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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/04/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3826/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 3826/2021 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresenta pro Parte_1 P.IVA_1
tempore,
(C.F. ), Parte_2 C.F._1
(C.F. ), Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Alessio Bracali e dall'Avv. Giorgio Nazzi
- attori/opponenti
contro
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del procuratore speciale in persona del procuratore Controparte_2 speciale rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Michele Controparte_3
Uggè
- convenuta/opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo contratti bancari.
Conclusioni
Per gli attori/opponenti: come da note depositate in data 9/12/2024, “nel merito, in tesi: - accertare
e dichiarare l'inesistenza e/o inesigibilità del credito azionato dall'ingiungente e, per l'effetto, dichiarare nullo, e/o annullare, e/o dichiarare inefficace, il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui al presente atto;
- accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni dei sigg.ri Parte_2
e e comunque ed in ogni caso accertare e dichiarare la decadenza della
[...] Parte_3 convenuta opposta dall'azione per inosservanza del termine di legge, per i motivi tutti di cui in narrativa, con ogni provvedimento susseguente e conseguenziale;
in ipotesi, - revocare il decreto ingiuntivo opposto rideterminando l'eventuale credito dell'ingiungente nella minor somma che risulterà dall'istruttoria o che sarà ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni dei sig.ri e e comunque ed in ogni caso accertare e Parte_2 Parte_3 dichiarare la decadenza della convenuta opposta dall'azione per inosservanza del termine di legge, per i motivi tutti di cui in narrativa, con ogni provvedimento susseguente e conseguenziale;
in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la responsabilità del terzo chiamato CP_4 condannare quest'ultimo: in tesi, alla restituzione della somma di euro 30.400 oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore degli attori opponenti, importo eventualmente da porre anche in compensazione con il potenziale credito che, in denegata ipotesi, dovesse risultare dovuto alla convenuta opposta;
in ipotesi, condannarlo alla ripetizione in favore dell'effettivo creditore della somma di euro 30.400 oltre interessi e rivalutazione monetaria importo da porre anche in compensazione con l'eventuale credito che, in denegata ipotesi, dovesse risultare dovuto alla convenuta opposta. In ogni caso, con soddisfazione delle spese di lite, compensi professionali, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.”; per la convenuta/opposta: come da note depositate in data 4/12/2024, “IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto dell'accordo transattivo stipulato in data
18.9.2017 per inadempimento della ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Parte_1
1456 c.c., per i motivi esposti in atti;
- respingere l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto. IN VIA SUBORDINATA: condannare gli attori opponenti al pagamento delle somme che risulteranno a qualsiasi titolo dovute alla a seguito della espletanda istruttoria oltre, in ogni caso, al risarcimento del Controparte_1
danno per l'inadempimento rispetto alle proprie obbligazioni di pagamento. IN OGNI CASO, con favore di spese e competenze di lite e con condanna di parte opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.”.
Motivi della decisione
1.1. Con ricorso monitorio depositato in data 14/7/2021, in qualità di cessionaria Controparte_1
del credito originariamente vantato da (già Controparte_4 Controparte_5
e, ancor prima, Banco Popolare), ha chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti
[...]
della società del Sig. e del Sig. per Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'importo complessivo di € 164.976,30, oltre interessi e spese della procedura, allegando quanto segue:
- la Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno S.p.A. vantava un credito nei confronti di pari ad € 127.676,32, relativamente allo scoperto del conto corrente n. 2770/185, oltre Parte_1
accessori (doc. 8, fascicolo monitorio);
- detto rapporto era assistito da apertura di credito in conto corrente garantita da ipoteca costituita con atto per Notaio Dott. in data 24/11/2009, mediante la quale l'istituto di credito si Persona_1 obbligava a mettere a disposizione la somma di € 300.000,00;
- in data 27/3/2011, Banco Popolare Società Cooperativa e stipulavano atto integrativo Parte_1 dell'apertura di credito, con garanzia ipotecaria a rogito Notaio , nel quale la Banca si Persona_1
impegnava a mantenere disponibile la somma concordata fino al 31/12/2023, con modifica del piano di decurtazione. Alla data della sottoscrizione dell'atto integrativo, l'importo dell'apertura di credito risultava pari a € 195.000,00;
- Immobiliare era altresì debitrice nei confronti di Banco Popolare Società Cooperativa per €
37.299,98, a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 2770/123076, chiuso in data 20/4/2017 (doc.
10);
- l'esposizione debitoria era garantita dalla fideiussione rilasciata dal Sig. e dal Sig. Parte_2 Pt_3 in data 20/11/2009, per l'importo di € 300.000,00 (doc. 12).
