Decreto cautelare 19 luglio 2022
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00982/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00835/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 835 del 2022, proposto da
-OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sulla minore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Barletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Istituto Comprensivo -OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- dei risultati di fine anno della classe II A, contenuti in apposito documento redatto in data -OMISSIS-, a firma del -OMISSIS-, affisso all'albo -OMISSIS- dell'Istituto indicato in epigrafe il -OMISSIS-, attraverso cui l'NA -OMISSIS- è stata resa edotta di non essere stata ammessa alla classe successiva;
- del verbale n. -OMISSIS- del Consiglio della Classe II A relativo allo scrutinio finale, redatto in data 9.6.2022, a firma del Segretario nonché del -OMISSIS-, conosciuto in data 7.7.2022, riportante la deliberazione di non ammissione dell'NA alla classe successiva, e delle proposte di voto (relativamente alle insufficienze riportate);
- del giudizio di non ammissione dell'NA alla classe successiva;
- del documento di valutazione dell'NA, a firma del -OMISSIS-, relativamente alle insufficienze riportate;
- dei registri personali dei docenti della classe, relativi all'anno -OMISSIS- 2021/2022, e del registro elettronico;
- della relazione finale sull'NA, relativa all'a.s. 2021/2022;
- di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale (ivi incluso eventuale nuovo scrutinio finale), anche non conosciuto,
e per il risarcimento del danno subito dall’NA e dal genitore per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS- di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 la dott.ssa CA LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1. La ricorrente ha agito quale esercente la potestà genitoriale della minore -OMISSIS-, impugnando la decisione del consiglio di classe del 9 giugno 2022, con cui la minore non è stata ammessa alla classe successiva al termine dell’anno -OMISSIS- 2021/2022.
1.1. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
“ 1.- Violazione di legge (art.3, comma 1, legge n.241/1990; art.1 comma 1, art.2 comma 3, art.6 comma 1 e 2, d.lgs. n.62/2017; art.2, comma 6 e 7, D.P.R. n.122/2009; art.2, comma 3, art.3, comma 3, d.l. n.137/2008 convertito dalla legge n.169/2008; art.9, comma 4, legge n.517/1977; nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.1865 del 10.10.2017) ed eccesso di potere per erronea presupposizione, errore sui presupposti, difetto di motivazione, carente istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, violazione di circolare o atto interno (nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.1865 del 10.10.2017), manifesta ingiustizia, sviamento ”; si deduce il difetto di motivazione nella decisione del Consiglio di classe, non essendo stati valutati i complessivi risultati raggiunti dall’NA, anche tenendo conto degli anni precedenti, e considerato che, attualmente, l’orientamento del MIUR dovrebbe essere quello di privilegiare l’ammissione alla classe successiva.
“ 2.- Violazione di legge (art.6, comma 1 e 2, d.lgs. n.62/2017; art.2, comma 6 e 7, D.P.R. n.122/2009; art.2, comma 3, art.3, comma 3, d.l. n.137/2008 convertito dalla legge n.169/2008; art.9, comma 4, legge n.517/1977; art.3, comma 1, legge n.241/1990) ed eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di motivazione, carente istruttoria, illogicità e irragionevolezza, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, manifesta ingiustizia, sviamento .”; si contesta che all’NA fosse stato attribuito il voto 5 nella materia scienze, avendo conseguito il voto di 5,50 arrotondato per difetto, aggravando, in tal modo, la sua complessiva situazione.
“ 3.- Violazione di legge (art.79, comma 3, regio decreto n.653 del 4.5.1925; art.6, comma 1 e 2, d.lgs. n.62/2017; art.2, comma 6 e 7, D.P.R. n.122/2009; art.2, comma 3, art.3, comma 3, d.l. n.137/2008 convertito dalla legge n.169/2008; art.9, comma 4, legge n.517/1977; art.2, comma 1, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.134 del 2.5.2000) ed eccesso di potere per erronea presupposizione, errore sui presupposti, carente istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, violazione di circolare (art.2, comma 1, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.134 del 2.5.2000), manifesta ingiustizia, sviamento .”; si evidenzia il numero complessivo di verifiche cui l’NA è stata sottoposta nelle materie in cui non ha raggiunto la sufficienza, proposte in numero tale da non consentirle di migliorare la sua media; inoltre le verifiche sarebbero state troppo distanziate tra loro.
