pari all'84%; che in data 17.2.2025 aveva depositato dichiarazione di dissenso. Lamentava che il c.t.u., pur avendo formulato una diagnosi corretta delle patologie da ella sofferte, aveva sottostimato la loro effettiva gravità. Contestava, in particolare, l'errata valutazione formulata dal c.t.u. in relazione al quadro osteartrosico, precisando che, come certificato dagli esami radiografici e dalla visita ortopedica agli atti, era affetta da gonoartrosi bilaterale, con particolare manifestazione nel ginocchio caratterizzato da vaso-artrosica e che, pertanto, tale quadro avrebbe dovuto essere ricondotto, per analogia, alla patologia di anchilosi di ginocchio rettilinea (Cod. 7205) con una percentuale pari al 30%.
Affermava, altresì, che relativamente alla diagnosi di “Cardiopatia sclerotico-ipertensiva in atto valutabile alla II classe funzionale NYHA”, e tenuto conto della riduzione della frazione di eiezione attestatasi al 49%, risultava corretto classificare, per la sua rilevanza clinica, tale patologia quale miocardiopatia o valvulopatia con insufficienza cardiaca moderata (II Classe
NYHA Cod. 6642) con una valutazione in misura pari al 50%. Rilevava, poi, che relativamente al quadro di Diabete mellito, era necessario evidenziare, come riportato dall'anamnesi del CTU, che l'insorgenza di tale patologia metabolica risaliva all'età di 35 anni. Sottolineava, infatti, che pur non essendo rilevati nella documentazione sanitaria riscontri relativi a complicanze macro o microangiopatiche, in quanto non indagate, il quadro patologico risultava da classificare come Diabete mellito di tipo I o II con manifestazioni cliniche di medio grado (Classe III) conformemente al Cod. 9309 con una percentuale pari al 50%. Sottolineava, infine, che riguardo della diagnosi di Encefalopatia multinfartuale RMN e Sindrome depressiva endoreattiva di modesta entità, era emerso, mediante le indagini neuroradiologiche (RMN encefalo), un quadro compatibile con una vasculopatia cerebrale e che, contestualmente, la visita neurologica eseguita aveva documentato, in anamnesi, la presenza di turbe progressive della concentrazione, dell'attenzione e di insonnia unitamente alla diagnosi di una sindrome ansioso-depressiva. Affermava, pertanto, che tali patologie risultavano inquadrabili, dal punto di vista nosologico, rispettivamente come: Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente, accompagnati da disturbi di memoria di media entità (Cod. 1101 = 20%) e come Sindrome depressiva endoreattiva media (Cod. 2205 = 25%).
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, dichiararsi il proprio stato di persona invalida al 100% con totale inabilità lavorativa e conseguente diritto alla pensione di
2 inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/71, e ciò a decorrere dalla data della visita di revisione del 18.1.2024, ovvero dalla diversa decorrenza accertata in esito all'espletanda CTU, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio difensore dichiaratosi anticipatario.
2.- Con memoria depositata in data 8.5.2025 si costituiva in giudizio l' , eccependo, CP_1
preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi di contestazione e per difetto di interesse ad agire. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso per assenza del requisito sanitario chiedendone, conseguentemente, il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- All'udienza del 27.5.2025 in esito alla discussione orale, si disponeva la riunione dei due procedimenti e la causa veniva decisa.
4.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare preliminarmente l'eccezione di genericità del ricorso sollevata dall' , e comunque rilevabile d'ufficio. CP_1
Essa è destituita di fondamento, avendo parte ricorrente indicato, con sufficiente determinazione, i motivi della contestazione, con conseguente ammissibilità del ricorso.
5.- Così disattesa l'eccezione preliminare e passando all'esame del merito, si rileva che il c.t.u. nominato nella fase sommaria ha accertato che la ricorrente è affetta da “Artropatia degenerativa polidistrettuale a moderata incidenza funzionale. Cardiopatia sclerotico- ipertensiva in atto valutabile alla II^ classe funzionale N.Y.H.A. Diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali, in attuale discreto compenso glico-metabolico e non associato a complicanze micro e macroangiopatiche. Sindrome delle apnee ostruttive di grado moderato.
Encefalopatia multinfartuale RMN accertata ed associata a lievi disturbi della memoria.
Sindrome depressiva endoreattiva di modesta entità” ed ha quindi accertato che tali patologie rendono la ricorrente invalida nella misura dell'84% escludendo, pertanto, la sussistenza dei presupposti sanitari idonei alla concessione del benefico richiesto.
Il c.t.u. ha poi ribadito in maniera analitica e convincente tale conclusioni nel rispondere alle osservazioni formulate dalla ricorrente che contestava, in particolare, la sottovalutazione della gravità del quadro osteartrosico, delle patologie cardiovascolari, del quadro di diabete mellito e della patologia a carico dell'apparato psichico.
