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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/06/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4394/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4394/2024 promossa da: in liquidazione (P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Valaguzza e dall'Avv. Simona
Carcano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in Monza, via Italia n.28
(pec: ; Email_1 Email_2 contro
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (C.F. CP_2
, con sede in Brugherio (MB) via della Vittoria n .71. CodiceFiscale_1 P.IVA_2
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “…Voglia l'On.le Tribunale adito … condannare la ditta al pagamento Controparte_3 della somma di € 36.333,94, al netto delle ritenute di acconto, comprensiva di interessi maturati alla data del 24 giugno 2024, oltre successivi. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio …”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc, ha Parte_1 chiesto di condannare , in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, al CP_2 pagamento in suo favore dell'importo pari ad € 28.195,79, quale corrispettivo per l'attività professionale svolta su incarico di quest'ultima da ottobre 2018 a gennaio 2024 e meglio precisata con le notule pro forma allegate (doc.1).
Lo studio professionale ricorrente ha affermato a fondamento della domanda: - di aver effettuato per conto della ditta le prestazioni professionali indicate nelle note pro forma n. 304 del CP_2 pagina 1 di 4 18.10.2018 per l'importo di € 2.743,30; n. 74 del 26.03.2019 per l'importo di € 1.903,59; n. 287 del
11.10.2019 per l'importo di € 3.018,10; n. 48 del 04.05.2020 per l'importo di € 1.347,41; n. 274 del
06.10.2020 per l'importo di € 2.871,72; n.218 del 06.03.2021 per l'importo di € 1.485,00; n. 485 del
28.09.2021 per l'importo di € 3.182,00; n. 46 del 16.02.2022 per l'importo di € 1.668,00; n. 453 del
16.09.2022 per l'importo di € 2.960,00; n. 173 del 22.03.2023 per l'importo di € 1.898,00; n.453 del
27.09.2023 per l'importo di € 3.761,00; n. 210 del 23.01.2024 per l'importo di € 1.415,00; n. 211 del CP_ 29.01.2024 per l'importo di € 321,00 (doc.1); - che la convenuta ha omesso di formulare contestazioni in merito alle note pro forma in questione;
- che i suddetti importi dovevano essere pagati al momento di ricezione della corrispondenti note pro forma;
- che nonostante i ripetuti solleciti, non ha provveduto al saldo del debito (doc. 3 e 4); - che pertanto CP_2 CP_2
è rimasta debitrice della somma di € 28.195,79, oltre interessi di mora pari ad 8.138,12 (doc.5).
[...]
Inoltre, lo studio ricorrente ha prodotto, in riferimento alle diverse notule pro forma oggetto della domanda di pagamento, documentazione attestante l'attività effettivamente eseguita in favore della resistente (dal doc. 6 al doc. 58).
Parte resistente non si è costituita in giudizio, malgrado il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza risultino ritualmente notificati a mezzo di posta elettronica certificata presso l'indirizzo pec riconducibile alla stessa resistente, sulla base dell'allegato estratto dal registro INI PEC (doc.60,61
e 62). Peraltro, parte resistente ha omesso di presentarsi in udienza per rendere l'interrogatorio formale, regolarmente deferitole da parte ricorrente (cfr. allegazioni depositate in data 07.01.2025).
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Ciò posto, reputa questo Giudice di accogliere la domanda di pagamento formulata da parte attrice per le seguenti ragioni.
Anzitutto, l'esistenza del rapporto contrattuale ed il diritto di parte attrice ad ottenere il compenso per le prestazioni svolte è stato espressamente riconosciuto da per l'attività compiuta CP_2 dallo studio professionale sino a settembre 2022. La ricorrente ha, infatti, prodotto il documento
“RICONOSCIMENTO DEL DEBITO CON PIANO DI RIENTRO”, datato 20 settembre 2022, con il quale la resistente ha espressamente riconosciuto l'esistenza del debito maturato in riferimento alle notule emesse dal 2017 e fino al 20.09.22 (e, tra queste, anche le notule oggetto della presente domanda di pagamento n. 304/2018, 74/2019, 287/2019, 48/2020, 274/2020, 218/2021, 485/2021, 46/2022 e
453/2022), e ha, altresì, dichiarato “di non essere allo stato attuale in possesso della disponibilità finanziaria per estinguere il debito per intero”, impegnandosi “a onorare un piano di rientro con il pagamento di nr. 40 rate di importo pari ad € 500,00 cad, da corrispondersi entro il giorno 10 del mese a partire dal mese di dicembre
2022” (doc. 63).
pagina 2 di 4 Per le restanti notule oggetto della domanda di pagamento, lo studio ricorrente ha poi allegato: - la documentazione attestante l'attività svolta (dal doc. 49 al 58); - la comunicazione pec di sollecito di pagamento (doc. 3) e quella spedita mediante raccomandata, regolarmente ricevuta dalla resistente
(doc.4). Solleciti che non risultano riscontrati dalla destinataria in alcun modo (e, in particolare, non in ragione di una ipotetica contestazione delle pretese della ricorrente).
