CA
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 28/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Causa n. 1236/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Prima Civile
Nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott.ssa Desirè Perego Consigliere est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta nel R.G.C al n. 1236/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Boscia Valentina (indirizzo pec Parte_1
Email_1 appellante contro
in proprio e nella sua qualità di socio accomandatario della cessata società Controparte_1
“Studio Verolengo Sas di AL AL & C.” rappresentato e difeso dall'Avv. Dalò Luca presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza
1 in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza emessa in data 26 luglio 2022 dalla dott.ssa Federica Lorenzatti, fuori udienza e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 luglio 2022, nell'ambito del procedimento instaurato dinanzi al Tribunale di Ivrea Sezione Unica Civile RG 2958/2020 accogliere le seguenti conclusioni: la remissione della causa nel ruolo dinanzi al giudice di primo grado al fine di ottenere una sentenza di merito sulla questione ai sensi dell'art. 354 c.p.c. e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere tutte le domande formulate dalla parte appellante, per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare l'ordinanza/sentenza emessa a definizione del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre al 15% spese generali, IVA 22% e CPA 4% come per legge. Con distrazione delle spese al procuratore anticipatario”
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande svolte in giudizio dalle parti e la decisione del Tribunale
In data 02.10.2020 con atto di citazione ritualmente notificato, (in proprio e in Controparte_1 qualità di socio accomandatario della Studio Verolengo s.a.s. di AL AL & C) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 899/2020 emesso dal Tribunale di Ivrea in data
22/07/2020, con il quale gli veniva ingiunto di consegnare a l'assegno postale Parte_1
n. 7142222030-08 dell'importo di € 10.000 emesso da quale promissaria acquirente Testimone_1 dell'immobile della e che quest'ultima, in sede monitoria, sosteneva essere stato Parte_1 trattenuto dal agente immobiliare che si era occupato della compravendita. CP_1
In sede di opposizione il sosteneva che l'assegno di € 10.000 era stato consegnato CP_1 direttamente dalla alla con mera funzione di garanzia, essendo privo di nome CP_2 Parte_1 del portatore e di data ed essendo altresì privo di copertura, che in seguito la e la Tes_1 Pt_1
a sua insaputa, avevano deciso un pagamento rateale dell'importo di € 10.000 di cui
[...] all'assegno. La si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la Parte_1 conferma del decreto ingiuntivo ribadendo di non averne mai ricevuto la consegna e di non aver, quindi, ottenuto la corresponsione della somma di € 10.000 di cui alla caparra.
Parallelamente la agiva nei confronti della poiché costei non aveva adempiuto Parte_1 Tes_1 all'obbligo di pagare ratealmente il saldo prezzo.
2 La sporgeva, inoltre, una denuncia-querela nei confronti del a seguito della Parte_1 CP_1 quale si apriva a carico di costui un procedimento penale per appropriazione indebita. Nell'ambito del processo penale la si costituiva parte civile chiedendo la condanna del al Parte_1 CP_1 risarcimento dei danni.
