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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 6905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6905 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note ,il 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 28740/2024 R.G. promossa da:
T R A
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dagli avvti G Parte_1
GA e P De IL C O
N T R O
, rappresentato e Parte_2 difeso dall'avv Maria Pia Tedeschi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 27.12.2024l'istante di cui in epigrafe esponeva che in data
15.11.2023aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere riconoscimento dell' indennità di accompagnamento e dello status di invalida ex L104/92 art 3 comma 3 che era stata espletata CTU medico legale, che alle risultanze di tale accertamento, negativo , si opponeva;
l' si Pt_2 costituiva chiedendo il rigetto della domanda
La domanda deve essere accolta limitatamente al riconoscimento dello status di invalidità ex L104/92 art 3 comma 3 e dell ' indennità di accompagnamento da una diversa decorrenza Gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU in fase di opposizione ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
gli stessi hanno quindi rilevato situazione di maggiore gravità rispetto alla perizia disposta in sede di accertamento tecnico preventivo . Essi determinano una situazione di handicap grave ex L104/92 art 3 comma 3 e necessità di assistenza continua
Le conclusioni del CTU nominato nella fase di opposizione trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, e dato che le condizioni del periziando risultano valutabili come più gravi ,possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante
Devono altresì ritenersi sussistenti i requisiti socio-economici richiesti dalla legge, considerato che, alla stregua dei recenti orientamenti di legittimità, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio assumono valore di indizi, che, valutati unitamente agli altri elementi di prova (ad esempio, certificazione dell'Agenzia delle Entrate), anche alla luce dell'assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte del convenuto, ben possono concorrere a formare il libero convincimento del giudice. La domanda va quindi accolta nei termini suddetti
Atteso lo spostamento di decorrenza le spese si compensano per la metà e seguono la soccombenza per il residuo e si liquidano come in dispositivo, a carico dell' . Pt_2
P. Q. M.
- dichiara la ricorrente invalida ex L104 /92 art 3 comma 3 dal 12.3.2025 ,dichiara il diritto della ricorrente all' indennità di accompagnamento dal 12.3.2025 , e condanna l' al pagamento dei ratei maturati Pt_2
- condanna l' alla rifusione di metà delle spese di lite che liquida in € 1314,00, Pt_2 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione, e compensa tra le parti il residuo Così deciso in data 03/10/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note ,il 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 28740/2024 R.G. promossa da:
T R A
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dagli avvti G Parte_1
GA e P De IL C O
N T R O
, rappresentato e Parte_2 difeso dall'avv Maria Pia Tedeschi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 27.12.2024l'istante di cui in epigrafe esponeva che in data
15.11.2023aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere riconoscimento dell' indennità di accompagnamento e dello status di invalida ex L104/92 art 3 comma 3 che era stata espletata CTU medico legale, che alle risultanze di tale accertamento, negativo , si opponeva;
l' si Pt_2 costituiva chiedendo il rigetto della domanda
La domanda deve essere accolta limitatamente al riconoscimento dello status di invalidità ex L104/92 art 3 comma 3 e dell ' indennità di accompagnamento da una diversa decorrenza Gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU in fase di opposizione ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
gli stessi hanno quindi rilevato situazione di maggiore gravità rispetto alla perizia disposta in sede di accertamento tecnico preventivo . Essi determinano una situazione di handicap grave ex L104/92 art 3 comma 3 e necessità di assistenza continua
Le conclusioni del CTU nominato nella fase di opposizione trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, e dato che le condizioni del periziando risultano valutabili come più gravi ,possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante
Devono altresì ritenersi sussistenti i requisiti socio-economici richiesti dalla legge, considerato che, alla stregua dei recenti orientamenti di legittimità, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio assumono valore di indizi, che, valutati unitamente agli altri elementi di prova (ad esempio, certificazione dell'Agenzia delle Entrate), anche alla luce dell'assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte del convenuto, ben possono concorrere a formare il libero convincimento del giudice. La domanda va quindi accolta nei termini suddetti
Atteso lo spostamento di decorrenza le spese si compensano per la metà e seguono la soccombenza per il residuo e si liquidano come in dispositivo, a carico dell' . Pt_2
P. Q. M.
- dichiara la ricorrente invalida ex L104 /92 art 3 comma 3 dal 12.3.2025 ,dichiara il diritto della ricorrente all' indennità di accompagnamento dal 12.3.2025 , e condanna l' al pagamento dei ratei maturati Pt_2
- condanna l' alla rifusione di metà delle spese di lite che liquida in € 1314,00, Pt_2 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione, e compensa tra le parti il residuo Così deciso in data 03/10/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio