CA
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 3721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3721 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3436/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 819/2021, emessa dal Tribunale di Nola a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 4327/2012, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 21.03.2025, pendente
TRA
“ ” (P. Iva: , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Aselli (C.F.: in C.F._1
virtù di procura a margine del ricorso monitorio
APPELLANTE
E
- Controparte_1
IG (NA) (C.F.: in persona dell'amministratore p.t., P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Sasso (C.F.: in virtù C.F._2
di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATO
Oggetto: compenso amministratore condominio
Conclusioni: per l'appellante: “… nel riportarsi ai motivi di gravame chiede l'integrale accoglimento delle domande formulate e per l'effetto in riforma della sentenza appellata, rigettando ogni avversa eccezione e deduzione ... Insiste nel rigetto delle avverse domande e nell'integrale dei motivi di appello … e per l'effetto nel rigettare
l'opposizione proposta dal confermare il decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con distrazione a favore del procuratore antistatario. Chiede che la causa sia riservata a sentenza con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali”; per l'appellato: …, riportandosi a tutto quanto dedotto, eccepito e rilevato nei precedenti atti e scritti difensivi, insiste affinché l'adita Corte d'Appello di Napoli voglia: a) … rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Nola n. 819/2021; c) Condannare, infine,
l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione a farsi al sottoscritto difensore anticipatario. Chiede, quindi, che la causa sia assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso monitorio lo chiedeva Parte_3
ingiungersi al Parte_4
il pagamento di € 7.619,53, oltre interessi legali, deducendo che aveva
[...]
esercitato la carica di amministratore condominiale del detto Condominio;
che era creditore del di euro 4.130,28 per proprie competenze in virtù di fatture CP_1
allegate nonché della ulteriore somma di euro 3.489,25 per anticipazioni di pagamento di fatture condominiali come emergeva dal relativo rendiconto.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 242/2012 per la somma di euro 7619,53, oltre interessi legali dalla domanda, emesso il 31.01 - 08.02.2012, con citazione notificata il 22.06.2012, il proponeva opposizione sulla scorta delle seguenti CP_1
deduzioni: non era stato mai nominato amministratore del Parte_2
Condominio, posto che con delibera del 2.4.2003 veniva nominata, quale amministratore, la società ; che Parte_5 peraltro lo giuridicamente esisteva Parte_3
solo dal 11.1.2010; che al momento del passaggio delle consegne, la nuova amministrazione, verificando una serie di irregolarità nella gestione, aveva sollevato diverse contestazioni;
che dal 2008 non era stato mai effettuato il rendiconto della gestione condominiale e dal 2008 fino al 2010 non era stato sottoposto all'approvazione dell'assemblea alcun rendiconto di gestione, per cui Parte_2
era stato inadempiente alle obbligazioni assunte;
che le fatture prodotte al
[...]
più potevano assurgere a prova nella sola fase monitoria;
che delle anticipazioni dedotte, peraltro non specificamente indicate, non era stata fornita prova alcuna, ovvero, non era stata prodotta una delibera di approvazione e riconoscimento delle medesime anticipazioni.
Tanto rappresentato, il insisteva affinché venissero accolte le CP_1
conclusioni seguenti: “1. Revocare il decreto ingiuntivo n. 242/2012 …
2. Accertare e dichiarare la inesistenza, nel merito, di qualsivoglia pretesa creditoria da parte dell'opposto nei confronti del opponente e, pertanto, rigettare CP_1
qualsiasi domanda in tal senso.
3. Condannare l'opposto al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Si costituiva che resisteva e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Parte_2
Concessi i termini di cui all'art. 1836 c.p.c., in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 28.01.2021 riservata in decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 242/2012 del 08.02.2012.
2. Condanna la parte opposta al pagamento, in favore della parte opponente, delle spese di lite liquidate in complessivi € 4.835,00 oltre rimborso spese generali a 15%,
IVA e CPA come per legge”.
§ 2. Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 28.04.2021 e notificata il 23.06.2021, con citazione notificata in data 22.07.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c. , lo “ ” interponeva Parte_1 Parte_2
appello - iscritto a ruolo il 28.07.2021 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ … accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si danno per ripetute e trascritte e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva il che contestava il gravame e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Alla prima udienza di comparizione del 17.06.2022 la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni al 16.02.2024 ed in tale sede concedeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., termine sino al 21.03.2025 ore 9,30 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni.
