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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/03/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, il 17.3.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4198/2024 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliata in Catania, via P. Mascagni, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Luca Nunzio Luggisi, che la rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
in persona del legale rappresentante p.t., CP
Convenuto contumace
Conclusioni: come da ricorso e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 26.4.2024, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione Parte_1
di giudice del lavoro, e ha dedotto:
- di essere stata assunta il 18.4.2015 con contratto tempo indeterminato part-time dalla con sede legale in San Giovanni La Punta, Via Catira Santa Parte_2
Lucia s.n. e di essere stata destinata presso la sede di lavoro c/o il Centro Commerciale «I
Portali» box 119, con la qualifica di addetta alle vendite ed inquadramento al livello 5 del
C.C.N.L. Commercio Confesercenti;
- che con nota del 3.9.2019 era stata licenziata per giusta causa con decorrenza dal 15.9.2019;
- che in data 23.9.2019 aveva presentato domanda di disoccupazione NA n. 6038830300058
(2019/958744) e con successiva nota del 30.9.2019 l' di Catania aveva comunicato la CP
liquidazione della domandata prestazione PI;
1 - che con nota racc. con a.r. del 26.11.2019 aveva contesto il licenziamento subito comunicando di essere in maternità dal 20.8.2019 e aveva offerto la propria prestazione lavorativa, chiedendo di essere immediatamente riammessa in servizio;
-che tale nota non aveva avuto nessun esito;
- che, successivamente, essa aveva depositato il 4.2.2020 ricorso ex art. 414 c.p.c. (iscritto al numero di ruolo n. R.G. 1055/2020) di impugnativa di licenziamento innanzi il Tribunale di
Catania Sez. Lavoro nei confronti della ditta;
Parte_2
- che l' di Catania con provvedimento del 14.3.2024 aveva richiesto la restituzione della CP disoccupazione PI (2019/958744) dal 23.9.2019 al 31.3.2020 per l'importo di € 856,98 con la seguente motivazione: «E' stata corrisposta indennità di disoccupazione NA parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsi dalla Legge».
Tanto premesso in punto di fatto, la ricorrente ha argomentato in punto di diritto in ordine
CP_ all'illegittimità del provvedimento di recupero dell' e ha eccepito il precedente giudicato, avendo già il Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 3986/2021 (R.G. n. CP_ 6140/2020) notificata all' in data 4.10.2021, accolto i medesimi rilievi sopra esposti annullando qualsiasi pretesa vantata dall' nei confronti della FO per il periodo dal CP
23.9.2019 al 31.3.2020 a titolo di NA.
Quindi, parte ricorrente, spiegata domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ha rassegnato le seguenti conclusioni «accertare e dichiarare che accertamento somme indebitamente percepite su prestazione di Indennità di disoccupazione della sig.ra n. 958744/2019 ha Parte_1 richiesto il pagamento della disoccupazione PI dal 23.9.2019 al 31.3.2020 per l'importo di €
856,98 è illegittimo per quanto esposto in premessa;
- per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra FO nei confronti dell'
[...]
, in persona del Suo Controparte_2
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi ai sensi dell'art 93 c.p.c. al sottoscritto difensore».
Svoltasi l'udienza di discussione del 16.9.2024, la causa, istruita mediante produzione documentale, è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 17.2.2025 e, richiesta la produzione del certificato di passaggio in giudicato della sentenza i cui effetti sono stati invocati dal ricorrente, all'udienza del 17.3.2025.
Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate dalla sola parte ricorrente,
2 la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è l'azione di accertamento negativo dell'indebito oggetto del
CP_ provvedimento del 14.3.2024 con cui l' ha richiesto a parte ricorrente la restituzione della disoccupazione PI (2019/958744) dal 23.9.2019 al 31.3.2020 per l'importo di € 856,98 con la seguente motivazione: «E' stata corrisposta indennità di disoccupazione NA parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsi dalla Legge».
CP_ 3. Parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di restituzione dell' non sussistendone i presupposti, in quanto essa – a seguito del licenziamento del 3.9.2019 – non era mai stata reintegrata dall'azienda e non aveva percepito la retribuzione.
L'istante ha inoltre eccepito che la PI 2019/958744 e il periodo oggetto della richiesta di CP_ restituzione dell' erano coperti da precedente giudicato formatosi tra le parti nel giudizio recante numero di ruolo generale n. 6140/2020, definito con sentenza n. 3986/2021.
4. Alla luce del tenore delle conclusioni del ricorso introduttivo e dovendosi qualificare l'eccezione di precedente giudicato avanzata da parte ricorrente anche quale deduzione volta a far valere l'efficacia conformativa esterna dell'accertamento contenuto nella sentenza Trib.
Catania, sez. lav., n. 3986/2021, reputa il Tribunale di prendere in esame tale deduzione, per poi comunque esaminare le doglianze di parte ricorrente che fanno leva sull'illegittimità del
CP_ provvedimento di restituzione dell'
5. Ebbene, in atti vi è il certificato di passaggio in giudicato della sentenza Trib. Catania, sez. lav., n. 3986/2021 (v. produzione del 25.2.2025), che ha definito il giudizio recante numero di ruolo generale n. 6140/2020, avente ad oggetto la pretesa di restituzione della PI
(2019/958744) versata alla ricorrente dal 23.9.2019 al 31.3.2020, con il seguente dispositivo
«dichiara l'illegittimità del provvedimento del 6.4.2020 di restituzione della CP
disoccupazione PI (2019/958744) dal 23.9.2019 al 31.3.2020 per l'importo di euro 4429,16
CP_ e, per l'effetto, dichiara, che nulla è dovuto dalla sig.ra nei confronti dell' . Pt_1
CP_ Ebbene, tanto basta per ritenere illegittima la pretesa di restituzione dell' del 14.3.2024, avendo quest'ultima ad oggetto la restituzione di una prestazione – la PI (2019/958744) – e un periodo – quello dal 23.9.2019 al 31.3.2020 – coperti da giudicato e in relazione ai quali nulla
CP_ è dovuto da parte ricorrente nei confronti dell'
6. Ad ogni modo ed esaminando comunque il merito delle doglianze attoree, avendo parte ricorrente chiesto nelle conclusioni una pronuncia dichiarativa in ordine all'inesistenza dell'obbligo di restituzione, osserva il Tribunale che l'art. 3 d.lgs. n. 22/2015 stabilisce che «La
3 NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione».
Con precipuo riferimento alle ipotesi di domanda PI presentata a seguito di licenziamento, è stato chiarito che la domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione «non presuppone neppure la definitività del licenziamento e non è incompatibile con la volontà di impugnarlo» e che «l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dell'atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento» (v. anche
Cass. 11.6.1998 n. 5850, Cass. n. 4040 del 27/06/1980).
La Corte di Cassazione ha inoltre affermato che «Solo "una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione" le indennità di disoccupazione "potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti", così non potendo, peraltro, le stesse "essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18" (v.
Cass. 15.5.2000 n. 6265, Cass. 16.3.2002 n. 3904, Cass. n. 9109 del 17/04/2007, Cass. n. 9418 del 20/4/2007)» (così Cass. n. 28295/2019).
Pertanto, l'obbligo di restituzione della PI sorge solo allorquando il lavoratore sia reintegrato nel posto di lavoro e vi sia il pagamento dalla parte datoriale della retribuzione e dei contributi.
7. Ebbene, nel caso in esame e alla luce del suesposto quadro normativo, non vi è dubbio che allorquando la ricorrente ha presentato domanda per il conseguimento della PI sussistevano in capo alla stessa i relativi requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del requisito che ci occupa.
Dall'esame della documentazione in atti non risulta inoltre che allo stato sia intervenuta alcuna CP_ modifica dei predetti requisiti, che l' medesimo, in prima battuta, nel concedere alla ricorrente il trattamento PI, ha ritenuto sussistenti.
Inoltre, allo stato, non risulta che la ricorrente sia stata riammessa in servizio a seguito del licenziamento, con la conseguenza che continua a sussistere il requisito della disoccupazione,
4 non risultando peraltro che parte ricorrente in relazione al periodo per cui è causa abbia percepito alcuna retribuzione.
8. Il ricorso è, quindi, fondato e, assorbita ogni altra questione, deve essere accolto integralmente.
9. Diversamente, non può essere accolta la domanda proposta da parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo emersa dagli atti prova dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma per la sua applicazione.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, alla luce dei valori medi, tenuto conto del valore della causa, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- dichiara l'illegittimità del provvedimento del 14.3.2024 di restituzione della CP
disoccupazione PI (2019/958744) dal 23.9.2019 al 31.3.2020 per l'importo di euro
856,98 e, per l'effetto, dichiara, che nulla è dovuto da FO nei confronti Pt_1
CP_ dell' a titolo di disoccupazione PI (2019/958744) in relazione al periodo dal
23.9.2019 al 31.3.2020;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione in favore di CP
, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 678,00 per compensi, Parte_1
oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, avv. Luca Nunzio Luggisi.
Così deciso in Catania, il 17.3.2025
La giudice
Federica Porcelli
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