Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 27/05/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
960/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
27/05/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 960/2019 DEL RUOLO GENERALE
AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
, NATA A PALERMO (PA) IL 01/12/1957, C.F.: Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. PARRINELLO GIUSEPPE
PARTE ATTRICE
CONTRO
NATO AD ERICE (TP) il 24/11/1962, C.F.: CP_1
C.F._2
Rappresentato e difeso: dall'Avv. GIANNILIVIGNI FERDINANDO
PARTE CONVENUTA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Conclusioni di parte attrice:
COME DA NOTE EX ART. 127 TER C.P.C. PER L'UDIENZA DEL 29.10.2024
Conclusioni di parte convenuta:
COME DA NOTE EX ART. 127 TER C.P.C. PER L'UDIENZA DEL 29.10.2024
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo PEC, Parte_1
, a ministero del proprio difensore, spiegava formale opposizione avverso in
[...]
1
interessi legali e spese ivi liquidate.
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti domande:
“- In via preliminare, dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo e/o comunque inutiliter dato, siccome emesso nei confronti di un soggetto inesistente, e, per l'effetto, revocarlo dichiarando la pretesa creditoria estinta per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
- Sempre in via preliminare, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto per la nullità della procura rilasciata da soggetto inesistente e conseguente difetto di ius postulandi in capo al procuratore, e, per l'effetto, revocarlo per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto.
- In via subordinata e nel merito, nella denegata e non temuta ipotesi in cui Giudice ritenga comunque valido il decreto ingiuntivo opposto, ritenere e dichiarare che nulla
è dovuto alla ditta opposta per le contestazioni sulla realizzazione delle opere non a perfetta regola d'arte e per i danni subiti dalla parte opponente;
In via ancora più subordinata e nel merito, ridurre la pretesa avversa alle sole somme effettivamente dovute per le contestazioni sollevate per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto”.
A sostegno delle spiegate domande, essa attrice/opponente rappresentava ed eccepiva la nullità, l'illegittimità e l'ingiustizia del decreto ingiuntivo opposto, poiché emesso in favore di un soggetto giuridico non più esistente, stante la cancellazione dal
Registro delle Imprese a decorrere dal 13.09.2017, per estinzione della società.
Non sussistendo più la titolarità del rapporto giuridico sotteso al ricorso per decreto ingiuntivo, la società in persona del l.r.p.t., non aveva più la Controparte_2
capacità giuridica e di agire per il recupero del credito rivendicato in monitorio.
Eccepiva, ancora, la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di ius postulandi del procuratore, stante che il mandato alle liti era stato conferito da soggetto privo dei poteri di rappresentanza della società già estinta e cancellata, stante l'efficacia costitutiva con effetto estintivo di cui al riformato art. 2495 cod. civ..
Eccepiva, infine e nel merito, la sussistenza di difformità e vizi, tutti verbalmente denunciati, delle opere eseguite in forza delle quali venivano emesse le fatture sottese al ricorso per decreto ingiuntivo. Conseguentemente, il credito rivendicato per il tramite
2 del procedimento monitorio opposto era da ritenersi non dovuto in tutto o in parte.
All'esito della regolare notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, si costituiva in giudizio nella sua qualità di socio e nella già qualità CP_1
di l.r.p.t. della società opposta il quale, a ministero del proprio Controparte_2 difensore, contestava l'intero assunto di parte opponente.
A tal fine, rappresentava che alla cancellazione dal Registro delle Imprese, effettivamente avvenuta in data 13.09.2017, non conseguiva affatto la nullità del decreto ingiuntivo né il difetto dello ius postulandi, posto che alla cancellazione della società dal registro delle imprese, avente mera efficacia dichiarativa, non consegue affatto il venire meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, ma si determina un fenomeno di tipo successorio con trasferimento dei diritti e doveri in capo ai soci della stessa.
Il tutto secondo le norme della comunione ed in proporzione alla quota di riparto attribuita a ciascun socio che subentra, pertanto, nella titolarità dei rapporti societari ancora pendenti al momento dell'estinzione in forza del meccanismo derivativo- successorio, ancorché solo in parte analogo a quello delle persone fisiche.
Essendo, quindi, subentrato il socio nella legittimazione e titolarità dei rapporti societari attivi ancora pendenti al momento della cancellazione, aveva indiscusso diritto a rivendicare in monitorio il recupero del credito.