Sulla base delle note depositate dalle parti, il 21.03.2025 la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 17.4.2025.
Parte appellata depositava comparsa conclusionale il 15.5.2025 e memoria di replica il 9.6.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, con le seguenti motivazioni:
“….
Tanto premesso, venendo al merito della controversia, la presente opposizione si rivela fondata.
Per il principio della ragione più liquida, si osserva che, in disparte dal profilo della controversia attinente alla mancanza di una formale investitura dell'odierno opposto come amministratore del opponente, manca la prova del credito oggetto CP_1
di causa.
In particolare, l'odierno opposto ha azionato in sede monitoria un credito di complessivi € 7.619,53, di cui € 4.130,28 per proprie competenze basate su fatture, ed € 3.489,25 per anticipazioni di pagamento.
Ebbene, come noto, in materia di condominio, sulla base della disposizione dell'art.
1130 cod. civ., il credito dell'amministratore (anche al compenso), come del resto ogni posta passiva, deve risultare dal rendiconto specifico ed approvato dall'assemblea, sulla base di una regolare tenuta della contabilità presentata dall'amministratore medesimo e, sebbene non necessariamente redatta con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, nondimeno «idonea
a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, e cioè tale da fornire la prova, attraverso i corrispondenti documenti giustificativi, dell'entità e causale degli esborsi fatti e di tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito, nonché di stabilire se l'operato di chi rende il conto si sia uniformato a criteri di buona amministrazione (Cassazione civile sez. II, 14.02.2017, n. 3892).
In assenza di tale adempimento, il credito dell'amministratore non può ritenersi provato.
Nell'ipotesi di mandato oneroso, infatti, il diritto del mandatario al compenso ed al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale (Cassazione civile sez. III, 28.04.1990, n. 3596).
Ed invero, solo la deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di riconoscimento di debito in relazione alle poste passive specificamente indicate
(Cassazione civile sez. II, 09.05.2011, n.10153), così come dalla delibera dell'assemblea condominiale di approvazione del rendiconto devono risultare le somme anticipate dall'amministratore nell'interesse del non potendo in CP_1
caso contrario ritenersi provato il relativo credito (Cassazione civile sez. II,
12.02.1997, n. 1286).
Ebbene, la documentazione depositata dall'odierno opposto risulta del tutto carente.
Le fatture poste alla base della richiesta di ingiunzione non risultano neppure prodotte nel presente giudizio di opposizione nel quale, l'opposto, non ha depositato il proprio fascicolo monitorio;
esse, inoltre, sono state disconosciute dall'odierna opponente, nonché, contestate in quanto non accompagnate dalla annotazione nei registri contabili obbligatori.
Soprattutto manca qualsivoglia approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell'assemblea, essendosi l'opposto limitato a depositare meri schemi di riparto consuntivo unilateralmente predisposti e non sottoposti alla cognizione dei condomini e, men che meno, alla relativa approvazione.
Con precipuo riferimento poi al credito fondato sulle dedotte anticipazioni per complessivi € 3.489,25, si osserva che in tema di condominio negli edifici, poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 c.c. sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, l'amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati presentando un rendiconto del proprio operato che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale.
L'obbligo di rendiconto può legittimamente dirsi adempiuto quando il mandatario abbia fornito la relativa prova attraverso i necessari documenti giustificativi non soltanto della somma incassata (oltre che, se del caso, della qualità e della quantità dei frutti percetti) e dell'entità causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione ed al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire (anche in relazione ai fini da perseguire ed ai risultati raggiunti) se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione. Poiché il credito dell'amministratore per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, è l'amministratore che deve offrire la prova degli esborsi effettuati (Cassazione civile sez. VI, 25.02.2020, n. 5062).
Nessuna prova in tal senso è stata offerta dall'odierno opposto la cui pretesa creditoria è, in definitiva, rimasta del tutto priva del necessario riscontro probatorio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la presente opposizione va accolta e, per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 242/2012 del 08.02.2012 va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante critica la decisione del Tribunale di non valutare i documenti depositati con il ricorso monitorio, siccome non depositati nel procedimento di opposizione denunciando la mancata applicazione del principio di non dispersione della prova, alla cui stregua i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo, seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase;
che, pertanto, ove non risulti acquisito agli atti il fascicolo del procedimento monitorio, questo deve essere acquisito a cura della Cancelleria, in forza del predetto principio di non dispersione della prova.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la mancata disamina di tutta la documentazione prodotta, compresa di quella depositata dalla parte opposta, ovvero, dei verbali di assemblea ove vi è l'indicazione di esso appellante quale amministratore e degli ordini del giorno ove sono indicati i bilanci che dopo la consegna erano di sicuro in possesso del medesimo CP_1
Con il terzo motivo parte appellante critica la decisione di non riconoscere il compenso richiesto assumendo che il Tribunale non ha rispettato i principi sull'onere della prova posti all'art. 2697 c.c.; ritiene che ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al pagamento del richiesto compenso, ex art. 2697, 1 comma, c.c., è sufficiente che egli provi di aver svolto l'incarico conferitogli, mentre è onere del fornire la prova dell'avvenuto adempimento;
assume che, CP_1
indipendentemente dal verbale di passaggio delle consegne, ma l'operato gestorio dello stesso non è mai stato contestato, per tempo e sotto alcun aspetto, dall'assemblea condominiale, le cui riunioni avvenivano con la presenza di esso appellante.
I motivi su trascritti, che possono essere esaminati congiuntamente siccome tutti attengono alla prova dello svolgimento di incarico di amministratore condominiale il cui compenso l'odierno appellante reclama, sono infondati.
In merito alla doglianza dell'omessa disamina dei documenti depositati in sede monitoria, è ben vero che il principio 'di non dispersione della prova' implica che i documenti allegati al ricorso monitorio che hanno giustificato l'emissione del decreto ingiuntivo devono rimanere al processo anche nella eventuale fase di opposizione e ciò comporta l'acquisizione d'ufficio del fascicolo monitorio per iniziativa della
Cancelleria, con tutti i documenti ivi contenuti, che devono considerarsi già prodotti in giudizio;
da tanto consegue, di certo, che ove i detti documenti siano in seguito allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili, ma non sussiste un obbligo di acquisizione d'ufficio da parte del giudice d'appello del giudizio di opposizione, essendo comunque onere delle parti allegare tale documentazione (cfr., fra le ultime, Cass.
30/07/2020, n.16340).
Ciò posto, parte appellante ha prodotto della documentazione consistente in schemi di rendiconti consuntivi, come evidenziato già dalla gravata sentenza, nei quali compare il compenso ma non le anticipazioni –, ma non i verbali che hanno approvato gli schemi, precisamente, ha prodotto un elenco dei partecipanti all'assemblea del
15.10.2010 ma non già il relativo verbale;
per vero, tantomeno allega l'esistenza di verbali che hanno approvato i consuntivi prodotti;
peraltro, lo stesso amministratore del , con lettera del 9.11.2011 – allegata al fascicolo di parte- nel CP_1 contestare il credito preteso nel presente giudizio afferma che i rendiconti dal 2007 non sono stati approvati;
gli unici verbali allegati sono quelli prodotti dal e non hanno ad oggetto l'approvazione di bilanci. CP_1
Alla luce, dunque, della documentazione prodotta, parte appellante non ha fornito prova, del quale era onerato ai sensi dell'art. 2697 c.c. di aver espletato l'incarico del quale chiede il pagamento del compenso. Del resto, secondo la Suprema Corte, il contratto tipico di amministrazione di condominio è riconducibile ad un rapporto di mandato presumibilmente oneroso, ma il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale. Proprio le specifiche norme dettate in materia di condominio prevedono che l'assemblea è in via esclusiva competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicché in mancanza di un rendiconto approvato, ovvero, senza un preventivo controllo e relativa delibera dell'assemblea, il credito dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. II - 21/06/2023, n. 17713).
Né è rilevante il verbale di consegna della documentazione che discorre di anticipazioni, posto che lo stesso non integra una ricognizione di debito del
Condominio, spettando, come detto, all'assemblea l'approvazione del conto consuntivo, dal quale risultano le chieste anticipazioni (cfr. Cass. 23/07/2020 n.
15702).
§ 5.
Con il quarto motivo parte appellante contesta la statuizione di condanna alle spese di lite, deducendo che, poiché quando la domanda è rigettata, il valore della causa debba essere pari alla somma infondatamente richiesta (c.d. principio del disputatum)”, il
Tribunale avrebbe dovuto porre a base del calcolo delle spese l'importo di Euro
7.619,53 pari alla somma richiesta in via monitoria;
assume, poi, che per le cause di valore compreso tra superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 euro, secondo la
Tabella allegata al ricordato D.M. n. 55 del 2014, il compenso minimo è di euro 4.835,00 e che tale ultima somma doveva essere divisa per due per un importo totale di euro 2.417,50; che pertanto, il Tribunale ha violato l'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 avendo liquidato la somma complessiva di Euro 4.835,00.
Il motivo è infondato.
Secondo costante orientamento della Suprema Corte, non sussiste un vincolo normativo alla determinazione del compenso secondo i valori medi indicati nel D.M.
n. 55 del 2014, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (cfr., fra le più recenti, Cassa. 05/05/2022, n.14198).
Alla luce dei suddetti principi, non sussiste la denunciata violazione avendo il
Tribunale quantificato i compensi nel rispetto delle tabelle allegate al D.M. n. 55 del
2014, mentre non sussiste alcun vincolo ex se ad applicare i compensi nella misura media ovvero minima, come, invece, pretenderebbe parte appellante.
§ 8.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello è infondato, sicché deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50 % di quello previsto in relazione alla fase trattazione/istruttoria in ragione dell'attività svolta, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a € 26.000,00, che rappresenta il disputatum. Le spese sostenute dalla parte appellata vanno distratte in favore dell'avv. Ciro Sasso ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma
1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dallo
[...]
con citazione notificata in data Parte_3
22.07.2021, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese processuali del grado di Parte_2
appello, che liquida in euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Ciro Sasso;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 26.6.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3436/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 819/2021, emessa dal Tribunale di Nola a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 4327/2012, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 21.03.2025, pendente
TRA
“ ” (P. Iva: , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Aselli (C.F.: in C.F._1
virtù di procura a margine del ricorso monitorio
APPELLANTE
E
- Controparte_1
IG (NA) (C.F.: in persona dell'amministratore p.t., P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Sasso (C.F.: in virtù C.F._2
di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATO
Oggetto: compenso amministratore condominio
Conclusioni: per l'appellante: “… nel riportarsi ai motivi di gravame chiede l'integrale accoglimento delle domande formulate e per l'effetto in riforma della sentenza appellata, rigettando ogni avversa eccezione e deduzione ... Insiste nel rigetto delle avverse domande e nell'integrale dei motivi di appello … e per l'effetto nel rigettare
l'opposizione proposta dal confermare il decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con distrazione a favore del procuratore antistatario. Chiede che la causa sia riservata a sentenza con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali”; per l'appellato: …, riportandosi a tutto quanto dedotto, eccepito e rilevato nei precedenti atti e scritti difensivi, insiste affinché l'adita Corte d'Appello di Napoli voglia: a) … rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Nola n. 819/2021; c) Condannare, infine,
l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione a farsi al sottoscritto difensore anticipatario. Chiede, quindi, che la causa sia assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso monitorio lo chiedeva Parte_3
ingiungersi al Parte_4
il pagamento di € 7.619,53, oltre interessi legali, deducendo che aveva
[...]