1.2. Con decreto ingiuntivo n. 1084/2021 emesso in data 21/7/2021, il Tribunale di Pisa ha accolto la domanda monitoria.
1.3. Avverso il suddetto decreto, la società (di seguito, ”), il Parte_1 Parte_1
Sig. e il Sig. hanno proposto tempestiva opposizione, formulando Parte_2 Parte_3
domanda riconvenzionale volta alla chiamata in causa di ed articolando, in Controparte_4
particolare, le seguenti difese ed eccezioni:
- in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- nel merito, l'avvenuta stipulazione, nei mesi di agosto-settembre 2017, di un accordo transattivo tra e idoneo a definire ed estinguere i rapporti oggetto del decreto Parte_1 Controparte_4
ingiuntivo opposto (doc. 3, fascicolo di parte attrice);
- l'avvenuto versamento, da parte degli opponenti, di quattro rate da € 5.000,00 ciascuna, per un importo complessivo di € 20.000,00, a stralcio del credito chirografario, il quale doveva pertanto ritenersi estinto;
- l'avvenuto pagamento di ulteriori quattro rate dai € 15.200,00 ciascuna, per un totale di € 60.800,00,
a stralcio del credito ipotecario, evidenziando che due delle predette rate non sarebbero state scomputate dal credito vantato dalla CP_6 - la non debenza della somma di € 1.567,61, a titolo di interessi di mora, atteso che l'accordo transattivo non prevedeva la maturazione di interessi e che, comunque, alla data del 26/6/2018, risultava in regola con il versamento delle rate;
Parte_1
- la mancata comunicazione dell'intervenuta cessione del credito in favore di non Controparte_7
avendo gli opponenti mai ricevuto alcuna comunicazione in merito;
- l'illegittimità e l'inidoneità probatoria delle certificazioni ex art. 50 T.U.B., prodotte da parte opposta a sostegno della propria pretesa;
- la nullità della fideiussione in quanto redatta su schema contrattuale ABI oggetto di rilievi da parte della Banca d'Italia e dall'AGCM e, per l'effetto, la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. Cont
1.4. Si è costituita in giudizio (di seguito, ), contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in particolare, l'opposta ha eccepito l'intervenuta risoluzione di diritto dell'accordo transattivo tra le parti per inadempimento di con conseguente operatività della clausola risolutiva Parte_1
espressa ivi contenuta, nonché la prova del credito vantato in ragione della documentazione prodotta.
1.5. Con ordinanza del 24/3/2022, all'esito dell'udienza di prima comparizione celebrata con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., il Giudice Istruttore ha concesso la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto e ha disposto l'esperimento del tentativo di mediazione.
1.6. La causa è stata istruita documentalmente. All'udienza del 13/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
2. L'opposizione proposta da dal Sig. e dal Sig. deve Parte_1 Parte_2 Pt_3
essere accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
2.1. Questioni preliminari
2.1.1. La procedibilità della domanda è confermata dal regolare esperimento del procedimento di mediazione, imposto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, che si è concluso con esito negativo, come risulta dal verbale del 16/5/2022, depositato da parte opposta in data 18/5/2022, in virtù dell'ingiustificata assenza degli odierni opponenti.
2.1.2. Va inoltre respinta la richiesta di chiamata in giudizio di formulata da parte Controparte_4
opponente nel proprio atto introduttivo e reiterata in sede di precisazioni delle conclusioni, non trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario e apparendo evidente che l'accoglimento di tale istanza avrebbe comportato una rilevante dilatazione dei tempi del giudizio, in contrasto con i principi costituzionali di economia processuale e ragionevole durata del processo (Cass. Sez. Un. n.
4309/2010: “In tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 cod. proc. civ., è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353; conseguentemente, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo”).
2.1.3. Priva di rilievo risulta poi l'eccezione sollevata dagli opponenti in merito alla presunta omessa comunicazione della cessione del credito.
Sul punto, appare sufficiente richiamare l'orientamento ormai granitico della Corte di legittimità e della giurisprudenza di merito, secondo cui la pubblicazione dell'atto di cessione dei crediti in blocco sulla Gazzetta Ufficiale – nella specie, sulla n. 65 del 7/6/2018 (doc. 2, fascicolo monitorio) – sostituisce, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., a pieno diritto la notificazione della cessione o l'accettazione del debitore ceduto, posto che mentre la disciplina ordinaria codicistica richiede la prova della notifica della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale della cartolarizzazione richiede al cessionario la sola dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla G.U. (ex multis, C.d.A. Salerno, 19/4/2024).
2.2. Nel merito
2.2.1. È pacifico tra le parti che, nei mesi di agosto-settembre 2017, la società e Parte_1 [...]
abbiano stipulato un accordo transattivo in forza del quale era previsto lo stralcio del CP_4
credito chirografario mediante il versamento di quattro rate da € 5.000,00 ciascuna, per un totale di
€20.000,00, nonché lo stralcio del credito privilegiato tramite il pagamento di undici rate da €
15.200,00, per un totale di € 167.200,00.
