CA
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/10/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 367/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa AN OR Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 367/2025
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
CI DI NN
APPELLANTE
Contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
(C.F. ) quale società incorporante di Controparte_2 P.IVA_2 [...]
CP_3
(C.F. ) CP_4 C.F._2
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Davide STIPA
APPELLATI
pagina 1 di 12 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 17 marzo 2025 emessa all'esito del procedimento n. 1288/2023.
CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE: “- riformare la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno
n.137/2025 decisa e pubblicata in data 17/3/2025 relativa al procedimento assunto al n.RG 1288/2023, notificata in data 18/3/2025, …. per l'effetto,
- rigettare il primitivo ricorso proposto da (cf.: CP_1
) in qualità di responsabile tecnico, da (cf: C.F._1 CP_4
) in qualità di ex amministratore delegato e da C.F._3 CP_2
(cf. ), quale società incorporante di (cf.
[...] P.IVA_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p.t., in quanto infondato in P.IVA_3 fatto ed in diritto, con conseguente conferma della piena legittimità del decreto- ordinanza ingiunzione n.186 del 9/8/2023 emesso dal Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale;
- condannare i ricorrenti a rifondere alla le spese del doppio Parte_1 grado di giudizio”.
DEGLI APPELLATI: chiedono il rigetto dell'appello avanzato dalla Pt_1 poiché infondato, con vittoria delle spese di lite.
[...]
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno, in accoglimento dell'opposizione ex art. 22 l.689/1981 proposta da , CP_1 quale trasgressore principale, e , quali obbligati in Controparte_2 CP_4 solido, ha revocato la ordinanza-ingiunzione opposta n. 186 del 9.8.2023 del
Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica della Pt_1 con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di €.3.000,00, quale
[...] sanzione amministrativa pecuniaria (oltre le spese di notifica), per la violazione dell'art. 105 comma 4, del D.L.vo n. 152/2006 (sanzionata dal successivo art.
pagina 2 di 12 133 comma I), contestata in quanto presso l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane, sito in località Campolungo del Comune di Ascoli Piceno, era stato riscontrato il superamento dei limiti previsti dalle tabelle 1 e 2, allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo, con riferimento ai parametri “Solidi Sospesi totali, BOD5 e Fosforo totale (P)”.
Il giudice di primo grado, in particolare, richiamate alcune precedenti decisioni del Tribunale di Ascoli Piceno emesse nei confronti delle stesse parti e dato atto che, nella specie, l'accertamento della violazione aveva richiesto un approfondimento che si era concluso il 21.2.2020 - data della relazione conclusiva sugli accertamenti annuali del 2019 - ha ritenuto che:
la notifica del verbale di contestazione, emesso soltanto il 30.5.2023, fosse stata effettuata oltre il termine perentorio di novanta giorni, previsto dall'art. 14
II comma L. n. 689/1981, decorrente nella specie dal 21.2.2020,;
al fine di superare la contestazione in ordine alla tardività, sarebbe stato onere della amministrazione dimostrare l'attività svolta per verificare la sussistenza della infrazione;
l'omessa notifica nel termine perentorio rendeva nullo il medesimo verbale di contestazione per estinzione dell'obbligazione sanzionatoria, in base alla citata disposizione, con conseguente nullità del decreto opposto.
Il Tribunale ha infine compensato le spese di lite.
II) Avverso detta sentenza ha proposto appello l' chiedendo, in Parte_2 riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del provvedimento opposto, e la condanna delle controparti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
III) Gli appellati, costituendosi, hanno contestato la impugnazione avversaria, hanno ribadito, nel merito, gli altri motivi di ricorso articolati nel giudizio di primo grado e hanno chiesto la reiezione del gravame.
IV) Quindi, preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione in data 20 giugno 2025.
pagina 3 di 12 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Con il primo motivo di appello la lamenta la contraddittorietà Pt_1 della motivazione poiché il primo giudice mentre, nel dispositivo, ha accolto l'opposizione “in mancanza di prove sufficienti della responsabilità degli opponenti” e, nella parte motiva (pag. 2), ha ritenuto “che l'opposizione sia fondata e pertanto debba essere accolta per non avere dimostrato l'Ente convenuto la fondatezza della pretesa sanzionatoria e in particolare l'imputabilità con certezza ai soggetti odierni opponenti e nelle pretese qualità della condotta sanzionata”, nel prosieguo della motivazione (pag. 3), ha invece svolto argomentazioni in ordine alla presunta tardività della notifica dell'atto di contestazione, richiamando anche la sentenza n. 331/2023 del Tribunale di Ascoli
Piceno; l'appellante deduce inoltre che il giudice di primo grado, dopo aver citato alcuni precedenti dello stesso Tribunale, relativi a procedimenti tra le stesse parti aventi ad oggetto fattispecie analoghe, esclusivamente per relationem, sembra aver accolto anche i motivi di opposizione di merito, tuttavia non richiamati, ed eccepisce a tale riguardo il difetto di motivazione, non avendo il giudicante dato atto dell'integrale riforma disposta dal giudice di secondo grado delle sentenze poste a fondamento della decisione.
1.2) Con il secondo motivo la lamenta la violazione dell'art. 14 L. n. Pt_1
689/1981 in base al quale il Tribunale ha ritenuto la inosservanza del termine previsto per la notifica del verbale di contestazione della violazione.
Richiamati i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, l'appellante osserva che:
- nella specie l' ha condotto una complessa attività di monitoraggio, di Pt_3 durata annuale, articolatasi attraverso prelievi periodici eseguiti ad intervalli regolari (24 prelievi di cui il primo effettuato il giorno 8/1/2019 e l'ultimo in data
18/12/2019), attraverso il confronto diretto delle misure rilevate con il valore di soglia per ciascun parametro, attraverso la valutazione di tutti i dati complessivi del periodo annuale, rapportando ogni valore rilevato al diverso contesto di prelievo ed analisi che sono all'origine del dato analitico al fine di poter verificare pagina 4 di 12 la rappresentatività della misura rispetto alle condizioni poste nel titolo autorizzatorio di AUA e stabilire se il numero di superamenti riscontrati rientrasse o meno nella soglia di tollerabilità fissata in rapporto alla quantità totale di campioni prelevati all'esito del rilevamento annuale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
-tale attività ha inevitabilmente richiesto tempi di espletamento aggiuntivi rispetto alla mera ricezione dell'esito delle analisi dei campioni prelevati;
-la durata del tempo impiegato per la valutazione finale, attesa l'emissione dell'ultimo referto in data 19/2/2020, non è stato certamente eccessivo ed irragionevole, considerando l'attività svolta di raccolta, raffronto e vaglio di una pluralità di dati;
-a differenza di quanto sostenuto dalla parte opponente, dalla stessa relazione del 21/2/2020 deriva che, a tale data, l'accertamento non si era Pt_3 Pt_3 ancora concluso, dovendo essere completato con le ulteriori attività volte sia alla corretta qualificazione giuridica dei fatti rilevati sia alla individuazione, sul piano soggettivo, della persona del trasgressore nonché dei soggetti solidalmente responsabili ai sensi dell'art. 6 L. 689/1981 (proprietario e gestore dell'impianto di depurazione, persona incaricata della direzione e/o vigilanza, ente nel cui ambito
è incardinato il trasgressore).
1.3) Con il terzo motivo di gravame la censura la sentenza impugnata Pt_1 nella parte in cui, richiamando la precedente pronuncia n. 331/2023 del
Tribunale di Ascoli Piceno, ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sull'Amministrazione in merito al tempo impiegato per concludere il procedimento di contestazione dell'illecito; a tale riguardo ribadisce che il tempo impiegato per la valutazione delle risultanze dei rilievi effettuati è stato congruo ed evidenzia che la stessa , soggetto deputato all'accertamento dell'illecito e alla Pt_3 relativa contestazione, aveva precisato che il tempo in questione era stato impiegato nella “valutazione dei dati scaturiti dalle analisi effettuate”, dati che, nella specie, non hanno costituito oggetto di contestazione.
1.4) Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante deduce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e rileva che il Tribunale,
pagina 5 di 12 richiamando il giudizio conclusosi con la sentenza n.331/2024, ha ritenuto
“perfettamente condivisibile le ragioni della opposizione anche relativamente al merito delle eccezioni sollevate che si hanno qui per riportate e trascritte e tenuto conto altresì dei precedenti specifici fra le parti di annullamento delle sanzioni comminate” ed ha tralasciato di esaminare le ulteriori difese deduzioni ed eccezioni formulate dall' che sono state riproposte in questa sede. Parte_2
1.5) Con il quinto ed ultimo motivo di gravame la lamenta la violazione Pt_1 degli articoli 91 e 92 c.p.c. censurando la disposta compensazione delle spese di lite.
2.) Il secondo ed il terzo motivo di gravame - che, per la stretta connessione delle questioni trattate, volte a censurare la decisione nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto la inosservanza del termine previsto dall'art. 14 cit. – sono fondati.
2.1) Va premesso che, come dedotto dalle parti, il decreto opposto è basato sulla contestazione n. 14973 del 30.5.2020 della violazione dell'art. 105, Pt_3 comma 4, D.L.vo.n. 152/2006.
Secondo gli appellati la contestazione dell' costituisce l'esito di una Pt_3 indagine accertativa che risulterebbe da una sua comunicazione del 21.2.2020
- inoltrata da e - si era già conclusa a tale CP_5 Controparte_6 data, essendo stati riportati tutti gli esiti dei controlli effettuati nel corso del 2019 nella citata comunicazione che ha lo stesso contenuto del verbale di contestazione notificato dopo il 30.5.2020 e dunque tardivamente;
gli appellati a sostegno dell'assunto difensivo rilevano inoltre che l'ultimo rapporto di prova relativo all'ultimo prelievo effettuato da era datato 19.2.2020 e che pertanto Pt_3 appena due giorni dopo (il 21.2.2020) l' aveva il quadro completo della Pt_3 situazione sicché non poteva assumere alcun rilievo la diversa data del 16.4.2020 riferita da nel verbale di contestazione, quale termine di completamento Pt_3 della indagine accertativa.