esercitato la carica di amministratore condominiale del detto Condominio;
che era creditore del di euro 4.130,28 per proprie competenze in virtù di fatture CP_1
allegate nonché della ulteriore somma di euro 3.489,25 per anticipazioni di pagamento di fatture condominiali come emergeva dal relativo rendiconto.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 242/2012 per la somma di euro 7619,53, oltre interessi legali dalla domanda, emesso il 31.01 - 08.02.2012, con citazione notificata il 22.06.2012, il proponeva opposizione sulla scorta delle seguenti CP_1
deduzioni: non era stato mai nominato amministratore del Parte_2
Condominio, posto che con delibera del 2.4.2003 veniva nominata, quale amministratore, la società ; che Parte_5 peraltro lo giuridicamente esisteva Parte_3
solo dal 11.1.2010; che al momento del passaggio delle consegne, la nuova amministrazione, verificando una serie di irregolarità nella gestione, aveva sollevato diverse contestazioni;
che dal 2008 non era stato mai effettuato il rendiconto della gestione condominiale e dal 2008 fino al 2010 non era stato sottoposto all'approvazione dell'assemblea alcun rendiconto di gestione, per cui Parte_2
era stato inadempiente alle obbligazioni assunte;
che le fatture prodotte al
[...]
più potevano assurgere a prova nella sola fase monitoria;
che delle anticipazioni dedotte, peraltro non specificamente indicate, non era stata fornita prova alcuna, ovvero, non era stata prodotta una delibera di approvazione e riconoscimento delle medesime anticipazioni.
Tanto rappresentato, il insisteva affinché venissero accolte le CP_1
conclusioni seguenti: “1. Revocare il decreto ingiuntivo n. 242/2012 …
2. Accertare e dichiarare la inesistenza, nel merito, di qualsivoglia pretesa creditoria da parte dell'opposto nei confronti del opponente e, pertanto, rigettare CP_1
qualsiasi domanda in tal senso.
3. Condannare l'opposto al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Si costituiva che resisteva e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Parte_2
Concessi i termini di cui all'art. 1836 c.p.c., in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 28.01.2021 riservata in decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 242/2012 del 08.02.2012.
2. Condanna la parte opposta al pagamento, in favore della parte opponente, delle spese di lite liquidate in complessivi € 4.835,00 oltre rimborso spese generali a 15%,
IVA e CPA come per legge”.
§ 2. Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 28.04.2021 e notificata il 23.06.2021, con citazione notificata in data 22.07.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c. , lo “ ” interponeva Parte_1 Parte_2
appello - iscritto a ruolo il 28.07.2021 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ … accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si danno per ripetute e trascritte e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva il che contestava il gravame e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Alla prima udienza di comparizione del 17.06.2022 la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni al 16.02.2024 ed in tale sede concedeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., termine sino al 21.03.2025 ore 9,30 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni.
Sulla base delle note depositate dalle parti, il 21.03.2025 la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 17.4.2025.
Parte appellata depositava comparsa conclusionale il 15.5.2025 e memoria di replica il 9.6.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, con le seguenti motivazioni:
“….
Tanto premesso, venendo al merito della controversia, la presente opposizione si rivela fondata.
Per il principio della ragione più liquida, si osserva che, in disparte dal profilo della controversia attinente alla mancanza di una formale investitura dell'odierno opposto come amministratore del opponente, manca la prova del credito oggetto CP_1
di causa.
In particolare, l'odierno opposto ha azionato in sede monitoria un credito di complessivi € 7.619,53, di cui € 4.130,28 per proprie competenze basate su fatture, ed € 3.489,25 per anticipazioni di pagamento.
Ebbene, come noto, in materia di condominio, sulla base della disposizione dell'art.
1130 cod. civ., il credito dell'amministratore (anche al compenso), come del resto ogni posta passiva, deve risultare dal rendiconto specifico ed approvato dall'assemblea, sulla base di una regolare tenuta della contabilità presentata dall'amministratore medesimo e, sebbene non necessariamente redatta con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, nondimeno «idonea
a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, e cioè tale da fornire la prova, attraverso i corrispondenti documenti giustificativi, dell'entità e causale degli esborsi fatti e di tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito, nonché di stabilire se l'operato di chi rende il conto si sia uniformato a criteri di buona amministrazione (Cassazione civile sez. II, 14.02.2017, n. 3892).
In assenza di tale adempimento, il credito dell'amministratore non può ritenersi provato.
Nell'ipotesi di mandato oneroso, infatti, il diritto del mandatario al compenso ed al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale (Cassazione civile sez. III, 28.04.1990, n. 3596).