Tale accordo conteneva, inoltre, una clausola risolutiva espressa, secondo cui “il mancato pagamento di una delle rate sopra indicate dovrà considerarsi clausola risolutiva espressa dell'intervenuto accordo stragiudiziale” (cfr. p. 4, doc. 3, fascicolo di parte opponente).
Tuttavia, provvedeva ad adempiere integralmente al pagamento delle rate previste per il Parte_1
credito chirografaria, mentre, in relazione al credito privilegiato, ha provveduto al versamento esclusivamente delle prime quattro rate.
Mette conto rammentare che la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto a fronte di un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza (Cass. civ. n. 17603/2018).
Il contratto, quindi, si risolve ipso iure e non si dà luogo ad alcuna azione di carattere costitutivo, bensì di mero accertamento: l'azione di risoluzione del contratto in applicazione dell'art. 1456 c.c. tende ad una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto a seguito dell'inadempimento di una delle parti previsto come determinante per la sorte del rapporto, in conseguenza dell'esplicita dichiarazione dell'altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
Tale azione, per presupposti, carattere, natura, differisce sostanzialmente dall'azione ordinaria di risoluzione di inadempimento per colpa ex art. 1453 c.c., la quale tende invece ad una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento ad opera del giudice della gravità dell'inadempimento (Cass. civ. n. 11282/1998).
Pertanto, laddove la risoluzione del contratto si verifichi di diritto a seguito della dichiarazione della parte interessata di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, la valutazione dell'incidenza dell'inadempimento sull'intero regolamento contrattuale deve ritenersi già compiuta dalle parti, la cui autonomia privata ha instaurato il collegamento tra i singoli inadempimenti considerati nella clausola e risoluzione dell'intero contratto, non può più essere contestato né ai fini dell'accertamento giudiziale sull'avvenuta risoluzione, né agli effetti del risarcimento del danno (Cass. civ. n.
1029/1993).
Applicando i principi appena richiamati al caso di specie, l'accordo transattivo stipulato tra le parti nell'agosto-settembre 2021 deve ritenersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in ragione dell'inadempimento di la quale, con riferimento al credito privilegiato, versava Parte_1
unicamente le prime quattro rate del piano di pagamento, come risulta dalla documentazione in atti
(docc. 4 e 5, fascicolo di parte convenuta).
A fronte di tale specifica allegazione, parte opponente non ha fornito alcuna prova – come invece era suo onere (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001) – dell'integrale adempimento delle obbligazioni assunte, né ha dedotto fatti estintivi o impeditivi dell'altrui pretesa.
Risulta, infatti, priva di fondamento la doglianza secondo cui il pagamento integrale delle rate previste per il credito chirografario avrebbe comportato l'esistenza dello stesso, non potendosi condividere una lettura parcellizzata del negozio transattivo. Quest'ultimo, infatti, in virtù della sua natura e funzione unitaria, deve essere interpretato nella sua globalità, tenendo conto della connessione inscindibile tra le obbligazioni previste e delle reciproche rinunce operate dalle parti.
Pertanto, il mancato pagamento da parte della società delle rate relative al credito Parte_1 privilegiato successive alla quarta ha comportato la risoluzione di diritto dell'intero accordo transattivo, con conseguente reviviscenza delle obbligazioni originarie derivanti dai due rapporti di conto corrente intestati alla debitrice, con conseguente imputazione delle somme fino ad allora corrisposte ad acconto del maggior avere.
2.2.2. Tanto premesso, deve tuttavia accogliersi la contestazione degli opponenti in ordine al quantum
Cont del credito vantato da Gli opponenti, infatti, hanno dedotto e documentalmente comprovato di aver provveduto al pagamento sia delle quattro relative al credito chirografario, per un importo complessivo di €
20.000,00, sia delle prime quattro rate del credito ipotecario, per un totale di € 60.800,00 (docc. 4 e
5, fascicolo di parte opponente), lamentando che due delle suddette rate, dell'importo di € 15.200,00 ciascuna, non erano state imputate dalla creditrice a decurtazione del debito residuo.
A fronte di tale specifica eccezione, parte opposta – pur avendo ella stessa riconosciuto il pagamento delle quattro rate da parte degli opponenti (cfr. p. 8, comparsa di costituzione) – non ha preso posizione in merito alla dedotta omessa imputazione, limitandosi a richiamare genericamente la documentazione in atti, nella quale, tuttavia, non risultano annotate le due operazioni di pagamento.
Orbene, in considerazione della prova fornita dagli opponenti e della mancata contestazione specifica dell'opposta, devono ritenersi da scomputare dal saldo del credito azionato anche la terza e la quarta rata da € 15.200,00 ciascuna, versate da rispettivamente, in data 27/3/2018 e 28/9/2018. Parte_1
Del resto, la contestazione degli opponenti non può ritenersi superata nemmeno alla luce della documentazione prodotta dall'opposta, atteso che gli estratti conto relativi al rapporto ipotecario di c/c n. 2770/185 si arrestano al 31/3/2017, mentre i pagamenti eccepiti da controparte sono successivi.
Parimenti infondata risulta la pretesa dell'opposta volta a ottenere la somma di € 1.567,61 a titolo di interessi di mora, considerato che l'accordo transattivo non contemplava alcuna previsione in ordine alla maturazione di interessi moratori, e che, in ogni caso, alla data del 26/6/2018, la società risultava in regola con i versamenti dovuti, essendo l'inadempimento intervenuto in Parte_1
epoca successiva.
Ne consegue che dalla somma di € 127.676,32, relativa allo scoperto di c/c n. 2770/185, devono essere detratte:
- le due rate di € 15.200,00, per un importo totale di € 30.400,00;
- la somma di € 1.576,61, richiesta a titolo di interessi di mora.
Pertanto, il saldo residuo da considerarsi, a seguito di tali detrazioni, risulta pari a € 95.699,71, cifra alla quale va aggiunto l'importo relativo al credito chirografario, pari a € 37.299,98.
In tal modo, il quantum effettivamente dovuto dagli opponenti alla parte opposta ammonta a €
132.999,69.
2.2.3. Infine, le poste questioni di nullità della garanzia prestata per violazione della normativa antitrust, sollevata da parte opponente non sono fondate, neppure nella limitata portata derivante dalla recente interpretazione della Corte di legittimità, esplicitamente estesa dalla più recente giurisprudenza di legittimità anche alle fideiussioni specifiche (Cass. civ. n. 27243/2024), che confuta la tesi della nullità tout court della garanzia “a valle” redatta in conformità allo schema ABI sanzionato con provvedimento n. 55/2005 per l'esistenza di un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza (art. 2 L. n. 287/1990), facendo propria l'impostazione della nullità parziale “salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto
"senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 41994/2021).
Circa quest'ultimo punto, gli opponenti non hanno neppure allegato le circostanze che avrebbero teoricamente potuto condurre a siffatto accertamento, presupposto del riconoscimento della nullità totale.
Quanto alla nullità parziale invocata in subordine, deve invece osservarsi che il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia si colloca a valle di un'istruttoria svolta tra il 2002 e il maggio
2005, rispetto al quale soltanto costituisce prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso (ex multis,
Trib. Milano, Spec. Impresa, n. 896/2023; Trib. Milano, 19/1/2022; Trib. Pescara, 6/3/2023).
Nel caso in esame, le fideiussioni risalgono al 2009 e, pertanto, non è consentita un'estensione automatica dei meccanismi presuntivi alla base del provvedimento sanzionatorio, ma, al contrario, in difetto di prova circa l'esistenza condotta illecita della Banca successiva al periodo di accertamento, non può essere riconosciuta alcuna nullità parziale delle clausole censurate.
Ne consegue che, non potendosi dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 6, la deroga all'art. 1957 c.c. prevista nella fideiussione prestata dagli opponenti rimane valida nei confronti dei fideiussori;
invero, la “decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'articolo
1957 c.c., può essere oggetto di deroga convenzionale trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (cfr. Trib. Sciacca, n. 420/2024; v. anche Cass. civ. n. 13078/2008).
2.2.4. Alla luce delle considerazioni svolte, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e la società Immobiliare, il Sig. e il Sig. devono essere condannati al pagamento nei Pt_3 Parte_2
Cont confronti di della minor somma di € 134.576,30, oltre interessi dalla domanda fino al saldo.
2.2.5. Nessun fondamento può poi essere attribuito alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento avanzata in subordine da parte opposta, attesa la sua genericità.
2.3. Art. 96 c.p.c.
Va invece respinta la domanda di condanna degli opponenti ex art. 96 c.p.c., non essendo ravvisabili nella loro condotta gli estremi della mala fede o colpa grave.
3. Spese
Stante la parziale rideterminazione del quantum del decreto ingiuntivo opposto, le spese di lite devono essere compensate per 1/3, mentre per i restanti 2/3 sono poste a carico degli opponenti e vengono liquidate per l'intero come in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014, per lo scaglione di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00), riducendo ai minimi la fase di trattazione/istruttoria, sostanzialmente limitata alle sole produzioni documentali.
Le spese della procedura monitoria sono poste a carico degli opponenti.
Nel procedimento per ingiunzione, infatti, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1084/2021 emesso dal Tribunale di Pisa;
- condanna nella persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
e al pagamento, in favore di Parte_2 Parte_3 Controparte_1
nella persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 134.576,30, oltre interessi dalla domanda fino al saldo;
- dichiara le spese del presente giudizio compensate tra le parti per 1/3 e condanna
[...]
nella persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 Parte_2
, in solido fra loro, al pagamento dei restanti 2/3 in favore di , Parte_3 Controparte_1 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, spese che liquida per l'intero in € 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e
CPA come per legge;
- pone le spese della procedura monitoria a carico di nella Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e . Parte_2 Parte_3
Pisa, 10/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 3826/2021 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresenta pro Parte_1 P.IVA_1
tempore,
(C.F. ), Parte_2 C.F._1
(C.F. ), Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Alessio Bracali e dall'Avv. Giorgio Nazzi
- attori/opponenti
contro
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del procuratore speciale in persona del procuratore Controparte_2 speciale rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Michele Controparte_3
Uggè
- convenuta/opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo contratti bancari.