“4 .- Violazione di legge (art.79, comma 3, regio decreto n.653 del 4.5.1925; art.6, comma 1 e 2, d.lgs. n.62/2017; art.2, comma 6 e 7, D.P.R. n.122/2009; art.2, comma 3, art.3, comma 3, d.l. n.137/2008 convertito dalla legge n.169/2008; art.9, comma 4, legge n.517/1977; art.2, comma 1, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.134 del 2.5.2000) ed eccesso di potere per erronea presupposizione, errore sui presupposti, disparità di trattamento, violazione di circolare (art.2, comma 1, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.134 del 2.5.2000), manifesta ingiustizia, sviamento .”; si rileva come, nella seconda parte del secondo quadrimestre, non siano state somministrate verifiche all’NA che le avrebbero consentito di recuperare la sua media.
“ 5.- Violazione di legge (art.2 comma 3, art.6 comma 1 e 2, d.lgs. n.62/2017; art.2, comma 6 e 7, D.P.R. n.122/2009; art.2, comma 3, art.3, comma 3, d.l. n.137/2008 convertito dalla legge n.169/2008; art.9, comma 4, legge n.517/1977; art.3, comma 1, legge n.241/1990) ed eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di motivazione, carente istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, manifesta ingiustizia, sviamento .”; si sottolinea che il tempo dedicato durante il Consiglio di classe alla situazione di ciascun alunno, pari a tre minuti ciascuno, non fosse sufficiente.
“ 6.- Violazione di legge (art.6, comma 1 e 2, d.lgs. n.62/2017; art.2, comma 6 e 7, D.P.R. n.122/2009; art.2, comma 3, art.3, comma 3, d.l. n.137/2008 convertito dalla legge n.169/2008; art.9, comma 4, legge n.517/1977) ed eccesso di potere per erronea presupposizione, errore sui presupposti, carente istruttoria, manifesta ingiustizia, sviamento .”; si denuncia la mancata ratifica del verbale del consiglio di classe, non approvato dall’organo nel suo complesso e, quindi, inefficace.
“ 7.- Violazione di legge (art.2, comma 6 e 7, D.P.R. n.122/2009; art.1 comma 2, art.6 comma 1 e 2, d.lgs. n.62/2017; artt.2.1 e 7.6 della Carta dei servizi scolastici allegata al D.P.C.M. 7.6.1995; art.13, comma 5, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.90 del 21.5.2001; art.6, comma 3, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.92 del 5.11.2007; art.2, comma 3, art.3, comma 3, d.l. n.137/2008 convertito dalla legge n.169/2008; art.9, comma 4, legge n.517/1977) ed eccesso di potere per erronea presupposizione, errore sui presupposti, mancata predeterminazione dei criteri di ammissione alla classe successiva, mancanza di idonei parametri di riferimento, illogicità e irragionevolezza, violazione di circolare o atto interno (artt.2.1 e 7.6 della Carta dei servizi scolastici allegata al D.P.C.M. 7.6.1995; art.13, comma 5, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.90 del 21.5.2001; art.6, comma 3, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.92 del 5.11.2007), manifesta ingiustizia, sviamento .”; si evidenzia la mancata predeterminazione di parametri e criteri, stabiliti solo successivamente, il 17 marzo, ad anno -OMISSIS- quasi terminato.
Ha, quindi, concluso per l’accoglimento del ricorso, per l’annullamento del provvedimento gravato con risarcimento del danno (patrimoniale e non) asseritamente patito, previa concessione di idonea misura cautelare, anche monocratica.
1.2. La richiesta di misura cautelare monocratica è stata respinta con decreto 19 luglio 2022, n. -OMISSIS-.
1.3. Il Ministero dell’Istruzione ha depositato memoria il 24 agosto 2022, contrastando le avverse tesi e domandando che il ricorso e l’istanza cautelare fossero respinti.
1.4. Con ordinanza cautelare, Tar Piemonte, sez. I, 7 settembre 2022, n. 835, la richiesta è stata respinta.
1.5. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato, tenutasi da remoto il 20 marzo 2026, la causa, previa istanza di passaggio in decisione senza discussione da remoto della ricorrente, è stata trattenuta in decisione.
2. Il Collegio ritiene preliminarmente di osservare come oggetto del presente gravame sia, principalmente, la domanda di annullamento del provvedimento con cui la minore -OMISSIS- non è stata ammessa alla classe successiva, risalente all’anno -OMISSIS- 2021/2022.
Ciò posto, la giurisprudenza amministrativa, riguardo alla persistenza dell’interesse alla decisione nella materia che ci occupa, ha chiarito che lo stesso persiste unicamente quando lo studente, nonostante l’ampio lasso di tempo trascorso, non abbia ancora conseguito il passaggio alla classe successiva cui continua ad anelare (TAR Lazio - Roma, n. 20426/2025). È stato affermato, in proposito, come l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sia riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interessi ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente (Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224, Tar Sicilia, sez. II, 25 gennaio 2024, n. 293).
Stante il tempo trascorso, e a prescindere dal fatto che la difesa della ricorrente non abbia fornito nei suoi scritti difensivi alcuna informazione al riguardo, il Collegio ritiene che, nel frattempo, la minore abbia ragionevolmente proseguito nel suo percorso di studi. Tale circostanza fa dubitare, quindi della persistenza dell’interesse alla proposta domanda di annullamento, considerato che, se fosse come prospettato non residuerebbe alcun interesse alla decisione.
Si osserva inoltre che parte ricorrente non ha impugnato il provvedimento cautelare negativo. Inoltre, la stessa parte ricorrente ha omesso di comunicare al Collegio le sopravvenienze rispetto alla reiezione della richiesta cautelare, limitandosi a depositare una richiesta di passaggio in decisione.
Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene manchi in atti la prova dell’attualità dell’interesse all’annullamento del provvedimento impugnato.
Ciò nondimeno, considerata la proposizione, seppur genericamente articolata, di una domanda risarcitoria e tenuto conto dell’orientamento espresso dal giudice di appello con la pronuncia del C.d.s., A.P., n. 16/2024, il Collegio ritiene di pronunciarsi nel merito della controversia.
3. Il ricorso è infondato.
4. Infondato è innanzi tutto il primo motivo di ricorso.
Occorre premettere che, per consolidata giurisprudenza “ la valutazione del consiglio di classe in ordine alla promozione o meno di uno studente all’anno successivo è espressione di una discrezionalità di carattere tecnico, strettamente connessa alla professionalità del docente ”, con la conseguenza che, in tali casi, il sindacato del giudice amministrativo è limitato al ricorrere di macroscopici vizi rientranti nell’eccesso di potere (cfr. Cons. St., n. 6140/2022).
Non esiste, pertanto - e pure in presenza della possibilità di ammissione con riserva all’anno successivo - “ nessun obbligo di ammissione dello studente anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline ”, per come adombrato in ricorso (cfr., TAR Emilia-Romagna, sez. I, 01 luglio 2019, n. 182; TAR Lombardia, sez.V, 9 marzo 2024, n. 679; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 20 novembre 2025, n. 7502).
Sempre a mente degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza amministrativa, è stato condivisibilmente affermato come la frequenza della classe successiva non possa ritenersi funzionale soltanto all’eventuale recupero delle carenze dell’anno -OMISSIS- precedente, dovendosi prefigurare come funzionale anche (e soprattutto) all’acquisizione di nuove competenze (cfr. Tar Veneto, sez. IV, 09 settembre 2024, n. 2109). Pertanto, il Consiglio di classe deve tenere conto anche di tale aspetto nel decidere se ammettere alla classe successiva un alunno con livelli di apprendimento non sufficienti in relazione a quanto atteso alla fine dell’anno -OMISSIS- oggetto di valutazione.
Se ne ricava che, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, resta comunque ferma la discrezionalità del Consiglio di classe, non sussistendo un’aspettativa tutelata all’ammissione alla classe successiva, indipendentemente dalla valutazione di detto organo (cfr. Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 25 giugno 2024, n. 561). Del resto, come ben ricordato anche in quest’ultima decisione, il Consiglio di classe, “ quando stabilisce se sia stato conseguito il livello di apprendimento richiesto per l’utile frequenza della classe successiva, in relazione al numero di materie insufficienti e alla rilevanza delle lacune riscontrate, esercita una discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito in sede giurisdizionale ”.
Le considerazioni che precedono inducono al rigetto del primo motivo di ricorso con cui parte ricorrente sostiene, invece, l’opposta tesi in base alla quale la non ammissione costituirebbe un’eccezione alla regola, quasi ipotizzando la sussistenza di un vero e proprio diritto dell’alunno a conseguire la promozione.
Tale tesi è destituita di fondamento anche laddove si osservi quale deve essere lo scopo cui è demandata l’istruzione di un alunno, che non potrebbe essere perseguito nel momento in cui non sia stato acquisito un bagaglio di competenze sufficiente a passare alla classe successiva proficuamente, con il rischio che le lacune maturate non siano mai colmate.
5. I restanti motivi, che si esaminano congiuntamente per ragioni di coerenza espositiva, sono del pari infondati.
Dalla documentazione in atti (cfr. Relazione allegata come doc. n. 1 alla produzione del 24 agosto 2022), infatti, si ricava che:
- l’NA “ presta attenzione discontinua alle attività scolastiche; non porta sempre il materiale -OMISSIS-; dimostra limitate capacità di attenzione e concentrazione; partecipa alle attività didattiche dimostrando scarsa motivazione; svolge i compiti assegnati in modo frettoloso, superficiale e saltuario; produce lavori adeguati solo se guidata ”;
- si rilevano molte assenze in concomitanza con le verifiche programmate;
- l’NA ha evidenziato lacune profonde ed estese, unite ad una totale assenza di metodo, non raggiungendo gli obiettivi minimi in materie come italiano, matematica, scienze, storia, tecnologia, ed educazione civica;
- sono stati attivati rimedi quali colloqui ripetuti con la famiglia, corsi di recupero e sostegno in classe “con la presenza continua in classe di un insegnante di sostegno che le ha fornito materiali e metodi utili per il raggiungimento degli obiettivi minimi ”; strategie didattico educative nell’ambito di ciascuna disciplina; studio assistito in classe sotto la guida di un docente tutor;
Il giudizio, quindi, si è basato su criteri univoci, che hanno interessato tutti gli alunni, consentendo una valutazione omogenea e sufficientemente motivata, indipendentemente dal fatto che sia stato dedicato poco tempo a ciascun alunno nel corso dello scrutinio finale (motivo sub. 5). Infine i criteri, comunicati ai genitori una volta adottati, non sono stati contestati dalla parte ricorrente nel corso dell’anno -OMISSIS-, in un momento in cui avrebbe potuto rappresentare di non essere posta nelle condizioni di recuperare le sue carenze (motivo sub. 7), né risulta che, pur avendo saltato molte verifiche, abbia richiesto di essere sottoposta a verifiche suppletive che le avrebbero consentito di conseguire una media globale più alta (motivo sub 3 e 4). Anzi dalla documentazione in atti si ricava che proprio la presenza discontinua dell’NA è stato uno degli elementi che il Consiglio di classe ha preso in considerazione al fine di addivenire alla conclusione della sua non ammissione.
Infine, si osserva che, a prescindere dalla questione dell’approssimazione per difetto (peraltro legittima, non avendo la ricorrente ottenuto una media con decimale superiore allo 0.6) del voto nella materia scienze, l’NA ha conseguito ben sei insufficienze, a fronte delle cinque che, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di classe avrebbero comportato la non ammissione (motivo 3).
Quanto alle censure formali relative alla formazione del verbale (motivo 6), le stesse sono del pari infondate, non ravvisandosi alcun vizio tale da inficiarne la validità, tenuto conto della sussistenza di tutti i requisiti per la sua valida formazione, tra cui non ricorre la “ratifica finale”, essendo presente la sottoscrizione del Segretario, del -OMISSIS- e del Coordinatore, secondo quanto previsto dall’art. 5, co. 5, d.lgs. n. 294/94.
6. In definitiva il ricorso è infondato oltre che inammissibile.
7. Dall’infondatezza del ricorso, deriva, conseguentemente anche l’infondatezza della domanda risarcitoria.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’amministrazione resistente, che si liquidano in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento di tutte le generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO TO, Presidente FF
CA LA, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| CA LA | AO TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.