Ed invero, solo la deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di riconoscimento di debito in relazione alle poste passive specificamente indicate
(Cassazione civile sez. II, 09.05.2011, n.10153), così come dalla delibera dell'assemblea condominiale di approvazione del rendiconto devono risultare le somme anticipate dall'amministratore nell'interesse del non potendo in CP_1
caso contrario ritenersi provato il relativo credito (Cassazione civile sez. II,
12.02.1997, n. 1286).
Ebbene, la documentazione depositata dall'odierno opposto risulta del tutto carente.
Le fatture poste alla base della richiesta di ingiunzione non risultano neppure prodotte nel presente giudizio di opposizione nel quale, l'opposto, non ha depositato il proprio fascicolo monitorio;
esse, inoltre, sono state disconosciute dall'odierna opponente, nonché, contestate in quanto non accompagnate dalla annotazione nei registri contabili obbligatori.
Soprattutto manca qualsivoglia approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell'assemblea, essendosi l'opposto limitato a depositare meri schemi di riparto consuntivo unilateralmente predisposti e non sottoposti alla cognizione dei condomini e, men che meno, alla relativa approvazione.
Con precipuo riferimento poi al credito fondato sulle dedotte anticipazioni per complessivi € 3.489,25, si osserva che in tema di condominio negli edifici, poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 c.c. sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, l'amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati presentando un rendiconto del proprio operato che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale.
L'obbligo di rendiconto può legittimamente dirsi adempiuto quando il mandatario abbia fornito la relativa prova attraverso i necessari documenti giustificativi non soltanto della somma incassata (oltre che, se del caso, della qualità e della quantità dei frutti percetti) e dell'entità causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione ed al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire (anche in relazione ai fini da perseguire ed ai risultati raggiunti) se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione. Poiché il credito dell'amministratore per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, è l'amministratore che deve offrire la prova degli esborsi effettuati (Cassazione civile sez. VI, 25.02.2020, n. 5062).
Nessuna prova in tal senso è stata offerta dall'odierno opposto la cui pretesa creditoria è, in definitiva, rimasta del tutto priva del necessario riscontro probatorio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la presente opposizione va accolta e, per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 242/2012 del 08.02.2012 va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante critica la decisione del Tribunale di non valutare i documenti depositati con il ricorso monitorio, siccome non depositati nel procedimento di opposizione denunciando la mancata applicazione del principio di non dispersione della prova, alla cui stregua i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo, seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase;
che, pertanto, ove non risulti acquisito agli atti il fascicolo del procedimento monitorio, questo deve essere acquisito a cura della Cancelleria, in forza del predetto principio di non dispersione della prova.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la mancata disamina di tutta la documentazione prodotta, compresa di quella depositata dalla parte opposta, ovvero, dei verbali di assemblea ove vi è l'indicazione di esso appellante quale amministratore e degli ordini del giorno ove sono indicati i bilanci che dopo la consegna erano di sicuro in possesso del medesimo CP_1
Con il terzo motivo parte appellante critica la decisione di non riconoscere il compenso richiesto assumendo che il Tribunale non ha rispettato i principi sull'onere della prova posti all'art. 2697 c.c.; ritiene che ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al pagamento del richiesto compenso, ex art. 2697, 1 comma, c.c., è sufficiente che egli provi di aver svolto l'incarico conferitogli, mentre è onere del fornire la prova dell'avvenuto adempimento;
assume che, CP_1
indipendentemente dal verbale di passaggio delle consegne, ma l'operato gestorio dello stesso non è mai stato contestato, per tempo e sotto alcun aspetto, dall'assemblea condominiale, le cui riunioni avvenivano con la presenza di esso appellante.
I motivi su trascritti, che possono essere esaminati congiuntamente siccome tutti attengono alla prova dello svolgimento di incarico di amministratore condominiale il cui compenso l'odierno appellante reclama, sono infondati.
In merito alla doglianza dell'omessa disamina dei documenti depositati in sede monitoria, è ben vero che il principio 'di non dispersione della prova' implica che i documenti allegati al ricorso monitorio che hanno giustificato l'emissione del decreto ingiuntivo devono rimanere al processo anche nella eventuale fase di opposizione e ciò comporta l'acquisizione d'ufficio del fascicolo monitorio per iniziativa della
Cancelleria, con tutti i documenti ivi contenuti, che devono considerarsi già prodotti in giudizio;
da tanto consegue, di certo, che ove i detti documenti siano in seguito allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili, ma non sussiste un obbligo di acquisizione d'ufficio da parte del giudice d'appello del giudizio di opposizione, essendo comunque onere delle parti allegare tale documentazione (cfr., fra le ultime, Cass.