Conclusioni
Per gli attori/opponenti: come da note depositate in data 9/12/2024, “nel merito, in tesi: - accertare
e dichiarare l'inesistenza e/o inesigibilità del credito azionato dall'ingiungente e, per l'effetto, dichiarare nullo, e/o annullare, e/o dichiarare inefficace, il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui al presente atto;
- accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni dei sigg.ri Parte_2
e e comunque ed in ogni caso accertare e dichiarare la decadenza della
[...] Parte_3 convenuta opposta dall'azione per inosservanza del termine di legge, per i motivi tutti di cui in narrativa, con ogni provvedimento susseguente e conseguenziale;
in ipotesi, - revocare il decreto ingiuntivo opposto rideterminando l'eventuale credito dell'ingiungente nella minor somma che risulterà dall'istruttoria o che sarà ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni dei sig.ri e e comunque ed in ogni caso accertare e Parte_2 Parte_3 dichiarare la decadenza della convenuta opposta dall'azione per inosservanza del termine di legge, per i motivi tutti di cui in narrativa, con ogni provvedimento susseguente e conseguenziale;
in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la responsabilità del terzo chiamato CP_4 condannare quest'ultimo: in tesi, alla restituzione della somma di euro 30.400 oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore degli attori opponenti, importo eventualmente da porre anche in compensazione con il potenziale credito che, in denegata ipotesi, dovesse risultare dovuto alla convenuta opposta;
in ipotesi, condannarlo alla ripetizione in favore dell'effettivo creditore della somma di euro 30.400 oltre interessi e rivalutazione monetaria importo da porre anche in compensazione con l'eventuale credito che, in denegata ipotesi, dovesse risultare dovuto alla convenuta opposta. In ogni caso, con soddisfazione delle spese di lite, compensi professionali, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.”; per la convenuta/opposta: come da note depositate in data 4/12/2024, “IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto dell'accordo transattivo stipulato in data
18.9.2017 per inadempimento della ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Parte_1
1456 c.c., per i motivi esposti in atti;
- respingere l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto. IN VIA SUBORDINATA: condannare gli attori opponenti al pagamento delle somme che risulteranno a qualsiasi titolo dovute alla a seguito della espletanda istruttoria oltre, in ogni caso, al risarcimento del Controparte_1
danno per l'inadempimento rispetto alle proprie obbligazioni di pagamento. IN OGNI CASO, con favore di spese e competenze di lite e con condanna di parte opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.”.
Motivi della decisione
1.1. Con ricorso monitorio depositato in data 14/7/2021, in qualità di cessionaria Controparte_1
del credito originariamente vantato da (già Controparte_4 Controparte_5
e, ancor prima, Banco Popolare), ha chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti
[...]
della società del Sig. e del Sig. per Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'importo complessivo di € 164.976,30, oltre interessi e spese della procedura, allegando quanto segue:
- la Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno S.p.A. vantava un credito nei confronti di pari ad € 127.676,32, relativamente allo scoperto del conto corrente n. 2770/185, oltre Parte_1
accessori (doc. 8, fascicolo monitorio);
- detto rapporto era assistito da apertura di credito in conto corrente garantita da ipoteca costituita con atto per Notaio Dott. in data 24/11/2009, mediante la quale l'istituto di credito si Persona_1 obbligava a mettere a disposizione la somma di € 300.000,00;
- in data 27/3/2011, Banco Popolare Società Cooperativa e stipulavano atto integrativo Parte_1 dell'apertura di credito, con garanzia ipotecaria a rogito Notaio , nel quale la Banca si Persona_1
impegnava a mantenere disponibile la somma concordata fino al 31/12/2023, con modifica del piano di decurtazione. Alla data della sottoscrizione dell'atto integrativo, l'importo dell'apertura di credito risultava pari a € 195.000,00;
- Immobiliare era altresì debitrice nei confronti di Banco Popolare Società Cooperativa per €
37.299,98, a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 2770/123076, chiuso in data 20/4/2017 (doc.
10);
- l'esposizione debitoria era garantita dalla fideiussione rilasciata dal Sig. e dal Sig. Parte_2 Pt_3 in data 20/11/2009, per l'importo di € 300.000,00 (doc. 12).
