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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/06/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott. Monica Attanasio Presidente dott. Pier Paolo Lanni Giudice dott. Cristiana Bottazzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
(C.F. P.I. ) Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 C.C.I.I. presentato da il 19.3.2025, con cui si chiede che Controparte_1 venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale , con Parte_1 sede legale in Negrar di Valpolicella (VR), Via Palazzin n. 5; rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 co. 6 C.C.I.I a mezzo pec e che il debitore non si è costituito;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I.I. atteso che l'impresa ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione allegata dal ricorrente e acquisita d'ufficio; rilevato che il ricorrente è legittimato alla proposizione dell'istanza in quanto vanta nei confronti del debitore un credito dell'importo di € 3.071,10, fondato su decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Treviso n. 3521/24; ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- la ditta individuale è impresa che esercita un'attività commerciale (costruzione di Parte_1 edifici residenziali e non residenziali, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.I.;
- l'impresa individuale si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: (i) dal protratto inadempimento nei confronti dell'istante, che, come sopra anticipato, vanta un credito di € 3.071,10 fondato su titolo giudiziale;
(ii) dal carico dei debiti erariali iscritti a ruolo, pari ad € 36.098,87; (iii) dalla pendenza di tre pagina 1 di 3 procedure esecutive dinanzi al Tribunale di Verona, di cui due mobiliari (R.E.M. n. 2123/2021 e n. 1736/2023) ed una immobiliare (R.E.I. n. 334/2023);
- sono superate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I., quanto meno con riferimento al parametro dei debiti, tenuto conto che nell'esecuzione immobiliare n. 334/2023 Trib. Verona, risultano intervenuti creditori per somme complessivamente superiori ad € 500.000; rilevato per le stesse ragioni che, ai sensi dell'art. 49, comma 5, C.C.I.I., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, essendo a tal fine sufficiente considerare il debito verso il ricorrente, oltre al debito erariale e ai debiti emersi nell'ambio della procedura esecutiva;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale , Parte_1 con sede legale in Negrar di Valpolicella (VR), Via Palazzin n. 5;
2) NOMINA giudice delegato la Dott. Cristiana Bottazzi;
3) NOMINA curatore la Dott.ssa in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e Persona_1
358 C.C.I.I., la quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 1.10.2025 ad ore 9.50 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pagina 2 di 3 c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui il debitore sia socio illimitatamente responsabile.
Verona, 5.6.2025
Il Giudice est. La Presidente
dott. Cristiana Bottazzi dott. Monica Attanasio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott. Monica Attanasio Presidente dott. Pier Paolo Lanni Giudice dott. Cristiana Bottazzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
(C.F. P.I. ) Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 C.C.I.I. presentato da il 19.3.2025, con cui si chiede che Controparte_1 venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale , con Parte_1 sede legale in Negrar di Valpolicella (VR), Via Palazzin n. 5; rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 co. 6 C.C.I.I a mezzo pec e che il debitore non si è costituito;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I.I. atteso che l'impresa ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione allegata dal ricorrente e acquisita d'ufficio; rilevato che il ricorrente è legittimato alla proposizione dell'istanza in quanto vanta nei confronti del debitore un credito dell'importo di € 3.071,10, fondato su decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Treviso n. 3521/24; ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- la ditta individuale è impresa che esercita un'attività commerciale (costruzione di Parte_1 edifici residenziali e non residenziali, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.I.;
- l'impresa individuale si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: (i) dal protratto inadempimento nei confronti dell'istante, che, come sopra anticipato, vanta un credito di € 3.071,10 fondato su titolo giudiziale;
(ii) dal carico dei debiti erariali iscritti a ruolo, pari ad € 36.098,87; (iii) dalla pendenza di tre pagina 1 di 3 procedure esecutive dinanzi al Tribunale di Verona, di cui due mobiliari (R.E.M. n. 2123/2021 e n. 1736/2023) ed una immobiliare (R.E.I. n. 334/2023);
- sono superate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I., quanto meno con riferimento al parametro dei debiti, tenuto conto che nell'esecuzione immobiliare n. 334/2023 Trib. Verona, risultano intervenuti creditori per somme complessivamente superiori ad € 500.000; rilevato per le stesse ragioni che, ai sensi dell'art. 49, comma 5, C.C.I.I., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, essendo a tal fine sufficiente considerare il debito verso il ricorrente, oltre al debito erariale e ai debiti emersi nell'ambio della procedura esecutiva;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale , Parte_1 con sede legale in Negrar di Valpolicella (VR), Via Palazzin n. 5;
2) NOMINA giudice delegato la Dott. Cristiana Bottazzi;
3) NOMINA curatore la Dott.ssa in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e Persona_1
358 C.C.I.I., la quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 1.10.2025 ad ore 9.50 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pagina 2 di 3 c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui il debitore sia socio illimitatamente responsabile.
Verona, 5.6.2025
Il Giudice est. La Presidente
dott. Cristiana Bottazzi dott. Monica Attanasio
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