3 Va rilevato che il c.t.u., nel rispondere alle osservazioni formulate dalla ricorrente, ha precisato che “pur in presenza di esami rxgrafici e di una visita ortopedica allegati al fascicolo processuale telematico ed indicativi per un quadro di gonartrosi, lo scrivente c.t.u., per come già esplicitato nella bozza peritale, ribadisce che i rilievi clinici emersi nel corso dell'accertamento peritale hanno permesso di evidenziare a carico dell'apparato osteoarticolare una riduzione di 1/3 dei movimenti di flessioestensione e di lateralità del tronco,
e che invece i movimenti attivi e passivi dei vari distretti articolari, pur se riferiti dolenti, erano limitati ai gradi estremi e, ad eccezione delle ginocchia, non si accompagnavano a rumori di scrosci…. Pertanto, all'attuale quadro osteoartrosico, in considerazione dell'espressività clinica e sulla scorta dei criteri che trovano organica e puntuale disciplina nella “Nuova
Tabella Indicativa delle Percentuali d'Invalidità per le Minorazioni e Malattie Invalidanti” del
D. M. 5 Febbraio 1992, e con l'applicazione in maniera proporzionale del codice 7001, si è attribuita una percentuale invalidante in misura del 25%.”
Il c.t.u. ha poi precisato che “relativamente alla percentuale invalidante attribuita dallo scrivente ausiliario del Giudice in misura del 45% al quadro di “Cardiopatia sclerotico- ipertensiva in atto valutabile alla II classe funzionale NYHA”, non si può che ribadire che tale percentuale è stata attribuita, sulla scorta dei rilievi clinici emersi in sede peritale nonché dalla valutazione critica della documentazione sanitaria acclusa al fascicolo processuale telematico, in base alle Tabelle del D.M. 5 Febbraio e con l'applicazione in maniera proporzionale del codice 6442……. In merito al quadro di diabete mellito, in attuale trattamento con ipoglicemizzanti orali, in discreto compenso glico-metabolico e non associato a segni clinici e laboratoristici indicativi di sofferenza macro e microangiopatica, per come ben si evince anche dalla disamina della documentazione sanitaria allegata al fascicolo processuale telematico
(copia fotostatica del referto degli esami di laboratorio eseguiti in data 13/01/2024 presso lo
Studio Diagnostico Igea di Barcellona Pozzo di Gotto: “Emoglobina glicata 6,60 %. Glicemia
139 mg/dL. Creatinina 0,80 mg/dL … Microalbuminuria 5 microgr/ml …), lo scrivente ausiliario del Giudice ribadisce, per come già esplicitato nella bozza peritale, congruo, con
l'applicazione in maniera proporzionale del codice 9309 allegato alle Tabelle del D. M. 5
Febbraio 1992, il riconoscimento di una percentuale invalidante in misura del 15%”
Va, poi, rilevato che il consulente, relativamente alla patologia psichica ha osservato che “Relativamente al quadro di “Encefalopatia multinfartuale RMN accertata ed associata a lievi disturbi della memoria. Sindrome depressiva endoreattiva di modesta entità”, non appare
4 superfluo ricordare, per come già esplicitato nella bozza peritale, che in sede di visita peritale all'esame neurologico erano state evidenziate modeste oscillazioni al mentre CP_2 all'esame psichico si era invece osservato: “soggetto orientato nel tempo e nello spazio, verso se e l'altrui persona. Facies composita. Disponibile al colloquio. Non turbe della percezione.
Non deficit dell'attenzione. Lieve deficit della memoria a breve termine. Intelligenza: non deficit rilevabili al colloquio. Affettività nei limiti. Pensiero: prevalentemente incentrato sulle condizioni di salute. Al colloquio si rileva una componente ansiosa, con note di conversione somatica, che si associa a deflessione di lieve entità del tono dell'umore”… Alle suddette infermità, sulla scorta del riferito anamnestico, dell'attenta e critica valutazione della documentazione sanitaria in atti e dell'obiettività riscontrata in sede di consulenza, in ottemperanza ai criteri applicativi del D.M. 5 Febbraio 1992, con l'attribuzione dei codici 2204
(10%) e, in maniera proporzionale, del codice 1101 (15%), si è riconosciuta complessivamente, in quanto patologie concorrenti, una invalidità in misura del 24%”.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio di merito, parte ricorrente richiama apoditticamente i rilievi alla c.t.u. redatta nella fase sommaria, ai quali il consulente ha già risposto in maniera compiuta e convincente.
Deve ritenersi pienamente condivisibile il parere formulato dal consulente, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basata su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
6.- Tali considerazioni impongono dunque il rigetto della domanda attorea.
7.- Per la liquidazione delle spese di lite, ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del d.l. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierna istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.lgs. n.115/2002.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' . CP_1
5
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso ex art. Parte_1
445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 26.6.2024 e con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 11.3.2025, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- esonera la ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, CP_1
liquidata con separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 27 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
6