1.2. Con decreto ingiuntivo n. 1084/2021 emesso in data 21/7/2021, il Tribunale di Pisa ha accolto la domanda monitoria.
1.3. Avverso il suddetto decreto, la società (di seguito, ”), il Parte_1 Parte_1
Sig. e il Sig. hanno proposto tempestiva opposizione, formulando Parte_2 Parte_3
domanda riconvenzionale volta alla chiamata in causa di ed articolando, in Controparte_4
particolare, le seguenti difese ed eccezioni:
- in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- nel merito, l'avvenuta stipulazione, nei mesi di agosto-settembre 2017, di un accordo transattivo tra e idoneo a definire ed estinguere i rapporti oggetto del decreto Parte_1 Controparte_4
ingiuntivo opposto (doc. 3, fascicolo di parte attrice);
- l'avvenuto versamento, da parte degli opponenti, di quattro rate da € 5.000,00 ciascuna, per un importo complessivo di € 20.000,00, a stralcio del credito chirografario, il quale doveva pertanto ritenersi estinto;
- l'avvenuto pagamento di ulteriori quattro rate dai € 15.200,00 ciascuna, per un totale di € 60.800,00,
a stralcio del credito ipotecario, evidenziando che due delle predette rate non sarebbero state scomputate dal credito vantato dalla CP_6 - la non debenza della somma di € 1.567,61, a titolo di interessi di mora, atteso che l'accordo transattivo non prevedeva la maturazione di interessi e che, comunque, alla data del 26/6/2018, risultava in regola con il versamento delle rate;
Parte_1
- la mancata comunicazione dell'intervenuta cessione del credito in favore di non Controparte_7
avendo gli opponenti mai ricevuto alcuna comunicazione in merito;
- l'illegittimità e l'inidoneità probatoria delle certificazioni ex art. 50 T.U.B., prodotte da parte opposta a sostegno della propria pretesa;
- la nullità della fideiussione in quanto redatta su schema contrattuale ABI oggetto di rilievi da parte della Banca d'Italia e dall'AGCM e, per l'effetto, la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. Cont
1.4. Si è costituita in giudizio (di seguito, ), contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in particolare, l'opposta ha eccepito l'intervenuta risoluzione di diritto dell'accordo transattivo tra le parti per inadempimento di con conseguente operatività della clausola risolutiva Parte_1
espressa ivi contenuta, nonché la prova del credito vantato in ragione della documentazione prodotta.
1.5. Con ordinanza del 24/3/2022, all'esito dell'udienza di prima comparizione celebrata con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., il Giudice Istruttore ha concesso la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto e ha disposto l'esperimento del tentativo di mediazione.
1.6. La causa è stata istruita documentalmente. All'udienza del 13/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
2. L'opposizione proposta da dal Sig. e dal Sig. deve Parte_1 Parte_2 Pt_3
essere accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
2.1. Questioni preliminari
2.1.1. La procedibilità della domanda è confermata dal regolare esperimento del procedimento di mediazione, imposto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, che si è concluso con esito negativo, come risulta dal verbale del 16/5/2022, depositato da parte opposta in data 18/5/2022, in virtù dell'ingiustificata assenza degli odierni opponenti.
2.1.2. Va inoltre respinta la richiesta di chiamata in giudizio di formulata da parte Controparte_4
opponente nel proprio atto introduttivo e reiterata in sede di precisazioni delle conclusioni, non trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario e apparendo evidente che l'accoglimento di tale istanza avrebbe comportato una rilevante dilatazione dei tempi del giudizio, in contrasto con i principi costituzionali di economia processuale e ragionevole durata del processo (Cass. Sez. Un. n.
4309/2010: “In tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 cod. proc. civ., è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353; conseguentemente, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo”).
2.1.3. Priva di rilievo risulta poi l'eccezione sollevata dagli opponenti in merito alla presunta omessa comunicazione della cessione del credito.
Sul punto, appare sufficiente richiamare l'orientamento ormai granitico della Corte di legittimità e della giurisprudenza di merito, secondo cui la pubblicazione dell'atto di cessione dei crediti in blocco sulla Gazzetta Ufficiale – nella specie, sulla n. 65 del 7/6/2018 (doc. 2, fascicolo monitorio) – sostituisce, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., a pieno diritto la notificazione della cessione o l'accettazione del debitore ceduto, posto che mentre la disciplina ordinaria codicistica richiede la prova della notifica della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale della cartolarizzazione richiede al cessionario la sola dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla G.U. (ex multis, C.d.A. Salerno, 19/4/2024).
2.2. Nel merito
2.2.1. È pacifico tra le parti che, nei mesi di agosto-settembre 2017, la società e Parte_1 [...]
abbiano stipulato un accordo transattivo in forza del quale era previsto lo stralcio del CP_4
credito chirografario mediante il versamento di quattro rate da € 5.000,00 ciascuna, per un totale di
€20.000,00, nonché lo stralcio del credito privilegiato tramite il pagamento di undici rate da €
15.200,00, per un totale di € 167.200,00.