30/07/2020, n.16340).
Ciò posto, parte appellante ha prodotto della documentazione consistente in schemi di rendiconti consuntivi, come evidenziato già dalla gravata sentenza, nei quali compare il compenso ma non le anticipazioni –, ma non i verbali che hanno approvato gli schemi, precisamente, ha prodotto un elenco dei partecipanti all'assemblea del
15.10.2010 ma non già il relativo verbale;
per vero, tantomeno allega l'esistenza di verbali che hanno approvato i consuntivi prodotti;
peraltro, lo stesso amministratore del , con lettera del 9.11.2011 – allegata al fascicolo di parte- nel CP_1 contestare il credito preteso nel presente giudizio afferma che i rendiconti dal 2007 non sono stati approvati;
gli unici verbali allegati sono quelli prodotti dal e non hanno ad oggetto l'approvazione di bilanci. CP_1
Alla luce, dunque, della documentazione prodotta, parte appellante non ha fornito prova, del quale era onerato ai sensi dell'art. 2697 c.c. di aver espletato l'incarico del quale chiede il pagamento del compenso. Del resto, secondo la Suprema Corte, il contratto tipico di amministrazione di condominio è riconducibile ad un rapporto di mandato presumibilmente oneroso, ma il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale. Proprio le specifiche norme dettate in materia di condominio prevedono che l'assemblea è in via esclusiva competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicché in mancanza di un rendiconto approvato, ovvero, senza un preventivo controllo e relativa delibera dell'assemblea, il credito dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. II - 21/06/2023, n. 17713).
Né è rilevante il verbale di consegna della documentazione che discorre di anticipazioni, posto che lo stesso non integra una ricognizione di debito del
Condominio, spettando, come detto, all'assemblea l'approvazione del conto consuntivo, dal quale risultano le chieste anticipazioni (cfr. Cass. 23/07/2020 n.
15702).
§ 5.
Con il quarto motivo parte appellante contesta la statuizione di condanna alle spese di lite, deducendo che, poiché quando la domanda è rigettata, il valore della causa debba essere pari alla somma infondatamente richiesta (c.d. principio del disputatum)”, il
Tribunale avrebbe dovuto porre a base del calcolo delle spese l'importo di Euro
7.619,53 pari alla somma richiesta in via monitoria;
assume, poi, che per le cause di valore compreso tra superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 euro, secondo la
Tabella allegata al ricordato D.M. n. 55 del 2014, il compenso minimo è di euro 4.835,00 e che tale ultima somma doveva essere divisa per due per un importo totale di euro 2.417,50; che pertanto, il Tribunale ha violato l'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 avendo liquidato la somma complessiva di Euro 4.835,00.
Il motivo è infondato.
Secondo costante orientamento della Suprema Corte, non sussiste un vincolo normativo alla determinazione del compenso secondo i valori medi indicati nel D.M.
n. 55 del 2014, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (cfr., fra le più recenti, Cassa. 05/05/2022, n.14198).
Alla luce dei suddetti principi, non sussiste la denunciata violazione avendo il
Tribunale quantificato i compensi nel rispetto delle tabelle allegate al D.M. n. 55 del
2014, mentre non sussiste alcun vincolo ex se ad applicare i compensi nella misura media ovvero minima, come, invece, pretenderebbe parte appellante.
§ 8.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello è infondato, sicché deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50 % di quello previsto in relazione alla fase trattazione/istruttoria in ragione dell'attività svolta, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a € 26.000,00, che rappresenta il disputatum. Le spese sostenute dalla parte appellata vanno distratte in favore dell'avv. Ciro Sasso ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma
1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dallo
[...]
con citazione notificata in data Parte_3
22.07.2021, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese processuali del grado di Parte_2
appello, che liquida in euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Ciro Sasso;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 26.6.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.