Inoltre, ulteriori argomenti di convincimento in ordine alla fondatezza della pretesa di parte ricorrente possono essere dedotti anche dal comportamento processuale di parte resistente, la quale ha omesso di costituirsi in giudizio (e quindi di coltivare eventuali eccezioni o contestazioni rispetto alla domanda di pagamento formulata) e di presentarsi in udienza per rendere l'interrogatorio formale regolarmente deferitole. Pertanto, ed anche sulla base delle allegazioni acquisite nel corso del giudizio
(come sopra riepilogate), reputa questo Giudice di poter ritenere le circostanze oggetto dei capitoli di prova, formulate con la memoria depositata in data 05.11.2024, riconosciute, ai sensi dell'art.232 cpc
(e, in particolare tra queste, sia l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti e sia l'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto della domanda di pagamento).
Ne consegue che la ricorrente ha adempiuto al proprio onere probatorio: è infatti noto l'orientamento della Suprema Corte in materia di responsabilità contrattuale secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. sin Cass.-SS.UU- n. 13533/01).
Per quanto sopra argomentato, deve essere accolto il ricorso introduttivo presentato da
[...]
e, per l'effetto, , in qualità di Parte_1 CP_2 titolare dell'omonima ditta individuale, deve essere condannato al pagamento della somma di €
28.195,79 a titolo di corrispettivo per l'attività professionale svolta in suo favore, oltre interessi ai sensi degli artt. 3 e ss del D.Lgs. n.231/2002 dalla data del dovuto al saldo.
Le ulteriori domande ed eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c. , mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del DM
147/22, nella somma complessiva di € 4.197,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva €
777,00, per la ridotta fase istruttoria € 800,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando anche sulla contumacia di parte convenuta, nella causa iscritta al R.G. n. 4394/2024, per le ragioni indicate in motivazione:
- in accoglimento della domanda di Parte_1
, condanna , in qualità di titolare dell'omonima ditta
[...] CP_2 individuale, al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 28.195,79 oltre interessi come indicato in motivazione dal dovuto al saldo;
- condanna, infine, la medesima parte resistente , al pagamento in favore di CP_2 parte ricorrente della somma pari ad € 4.197,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%, a titolo di rifusione delle spese del giudizio.
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 25 giugno 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4394/2024 promossa da: in liquidazione (P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Valaguzza e dall'Avv. Simona
Carcano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in Monza, via Italia n.28
(pec: ; Email_1 Email_2 contro
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (C.F. CP_2
, con sede in Brugherio (MB) via della Vittoria n .71. CodiceFiscale_1 P.IVA_2
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “…Voglia l'On.le Tribunale adito … condannare la ditta al pagamento Controparte_3 della somma di € 36.333,94, al netto delle ritenute di acconto, comprensiva di interessi maturati alla data del 24 giugno 2024, oltre successivi. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio …”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc, ha Parte_1 chiesto di condannare , in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, al CP_2 pagamento in suo favore dell'importo pari ad € 28.195,79, quale corrispettivo per l'attività professionale svolta su incarico di quest'ultima da ottobre 2018 a gennaio 2024 e meglio precisata con le notule pro forma allegate (doc.1).
Lo studio professionale ricorrente ha affermato a fondamento della domanda: - di aver effettuato per conto della ditta le prestazioni professionali indicate nelle note pro forma n. 304 del CP_2 pagina 1 di 4 18.10.2018 per l'importo di € 2.743,30; n. 74 del 26.03.2019 per l'importo di € 1.903,59; n. 287 del
11.10.2019 per l'importo di € 3.018,10; n. 48 del 04.05.2020 per l'importo di € 1.347,41; n. 274 del
06.10.2020 per l'importo di € 2.871,72; n.218 del 06.03.2021 per l'importo di € 1.485,00; n. 485 del
28.09.2021 per l'importo di € 3.182,00; n. 46 del 16.02.2022 per l'importo di € 1.668,00; n. 453 del
16.09.2022 per l'importo di € 2.960,00; n. 173 del 22.03.2023 per l'importo di € 1.898,00; n.453 del
27.09.2023 per l'importo di € 3.761,00; n. 210 del 23.01.2024 per l'importo di € 1.415,00; n. 211 del CP_ 29.01.2024 per l'importo di € 321,00 (doc.1); - che la convenuta ha omesso di formulare contestazioni in merito alle note pro forma in questione;
- che i suddetti importi dovevano essere pagati al momento di ricezione della corrispondenti note pro forma;
- che nonostante i ripetuti solleciti, non ha provveduto al saldo del debito (doc. 3 e 4); - che pertanto CP_2 CP_2
è rimasta debitrice della somma di € 28.195,79, oltre interessi di mora pari ad 8.138,12 (doc.5).
[...]
Inoltre, lo studio ricorrente ha prodotto, in riferimento alle diverse notule pro forma oggetto della domanda di pagamento, documentazione attestante l'attività effettivamente eseguita in favore della resistente (dal doc. 6 al doc. 58).
Parte resistente non si è costituita in giudizio, malgrado il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza risultino ritualmente notificati a mezzo di posta elettronica certificata presso l'indirizzo pec riconducibile alla stessa resistente, sulla base dell'allegato estratto dal registro INI PEC (doc.60,61
e 62). Peraltro, parte resistente ha omesso di presentarsi in udienza per rendere l'interrogatorio formale, regolarmente deferitole da parte ricorrente (cfr. allegazioni depositate in data 07.01.2025).
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Ciò posto, reputa questo Giudice di accogliere la domanda di pagamento formulata da parte attrice per le seguenti ragioni.
Anzitutto, l'esistenza del rapporto contrattuale ed il diritto di parte attrice ad ottenere il compenso per le prestazioni svolte è stato espressamente riconosciuto da per l'attività compiuta CP_2 dallo studio professionale sino a settembre 2022. La ricorrente ha, infatti, prodotto il documento
“RICONOSCIMENTO DEL DEBITO CON PIANO DI RIENTRO”, datato 20 settembre 2022, con il quale la resistente ha espressamente riconosciuto l'esistenza del debito maturato in riferimento alle notule emesse dal 2017 e fino al 20.09.22 (e, tra queste, anche le notule oggetto della presente domanda di pagamento n. 304/2018, 74/2019, 287/2019, 48/2020, 274/2020, 218/2021, 485/2021, 46/2022 e
453/2022), e ha, altresì, dichiarato “di non essere allo stato attuale in possesso della disponibilità finanziaria per estinguere il debito per intero”, impegnandosi “a onorare un piano di rientro con il pagamento di nr. 40 rate di importo pari ad € 500,00 cad, da corrispondersi entro il giorno 10 del mese a partire dal mese di dicembre
2022” (doc. 63).
pagina 2 di 4 Per le restanti notule oggetto della domanda di pagamento, lo studio ricorrente ha poi allegato: - la documentazione attestante l'attività svolta (dal doc. 49 al 58); - la comunicazione pec di sollecito di pagamento (doc. 3) e quella spedita mediante raccomandata, regolarmente ricevuta dalla resistente
(doc.4). Solleciti che non risultano riscontrati dalla destinataria in alcun modo (e, in particolare, non in ragione di una ipotetica contestazione delle pretese della ricorrente).
Inoltre, ulteriori argomenti di convincimento in ordine alla fondatezza della pretesa di parte ricorrente possono essere dedotti anche dal comportamento processuale di parte resistente, la quale ha omesso di costituirsi in giudizio (e quindi di coltivare eventuali eccezioni o contestazioni rispetto alla domanda di pagamento formulata) e di presentarsi in udienza per rendere l'interrogatorio formale regolarmente deferitole. Pertanto, ed anche sulla base delle allegazioni acquisite nel corso del giudizio
(come sopra riepilogate), reputa questo Giudice di poter ritenere le circostanze oggetto dei capitoli di prova, formulate con la memoria depositata in data 05.11.2024, riconosciute, ai sensi dell'art.232 cpc
(e, in particolare tra queste, sia l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti e sia l'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto della domanda di pagamento).
Ne consegue che la ricorrente ha adempiuto al proprio onere probatorio: è infatti noto l'orientamento della Suprema Corte in materia di responsabilità contrattuale secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. sin Cass.-SS.UU- n. 13533/01).
Per quanto sopra argomentato, deve essere accolto il ricorso introduttivo presentato da
[...]
e, per l'effetto, , in qualità di Parte_1 CP_2 titolare dell'omonima ditta individuale, deve essere condannato al pagamento della somma di €
28.195,79 a titolo di corrispettivo per l'attività professionale svolta in suo favore, oltre interessi ai sensi degli artt. 3 e ss del D.Lgs. n.231/2002 dalla data del dovuto al saldo.
Le ulteriori domande ed eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c. , mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del DM
147/22, nella somma complessiva di € 4.197,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva €
777,00, per la ridotta fase istruttoria € 800,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando anche sulla contumacia di parte convenuta, nella causa iscritta al R.G. n. 4394/2024, per le ragioni indicate in motivazione:
- in accoglimento della domanda di Parte_1
, condanna , in qualità di titolare dell'omonima ditta
[...] CP_2 individuale, al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 28.195,79 oltre interessi come indicato in motivazione dal dovuto al saldo;
- condanna, infine, la medesima parte resistente , al pagamento in favore di CP_2 parte ricorrente della somma pari ad € 4.197,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%, a titolo di rifusione delle spese del giudizio.
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 25 giugno 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
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