Tale accordo conteneva, inoltre, una clausola risolutiva espressa, secondo cui “il mancato pagamento di una delle rate sopra indicate dovrà considerarsi clausola risolutiva espressa dell'intervenuto accordo stragiudiziale” (cfr. p. 4, doc. 3, fascicolo di parte opponente).
Tuttavia, provvedeva ad adempiere integralmente al pagamento delle rate previste per il Parte_1
credito chirografaria, mentre, in relazione al credito privilegiato, ha provveduto al versamento esclusivamente delle prime quattro rate.
Mette conto rammentare che la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto a fronte di un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza (Cass. civ. n. 17603/2018).
Il contratto, quindi, si risolve ipso iure e non si dà luogo ad alcuna azione di carattere costitutivo, bensì di mero accertamento: l'azione di risoluzione del contratto in applicazione dell'art. 1456 c.c. tende ad una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto a seguito dell'inadempimento di una delle parti previsto come determinante per la sorte del rapporto, in conseguenza dell'esplicita dichiarazione dell'altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
Tale azione, per presupposti, carattere, natura, differisce sostanzialmente dall'azione ordinaria di risoluzione di inadempimento per colpa ex art. 1453 c.c., la quale tende invece ad una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento ad opera del giudice della gravità dell'inadempimento (Cass. civ. n. 11282/1998).
Pertanto, laddove la risoluzione del contratto si verifichi di diritto a seguito della dichiarazione della parte interessata di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, la valutazione dell'incidenza dell'inadempimento sull'intero regolamento contrattuale deve ritenersi già compiuta dalle parti, la cui autonomia privata ha instaurato il collegamento tra i singoli inadempimenti considerati nella clausola e risoluzione dell'intero contratto, non può più essere contestato né ai fini dell'accertamento giudiziale sull'avvenuta risoluzione, né agli effetti del risarcimento del danno (Cass. civ. n.
1029/1993).
Applicando i principi appena richiamati al caso di specie, l'accordo transattivo stipulato tra le parti nell'agosto-settembre 2021 deve ritenersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in ragione dell'inadempimento di la quale, con riferimento al credito privilegiato, versava Parte_1
unicamente le prime quattro rate del piano di pagamento, come risulta dalla documentazione in atti
(docc. 4 e 5, fascicolo di parte convenuta).
A fronte di tale specifica allegazione, parte opponente non ha fornito alcuna prova – come invece era suo onere (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001) – dell'integrale adempimento delle obbligazioni assunte, né ha dedotto fatti estintivi o impeditivi dell'altrui pretesa.
Risulta, infatti, priva di fondamento la doglianza secondo cui il pagamento integrale delle rate previste per il credito chirografario avrebbe comportato l'esistenza dello stesso, non potendosi condividere una lettura parcellizzata del negozio transattivo. Quest'ultimo, infatti, in virtù della sua natura e funzione unitaria, deve essere interpretato nella sua globalità, tenendo conto della connessione inscindibile tra le obbligazioni previste e delle reciproche rinunce operate dalle parti.
Pertanto, il mancato pagamento da parte della società delle rate relative al credito Parte_1 privilegiato successive alla quarta ha comportato la risoluzione di diritto dell'intero accordo transattivo, con conseguente reviviscenza delle obbligazioni originarie derivanti dai due rapporti di conto corrente intestati alla debitrice, con conseguente imputazione delle somme fino ad allora corrisposte ad acconto del maggior avere.
2.2.2. Tanto premesso, deve tuttavia accogliersi la contestazione degli opponenti in ordine al quantum
Cont del credito vantato da Gli opponenti, infatti, hanno dedotto e documentalmente comprovato di aver provveduto al pagamento sia delle quattro relative al credito chirografario, per un importo complessivo di €
20.000,00, sia delle prime quattro rate del credito ipotecario, per un totale di € 60.800,00 (docc. 4 e
5, fascicolo di parte opponente), lamentando che due delle suddette rate, dell'importo di € 15.200,00 ciascuna, non erano state imputate dalla creditrice a decurtazione del debito residuo.
A fronte di tale specifica eccezione, parte opposta – pur avendo ella stessa riconosciuto il pagamento delle quattro rate da parte degli opponenti (cfr. p. 8, comparsa di costituzione) – non ha preso posizione in merito alla dedotta omessa imputazione, limitandosi a richiamare genericamente la documentazione in atti, nella quale, tuttavia, non risultano annotate le due operazioni di pagamento.
Orbene, in considerazione della prova fornita dagli opponenti e della mancata contestazione specifica dell'opposta, devono ritenersi da scomputare dal saldo del credito azionato anche la terza e la quarta rata da € 15.200,00 ciascuna, versate da rispettivamente, in data 27/3/2018 e 28/9/2018. Parte_1
Del resto, la contestazione degli opponenti non può ritenersi superata nemmeno alla luce della documentazione prodotta dall'opposta, atteso che gli estratti conto relativi al rapporto ipotecario di c/c n. 2770/185 si arrestano al 31/3/2017, mentre i pagamenti eccepiti da controparte sono successivi.
Parimenti infondata risulta la pretesa dell'opposta volta a ottenere la somma di € 1.567,61 a titolo di interessi di mora, considerato che l'accordo transattivo non contemplava alcuna previsione in ordine alla maturazione di interessi moratori, e che, in ogni caso, alla data del 26/6/2018, la società risultava in regola con i versamenti dovuti, essendo l'inadempimento intervenuto in Parte_1
epoca successiva.
Ne consegue che dalla somma di € 127.676,32, relativa allo scoperto di c/c n. 2770/185, devono essere detratte:
- le due rate di € 15.200,00, per un importo totale di € 30.400,00;
- la somma di € 1.576,61, richiesta a titolo di interessi di mora.
Pertanto, il saldo residuo da considerarsi, a seguito di tali detrazioni, risulta pari a € 95.699,71, cifra alla quale va aggiunto l'importo relativo al credito chirografario, pari a € 37.299,98.
In tal modo, il quantum effettivamente dovuto dagli opponenti alla parte opposta ammonta a €
132.999,69.
2.2.3. Infine, le poste questioni di nullità della garanzia prestata per violazione della normativa antitrust, sollevata da parte opponente non sono fondate, neppure nella limitata portata derivante dalla recente interpretazione della Corte di legittimità, esplicitamente estesa dalla più recente giurisprudenza di legittimità anche alle fideiussioni specifiche (Cass. civ. n. 27243/2024), che confuta la tesi della nullità tout court della garanzia “a valle” redatta in conformità allo schema ABI sanzionato con provvedimento n. 55/2005 per l'esistenza di un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza (art. 2 L. n. 287/1990), facendo propria l'impostazione della nullità parziale “salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto
"senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 41994/2021).
Circa quest'ultimo punto, gli opponenti non hanno neppure allegato le circostanze che avrebbero teoricamente potuto condurre a siffatto accertamento, presupposto del riconoscimento della nullità totale.
Quanto alla nullità parziale invocata in subordine, deve invece osservarsi che il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia si colloca a valle di un'istruttoria svolta tra il 2002 e il maggio
2005, rispetto al quale soltanto costituisce prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso (ex multis,
Trib. Milano, Spec. Impresa, n. 896/2023; Trib. Milano, 19/1/2022; Trib. Pescara, 6/3/2023).
Nel caso in esame, le fideiussioni risalgono al 2009 e, pertanto, non è consentita un'estensione automatica dei meccanismi presuntivi alla base del provvedimento sanzionatorio, ma, al contrario, in difetto di prova circa l'esistenza condotta illecita della Banca successiva al periodo di accertamento, non può essere riconosciuta alcuna nullità parziale delle clausole censurate.
Ne consegue che, non potendosi dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 6, la deroga all'art. 1957 c.c. prevista nella fideiussione prestata dagli opponenti rimane valida nei confronti dei fideiussori;
invero, la “decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'articolo
1957 c.c., può essere oggetto di deroga convenzionale trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (cfr. Trib. Sciacca, n. 420/2024; v. anche Cass. civ. n. 13078/2008).
2.2.4. Alla luce delle considerazioni svolte, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e la società Immobiliare, il Sig. e il Sig. devono essere condannati al pagamento nei Pt_3 Parte_2
Cont confronti di della minor somma di € 134.576,30, oltre interessi dalla domanda fino al saldo.
2.2.5. Nessun fondamento può poi essere attribuito alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento avanzata in subordine da parte opposta, attesa la sua genericità.
2.3. Art. 96 c.p.c.
Va invece respinta la domanda di condanna degli opponenti ex art. 96 c.p.c., non essendo ravvisabili nella loro condotta gli estremi della mala fede o colpa grave.
3. Spese
Stante la parziale rideterminazione del quantum del decreto ingiuntivo opposto, le spese di lite devono essere compensate per 1/3, mentre per i restanti 2/3 sono poste a carico degli opponenti e vengono liquidate per l'intero come in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014, per lo scaglione di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00), riducendo ai minimi la fase di trattazione/istruttoria, sostanzialmente limitata alle sole produzioni documentali.
Le spese della procedura monitoria sono poste a carico degli opponenti.
Nel procedimento per ingiunzione, infatti, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1084/2021 emesso dal Tribunale di Pisa;
- condanna nella persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
e al pagamento, in favore di Parte_2 Parte_3 Controparte_1
nella persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 134.576,30, oltre interessi dalla domanda fino al saldo;
- dichiara le spese del presente giudizio compensate tra le parti per 1/3 e condanna
[...]
nella persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 Parte_2
, in solido fra loro, al pagamento dei restanti 2/3 in favore di , Parte_3 Controparte_1 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, spese che liquida per l'intero in € 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e
CPA come per legge;
- pone le spese della procedura monitoria a carico di nella Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e . Parte_2 Parte_3
Pisa, 10/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella