Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 134
CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancato annullamento delle cartelle a seguito di istanza ex art. 1 commi 538/544 Legge 228/12

    La Corte ha ritenuto che l'annullamento automatico delle cartelle di pagamento a seguito di istanza di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 si verifica solo se i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria. Nel caso di specie, le cartelle sono state regolarmente notificate, non risultano prescritte e sono state seguite da atti di intimazione e procedure esecutive. L'istanza è stata considerata infondata.

  • Accolto
    Adesione alla definizione agevolata (rottamazione quater)

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle per le quali è intervenuta la definizione agevolata.

  • Accolto
    Mancata inclusione nella domanda di definizione agevolata

    La Corte ha dichiarato esigibile il credito portato dalla cartella n. 02520120047609353, considerato il modesto importo e l'errore del contribuente nella mancata indicazione nella domanda di rottamazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 134
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna
    Numero : 134
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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