TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16089 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ON TE ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 64533del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, trattenuto in decisione con termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
n persona del Presidente dott. , rappresentata e Parte_1 Parte_2
difesa, con facoltà anche disgiunte, dagli avv.ti prof. , prof. Antonio Controparte_1
IO e ND IR ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Michele Mercati
n. 51, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- OPPONENTE - E
in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante Controparte_2
pro tempore avv. rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Grimaldi ed CP_3
elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Roberto Ardigò n. 42.
- OPPOSTA –
in persona del Direttore Generale pro Controparte_4
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è
domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, 12;
RZ AM OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ripetizione somme a titolo di addizionale provinciale;
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 15887/2020 del 12.10.2020 - n. R.G. 37036/2020, notificato in data
13.10.2020 con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore del la Controparte_2
somma di euro 7.804,48 oltre interessi come da domanda e spese di procedura a titolo di ripetizione delle somme versate con le fatture emesse in relazione alla fornitura energetica degli anni 2010 (dal mese di giugno) e 2011 nei confronti del Consumatore finale titolare dell'utenza di energia elettrica n. 505307828 contraddistinta dal codice POD IT002E5053078A, ovvero nel biennio antecedente all'intervenuta abrogazione del tributo.
La ripetizione indebito si fondava sugli arresti n. 27099 e n. 27101 del 23 ottobre 2019 con cui la Suprema Corte aveva dichiarato la illegittimità delle somme versate per incompatibilità con la direttiva UE 2008/118/CE delle addizionali accise 2010/11.
A sostegno dell'opposizione ha invocato: - l'insussistenza dei presupposti dell'indebito oggettivo e della ripetizione ex art. 2033 c.c. al pagamento delle somme in quanto dovute in base al contratto vigente tra le parti valido ed efficace, nonché perfettamente conforme al quadro normativo vigente;
chiedeva, in via preliminare di rito, di essere autorizzare alla chiamata in causa, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., dell' , in favore della quale sono Controparte_4
state versate le addizionali, a titolo di restituzione al cliente finale (art. 14 T.U.A.) nonché ad essere tenuta indenne dalle spese legali;
sempre in via preliminare, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e in diritto, illegittimo e ingiusto per i motivi tutti di cui al presente atto di opposizione;
rigettare la domanda proposta dalla Società
nei confronti della accogliere per quanto di Controparte_2 Parte_3
ragione le domande che saranno formulate nei confronti del terzo chiamato CP_4
[...] Si costituiva il rilevando la conformità della pretesa richiesta in sede Controparte_2
monitoria secondo le previsioni di cui all'art. 633 c.p.c. come disposto in sede di emissione del decreto ingiuntivo n. 15887/2020; - l'intervenuto versamento mensile da parte degli importi pagati a titolo di addizionale provinciale, come risulta nel dettaglio (sezione C) di ogni singola fattura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
la fondatezza del diritto ad ottenere il rimborso a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, come riconosciuto da orientamento consolidato, sul piano sostanziale, il diritto al rimborso delle addizionali provinciali indebitamente ed illegittimamente versate perché in con il diritto dell'Unione Europea.
Eccepiva, l'inammissibilità della terza chiamata l' Controparte_4
Il particolare, rilevava che l'unico soggetto passivo del rapporto tributario in questione è il
RE (quindi, la società che eroga l'energia elettrica) e non anche il “consumatore finale”, a cui è stato invece traslato il relativo onere finanziario;
- al rapporto obbligatorio di natura tributaria tra l'ER ed il RE, si affianca in parallelo un altro rapporto, di natura privata,
tra il RE stesso ed il consumatore e ove la “rivalsa” tra il RE, soggetto erogatore del servizio, e consumatore finale si rilevi illegittima , quest'ultimo ha diritto all'azione diretta nei confronti del proprio fornitore, nella forma dell'azione di ripetizione, e non anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
il diritto al rimborso nei confronti dell'ER spetta, invece,
unicamente al fornitore, unico titolare del rapporto di natura tributaria, che può esercitarla, nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data di pagamento (art. 21, comma 2, secondo periodo del D. Lgs. n. n. 546/1992); ovvero, nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (norma ad hoc che valida unicamente per le accise).
Si costituiva l' invocando l'inammissibilità della chiamata Controparte_4
in causa ed in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle domande svolte nei confronti dell'Amministrazione; il rapporto fiscale tra erario e fornitore, devoluto alla giurisdizione tributaria, e il rapporto civilistico tra fornitore e utente, devoluto alla giurisdizione ordinaria, nonché il difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di restituzione d'indebito.
2 – La domanda dalla società opposta deve ritenersi fondata e quindi meritevole di accoglimento e, per l'effetto, le somme ingiunte dovute per le considerazioni che seguono.
Per quanto attiene al contesto normativo di riferimento, deve essere rilevato: a) l'accisa è
un'imposta indiretta, pagata dal produttore con facoltà di rivalsa sul consumatore, applicata alla produzione o al consumo di determinati prodotti, tra i quali l'energia elettrica;
b) la normativa di riferimento è contenuta nel d.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise); c) a livello europeo,
l'armonizzazione delle accise è stata dapprima disposta con la direttiva 92/12/CEE del 25
febbraio 1992 (e successive modifiche) poi sostituita, a decorrere dal 1° aprile 2010, dalla direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 a sua volta sostituita dalla Direttiva UE 2020/262
del 19.12.2019; d) con la Direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003 è stata inserita, tra le accise armonizzate, anche quella sull'energia elettrica;
e) sul piano nazionale, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 5 D.Lgs 26/2007, convertito con modificazioni nella legge 20/1989; f) nel 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, per contrasto della normativa istitutiva dell'addizionale provinciale con la direttiva 2008/118/CE; g) con gli art. 2, comma 6 D.Lgs
23/2011 e art. 18, comma 5 d.lgs. n. 68/2011 per le Regioni a Statuto ordinario e con art. 4,
comma 10 D.L. n. 16/2012 per le Regioni a statuto speciale è stata abrogata la norma istitutiva dell'addizionale provinciale de qua.
Ciò posto, va osservato, che l'art. 5, d.lgs. n. 26/2007 (sostitutivo dell'art. 6, d.l. n. 511/1988,
come convertito con modificazioni nella l. n. 20/1989), è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale n. 43 del 15.04.2025
In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione Europea, atteso che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito “in favore delle province”. La declaratoria di incostituzionalità comporta la caducazione, con effetto ex tunc (fatti salvi i rapporti esauriti), della norma istitutiva dell'addizionale in esame, di guisa che, come affermato anche dalla Cassazione con la sentenza n. 13740/2025 “i clienti dei fornitori di energia elettrica
possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi
(che potranno a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine
decennale di prescrizione” (vd. anche Cass. n. 17642/2025 del 30.6.2025). In particolare, la
Corte di legittimità ha ribadito che “l'amministrazione finanziaria, in caso di riscossione
indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che,
nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore
finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, ha facoltà di
agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme”.
Peraltro va osservato, che, a fronte della caducazione ex tunc della norma impositiva del tributo per effetto della sua declaratoria di illegittimità costituzionale, il titolo giustificativo dello spostamento patrimoniale non può ravvisarsi, come dedotto dall'opponente, nel contratto di somministrazione intercorso tra quest'ultima e l'utente, giacché la facoltà per il somministrante di addebitare al somministrato ciò che, a sua volta, gli è stato richiesto dallo Stato a titolo di imposta, non può che presupporre, logicamente e necessariamente, la legittimità della pretesa impositiva presupposta.
Le considerazioni svolte determinano, dunque, la sussistenza del diritto alla ripetere quanto già
pagato dalla convenuta opposta a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica,
come provato dalle fatture depositate emesse durante il rapporto contrattuale.
L'addebito a titolo di addizionale provinciale all'accisa contenuto nelle fatture pagate alla società opponente discende il diritto della società opposta di vedersi riconosciuto il diritto alla restituzione di quanto versato per l'importo di euro 7.804,48 oltre interessi come da domanda.
3 - Deve, invece, essere dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento alla richiesta di rimborso dell'imposta nei confronti dell' in favore della giurisdizione Controparte_4
tributaria. Dal momento che il diritto di rivalsa comporta la traslazione dell'onere sul consumatore finale, l'eliminazione dell'addizionale può avvenire solo attraverso il previo recupero dell'indebito versamento da parte di quest'ultimo e poi con il successivo rimborso del fornitore da parte dell'erario.
Il rapporto fiscale tra erario e fornitore deve essere devoluto alla giurisdizione tributaria (Cass.
Sez. U., 1° febbraio 2016, n. 1837 e n. 1838), come anche chiarito della Corte di Cassazione n.
29980/2019 che ha specificato che l'art. 14, comma 2, T.U.A.: "prevede implicitamente la
possibilità per il consumatore di far valere l'illegittima traslazione del tributo nei confronti del
fornitore" e che: "il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei
confronti dell'Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al
consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui il consumatore
finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro
novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza". Anche secondo il più recente principio della Cass. SS. UU. Ordinanza n. 20323 del 20/07/2025 con la quale ha chiarito che
“Con riferimento alle controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso delle imposte, la
giurisdizione generale del giudice tributario può essere esclusa in favore del giudice ordinario
- configurandosi un'ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. - nel solo caso in cui
l'Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione
della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione
tributaria, il quantum del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato”.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura delle questioni sollevate ed esaminate, dalla pronuncia di illegittimità costituzionale, sopravvenuta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, condanna in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, a restituire a in persona del Controparte_2
rispettivo rappresentante legale, la somma di euro 7.804,48 oltre interessi al tasso legale come da domanda. • Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, sul rimborso dell'imposta nei confronti dell' , in favore del giudice tributario, con termini di Controparte_4
legge per la riassunzione;
• Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 17.11.2025
IL GIUDICE
ON TE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ON TE ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 64533del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, trattenuto in decisione con termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
n persona del Presidente dott. , rappresentata e Parte_1 Parte_2
difesa, con facoltà anche disgiunte, dagli avv.ti prof. , prof. Antonio Controparte_1
IO e ND IR ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Michele Mercati
n. 51, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- OPPONENTE - E
in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante Controparte_2
pro tempore avv. rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Grimaldi ed CP_3
elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Roberto Ardigò n. 42.
- OPPOSTA –
in persona del Direttore Generale pro Controparte_4
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è
domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, 12;
RZ AM OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ripetizione somme a titolo di addizionale provinciale;
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 15887/2020 del 12.10.2020 - n. R.G. 37036/2020, notificato in data
13.10.2020 con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore del la Controparte_2
somma di euro 7.804,48 oltre interessi come da domanda e spese di procedura a titolo di ripetizione delle somme versate con le fatture emesse in relazione alla fornitura energetica degli anni 2010 (dal mese di giugno) e 2011 nei confronti del Consumatore finale titolare dell'utenza di energia elettrica n. 505307828 contraddistinta dal codice POD IT002E5053078A, ovvero nel biennio antecedente all'intervenuta abrogazione del tributo.
La ripetizione indebito si fondava sugli arresti n. 27099 e n. 27101 del 23 ottobre 2019 con cui la Suprema Corte aveva dichiarato la illegittimità delle somme versate per incompatibilità con la direttiva UE 2008/118/CE delle addizionali accise 2010/11.
A sostegno dell'opposizione ha invocato: - l'insussistenza dei presupposti dell'indebito oggettivo e della ripetizione ex art. 2033 c.c. al pagamento delle somme in quanto dovute in base al contratto vigente tra le parti valido ed efficace, nonché perfettamente conforme al quadro normativo vigente;
chiedeva, in via preliminare di rito, di essere autorizzare alla chiamata in causa, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., dell' , in favore della quale sono Controparte_4
state versate le addizionali, a titolo di restituzione al cliente finale (art. 14 T.U.A.) nonché ad essere tenuta indenne dalle spese legali;
sempre in via preliminare, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e in diritto, illegittimo e ingiusto per i motivi tutti di cui al presente atto di opposizione;
rigettare la domanda proposta dalla Società
nei confronti della accogliere per quanto di Controparte_2 Parte_3
ragione le domande che saranno formulate nei confronti del terzo chiamato CP_4
[...] Si costituiva il rilevando la conformità della pretesa richiesta in sede Controparte_2
monitoria secondo le previsioni di cui all'art. 633 c.p.c. come disposto in sede di emissione del decreto ingiuntivo n. 15887/2020; - l'intervenuto versamento mensile da parte degli importi pagati a titolo di addizionale provinciale, come risulta nel dettaglio (sezione C) di ogni singola fattura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
la fondatezza del diritto ad ottenere il rimborso a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, come riconosciuto da orientamento consolidato, sul piano sostanziale, il diritto al rimborso delle addizionali provinciali indebitamente ed illegittimamente versate perché in con il diritto dell'Unione Europea.
Eccepiva, l'inammissibilità della terza chiamata l' Controparte_4
Il particolare, rilevava che l'unico soggetto passivo del rapporto tributario in questione è il
RE (quindi, la società che eroga l'energia elettrica) e non anche il “consumatore finale”, a cui è stato invece traslato il relativo onere finanziario;
- al rapporto obbligatorio di natura tributaria tra l'ER ed il RE, si affianca in parallelo un altro rapporto, di natura privata,
tra il RE stesso ed il consumatore e ove la “rivalsa” tra il RE, soggetto erogatore del servizio, e consumatore finale si rilevi illegittima , quest'ultimo ha diritto all'azione diretta nei confronti del proprio fornitore, nella forma dell'azione di ripetizione, e non anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
il diritto al rimborso nei confronti dell'ER spetta, invece,
unicamente al fornitore, unico titolare del rapporto di natura tributaria, che può esercitarla, nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data di pagamento (art. 21, comma 2, secondo periodo del D. Lgs. n. n. 546/1992); ovvero, nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (norma ad hoc che valida unicamente per le accise).
Si costituiva l' invocando l'inammissibilità della chiamata Controparte_4
in causa ed in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle domande svolte nei confronti dell'Amministrazione; il rapporto fiscale tra erario e fornitore, devoluto alla giurisdizione tributaria, e il rapporto civilistico tra fornitore e utente, devoluto alla giurisdizione ordinaria, nonché il difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di restituzione d'indebito.
2 – La domanda dalla società opposta deve ritenersi fondata e quindi meritevole di accoglimento e, per l'effetto, le somme ingiunte dovute per le considerazioni che seguono.
Per quanto attiene al contesto normativo di riferimento, deve essere rilevato: a) l'accisa è
un'imposta indiretta, pagata dal produttore con facoltà di rivalsa sul consumatore, applicata alla produzione o al consumo di determinati prodotti, tra i quali l'energia elettrica;
b) la normativa di riferimento è contenuta nel d.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise); c) a livello europeo,
l'armonizzazione delle accise è stata dapprima disposta con la direttiva 92/12/CEE del 25
febbraio 1992 (e successive modifiche) poi sostituita, a decorrere dal 1° aprile 2010, dalla direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 a sua volta sostituita dalla Direttiva UE 2020/262
del 19.12.2019; d) con la Direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003 è stata inserita, tra le accise armonizzate, anche quella sull'energia elettrica;
e) sul piano nazionale, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 5 D.Lgs 26/2007, convertito con modificazioni nella legge 20/1989; f) nel 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, per contrasto della normativa istitutiva dell'addizionale provinciale con la direttiva 2008/118/CE; g) con gli art. 2, comma 6 D.Lgs
23/2011 e art. 18, comma 5 d.lgs. n. 68/2011 per le Regioni a Statuto ordinario e con art. 4,
comma 10 D.L. n. 16/2012 per le Regioni a statuto speciale è stata abrogata la norma istitutiva dell'addizionale provinciale de qua.