2.2) La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il termine di novanta giorni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, non decorre dal momento della violazione né da quello della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità,
pagina 6 di 12 bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione
…. in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art.
14, comma 2, per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione” (tra le altre, Cass. civ. n. 29068/2023), ovvero “in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione …..il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento
e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione, spetta al giudice del merito…” (tra le altre, Cass. n. 14862/2022; Cass n. 27702/2019);
Pertanto, alla luce di tali principi, il termine di cui all'art. 14 cit. decorre non dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo dell'osservanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi.
2.3) Nella fattispecie in esame l' ha svolto presso l'impianto di Pt_3 depurazione di cui si tratta una articolata attività di monitoraggio, consistita nell'effettuare numerosi prelievi (complessivamente 24, dall'8.1.2019 al
18.12.2019), con cadenza bimensile e, dopo la fase del campionamento e delle analisi, ha analizzato i dati acquisiti.
Come osservato dalla , la verifica del rispetto dei limiti prescritti dalla Pt_1 normativa vigente comprende sia il confronto diretto delle misure effettuate con il valore soglia, sia la valutazione di tutti i dati complessivi del periodo annuale cui pagina 7 di 12 gli stessi controlli si riferiscono, attività da effettuare rapportando ogni valore rilevato al diverso contesto di prelievo e analisi che sono all'origine del dato analitico al fine di poter verificare la rappresentatività della misura rispetto alle condizioni poste nel titolo autorizzatorio (Autorizzazione Unica Ambientale).
Nel contesto delineato, tenuto conto della complessità degli accertamenti da svolgere, ricollegabile alla loro durata e alla molteplicità delle operazioni poste in essere, si ritiene che le indagini non potessero ritenersi automaticamente concluse alla data di compilazione della nota dell' (21.2.2020), valorizzata Pt_3 dagli appellati: dal contenuto di tale nota si evince infatti che questa aveva esclusivamente un contenuto informativo in ordine alle attività svolte e a determinati risultati, ma non escludeva la necessità di ulteriori approfondimenti proprio al fine di verificare , in considerazione della complessità di cui si è detto, tutti gli elementi ivi riportati, compresi gli ultimi dati che, in base a quanto dedotto dagli stessi appellati, erano pervenuti soltanto due giorni prima.
Del resto alla data del 21.2.2020 le attività necessarie ai fini di una completa contestazione dell'illecito amministrativo non potevano ritenersi completate anche in considerazione del fatto che, all'epoca, non risultavano individuati con certezza il trasgressore e gli eventuali obbligati solidali che, infatti, non sono stati indicati nella citata nota del 21.2.2020, ma risultano evidenziati solo nella successiva segnalazione del 30.5.2020, all'esito delle ulteriori valutazioni effettuate dopo il
21.2.2020.
Pertanto, considerato che l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e concernenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione stessa e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione, si ritiene, nella specie, la congruità del tempo impiegato fino alla data del 16.4.2020 (indicata dall' , quale termine di Pt_3 completamento delle attività di valutazione, nella segnalazione del 30.5.2020),
pagina 8 di 12 per valutare e ponderare tutti gli elementi acquisiti e per procedere alla corretta qualificazione giuridica dei fatti rilevati nonché alla individuazione del trasgressore e dei soggetti responsabili solidalmente ai sensi dell'art. 6 L.
689/1981, sulla base della normativa di riferimento e mediante la acquisizione e l'esame della necessaria documentazione (visure, contratti, deleghe di funzioni).
2.4) Per le considerazioni svolte il secondo ed il terzo motivo di gravame sono meritevoli di accoglimento: tale conclusione assorbe l'esame del primo motivo di appello, relativo agli asseriti vizi della motivazione posta a fondamento della decisione impugnata.
3.1) Devono essere quindi esaminate le doglianze articolate dagli opponenti, riproposte in questa sede, che hanno costituito oggetto di trattazione da parte della , ad eccezione di quelle dedotte in merito alla asserita nullità del Pt_1 decreto opposto e conseguente estinzione dell'obbligazione sanzionatoria per la mancata notifica del verbale di contestazione nel termine previsto dall'art. Pt_3
14 L. n. 689/1981, trattandosi di aspetti che sono stati già valutati esaminando il secondo ed il terzo motivo di appello che sono stati accolti.
Pertanto, premesso che le questioni dedotte con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, riguardavano -oltre che la problematica sopra indicata ed esaminata - la nullità del provvedimento opposto per erronea qualificazione del titolo di responsabilità di , resta da esaminare tale eccezione, ribadita CP_4 ex art. 346 c.p.c. dagli appellati.
