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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
LA NC, Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 794/2022 depositato il 27/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 230/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 26/04/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520100013404500000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520100002541082000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520080068841127000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520080059846512000 TARI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520120000667388 INPS - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520120026626331000 TASSA AUTOMOBIL 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520120047609353000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520050039029628 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520070058179506000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520080013182748000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520080049413730000 INPS
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520090019032734000 IVA-ALTRO 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate SS ha notificato al sig. Ricorrente_1 l'atto di pignoramento presso terzi relativo alle cartelle pagamento richiamate in esso richiamate che “… (…) sono state oggetto dell'istanza ex art. 1 commi 538/544 Legge 228/12 notificata con raccomandata A/R 1 n. 05234086334-0 inviata in data
23/03/2013.
Il contribuente ha presentato ricorso avverso l'atto di pignoramento al giudice dell'esecuzione ed il Tribunale di Oristano ha dichiarato il difetto di competenza, assegnando un termine per la riassunzione del giudizio avanti al giudice tributario.
A seguito della presentazione del ricorso in riassunzione, la Commissione Tributaria Provinciale di Oristano lo ha respinto, con la condanna alle spese di €. 2.550.
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone, previa sospensione dell'esecuzione, la riforma, mentre l'Ufficio ne ha chiesto la conferma.
Con ordinanza n. 90/2023 questa Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente con lungo e ripetitivo appello, ricopia il ricorso introduttivo e la sentenza del primo giudice e contesta, in sostanza, il rigetto dell'eccezione relativa al mancato annullamento delle cartelle a seguito della presentazione dell'istanza ex art. 1 commi 538/544 Legge n. 228/12.
In relazione a tale eccezione, il primo giudice, dopo avere respinto i motivi formali di annullamento indicati nel ricorso introduttivo, ha affermato che :” ciò premesso, diversamente da quanto rappresentato dal ricorrente, è emerso come le cartelle di pagamento in esame (ormai definitive) siano state tutte regolarmente notificate, come dimostra la documentazione allegata e deposita dall'Agenzia delle Entrate SS, per cui i vizi delle stesse dedotti dal ricorrente sono inammissibili ai sensi dell'art. 19 ultimo comma dell'art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992.”
Il contribuente, al di là di generiche affermazioni indicate nel ricorso introduttivo, non contesta la regolarità delle notifiche, ma ritiene che il semplice fatto della mancata risposta all'istanza produca come conseguenza l'annullamento delle cartelle. Tale singolare affermazione è disattesa dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte che ha ribadito
(vedasi Cass. n. 28354/19): “In tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs.
n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria”».
Non basta la presentazione della domanda, ma è il contribuente che deve dimostrare, per ottenere la sospensione ed il successivo annullamento delle cartelle, di avere già pagato i tributi oppure che gli stessi sono prescritti, producendo le copie delle notifiche da cui risulta il decorso dei termini.
Nel caso specifico, non solo le cartelle sono state regolarmente notificate e non risultano prescritte, ma addirittura sono state seguite da atti di intimazione e da procedure esecutive, come dettagliatamente dimostrato dall'Agente della riscossione e su cui il contribuente nulla ha eccepito.
Per cui, l'istanza ex art. 1 commi 538/544 Legge n. 228/12, oltreché irrituale, è del tutto infondata, come ha deciso il primo giudice, che ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Il contribuente ha comunicato di avere presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022 e l'Agente della riscossione ne ha confermato la regolarità relativamente alle cartelle di pagamento n. 02520070058179506, 02520080013182748, 02520080059846512,
02520090019032734, mentre l'ha esclusa per la cartella n. 02520120047609353 non inserita dal contribuente nella domanda di “rottamazione quater”.
Per quanto sopra, si dichiarare cessata la materia del contendere, in relazione alle cartelle di pagamento n.
02520070058179506, 02520080013182748, 02520080059846512, 02520090019032734 (definite dall'appellante mediante adesione alla cd “rottamazione quater”), 02520120026626331 (annullata ex lege); rigetta, in ogni caso, il ricorso, e dichiarare esigibile il credito portato dalla cartella n. 02520120047609353.
Considerato il modesto importo della cartella n. 02520120047609353 (€. 322) e dell'errore commesso dal contribuente nella mancata indicazione della stessa nella domanda di rottamazione “quater”, si compensano le spese in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere, in relazione alle cartelle di pagamento n.
02520070058179506, 02520080013182748, 02520080059846512, 02520090019032734 (definite dall'appellante mediante adesione alla cd “rottamazione quater”), 02520120026626331 (annullata ex lege); rigetta, in ogni caso, il ricorso, e dichiara esigibile il credito portato dalla cartella n. 02520120047609353.
Spese compensate.
Cagliari, 20.02.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
RA TT GI di IE
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
LA NC, Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 794/2022 depositato il 27/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 230/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 26/04/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520100013404500000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520100002541082000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520080068841127000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520080059846512000 TARI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520120000667388 INPS - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520120026626331000 TASSA AUTOMOBIL 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520120047609353000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520050039029628 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520070058179506000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520080013182748000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520080049413730000 INPS
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520090019032734000 IVA-ALTRO 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate SS ha notificato al sig. Ricorrente_1 l'atto di pignoramento presso terzi relativo alle cartelle pagamento richiamate in esso richiamate che “… (…) sono state oggetto dell'istanza ex art. 1 commi 538/544 Legge 228/12 notificata con raccomandata A/R 1 n. 05234086334-0 inviata in data
23/03/2013.
Il contribuente ha presentato ricorso avverso l'atto di pignoramento al giudice dell'esecuzione ed il Tribunale di Oristano ha dichiarato il difetto di competenza, assegnando un termine per la riassunzione del giudizio avanti al giudice tributario.
A seguito della presentazione del ricorso in riassunzione, la Commissione Tributaria Provinciale di Oristano lo ha respinto, con la condanna alle spese di €. 2.550.
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone, previa sospensione dell'esecuzione, la riforma, mentre l'Ufficio ne ha chiesto la conferma.
Con ordinanza n. 90/2023 questa Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente con lungo e ripetitivo appello, ricopia il ricorso introduttivo e la sentenza del primo giudice e contesta, in sostanza, il rigetto dell'eccezione relativa al mancato annullamento delle cartelle a seguito della presentazione dell'istanza ex art. 1 commi 538/544 Legge n. 228/12.
In relazione a tale eccezione, il primo giudice, dopo avere respinto i motivi formali di annullamento indicati nel ricorso introduttivo, ha affermato che :” ciò premesso, diversamente da quanto rappresentato dal ricorrente, è emerso come le cartelle di pagamento in esame (ormai definitive) siano state tutte regolarmente notificate, come dimostra la documentazione allegata e deposita dall'Agenzia delle Entrate SS, per cui i vizi delle stesse dedotti dal ricorrente sono inammissibili ai sensi dell'art. 19 ultimo comma dell'art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992.”
Il contribuente, al di là di generiche affermazioni indicate nel ricorso introduttivo, non contesta la regolarità delle notifiche, ma ritiene che il semplice fatto della mancata risposta all'istanza produca come conseguenza l'annullamento delle cartelle. Tale singolare affermazione è disattesa dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte che ha ribadito
(vedasi Cass. n. 28354/19): “In tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs.
n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria”».
Non basta la presentazione della domanda, ma è il contribuente che deve dimostrare, per ottenere la sospensione ed il successivo annullamento delle cartelle, di avere già pagato i tributi oppure che gli stessi sono prescritti, producendo le copie delle notifiche da cui risulta il decorso dei termini.
Nel caso specifico, non solo le cartelle sono state regolarmente notificate e non risultano prescritte, ma addirittura sono state seguite da atti di intimazione e da procedure esecutive, come dettagliatamente dimostrato dall'Agente della riscossione e su cui il contribuente nulla ha eccepito.
Per cui, l'istanza ex art. 1 commi 538/544 Legge n. 228/12, oltreché irrituale, è del tutto infondata, come ha deciso il primo giudice, che ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Il contribuente ha comunicato di avere presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022 e l'Agente della riscossione ne ha confermato la regolarità relativamente alle cartelle di pagamento n. 02520070058179506, 02520080013182748, 02520080059846512,
02520090019032734, mentre l'ha esclusa per la cartella n. 02520120047609353 non inserita dal contribuente nella domanda di “rottamazione quater”.
Per quanto sopra, si dichiarare cessata la materia del contendere, in relazione alle cartelle di pagamento n.
02520070058179506, 02520080013182748, 02520080059846512, 02520090019032734 (definite dall'appellante mediante adesione alla cd “rottamazione quater”), 02520120026626331 (annullata ex lege); rigetta, in ogni caso, il ricorso, e dichiarare esigibile il credito portato dalla cartella n. 02520120047609353.
Considerato il modesto importo della cartella n. 02520120047609353 (€. 322) e dell'errore commesso dal contribuente nella mancata indicazione della stessa nella domanda di rottamazione “quater”, si compensano le spese in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere, in relazione alle cartelle di pagamento n.
02520070058179506, 02520080013182748, 02520080059846512, 02520090019032734 (definite dall'appellante mediante adesione alla cd “rottamazione quater”), 02520120026626331 (annullata ex lege); rigetta, in ogni caso, il ricorso, e dichiara esigibile il credito portato dalla cartella n. 02520120047609353.
Spese compensate.
Cagliari, 20.02.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
RA TT GI di IE