TAR Torino, sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 982
TAR
Decreto cautelare 19 luglio 2022
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TAR
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
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TAR
Sentenza 30 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e carente istruttoria

    La valutazione del consiglio di classe è espressione di discrezionalità tecnica e il sindacato del giudice è limitato a macroscopici vizi. Non sussiste un obbligo di ammissione anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento.

  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere per errore sui presupposti e difetto di motivazione

    L'arrotondamento per difetto è legittimo non avendo la ricorrente ottenuto una media con decimale superiore a 0.6. Inoltre, l'alunna ha riportato sei insufficienze, a fronte delle cinque che comportavano la non ammissione secondo i criteri stabiliti.

  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere per carente istruttoria e disparità di trattamento

    Dalla documentazione emerge che l'alunna ha avuto un'attenzione discontinua alle attività scolastiche, molte assenze in concomitanza con le verifiche, lacune profonde ed estese, e una totale assenza di metodo. Sono stati attivati rimedi quali colloqui con la famiglia, corsi di recupero e sostegno, studio assistito. La presenza discontinua dell'alunna è stata un elemento considerato per la non ammissione.

  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere per carente istruttoria e manifesta ingiustizia

    Dalla documentazione emerge che l'alunna ha avuto un'attenzione discontinua alle attività scolastiche, molte assenze in concomitanza con le verifiche, lacune profonde ed estese, e una totale assenza di metodo. Sono stati attivati rimedi quali colloqui con la famiglia, corsi di recupero e sostegno, studio assistito. La presenza discontinua dell'alunna è stata un elemento considerato per la non ammissione.

  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e carente istruttoria

    Il giudizio si è basato su criteri univoci, che hanno interessato tutti gli alunni, consentendo una valutazione omogenea e sufficientemente motivata, indipendentemente dal fatto che sia stato dedicato poco tempo a ciascun alunno nel corso dello scrutinio finale.

  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere per mancata ratifica del verbale

    Le censure formali relative alla formazione del verbale sono infondate, non ravvisandosi alcun vizio tale da inficiarne la validità, tenuto conto della sussistenza di tutti i requisiti per la sua valida formazione, tra cui non ricorre la 'ratifica finale', essendo presente la sottoscrizione del Segretario, del -OMISSIS- e del Coordinatore, secondo quanto previsto dall’art. 5, co. 5, d.lgs. n. 294/94.

  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere per mancata predeterminazione dei criteri di ammissione

    I criteri, comunicati ai genitori una volta adottati, non sono stati contestati dalla parte ricorrente nel corso dell’anno scolastico, in un momento in cui avrebbe potuto rappresentare di non essere posta nelle condizioni di recuperare le sue carenze. Inoltre, non risulta che, pur avendo saltato molte verifiche, abbia richiesto di essere sottoposta a verifiche suppletive.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria

    Dall'infondatezza del ricorso, deriva, conseguentemente anche l'infondatezza della domanda risarcitoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 982
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 982
    Data del deposito : 30 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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