TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 03/04/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 705/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei IGg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “cessazione
effetti civili del
matrimonio”.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 705/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
(C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'11 maggio 1981, residente in [...], domiciliata in Ivrea, Via Palestro n. 31, presso lo studio dell'Avv. Delie
Cervellin che la rappresentata e difende per delega in atti.
e
(C.F. ), nato a [...], il 13 Parte_2 C.F._2
dicembre 1980, residente in [...] domiciliato in Settimo Torinese, Via Mazzini n. 2 bis, presso lo studio dell'Avv. Roberto
Muò che lo rappresenta e difende per delega in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i
sig.ri e in Settimo Torinese (To), il 6 Parte_2 Parte_1
novembre 2005, in regime di comunione dei beni, iscritto nel registro degli atti di
matrimonio del Comune di Settimo Torinese al n. 123 p.2 S A anno 2005, disponendo le
annotazioni previste della legge, alle seguenti condizioni
- Affidare le minori e in via esclusiva alla madre, con Per_1 Persona_2
residenza delle minori presso la stessa;
- Il padre potrà frequentare e tenere con sè le figlie nel rispetto della loro volontà e dei
loro impegni scolastici e sportivi,
- Il IG. corrisponderà alla IG.ra , Parte_2 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento delle figlie, la somma mensile di
€ 150,00 ciascuna, da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT (che provvederà a
corrispondere direttamente a ciascuna figlia al compimento della maggiore età), oltre al
50% delle spese extra assegno così come individuate nel protocollo di intesa adottato dal
Tribunale di Ivrea;
- Le parti danno atto di essere autosufficienti economicamente e di nulla avere a che
pretendere reciprocamente sotto il profilo del rispettivo mantenimento economico;
- spese di lite compensate.”
Pag. 2 di 6 Il P.M. con provvedimento del 12.11.24 ha così concluso: “Visto, il PM conclude
per l'accoglimento del ricorso congiunto.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 22.03.2024,
e , premettevano che: Parte_1 Parte_2
- avevano contratto matrimonio concordatario in Settimo Torinese (TO) in data
6 novembre 2005 (n. 123 parte II Serie A anno 2005) in regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
- dalla loro unione nascevano due figlie: , nata a [...] il Persona_3
12.11.2006 e nata a [...] il [...]; Persona_2
- i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale comparvero dinnanzi al presidente del Tribunale di Ivrea l'08.06.2023, furono autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 22.06.2023;
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, chiedono dunque il divorzio.
All'udienza del giorno 06.02.25, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con provvedimento del 12.12.2024 il P.M. ha così conclusoper l'accoglimento del ricorso.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può
Pag. 3 di 6 proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett.
b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale comparvero dinnanzi al presidente del Tribunale di Ivrea l'08.06.2023, furono autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 22.06.2023; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per l'affidamento ed il mantenimento delle figlie, e dando atto di essere autosufficienti economicamente e di nulla avere a che pretendere reciprocamente sotto il profilo del rispettivo mantenimento economico. Tale accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole (cui, in ossequio al principio cd. di “bigenitorialità” viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali), può essere recepito e
Pag. 4 di 6 ratificato dal Collegio. si evidenzia, tuttavia, che nulla va disposto in punto affidamento e collocamento della figlia che, in quanto nata il [...] è Per_1
divenuta maggiorenne nelle more del procedimento.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime come richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Settimo Torinese (TO) tra e Parte_1 [...]
, in data 6.11.2005, trascritto il 08.11.2005 nel Registro degli atti di Parte_2
matrimonio del medesimo Comune al n. 123, parte II, serie A, anno 2005;
- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000.
2) dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla Persona_2
madre, con residenza della minore presso la stessa;
3) dispone che il padre potrà frequentare e tenere con sè le figlie nel rispetto della loro volontà e dei loro impegni scolastici e sportivi;
4) dispone che il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento delle figlie, la somma mensile di € 150,00 ciascuna, da
Pag. 5 di 6 rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT (che provvederà a corrispondere direttamente a ciascuna figlia al compimento della maggiore età), oltre al 50%
delle spese extra assegno così come individuate nel protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Ivrea;
5) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato di essere autosufficienti economicamente e di nulla avere a che pretendere reciprocamente sotto il profilo del rispettivo mantenimento economico;
6) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 26 marzo
2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei
minori (art. 52 codice privacy)
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 705/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei IGg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “cessazione
effetti civili del
matrimonio”.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 705/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
(C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'11 maggio 1981, residente in [...], domiciliata in Ivrea, Via Palestro n. 31, presso lo studio dell'Avv. Delie
Cervellin che la rappresentata e difende per delega in atti.
e
(C.F. ), nato a [...], il 13 Parte_2 C.F._2
dicembre 1980, residente in [...] domiciliato in Settimo Torinese, Via Mazzini n. 2 bis, presso lo studio dell'Avv. Roberto
Muò che lo rappresenta e difende per delega in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i
sig.ri e in Settimo Torinese (To), il 6 Parte_2 Parte_1
novembre 2005, in regime di comunione dei beni, iscritto nel registro degli atti di
matrimonio del Comune di Settimo Torinese al n. 123 p.2 S A anno 2005, disponendo le
annotazioni previste della legge, alle seguenti condizioni
- Affidare le minori e in via esclusiva alla madre, con Per_1 Persona_2
residenza delle minori presso la stessa;
- Il padre potrà frequentare e tenere con sè le figlie nel rispetto della loro volontà e dei
loro impegni scolastici e sportivi,
- Il IG. corrisponderà alla IG.ra , Parte_2 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento delle figlie, la somma mensile di
€ 150,00 ciascuna, da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT (che provvederà a
corrispondere direttamente a ciascuna figlia al compimento della maggiore età), oltre al
50% delle spese extra assegno così come individuate nel protocollo di intesa adottato dal
Tribunale di Ivrea;
- Le parti danno atto di essere autosufficienti economicamente e di nulla avere a che
pretendere reciprocamente sotto il profilo del rispettivo mantenimento economico;
- spese di lite compensate.”
Pag. 2 di 6 Il P.M. con provvedimento del 12.11.24 ha così concluso: “Visto, il PM conclude
per l'accoglimento del ricorso congiunto.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 22.03.2024,
e , premettevano che: Parte_1 Parte_2
- avevano contratto matrimonio concordatario in Settimo Torinese (TO) in data
6 novembre 2005 (n. 123 parte II Serie A anno 2005) in regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
- dalla loro unione nascevano due figlie: , nata a [...] il Persona_3
12.11.2006 e nata a [...] il [...]; Persona_2
- i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale comparvero dinnanzi al presidente del Tribunale di Ivrea l'08.06.2023, furono autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 22.06.2023;
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, chiedono dunque il divorzio.
All'udienza del giorno 06.02.25, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con provvedimento del 12.12.2024 il P.M. ha così conclusoper l'accoglimento del ricorso.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può
Pag. 3 di 6 proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett.
b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale comparvero dinnanzi al presidente del Tribunale di Ivrea l'08.06.2023, furono autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 22.06.2023; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per l'affidamento ed il mantenimento delle figlie, e dando atto di essere autosufficienti economicamente e di nulla avere a che pretendere reciprocamente sotto il profilo del rispettivo mantenimento economico. Tale accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole (cui, in ossequio al principio cd. di “bigenitorialità” viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali), può essere recepito e
Pag. 4 di 6 ratificato dal Collegio. si evidenzia, tuttavia, che nulla va disposto in punto affidamento e collocamento della figlia che, in quanto nata il [...] è Per_1
divenuta maggiorenne nelle more del procedimento.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime come richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Settimo Torinese (TO) tra e Parte_1 [...]
, in data 6.11.2005, trascritto il 08.11.2005 nel Registro degli atti di Parte_2
matrimonio del medesimo Comune al n. 123, parte II, serie A, anno 2005;
- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000.
2) dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla Persona_2
madre, con residenza della minore presso la stessa;
3) dispone che il padre potrà frequentare e tenere con sè le figlie nel rispetto della loro volontà e dei loro impegni scolastici e sportivi;
4) dispone che il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento delle figlie, la somma mensile di € 150,00 ciascuna, da
Pag. 5 di 6 rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT (che provvederà a corrispondere direttamente a ciascuna figlia al compimento della maggiore età), oltre al 50%
delle spese extra assegno così come individuate nel protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Ivrea;
5) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato di essere autosufficienti economicamente e di nulla avere a che pretendere reciprocamente sotto il profilo del rispettivo mantenimento economico;
6) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 26 marzo
2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei
minori (art. 52 codice privacy)
Pag. 6 di 6