3.2) Deducono questi ultimi, “al netto del fatto che il sig. non è CP_4 più Amministratore delegato della dal 27 gennaio 2022 come da CP_3 verbale di pari data dell'assemblea dei soci…”, la erroneità del richiamo all'art. 6 comma 2 della L. 689/1981 ai fini della individuazione del preteso obbligato in solido, posto che il preteso trasgressore era stato individuato nella persona dell'Ing. , quale responsabile e direttore tecnico di CP_1 CP_3
, investito da quest'ultima dei poteri direttivi e delle relative responsabilità
[...] in ordine alla gestione tecnica dell'impianto e in ragione di ciò rappresentante a tutti gli effetti della medesima società sicché, per la suddetta individuazione, si sarebbe dovuto far riferimento all'art. 6 comma 3 e L. cit. (e non al comma 2) e,
pagina 9 di 12 in base a tale disposizione, il preteso obbligato in solido dovrebbe individuarsi nella persona giuridica (e non nella persona fisica di Controparte_3 CP_4
).
[...]
3.3.1) L'eccezione in esame va rigettata dovendosi avere riguardo al tempo della commissione dell'illecito e di contestazione dello stesso e non anche a quello della successiva adozione del provvedimento con cui è stata irrogata la sanzione sicché è irrilevante il venir meno della qualifica di legale rappresentante della a decorrere dalla data del 27.1.2022, indicata dagli appellati. Controparte_3
3.3.2) L'eccezione è infondata anche in ordine all'ulteriore profilo dedotto in relazione alla posizione del quale obbligato in solido. CP_4
A tale riguardo si ritiene di richiamare le argomentazioni svolte da questa
Corte di Appello con la sentenza n. 1698/2024 osservando che la mera qualifica del trasgressore, quale direttore tecnico della società, non può esimere “il legale rappresentante della società stessa dalle responsabilità derivanti dalla attività espletata, sia pure da un soggetto dotato di specifiche competenze tecniche ove risulti che sia stata tenuta una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale, risultando la responsabilità del legale rappresentante della società, in solido con la società medesima, configurabile ove sia stata accertata una specifica inadeguatezza, sia dei responsabili sia dell'eventuale struttura costituita per il controllo, attribuibile a specifiche azioni od omissioni del legale rappresentante in violazione di altrettanto specifici obblighi di garanzia, sempre che tali azioni o omissioni abbiano fornito un contributo – pur sempre specifico - alla causazione dell'illecito”.
E' pertanto condivisibile quanto evidenziato dalla difesa della Pt_1 richiamando (anche in questo giudizio) la giurisprudenza di legittimità secondo cui
“l'art. 2392 c.c. impone a tutti gli amministratori un generale dovere di vigilanza sul complessivo andamento della gestione, che non viene meno - come si evince dall'espressione "in ogni caso" di cui al comma 2 - neppure nell'ipotesi di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori. Pertanto, il presidente del Consiglio di amministrazione di una
pagina 10 di 12 società di capitali, chiamato a rispondere come coobbligato solidale per omissione di vigilanza, non può sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito sono state poste in essere con ampia autonomia da un dirigente della società medesima” (tra le altre, Cass. n.11643/2010; Cass.
n.11751/2004).
Sulla base di tali principi è configurabile la responsabilità, in via solidale, per fatto proprio (culpa in vigilando) del signor ai sensi dell'art.6 comma 2 CP_4
L.689/1981, essendo non contestato in questo procedimento che l'attività veniva svolta in violazione dei limiti di legge, responsabilità che – astrattamente - non esclude l'ulteriore profilo di responsabilità solidale in capo alla Controparte_7
- in persona del signor legale rappresentante pro tempore
[...] CP_4
(ora quale società incorporante la - in quanto Controparte_2 Controparte_3 struttura in cui è incardinato il trasgressore materiale ai sensi del 3 comma del medesimo art.6.
4.) Per le considerazioni svolte – che, per il loro carattere dirimente, assorbono e comunque rendono superfluo l'esame delle altre questioni trattate dalla Pt_1 con il quarto motivo di gravame – l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione va dunque respinta.
Tale conclusione implica la nuova regolamentazione delle spese di lite in base all'esito complessivo del giudizio;
assorbito è quindi l'esame del motivo di gravame articolato dalla sul punto. Pt_1
5.) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo - in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, e succ. modif., ragguagliati allo scaglione fino a €. 5.200,00, concretamente rapportati al valore della controversia, alla natura delle questioni trattate e alla effettiva attività processuale espletata - vanno posti a carico degli appellati, in solido fra loro.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte di Appello di Ancona accoglie l'appello proposto - avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 17 marzo 2025 all'esito del procedimento n. 1288/2023 - dalla nei confronti di , Parte_1 CP_1 CP_4
e e, per l'effetto, respinge la opposizione da questi
[...] Controparte_2 ultimi proposta avverso il decreto del Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica della n. 186 del 9.8.2023; Parte_1 condanna gli appellati a rifondere alla controparte le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in €. 300,00 per la fase di studio, €. 300,00 per la fase introduttiva ed €. 600,00 per quella decisionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, e, quanto al presente grado, in €. 147,00 per esborsi, €. 500,00 per la fase di studio, €.