In ordine, poi, alla denunciata sussistenza di difformità e vizi delle opere eseguite, eccepiva l'intervenuta decadenza di cui all'art. 1667, comma 2, cod. civ. non essendovi prova della tempestiva denuncia degli stessi.
Chiedeva, pertanto, rigettarsi la spiegata opposizione avverso il decreto ingiuntivo e le eccezioni e domande sottese a sostegno della stessa.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., il procedimento veniva istruito per il tramite delle prove documentali addotte dalle parti e, all'esito, nonostante gli svariati rinvii chiesti dalle parti processuali per la sussistenza dei presupposti per la bonaria definizione transattiva, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.10.2024 tenutasi in modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale veniva posto in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dal fatto che l'opponente, seppur formalmente attore, riveste – in relazione alle motivazioni miranti a paralizzare
3 le pretese creditorie dell'opposto - la posizione processuale di convenuto sostanziale su cui, quindi, grava l'onere probatorio di fornire la prova del fatto modificativo e/o estintivo del diritto fatto valere in monitorio.
Viceversa, il ricorrente in monitorio, convenuto formale nel successivo processo di merito conseguente alla spiegata opposizione, assurge ad attore sostanziale su cui grava l'onere di fornire la prova del diritto rivendicato.
Grava sul creditore opposto, altresì, l'onere di fornire la prova della propria legittimazione ad agire, di avere interesse a proporre la domanda, avendone tanto la capacità di stare in giudizio ed avendo la titolarità del diritto rivendicato per il tramite del procedimento monitorio.
Ciò in quanto in forza del disposto di cui all'art. 100 c.p.c. per proporre, o contraddire, una domanda è necessario avervi interesse, così come necessita avere la capacità di stare in giudizio e, quindi, la capacità processuale ex art. 75 c.p.c..
Orbene, per insegnamento della Suprema Corte “La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito” (Cass. n° 16904/2018).
In ogni caso “La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (Cass. 8625/2025).
E' altro insegnamento della Suprema Corte, richiamabile nel caso di persona giuridica, quello per cui “La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio” (Cass. n° 5605/2021).
Parte opponente ha, in via preliminare al merito del giudizio per cui è la presente sentenza, eccepito la incapacità processuale della società in Controparte_2
persona del l.r.p.t., poiché la stessa, ancor prima di agire in monitorio per il recupero del credito derivante dalle allegate fatture, è stata estinta e cancellata dal Registro delle Imprese e, conseguentemente, non aveva affatto alcuna titolarità del diritto né tantomeno la legittimazione ad agire a tutela dello stesso.
L'esame del ricorso per decreto ingiuntivo e del relativo mandato alle liti, effettivamente, dimostra come ad agire sia stata la società , in persona CP_2
del l.r.p.t., identificato nella persona di il quale, nella sola spiegata CP_1
4 tale qualità (e non affatto in proprio) aveva conferito apposito mandato ex art. 83 c.p.c..
Orbene, non v'è dubbio alcuno sul fatto che, per come preliminarmente eccepito dall'attrice/opponente, la società convenuta/opposta non poteva, in quanto carente della capacità processuale poiché già estinta e cancellata dal Registro delle Imprese, agire a tutela di un diritto di credito del quale, altresì, non era più titolare e, quindi, non poteva affatto disporre né processualmente, né aliunde.
Inevitabile, pertanto, è la revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto che, per quanto dianzi evidenziato, non avrebbe potuto né essere richiesto, né (qualora opportunamente allegato documentalmente al fascicolo monitorio) essere emesso.
Della carenza della capacità processuale e, quindi, della legittimazione ad agire e della titolarità del diritto era assolutamente consapevole (di ciò non può affatto dubitarsi) il che, una volta ricevuta la notifica dell'atto di citazione in CP_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo, si è costituito in proprio, quale socio ed ex l.r.p.t. della conferendo nuovo ed apposito mandato alle liti. Controparte_2
Costituzione in proprio conseguente alla titolarità del diritto di credito allo stesso derivata dalla estinzione e cancellazione della società.
Ed in effetti, nel momento in cui si verifica l'estinzione della società e la relativa cancellazione dal registro delle imprese, nei confronti dei soci si verifica, per come dallo stesso eccepito e dedotto in seno alla comparsa di costituzione e risposta, un fenomeno di tipo successorio per come sancito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione che, distinguendo i rapporti passivi da quelli attivi, ha evidenziato come in seguito alla riforma societaria, il legislatore ha disciplinato la tutela in favore dei creditori societari
(cfr. art. 2495 cod. civ.), ma nulla ha disciplinato per i diritti di credito non liquidati.
I primi, per come sancito dagli ME in seduta unitaria, possono tutelare i propri diritti nei confronti dei soci, stante l'intervenuto fenomeno successorio.
Per i crediti, beni o diritti, invece, pone un ulteriore distinguo tra quelli identificabili quali mere pretese, azionabili in giudizio, non affatto liquidi ed esigibili, la cui volontà del liquidatore di addivenire all'estinzione della compagine sociale ed alla relativa cancellazione dal Registro delle Imprese costituisce e va intesa “ … come una tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa …”, e quelli “… che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz'altro figurare, e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei debiti) …”, potrebbero “… giustificare la revoca della cancellazione della società dal registro …” per i quali “… sono state prospettate
5 tanto l'ipotesi di una successione dei soci, per certi versi analoga a quella che si è visto operare per i residui e le sopravvenienze passive, … o … un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione”, evidenziando sul piano processuale che “E' del tutto ovvio che una società non più esistente, perché cancellata dal registro delle imprese, non possa validamente intraprendere una causa, né esservi convenuta”. (Cass.
SS.UU. n° 6070/2013).
Principio a cui sempre la Suprema Corte ha dato seguito nel tempo, ribadendo che
“Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente,
a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo” (Cass.
n° 11411/2024; Cass. n° 13921/2019).
Orbene, allorché si è costituito in giudizio contestando l'assunto di parte opponente, chiedendo il rigetto delle domande tutte spiegate dalla stessa, e chiedendo altresì il riconoscimento della propria legittimazione e titolarità del diritto di credito in questione, il convenuto ha fatto proprie le ragioni creditorie ab origine tutelate CP_1
in monitorio dalla società di cui era socio e legale rappresentante pro tempore.
Ragioni creditorie che, ancorché sussistenti in regime di contitolarità o comunione indivisa e solidale ex art. 1292 cod. civ., vanno statuite nel merito, stante che
“L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli
6 elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto” (Cass. n° 14486/2019).
Nel merito del diritto di credito rivendicato per il tramite del decreto ingiuntivo opposto, parte attrice/opponente non ha affatto contestato l'entità monetaria del credito, sottesa all'esecuzione di lavori appaltati alla società opposta di cui il era CP_1
socio e l.r.p.t., ma ha solamente contestato che gli stessi lavori presentavano difformità
e vizi da tutelare mediante la compensazione dell'intero credito rivendicato.
Vizi e difformità per i quali lo stesso opposto convenuto, ha eccepito l'intervenuta decadenza prevista dalla norma di cui all'art. 1667, comma 2, cod. civ., stante la mancanza di prova – prova ad oggi processualmente non data dall'opponente/attrice su cui gravava il relativo onere probatorio – della tempestiva denuncia degli stessi.
Inevitabile, allora, appare la statuizione della debenza da parte dell'attrice nei confronti dei soci, in solido tra loro, della già Parte_1 compagine sociale della somma di € 10.117,14, emergente dalla Controparte_2
sommatoria delle fatture sottese alla richiesta del decreto ingiuntivo opposto.
In considerazione della revoca del decreto ingiuntivo opposto, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- ACCOGLIE la spiegata opposizione e, per l'effetto, revoca integralmente il n°
201/2019 – n° 660/2019 R.G., emesso in data del 10/06/2019;
- DICHIARA, nel merito, che l'opponente è debitrice nei Parte_1
confronti dei soci, in solido tra loro, di cui il AN era già legale CP_1 rappresentante pro tempore della società della somma di € Controparte_2
10.117,14, oltre interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
- CONDANNA, all'esito e per l'effetto, l'opponente al Parte_1
pagamento, nei confronti dei soci in solido della già società della Controparte_2 somma di € 10.117,14, oltre interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
7 - RIGETTA ogni altra domanda e/o eccezione spiegata dalle parti.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Sciacca, 27/05/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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