Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 24/11/2025, n. 20965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20965 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20965/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07155/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7155 del 2024, proposto da
EO GN e OL RD, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Poli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Velletri, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorella Karbon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
per l'annullamento
del provvedimento ordinanza n. 148 del 7 maggio 2024, notificata ai ricorrenti il 9 maggio 2024, con la quale il Dirigente del Settore Edilizia Privata – Urbanistica del Comune di Velletri ha ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi, alterato in assenza dei relativi permessi edilizi,
nonché di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o consequenziale dell’atto come sopra impugnato o che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Velletri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2025 la dott.ssa CE RO CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni ricorrenti sono stati attinti dall’ordinanza n. 148 del 7 maggio 2024, ad essi notificata in data 9 maggio 2024, con la quale il Comune di Velletri ingiungeva loro, in qualità di proprietari (congiuntamente al Sig. DA GN) di un lotto di terreno sito in località via Caranella n. 274, la demolizione di opere abusive poste in essere assenza di permesso di costruire ex art. 10 d.P.R. n. 380/2001 e nulla-osta del Genio Civile.
L’ordinanza richiama in premessa l’accertamento di abusivismo edilizio n. 78/07 del 10 settembre 2007, redatto dalla Polizia Municipale, nonché le precedenti ingiunzioni di demolizione n. 378 del 10 ottobre 2007 (notificata alla proprietà in data 11 ottobre 2017) e n. 135 del 24 marzo 2016 (notificata in data 29 marzo 2016), aventi ad oggetto opere così descritte: “ sul luogo è presente un fabbricato di civile abitazione per il quale il Sig GN FR ha inoltrato istanza di condono edilizio ai sensi della L. 47/85 per difformità dell'edificio (pratica n. 5706): su questo, si è inoltre intervenuti con un ampliamento del piano terra consistente nella creazione di un vano ingresso di mq 2,05 circa (…) posto in corrispondenza della porta di entrata ubicata al lato Nord e sempre su questo lato è stato realizzato un portico di legno e copertura con manto di tegole della superficie di mq 13.70 e altezza da ml 2.62 a ml 3.40 circa: queste appendici al fabbricato non sono legittimate da alcun atto o provvedimento. Inoltre l’abitazione disponeva di un secondo ingresso posto al lato Est, è stato rilevato che tale accesso aveva una porta ora eliminata e sostituita da una finestra. Nella stessa pratica di sanatoria è incluso un fabbricato distinto, ricadente nella stessa proprietà, uso magazzino edificato al piano terra: l’edificio di che trattasi in assenza di permesso di costruire è stato ampliato ai lati Est e Sud essenzialmente con tre corpi di fabbrica contigui e comunicanti tra loro, sino ad ottenere un’unica costruzione con tetti a due falde (…) Al lato Ovest (…) è stato creato un portico con struttura di legno e manto di tegole di ml 1.70 per ml 2.50 circa con altezza da ml 2.45 a ml 2.35. Per effetto dell’ampliamento, il magazzino originario risulta ora inglobato in un edificio di civile abitazione, funzionalmente ultimato (…) ”. Nell’ordinanza viene precisato che “ a seguito della domanda di condono prot. n. 16845 del 06.05.1986, successivamente all’accertamento di abusivismo edilizio sopradescritto, è stato emesso il provvedimento di diniego n. 147 del 19.05.2016, notificato alla proprietà in data 23.05.2016 ”.
2. I ricorrenti sono insorti avverso la gravata ordinanza, con ricorso tempestivamente notificato (in data 28 giugno 2024) e depositato (in data 2 luglio 2024), premettendo in via di fatto che il diniego n. 147 del 19 maggio 2016 era stato impugnato dal Sig. GN RA (marito della Sig.ra RD OL e padre del Sig. GN EO) con ricorso “ tutt’ora pendente con il numero di ruolo 9706/2016 Tar Roma ”, e sollevando i seguenti motivi di diritto:
I. “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 10 E MANCATA APPLICAZIONE ART. 3 COMMA I° LETT. A) - B) IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 6 COMMA II° LETT. A) D.P.R. 380/01; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 10 E MANCATA APPLICAZIONE ART. 3 COMMA I° LETT. E. 6 DPR 380/01 ”.
La parte lamenta che: il vano ingresso rientrerebbe tra gli interventi di manutenzione straordinaria ex art. 3, co. 1, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001, per i quali è sufficiente semplice comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); quanto alla “rimozione degli infissi”, tale intervento si qualificherebbe come manutenzione ordinaria ex art. 3, co. 1, lett. a) del d.P.R. n. 380/2001, realizzabile in regime di edilizia libera, né necessiterebbe di autorizzazione del Genio Civile “ in quanto trattasi di una apertura che non ha carattere di veduta o prospetto bensì di “luce” ”; i due portici descritti nell’ordinanza configurerebbero strutture in legno meramente pertinenziali e rimovibili, in quanto opere di modesta entità e accessorie rispetto all’edificio principale, non inquadrabili nella definizione di “nuova costruzione” di cui al punto e.6) del medesimo art. 3;
II. “ ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI – ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE DIFETTO DI PRESUPPOSTI LEGALI ”.
L’ordinanza è stata adottata nella perdurante pendenza del ricorso avverso il diniego di condono n. 147 del 2016, e ciò “ tiene in piedi ” la relativa domanda prot. n. 16845 del 6 maggio 1986, la quale è antecedente sia alle due precedenti ingiunzioni richiamate nel provvedimento impugnato (la n. 378 del 10 ottobre 2007 e la n. 135 del 24 marzo 2016), sia alla nuova ordinanza n. 148 del 7 maggio 2024.
3. Il Comune di Velletri si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 13 novembre 2024 con documentazione a corredo, istando per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 28 ottobre 2025 il ricorso è stato chiamato in discussione e trattenuto in decisione.
5. Il gravame è infondato, atteso che la gravata ordinanza di demolizione (che la difesa comunale ha riferito e documentato essere stata adottata in sostituzione di una precedente ordinanza – n. 125 del 16.04.2024 – notificata alla Sig.ra GN Lubiana, non più proprietaria delle porzioni di immobili e dei terreni oggetto di ingiunzione) resiste alle censure articolate con il ricorso.
6. Quanto al primo mezzo, si precisa che il provvedimento repressivo per una parte ha ad oggetto interventi eseguiti sul fabbricato ad uso abitativo nell’odierna proprietà dei ricorrenti in difformità rispetto all’originaria licenza edilizia, consistenti in un ampliamento del piano terra con creazione di un vano ingresso, sostituzione di una porta con una finestra e realizzazione di due portici con struttura in legno, che sono risultati essere privi di alcun titolo abilitativo (peraltro trattasi di opere già attinte dalle precedenti ingiunzioni demolitorie n. 378/2007 e n. 135/2016, che gli stessi ricorrenti riferiscono essere state notificate alla proprietà rispettivamente in data 11 ottobre 2007 e 29 marzo 2016 e che, a quanto consta ex actis, non risulta sia siano state impugnate nei termini).
In considerazione della loro natura (come apprezzabile dalla compiuta descrizione fornitane nell’accertamento di abusivismo edilizio n. 78/07 e relativo corredo fotografico, versati in atti dalla difesa municipale in data 13 novembre 2024 sub doc. 1), tali interventi, per un verso, non possono essere fondatamente ascritti alle categorie della manutenzione straordinaria e ordinaria (come disciplinate dal Testo unico dell’edilizia), avendo comportato – il vano ingresso – un ampliamento del fabbricato, con creazione di nuova superficie e cubatura, nonché – quanto alla sostituzione dell’originaria porta di accesso presente sul lato Est con una finestra – una modifica strutturale dell’edificio (che esula dall’ambito delle opere di “ riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici ” di cui all’art. 3, co. 1, lett. a) , d.P.R. n. 380/2001).
Per altro verso, la parte ricorrente non ha addotto concreti elementi probatori che dimostrino la natura pertinenziale e amovibile dei due portici.
Ne consegue che non risulta scalfita la legittimità dell’ordinanza nella parte in cui essa ha contestato la mancanza del necessario permesso di costruire, a nulla rilevando la circostanza (evidenziata in ricorso) che l’area non è vincolata paesaggisticamente ai sensi del d. lgs. n. 42/2004.
7. Parimenti abusivo è l’intervento consistito nell’ampliamento del distinto fabbricato ad uso magazzino, per effetto della realizzazione di “ tre corpi di fabbrica contigui e comunicanti tra loro ” (le cui dimensioni sono dettagliatamente descritte nell’ordinanza), che risulta allo stato “ inglobato in un edificio di civile abitazione, funzionalmente ultimato ”.
Nella sua parte motiva, infatti, la gravata ordinanza richiama il diniego di condono n. 147 del 19 maggio 2016, reso dalla domanda di sanatoria n. 5706, presentata dal Sig. GN FR ai sensi della L. 47/85 in data 30 aprile 1986 e acquisita con prot. n. 16845 del 6 maggio 1986, avente ad oggetto per l’appunto “ ampliamento di un fabbricato ad uso civile abitazione assentito con Licenza Edilizia n. 10482 del 31/07/1968 e realizzazione di locale accessorio composto da solo piano terra adibito a locale di sgombero ” (v. documentazione prodotta in data 13 novembre 2024 sub doc. 6), che era stato impugnato dal Sig. GN FR con ricorso contrassegnato con R.G. n. 9706/2016 e dichiarato perento con decreto presidenziale n. 2370/2022 del 6 aprile 2022, col risultato che il diniego di sanatoria era divenuto definitivo e inoppugnabile già alla data di adozione dell’ingiunzione n. 148/2024, rendendo pertanto prive di pregio le doglianze dedotte con il secondo motivo.
8. In conclusione, il ricorso va rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste in solido a carico dei ricorrenti, con successiva ripartizione tra loro in egual misura, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro e con successiva ripartizione in parti uguali, a rifondere al Comune di Velletri le spese di lite, che vengono liquidate nella misura complessiva di euro 2.500,00, oltre oneri riflessi come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NE AN, Presidente
CE RO CA, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE RO CA | NE AN |
IL SEGRETARIO