Ciò posto, va osservato, che l'art. 5, d.lgs. n. 26/2007 (sostitutivo dell'art. 6, d.l. n. 511/1988,
come convertito con modificazioni nella l. n. 20/1989), è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale n. 43 del 15.04.2025
In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione Europea, atteso che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito “in favore delle province”. La declaratoria di incostituzionalità comporta la caducazione, con effetto ex tunc (fatti salvi i rapporti esauriti), della norma istitutiva dell'addizionale in esame, di guisa che, come affermato anche dalla Cassazione con la sentenza n. 13740/2025 “i clienti dei fornitori di energia elettrica
possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi
(che potranno a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine
decennale di prescrizione” (vd. anche Cass. n. 17642/2025 del 30.6.2025). In particolare, la
Corte di legittimità ha ribadito che “l'amministrazione finanziaria, in caso di riscossione
indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che,
nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore
finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, ha facoltà di
agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme”.
Peraltro va osservato, che, a fronte della caducazione ex tunc della norma impositiva del tributo per effetto della sua declaratoria di illegittimità costituzionale, il titolo giustificativo dello spostamento patrimoniale non può ravvisarsi, come dedotto dall'opponente, nel contratto di somministrazione intercorso tra quest'ultima e l'utente, giacché la facoltà per il somministrante di addebitare al somministrato ciò che, a sua volta, gli è stato richiesto dallo Stato a titolo di imposta, non può che presupporre, logicamente e necessariamente, la legittimità della pretesa impositiva presupposta.
Le considerazioni svolte determinano, dunque, la sussistenza del diritto alla ripetere quanto già
pagato dalla convenuta opposta a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica,
come provato dalle fatture depositate emesse durante il rapporto contrattuale.
L'addebito a titolo di addizionale provinciale all'accisa contenuto nelle fatture pagate alla società opponente discende il diritto della società opposta di vedersi riconosciuto il diritto alla restituzione di quanto versato per l'importo di euro 7.804,48 oltre interessi come da domanda.
3 - Deve, invece, essere dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento alla richiesta di rimborso dell'imposta nei confronti dell' in favore della giurisdizione Controparte_4
tributaria. Dal momento che il diritto di rivalsa comporta la traslazione dell'onere sul consumatore finale, l'eliminazione dell'addizionale può avvenire solo attraverso il previo recupero dell'indebito versamento da parte di quest'ultimo e poi con il successivo rimborso del fornitore da parte dell'erario.
Il rapporto fiscale tra erario e fornitore deve essere devoluto alla giurisdizione tributaria (Cass.
Sez. U., 1° febbraio 2016, n. 1837 e n. 1838), come anche chiarito della Corte di Cassazione n.
29980/2019 che ha specificato che l'art. 14, comma 2, T.U.A.: "prevede implicitamente la
possibilità per il consumatore di far valere l'illegittima traslazione del tributo nei confronti del
fornitore" e che: "il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei
confronti dell'Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al
consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui il consumatore
finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro
novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza". Anche secondo il più recente principio della Cass. SS. UU. Ordinanza n. 20323 del 20/07/2025 con la quale ha chiarito che
“Con riferimento alle controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso delle imposte, la
giurisdizione generale del giudice tributario può essere esclusa in favore del giudice ordinario
- configurandosi un'ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. - nel solo caso in cui
l'Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione
della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione
tributaria, il quantum del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato”.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura delle questioni sollevate ed esaminate, dalla pronuncia di illegittimità costituzionale, sopravvenuta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, condanna in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, a restituire a in persona del Controparte_2
rispettivo rappresentante legale, la somma di euro 7.804,48 oltre interessi al tasso legale come da domanda. • Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, sul rimborso dell'imposta nei confronti dell' , in favore del giudice tributario, con termini di Controparte_4
legge per la riassunzione;
• Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 17.11.2025
IL GIUDICE
ON TE