500,00 per la fase introduttiva ed €. 800,00 per quella decisionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Ancona il 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa AN OR
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa AN OR Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 367/2025
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
CI DI NN
APPELLANTE
Contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
(C.F. ) quale società incorporante di Controparte_2 P.IVA_2 [...]
CP_3
(C.F. ) CP_4 C.F._2
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Davide STIPA
APPELLATI
pagina 1 di 12 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 17 marzo 2025 emessa all'esito del procedimento n. 1288/2023.
CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE: “- riformare la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno
n.137/2025 decisa e pubblicata in data 17/3/2025 relativa al procedimento assunto al n.RG 1288/2023, notificata in data 18/3/2025, …. per l'effetto,
- rigettare il primitivo ricorso proposto da (cf.: CP_1
) in qualità di responsabile tecnico, da (cf: C.F._1 CP_4
) in qualità di ex amministratore delegato e da C.F._3 CP_2
(cf. ), quale società incorporante di (cf.
[...] P.IVA_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p.t., in quanto infondato in P.IVA_3 fatto ed in diritto, con conseguente conferma della piena legittimità del decreto- ordinanza ingiunzione n.186 del 9/8/2023 emesso dal Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale;
- condannare i ricorrenti a rifondere alla le spese del doppio Parte_1 grado di giudizio”.
DEGLI APPELLATI: chiedono il rigetto dell'appello avanzato dalla Pt_1 poiché infondato, con vittoria delle spese di lite.
[...]
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno, in accoglimento dell'opposizione ex art. 22 l.689/1981 proposta da , CP_1 quale trasgressore principale, e , quali obbligati in Controparte_2 CP_4 solido, ha revocato la ordinanza-ingiunzione opposta n. 186 del 9.8.2023 del
Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica della Pt_1 con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di €.3.000,00, quale
[...] sanzione amministrativa pecuniaria (oltre le spese di notifica), per la violazione dell'art. 105 comma 4, del D.L.vo n. 152/2006 (sanzionata dal successivo art.
pagina 2 di 12 133 comma I), contestata in quanto presso l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane, sito in località Campolungo del Comune di Ascoli Piceno, era stato riscontrato il superamento dei limiti previsti dalle tabelle 1 e 2, allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo, con riferimento ai parametri “Solidi Sospesi totali, BOD5 e Fosforo totale (P)”.
Il giudice di primo grado, in particolare, richiamate alcune precedenti decisioni del Tribunale di Ascoli Piceno emesse nei confronti delle stesse parti e dato atto che, nella specie, l'accertamento della violazione aveva richiesto un approfondimento che si era concluso il 21.2.2020 - data della relazione conclusiva sugli accertamenti annuali del 2019 - ha ritenuto che:
la notifica del verbale di contestazione, emesso soltanto il 30.5.2023, fosse stata effettuata oltre il termine perentorio di novanta giorni, previsto dall'art. 14
II comma L. n. 689/1981, decorrente nella specie dal 21.2.2020,;
al fine di superare la contestazione in ordine alla tardività, sarebbe stato onere della amministrazione dimostrare l'attività svolta per verificare la sussistenza della infrazione;
l'omessa notifica nel termine perentorio rendeva nullo il medesimo verbale di contestazione per estinzione dell'obbligazione sanzionatoria, in base alla citata disposizione, con conseguente nullità del decreto opposto.
Il Tribunale ha infine compensato le spese di lite.
II) Avverso detta sentenza ha proposto appello l' chiedendo, in Parte_2 riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del provvedimento opposto, e la condanna delle controparti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
III) Gli appellati, costituendosi, hanno contestato la impugnazione avversaria, hanno ribadito, nel merito, gli altri motivi di ricorso articolati nel giudizio di primo grado e hanno chiesto la reiezione del gravame.
IV) Quindi, preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione in data 20 giugno 2025.
pagina 3 di 12 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Con il primo motivo di appello la lamenta la contraddittorietà Pt_1 della motivazione poiché il primo giudice mentre, nel dispositivo, ha accolto l'opposizione “in mancanza di prove sufficienti della responsabilità degli opponenti” e, nella parte motiva (pag. 2), ha ritenuto “che l'opposizione sia fondata e pertanto debba essere accolta per non avere dimostrato l'Ente convenuto la fondatezza della pretesa sanzionatoria e in particolare l'imputabilità con certezza ai soggetti odierni opponenti e nelle pretese qualità della condotta sanzionata”, nel prosieguo della motivazione (pag. 3), ha invece svolto argomentazioni in ordine alla presunta tardività della notifica dell'atto di contestazione, richiamando anche la sentenza n. 331/2023 del Tribunale di Ascoli
Piceno; l'appellante deduce inoltre che il giudice di primo grado, dopo aver citato alcuni precedenti dello stesso Tribunale, relativi a procedimenti tra le stesse parti aventi ad oggetto fattispecie analoghe, esclusivamente per relationem, sembra aver accolto anche i motivi di opposizione di merito, tuttavia non richiamati, ed eccepisce a tale riguardo il difetto di motivazione, non avendo il giudicante dato atto dell'integrale riforma disposta dal giudice di secondo grado delle sentenze poste a fondamento della decisione.
1.2) Con il secondo motivo la lamenta la violazione dell'art. 14 L. n. Pt_1
689/1981 in base al quale il Tribunale ha ritenuto la inosservanza del termine previsto per la notifica del verbale di contestazione della violazione.
Richiamati i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, l'appellante osserva che:
- nella specie l' ha condotto una complessa attività di monitoraggio, di Pt_3 durata annuale, articolatasi attraverso prelievi periodici eseguiti ad intervalli regolari (24 prelievi di cui il primo effettuato il giorno 8/1/2019 e l'ultimo in data
18/12/2019), attraverso il confronto diretto delle misure rilevate con il valore di soglia per ciascun parametro, attraverso la valutazione di tutti i dati complessivi del periodo annuale, rapportando ogni valore rilevato al diverso contesto di prelievo ed analisi che sono all'origine del dato analitico al fine di poter verificare pagina 4 di 12 la rappresentatività della misura rispetto alle condizioni poste nel titolo autorizzatorio di AUA e stabilire se il numero di superamenti riscontrati rientrasse o meno nella soglia di tollerabilità fissata in rapporto alla quantità totale di campioni prelevati all'esito del rilevamento annuale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
-tale attività ha inevitabilmente richiesto tempi di espletamento aggiuntivi rispetto alla mera ricezione dell'esito delle analisi dei campioni prelevati;
-la durata del tempo impiegato per la valutazione finale, attesa l'emissione dell'ultimo referto in data 19/2/2020, non è stato certamente eccessivo ed irragionevole, considerando l'attività svolta di raccolta, raffronto e vaglio di una pluralità di dati;
-a differenza di quanto sostenuto dalla parte opponente, dalla stessa relazione del 21/2/2020 deriva che, a tale data, l'accertamento non si era Pt_3 Pt_3 ancora concluso, dovendo essere completato con le ulteriori attività volte sia alla corretta qualificazione giuridica dei fatti rilevati sia alla individuazione, sul piano soggettivo, della persona del trasgressore nonché dei soggetti solidalmente responsabili ai sensi dell'art. 6 L. 689/1981 (proprietario e gestore dell'impianto di depurazione, persona incaricata della direzione e/o vigilanza, ente nel cui ambito
è incardinato il trasgressore).
1.3) Con il terzo motivo di gravame la censura la sentenza impugnata Pt_1 nella parte in cui, richiamando la precedente pronuncia n. 331/2023 del
Tribunale di Ascoli Piceno, ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sull'Amministrazione in merito al tempo impiegato per concludere il procedimento di contestazione dell'illecito; a tale riguardo ribadisce che il tempo impiegato per la valutazione delle risultanze dei rilievi effettuati è stato congruo ed evidenzia che la stessa , soggetto deputato all'accertamento dell'illecito e alla Pt_3 relativa contestazione, aveva precisato che il tempo in questione era stato impiegato nella “valutazione dei dati scaturiti dalle analisi effettuate”, dati che, nella specie, non hanno costituito oggetto di contestazione.
1.4) Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante deduce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e rileva che il Tribunale,
pagina 5 di 12 richiamando il giudizio conclusosi con la sentenza n.331/2024, ha ritenuto
“perfettamente condivisibile le ragioni della opposizione anche relativamente al merito delle eccezioni sollevate che si hanno qui per riportate e trascritte e tenuto conto altresì dei precedenti specifici fra le parti di annullamento delle sanzioni comminate” ed ha tralasciato di esaminare le ulteriori difese deduzioni ed eccezioni formulate dall' che sono state riproposte in questa sede. Parte_2
1.5) Con il quinto ed ultimo motivo di gravame la lamenta la violazione Pt_1 degli articoli 91 e 92 c.p.c. censurando la disposta compensazione delle spese di lite.
2.) Il secondo ed il terzo motivo di gravame - che, per la stretta connessione delle questioni trattate, volte a censurare la decisione nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto la inosservanza del termine previsto dall'art. 14 cit. – sono fondati.
2.1) Va premesso che, come dedotto dalle parti, il decreto opposto è basato sulla contestazione n. 14973 del 30.5.2020 della violazione dell'art. 105, Pt_3 comma 4, D.L.vo.n. 152/2006.
Secondo gli appellati la contestazione dell' costituisce l'esito di una Pt_3 indagine accertativa che risulterebbe da una sua comunicazione del 21.2.2020
- inoltrata da e - si era già conclusa a tale CP_5 Controparte_6 data, essendo stati riportati tutti gli esiti dei controlli effettuati nel corso del 2019 nella citata comunicazione che ha lo stesso contenuto del verbale di contestazione notificato dopo il 30.5.2020 e dunque tardivamente;
gli appellati a sostegno dell'assunto difensivo rilevano inoltre che l'ultimo rapporto di prova relativo all'ultimo prelievo effettuato da era datato 19.2.2020 e che pertanto Pt_3 appena due giorni dopo (il 21.2.2020) l' aveva il quadro completo della Pt_3 situazione sicché non poteva assumere alcun rilievo la diversa data del 16.4.2020 riferita da nel verbale di contestazione, quale termine di completamento Pt_3 della indagine accertativa.
2.2) La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il termine di novanta giorni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, non decorre dal momento della violazione né da quello della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità,
pagina 6 di 12 bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione
…. in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art.
14, comma 2, per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione” (tra le altre, Cass. civ. n. 29068/2023), ovvero “in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione …..il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento
e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione, spetta al giudice del merito…” (tra le altre, Cass. n. 14862/2022; Cass n. 27702/2019);
Pertanto, alla luce di tali principi, il termine di cui all'art. 14 cit. decorre non dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo dell'osservanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi.
2.3) Nella fattispecie in esame l' ha svolto presso l'impianto di Pt_3 depurazione di cui si tratta una articolata attività di monitoraggio, consistita nell'effettuare numerosi prelievi (complessivamente 24, dall'8.1.2019 al
18.12.2019), con cadenza bimensile e, dopo la fase del campionamento e delle analisi, ha analizzato i dati acquisiti.
Come osservato dalla , la verifica del rispetto dei limiti prescritti dalla Pt_1 normativa vigente comprende sia il confronto diretto delle misure effettuate con il valore soglia, sia la valutazione di tutti i dati complessivi del periodo annuale cui pagina 7 di 12 gli stessi controlli si riferiscono, attività da effettuare rapportando ogni valore rilevato al diverso contesto di prelievo e analisi che sono all'origine del dato analitico al fine di poter verificare la rappresentatività della misura rispetto alle condizioni poste nel titolo autorizzatorio (Autorizzazione Unica Ambientale).
Nel contesto delineato, tenuto conto della complessità degli accertamenti da svolgere, ricollegabile alla loro durata e alla molteplicità delle operazioni poste in essere, si ritiene che le indagini non potessero ritenersi automaticamente concluse alla data di compilazione della nota dell' (21.2.2020), valorizzata Pt_3 dagli appellati: dal contenuto di tale nota si evince infatti che questa aveva esclusivamente un contenuto informativo in ordine alle attività svolte e a determinati risultati, ma non escludeva la necessità di ulteriori approfondimenti proprio al fine di verificare , in considerazione della complessità di cui si è detto, tutti gli elementi ivi riportati, compresi gli ultimi dati che, in base a quanto dedotto dagli stessi appellati, erano pervenuti soltanto due giorni prima.
Del resto alla data del 21.2.2020 le attività necessarie ai fini di una completa contestazione dell'illecito amministrativo non potevano ritenersi completate anche in considerazione del fatto che, all'epoca, non risultavano individuati con certezza il trasgressore e gli eventuali obbligati solidali che, infatti, non sono stati indicati nella citata nota del 21.2.2020, ma risultano evidenziati solo nella successiva segnalazione del 30.5.2020, all'esito delle ulteriori valutazioni effettuate dopo il
21.2.2020.
Pertanto, considerato che l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e concernenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione stessa e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione, si ritiene, nella specie, la congruità del tempo impiegato fino alla data del 16.4.2020 (indicata dall' , quale termine di Pt_3 completamento delle attività di valutazione, nella segnalazione del 30.5.2020),
pagina 8 di 12 per valutare e ponderare tutti gli elementi acquisiti e per procedere alla corretta qualificazione giuridica dei fatti rilevati nonché alla individuazione del trasgressore e dei soggetti responsabili solidalmente ai sensi dell'art. 6 L.
689/1981, sulla base della normativa di riferimento e mediante la acquisizione e l'esame della necessaria documentazione (visure, contratti, deleghe di funzioni).
2.4) Per le considerazioni svolte il secondo ed il terzo motivo di gravame sono meritevoli di accoglimento: tale conclusione assorbe l'esame del primo motivo di appello, relativo agli asseriti vizi della motivazione posta a fondamento della decisione impugnata.
3.1) Devono essere quindi esaminate le doglianze articolate dagli opponenti, riproposte in questa sede, che hanno costituito oggetto di trattazione da parte della , ad eccezione di quelle dedotte in merito alla asserita nullità del Pt_1 decreto opposto e conseguente estinzione dell'obbligazione sanzionatoria per la mancata notifica del verbale di contestazione nel termine previsto dall'art. Pt_3
14 L. n. 689/1981, trattandosi di aspetti che sono stati già valutati esaminando il secondo ed il terzo motivo di appello che sono stati accolti.
Pertanto, premesso che le questioni dedotte con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, riguardavano -oltre che la problematica sopra indicata ed esaminata - la nullità del provvedimento opposto per erronea qualificazione del titolo di responsabilità di , resta da esaminare tale eccezione, ribadita CP_4 ex art. 346 c.p.c. dagli appellati.
3.2) Deducono questi ultimi, “al netto del fatto che il sig. non è CP_4 più Amministratore delegato della dal 27 gennaio 2022 come da CP_3 verbale di pari data dell'assemblea dei soci…”, la erroneità del richiamo all'art. 6 comma 2 della L. 689/1981 ai fini della individuazione del preteso obbligato in solido, posto che il preteso trasgressore era stato individuato nella persona dell'Ing. , quale responsabile e direttore tecnico di CP_1 CP_3
, investito da quest'ultima dei poteri direttivi e delle relative responsabilità
[...] in ordine alla gestione tecnica dell'impianto e in ragione di ciò rappresentante a tutti gli effetti della medesima società sicché, per la suddetta individuazione, si sarebbe dovuto far riferimento all'art. 6 comma 3 e L. cit. (e non al comma 2) e,
pagina 9 di 12 in base a tale disposizione, il preteso obbligato in solido dovrebbe individuarsi nella persona giuridica (e non nella persona fisica di Controparte_3 CP_4
).
[...]
3.3.1) L'eccezione in esame va rigettata dovendosi avere riguardo al tempo della commissione dell'illecito e di contestazione dello stesso e non anche a quello della successiva adozione del provvedimento con cui è stata irrogata la sanzione sicché è irrilevante il venir meno della qualifica di legale rappresentante della a decorrere dalla data del 27.1.2022, indicata dagli appellati. Controparte_3
3.3.2) L'eccezione è infondata anche in ordine all'ulteriore profilo dedotto in relazione alla posizione del quale obbligato in solido. CP_4
A tale riguardo si ritiene di richiamare le argomentazioni svolte da questa
Corte di Appello con la sentenza n. 1698/2024 osservando che la mera qualifica del trasgressore, quale direttore tecnico della società, non può esimere “il legale rappresentante della società stessa dalle responsabilità derivanti dalla attività espletata, sia pure da un soggetto dotato di specifiche competenze tecniche ove risulti che sia stata tenuta una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale, risultando la responsabilità del legale rappresentante della società, in solido con la società medesima, configurabile ove sia stata accertata una specifica inadeguatezza, sia dei responsabili sia dell'eventuale struttura costituita per il controllo, attribuibile a specifiche azioni od omissioni del legale rappresentante in violazione di altrettanto specifici obblighi di garanzia, sempre che tali azioni o omissioni abbiano fornito un contributo – pur sempre specifico - alla causazione dell'illecito”.
E' pertanto condivisibile quanto evidenziato dalla difesa della Pt_1 richiamando (anche in questo giudizio) la giurisprudenza di legittimità secondo cui
“l'art. 2392 c.c. impone a tutti gli amministratori un generale dovere di vigilanza sul complessivo andamento della gestione, che non viene meno - come si evince dall'espressione "in ogni caso" di cui al comma 2 - neppure nell'ipotesi di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori. Pertanto, il presidente del Consiglio di amministrazione di una
pagina 10 di 12 società di capitali, chiamato a rispondere come coobbligato solidale per omissione di vigilanza, non può sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito sono state poste in essere con ampia autonomia da un dirigente della società medesima” (tra le altre, Cass. n.11643/2010; Cass.
n.11751/2004).
Sulla base di tali principi è configurabile la responsabilità, in via solidale, per fatto proprio (culpa in vigilando) del signor ai sensi dell'art.6 comma 2 CP_4
L.689/1981, essendo non contestato in questo procedimento che l'attività veniva svolta in violazione dei limiti di legge, responsabilità che – astrattamente - non esclude l'ulteriore profilo di responsabilità solidale in capo alla Controparte_7
- in persona del signor legale rappresentante pro tempore
[...] CP_4
(ora quale società incorporante la - in quanto Controparte_2 Controparte_3 struttura in cui è incardinato il trasgressore materiale ai sensi del 3 comma del medesimo art.6.
4.) Per le considerazioni svolte – che, per il loro carattere dirimente, assorbono e comunque rendono superfluo l'esame delle altre questioni trattate dalla Pt_1 con il quarto motivo di gravame – l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione va dunque respinta.
Tale conclusione implica la nuova regolamentazione delle spese di lite in base all'esito complessivo del giudizio;
assorbito è quindi l'esame del motivo di gravame articolato dalla sul punto. Pt_1
5.) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo - in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, e succ. modif., ragguagliati allo scaglione fino a €. 5.200,00, concretamente rapportati al valore della controversia, alla natura delle questioni trattate e alla effettiva attività processuale espletata - vanno posti a carico degli appellati, in solido fra loro.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte di Appello di Ancona accoglie l'appello proposto - avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 17 marzo 2025 all'esito del procedimento n. 1288/2023 - dalla nei confronti di , Parte_1 CP_1 CP_4
e e, per l'effetto, respinge la opposizione da questi
[...] Controparte_2 ultimi proposta avverso il decreto del Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica della n. 186 del 9.8.2023; Parte_1 condanna gli appellati a rifondere alla controparte le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in €. 300,00 per la fase di studio, €. 300,00 per la fase introduttiva ed €. 600,00 per quella decisionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, e, quanto al presente grado, in €. 147,00 per esborsi, €. 500,00 per la fase di studio, €.
500,00 per la fase introduttiva ed €. 800,00 per quella decisionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Ancona il 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa AN OR
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 12 di 12