Il Giudice civile di primo grado, dopo aver istruito la causa con l'escussione dei testi sui capitoli ammessi, ricevuta comunicazione dalla cancelleria penale circa la costituzione di parte civile della nei confronti del per i medesimi fatti di cui al presente giudizio, pronunciava Parte_1 CP_1 la seguente ordinanza:
“[…] visto il verbale del 27.04.2022 del proc. penale n. 2559/2020 RGNR – 228/RG avente ad oggetto il procedimento penale nei riguardi del sig. Controparte_1 visto l'atto di costituzione di parte civile della sig.ra con cui la stessa ha Parte_1 domandato che venisse accertata la penale responsabilità dell'imputato e lo stesso venisse condannato al risarcimento sia dei danni morali e sia di quelli materiali quantificati prudenzialmente globalmente in euro 17.000,00; rilevato che sussiste l'identità di domande fra giudizio civile e costituzione civile nel prefato giudizio penale essendo azionati anche i danni c.d. materiali;
il tutto come qualificati e individuati espressamente nella costituzione di parte civile che ha cura di precisare quanto segue “la condotta del signor , rappresentante legale dell'agenzia immobiliare “studio Verolengo sas”, Controparte_1 ha arrecato un danno patrimoniale pari euro 10.000 (ndr. valore dell'assegno trattenuto) più le spese sostenute nel tentativo di recuperare il predetto assegno nonché un danno non patrimoniale valutabile alla stregua degli articoli 2043 2059 185 codice penale”; rilevato che ciò che rileva è la costituzione di parte civile a nulla ostandovi la precisazione fatta a verbale dal legale della sig.ra in data 27.04.2022, la quale precisa che si tratterebbe di Pt_1 danno da perdita di chance (non menzionato in alcun modo nell'atto di costituzione e peraltro non prettamente correlato agli atti dell'intestato giudizio) atteso che la costituzione di parte civile fa espressamente riferimento al danno patrimoniale subito per la mancata restituzione del predetto assegno, ovvero alla consegna dell'assegno incorporante il credito di euro 10.000,00 oggetto del procedimento monitorio e, poi, opposto in questa sede;
rilevato che una diversa interpretazione degli atti di causa favorirebbe la duplicazione in due sedi diverse degli stessi danni domandati;
richiamato il disposto di cui all'art. 75 c.p.c. a tenore del quale “l'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passate in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta la rinuncia agli atti del giudizio;
il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile”; rilevato che l'implicita rinuncia per effetto della costituzione di parte civile nel processo penale determina anche l'inefficacia e conseguente revoca del d.i. opposto […]
P.Q.M.
VISTO l'art. 75 c.p.p. DISPONE l'estinzione del presente giudizio Rg. 2958/2020 e ORDINA la cancellazione della causa dal ruolo;
3 REVOCA e DICHIARA INEFFICACE il d.i. opposto n. 899/2020 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 22.07.2020 […]”
2. L'appello
Avverso la suddetta ordinanza proponeva appello la chiedendo la remissione della Parte_1 causa avanti il Giudice di primo grado al fine di ottenere una pronuncia di merito di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal CP_1
Con il primo ed un unico motivo d'appello la sosteneva che il Tribunale avesse errato Parte_1 nell'interpretare l'atto di costituzione di parte civile e avesse conseguentemente male applicato l'art. 75 c.p.p. (peraltro pronunciando ordinanza anziché sentenza e dichiarando l'estinzione del giudizio anziché disporne la sospensione).
Secondo l'appellante, infatti, il Giudice di primo grado non aveva considerato:
− che nell'atto di costituzione di parte civile la parola 'materiali' accanto a danni era stata cancellata, di talchè la costituzione in ambito penale era limitata alla domanda di risarcimento dei danno non patrimoniali;
− che all'udienza del 27.04.22 celebratasi avanti il Giudice penale il difensore – come risultante dal verbale, che è atto pubblico – aveva specificato che il danno patrimoniale il cui risarcimento veniva chiesto in tale sede era quello da perdita di chance;
− che in sede civile non era stato ingiunto il pagamento di una somma di denaro, bensì la consegna di un bene determinato il che escludeva che potesse esserci identità tra l'azione esercitata in sede civile (in via monitoria) e quella azionata in sede penale, volta ad ottenere il risarcimento del danno.
Si costituiva in grado di appello , in proprio e nella sua qualità di socio Controparte_1 accomandatario della cessata società Studio Verolengo sas di AL AL & C. chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza emessa a definizione del giudizio di primo grado. In via preliminare il evidenzia che l'atto di costituzione di parte civile non è presente nel CP_1 fascicolo informatico del presente giudizio e ritiene che ciò determini l'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione trattandosi di documento la cui analisi è imprescindibile ai fini della decisione.
Nel merito l'appellato sostiene che vi sia identità di domande nel giudizio civile e in quello penale;
nell'atto di costituzione di parte civile, infatti, la fa riferimento al danno patrimoniale Parte_1 come conseguenza immediata e diretta della mancata consegna dell'assegno di importo pari ad €
10.000 da parte del e non menziona, invece, alcuna perdita di chance. Né la domanda di CP_1 risarcimento del danno da perdita di chance potrebbe essere considerata ritualmente formulata in ambito penale perché menzionata in udienza dal difensore, essendo il riferimento ad essa fatta in udienza irrilevante ai fini della determinazione del contenuto della domanda.
A sostegno dell'identità delle domande rileva, inoltre, che il danno patrimoniale richiesto in sede penale (€ 10.000) sia pari al valore del credito incorporato nell'assegno oggetto del procedimento monitorio. La avrebbe, inoltre, intrapreso una serie di iniziative giudiziali volte ad Parte_1
4 ottenere il pagamento di detto importo avendo agito esecutivamente nei confronti della (così Tes_1 recuperando anche l'importo di cui si discute), avendo sporto querela e avendo chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo ai danni del volto ad ottenere la consegna dell'assegno. CP_1
Il Giudice di primo grado avrebbe, quindi, fatto corretta applicazione dell'art. 75 co. 1 c.p.p. non potendo, peraltro, sospendere il giudizio civile essendo la sospensione prevista solo nei casi di cui al comma 3 dell'articolo citato, vale a dire quando il giudizio civile è proposto dopo la costituzione di parte civile in ambito penale.
L'appellato evidenzia, inoltre, come l'istruttoria condotta in primo grado abbia dimostrato che la consegnò l'assegno direttamente alla e non al Tes_1 Parte_1 CP_1
In pendenza del presente giudizio veniva pronunciata in sede penale sentenza di assoluzione del dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste (sentenza 514 del 17.05.23 del Tribunale di CP_1
Ivrea irrevocabile).
Sostiene, tuttavia, la , che essendo detta assoluzione intervenuta ai sensi dell'art. 530 Parte_1 co. 2 c.p.p. non le è preclusa la possibilità di coltivare il giudizio civile non trovando applicazione l'art. 625 c.p.p.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria – già completata in primo grado essendo avvenute le produzioni documentali ed essendo stati sentiti sui Tes_ capitoli ammessi i testi e essendo stato ritenuto non potersi escutere come teste la Tes_3
(perché avente un interesse all'esito del giudizio) ed essendo stato rinunciato il teste - Tes_1 Tes_4 veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti venivano concessi alle parti i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche. Viste le memorie depositate dalle parti ritiene la Corte che l'appello sia fondato per le ragioni che si vanno ad illustrare.
3. L'erronea declaratoria di estinzione del giudizio
L'art. 75 c.p.p. regola i rapporti tra la domanda di risarcimento del danno formulata in sede civile ed in sede penale dal soggetto che assuma essere stato danneggiato da una condotta di reato. Costui ha, invero, la possibilità di scegliere se adire, a tutela dei propri diritti, il giudice civile, instaurando un ordinario giudizio di cognizione, o costituirsi parte civile nel processo penale.
Il legislatore è, quindi, intervenuto a disciplinare le ipotesi in cui il danneggiato che ha inizialmente agito in sede civile voglia trasferire la sua azione in sede penale, e viceversa, e a indicare dei limiti temporali entro cui è possibile mutare la sede del giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno.
L'art. 75 prevede che qualora ad essere adito per primo sia il giudice civile, la relativa azione possa essere trasferita nel processo penale ma solo fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito, anche non passata in giudicato;
tale trasferimento implica la rinuncia agli atti del giudizio civile.
Qualora detta facoltà non sia esercitata (o sia esercitata in un momento in cui nel processo penale non
è più ammessa la costituzione di parte civile), il giudizio civile prosegue.
5 Nel caso opposto, in cui l'azione in sede civile segua la costituzione di parte civile in sede penale, e nel caso in cui l'azione in sede civile sia iniziata dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado, il processo civile sarà sospeso fino a quando in ambito penale non sarà stata pronunciata sentenza non più soggetta a impugnazione.
Nel caso in esame – in cui la costituzione come parte civile è successiva all'instaurazione del giudizio civile - occorre verificare se debba trovare applicazione quanto disposto dal primo comma dell'art. 75
c.p.p. (essendo certamente esclusa la possibilità di sospendere il giudizio civile, come previsto dal comma 3 essendo tale possibilità riservata all'ipotesi in cui l'azione in sede civile sia successiva o alla costituzione come parte civile o alla pronuncia della sentenza penale di primo grado, ipotesi pacificamente non ricorrenti nel caso di specie).
Il Tribunale ha ritenuto che costituendosi come parte civile nel processo penale pendente a carico del la avesse in tale sede esercitato la medesima azione iniziata in sede civile, CP_1 Parte_1 con la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo. In applicazione dell'art. 75 c.p.p. ha, quindi, ritenuto che fosse intervenuta rinuncia agli atti del giudizio e ne ha dichiarato l'estinzione. Prima di esaminare i motivi di appello si deve rilevare come l'atto di costituzione di parte civile è entrato a far parte del fascicolo processuale di primo grado in quanto trasmesso alla cancelleria civile dalla cancelleria penale del Tribunale di Ivrea;
lo stesso è, quindi, è transitato nel fascicolo d'appello in uno col fascicolo d'ufficio, senza che gravasse sull'appellante l'onere di produrne copia non trattandosi di documento dalla stessa prodotto in giudizio.
Ciò posto si ritiene che l'appello sia fondato relativamente al profilo della dichiarazione di estinzione del giudizio.
Si deve, invero, rilevare come costituendosi parte civile nel processo penale la abbia Parte_1 formulato in giudizio l'unica domanda che le era consentita in tale ambito, vale a dire una domanda di risarcimento del danno.
Indipendentemente dal fatto che tale domanda riguardasse i soli danni non patrimoniali (essendo stata cancellata la parola 'materiali' riferita ai danni nell'atto di costituzione), o anche i danni patrimoniali e tra questi i soli danni da perdita di chance o anche quelli correlati alla mancata consegna da parte del dell'assegno sottoscritto dalla si deve nella presente sede rilevare come in ambito CP_1 Pt_2 civile la non abbia formulato alcuna domanda risarcitoria. Parte_1
La , infatti, ha agito in via monitoria al fine di ottenere la condanna del non al Parte_1 CP_1 pagamento di una somma di denaro, ma alla consegna di un bene determinato, vale a dire l'assegno sottoscritto dalla Pt_2
Trattasi, quindi, di due domande diverse sia sotto il profilo del petitum che sotto quello della causa petendi.
La consegna dell'assegno sottoscritto dalla richiesta in ambito civile non costituirebbe, invero, Pt_2 una forma di risarcimento del danno – non fosse altro perché la provvista per il pagamento proverrebbe dalla non dal – ma l'adempimento ad un obbligo connesso Pt_2 CP_1 all'accettazione da parte del del deposito fiduciario di un bene. CP_1
6 Per le suesposte ragioni si ritiene che sia errata la decisione del Giudice di primo grado che ha ritenuto integrata un'ipotesi di estinzione del giudizio, vale a dire il trasferimento dell'azione civile in sede penale, in realtà non verificatasi.
In riforma dell'ordinanza impugnata deve, quindi, essere revocata la declaratoria di estinzione del giudizio.
La causa non può, tuttavia, essere rimessa avanti il Tribunale di Ivrea atteso che non ricorre una delle ipotesi di regressione del giudizio tassativamente indicate dagli artt. 353, 354 c.p.c. spettando, quindi, alla Corte la decisione di merito in ordine alla fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo radicata da . Controparte_1
4. La fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo
L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e merita accoglimento per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Preliminarmente è utile rilevare come l'intervenuta definitiva assoluzione del dal reato di CP_1 appropriazione indebita, dimostrata dalla produzione della relativa sentenza, non produca le conseguenze di cui all'art. 652 c.p.p. e non faccia, quindi, stato nella presente sede in ordine al fatto che il reato non sussiste o che il non lo ha commesso. CP_1
Il Giudice penale assolveva, infatti, il facendo applicazione dell'art. 530 co. 2 c.p.p. avendo CP_1 ritenuto sussistente un ragionevole dubbio in ordine alla sua penale responsabilità perché mentre la
, pur con dichiarazioni lineari e coerenti, aveva sostenuto che l'assegno fosse stato Parte_1 consegnato all'imputato, gli altri testi escussi avevano, invece, riferito che l'assegno fu consegnato direttamente dalla all'odierna appellante. Pt_2
Essendo l'assoluzione avvenuta ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., anziché ai sensi del primo comma di tale articolo, l'art. 652 c.p.p. non può trovare applicazione. Secondo la Corte di
Cassazione, infatti “il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.” (Ordinanza
6593/22).
Ciò posto si deve rilevare come siano le prove acquisite nel presente giudizio a dimostrare che il non ricevette mai la consegna e non ebbe mai il possesso dell'assegno di cui la CP_1 Pt_1 pretende la restituzione.
[...]
Sul punto sono, infatti, dirimenti le dichiarazioni resa da che si ritengono pienamente Tes_5 attendibili perché chiare, precise, coerenti e perché rese da un soggetto totalmente privo di interessi Tes_ anche indiretti all'esito del giudizio (la , infatti, non collabora più col e nessuna pretesa è CP_1 mai stata avanzata nei suoi confronti dalla ). Parte_1
Ebbene la stessa, sentita all'udienza del 23.03.22 ha dichiarato: “Nel mese di luglio, io ho visto consegnare questo assegno come caparra con l'importo di Euro 10.000,00. Nel mese di settembre
7 sono certa che è stato “sostituito” l'assegno consegnato a luglio, nel senso che non è stato riconsegnato a diverso titolo lo stesso effetto, ma ne è stato consegnato un assegno diverso. Quindi, in relazione al capo 38, posso dire che il numero di serie che mi è stato letto non può coincidere con il numero di serie dell'assegno del mese di luglio. In merito alla proposta che è stata sottoscritta nel mese di luglio, sono a precisare che l'assegno è stato consegnato all'Agenzia Verolengo, mentre a settembre direttamente alla sig.ra ma la consegna che è avvenuta sempre presso l'agenzia. Pt_1
[…] alla data di sottoscrizione della proposta del mese di luglio, come ho riferito sopra, l'assegno è stato consegnato all'agenzia ed è stato trattenuto in deposito cauzionale […] preciso meglio sulla questione di sostituzione degli assegni. A quanto mi consta, l'assegno del mese di luglio, dato in deposito cauzionale, è stato poi per così dire “sostituito” con altro assegno perché la sig.ra Tes_1 non era in grado di svincolare le somme dell'assegno postale e dunque ha avuto la necessità di riemettere un titolo da altro conto corrente. Io sono a conoscenza della circostanza perché la sig.ra
me ne parlò per giustificare l'esigenza di fare questi passaggi” (teste . ud. Tes_1 Tes_6
23.03.22).
Tali dichiarazioni non trovano smentita in quanto riferito da , ex marito della Testimone_7 Pt_1
che ha dichiarato di non essere stato presente alla consegna dell'assegno, di averne visto una
[...] fotocopia tra i documenti della moglie specificando “non ho certezza che questo titolo di credito di cui si discute sia stato mai consegnato alla mia ex moglie. Preciso che non abbiamo mai discusso di consegna materiale di questo titolo in casa nostra […] non sono a conoscenza della circostanza se questo assegno sia stato mai chiesto indietro dalla mia ex- moglie” (teste verb, ud. Tes_3
13.05.22).
Le dichiarazioni di spiegano, quindi, cosa ne sia stato dell'assegno firmato dalla Tes_5 Pt_2 tratto su n. 7142222030-08 per l'importo di € 10.000 (privo di data e di indicazione del CP_3 beneficiario) (doc. 2 proposta di acquisto all'agenzia CP_1 Parte_3 Parte_4 dell'appellato il 12.07.17 (doc. 1 ). Parte_1
Detto assegno fu, infatti, 'sostituito' dalla con un altro assegno dalla stessa consegnato Pt_2 direttamente alla . Parte_1
Che vi fu questa consegna diretta del secondo assegno dalla (che evidentemente riprese il Tes_1 primo assegno giacchè, altrimenti, non di sostituzione si sarebbe trattato) è, peraltro, coerente col fatto che mentre il 12.07.17 non vi era ancora stata l'accettazione da parte dell'appellante della proposta di acquisto formulata dalla – di talchè l'assegno non poteva che essere consegnato all' Pt_2 CP_4 affinché lo consegnasse solo ad accettazione avvenuta – nel settembre dello stesso anno la proposta era ormai stata accettata, motivo per cui, trattandosi di cauzione, la aveva già diritto Parte_1 alla consegna del titolo. Sarebbe stato, quindi, illogico che il dovesse ancora prestarsi a CP_1 custodire fiduciariamente l'assegno.
In aggiunta a ciò si deve rilevare come dalla messaggistica whatsapp prodotta dal che CP_1 Tes_ riproduce alcune conversazioni che l'appellante ha avuto con lui e con la , pur essendo numerosi i riferimenti fatti dalla ai 10.000 euro e alla necessità prima di poter versare l'assegno Parte_1 per ammortizzare il mutuo e poi di ricevere lo stesso importo dalla ratealmente a mezzo Tes_1 bonifico (il che avvalora la veridicità dell'allegazione del secondo cui alienante e acquirente CP_1
8 aggiunsero circa il pagamento dei 10.000 euro di cui alla caparra un accordo in forza della quale la somma sarebbe stata versata ratealmente anziché con assegno), l'appellante mai chiede al di CP_1 consegnarle l'assegno in suo possesso, né fa menzione al fatto che egli detenga tale assegno in deposito fiduciario, nemmeno quando ormai sta cercando un avvocato (di cui chiede il nominativo al per intraprendere una qualche iniziativa nei confronti della . CP_1 Tes_1
Tutti tali elementi univocamente dimostrano che l'assegno che dalla documentazione in atti risulta essere stato consegnato al il 12.07.17 (doc. 1 ), lo stesso per la cui consegna la CP_1 Parte_1
ha agito in via monitoria, fu sostituito dalla (che quindi riprese il titolo) con Parte_1 Tes_1 altro assegno consegnato direttamente all'appellante.
In assenza della produzione in giudizio dei verbali delle deposizioni testimoniali rese in ambito penale Tes_ dalla e dalla (verbali alle cui copie le parti, come imputato e parte civile, avevano Tes_1 accesso) e atteso che le stesse sono state riportate nella sentenza di assoluzione solo in forma riassuntiva, senza richiami testuali, si ritiene che non si possano trarre dalle stesse nella presente sede argomenti di prova essendo precluso un accesso diretto della Corte al contenuto dichiarativo delle deposizioni.
Per le suesposte ragioni si ritiene che l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
[...]
sia fondata e meriti accoglimento, essendo stato dimostrato in giudizio che egli non è in CP_1 possesso dell'assegno di cui la chiede la restituzione. Parte_1
Il decreto ingiuntivo opposto viene, quindi, revocato.
5. Spese legali
In applicazione del principio della soccombenza, da considerarsi unitariamente per i due gradi di giudizio e a fronte dell'esito complessivo del giudizio che in grado di appello vede l'accoglimento, nel merito, della spiegata opposizione, le spese di lite vengono integralmente poste a carico di
[...]
. Invero, pur essendo risultata fondata la sua critica alla decisione processuale del Parte_1
Giudice di primo grado la domanda dalla stessa azionata in sede monitoria è stata integralmente rigettata.
L'appellante viene, quindi, condannata a rifondere a le spese di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio così liquidate:
− per il primo grado di giudizio € 4.175 di cui € 900 per la fase di studio, € 750 per la fase introduttiva, € 1650 per la fase istruttoria ed € 875 per la fase decisionale, misura prossima ai parametri medi di riferimento di cui al DM 55/14 per le prime tre fasi – stante la normale complessità della causa - e prossima, invece, ai valori minimi per la fase decisionale essendosi il giudizio concluso con ordinanza senza il deposito di comparse conclusionali.
− per il grado di appello € 3.950 di cui € 1.130 per la fase di studio, € 920 per la fase introduttiva, € 1.900 per la fase decisionale (non si liquida la fase istruttoria perché non svolta), misura prossima ai valori medi di cui al DM 55/14 stante la normale complessità della causa.
9 Sui suddetti importi sono dovuti rimborso forfettario spese, CPA e IVA e per il giudizio di primo grado sono dovuti € 145,50 per esposti. Si dispone il pagamento delle spese in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza pronunciata tra Tribunale di Ivrea in data 26.07.22 nel giudizio di primo
[...] grado rubricato al n. 2958/20 e sulle domande proposte in giudizio dalle parti così provvede:
− in riforma dell'ordinanza impugnata revoca la declaratoria di estinzione del giudizio RG 2958/20 e l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo;
− accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e per l'effetto revoca Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 899/20 emesso dal Tribunale di Ivrea il 22.07.20;
− condanna a rifondere a le spese di entrambi i gradi di Parte_1 Controparte_1 giudizio che liquida in € 4.175 per onorari ed € 145,50 per esposti per il giudizio di primo grado e in € 3.950 per il grado di appello oltre rimborso forfettario spese, CPA e IVA sull'imponibile disponendone la distrazione in favore del difensore anticipatario.
Così deciso in Torino il 28.06.24
La Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
Il Consigliere est.
Dott.ssa Desirè Perego
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Prima Civile
Nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott.ssa Desirè Perego Consigliere est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta nel R.G.C al n. 1236/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Boscia Valentina (indirizzo pec Parte_1
Email_1 appellante contro
in proprio e nella sua qualità di socio accomandatario della cessata società Controparte_1
“Studio Verolengo Sas di AL AL & C.” rappresentato e difeso dall'Avv. Dalò Luca presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza
1 in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza emessa in data 26 luglio 2022 dalla dott.ssa Federica Lorenzatti, fuori udienza e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 luglio 2022, nell'ambito del procedimento instaurato dinanzi al Tribunale di Ivrea Sezione Unica Civile RG 2958/2020 accogliere le seguenti conclusioni: la remissione della causa nel ruolo dinanzi al giudice di primo grado al fine di ottenere una sentenza di merito sulla questione ai sensi dell'art. 354 c.p.c. e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere tutte le domande formulate dalla parte appellante, per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare l'ordinanza/sentenza emessa a definizione del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre al 15% spese generali, IVA 22% e CPA 4% come per legge. Con distrazione delle spese al procuratore anticipatario”
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande svolte in giudizio dalle parti e la decisione del Tribunale
In data 02.10.2020 con atto di citazione ritualmente notificato, (in proprio e in Controparte_1 qualità di socio accomandatario della Studio Verolengo s.a.s. di AL AL & C) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 899/2020 emesso dal Tribunale di Ivrea in data
22/07/2020, con il quale gli veniva ingiunto di consegnare a l'assegno postale Parte_1
n. 7142222030-08 dell'importo di € 10.000 emesso da quale promissaria acquirente Testimone_1 dell'immobile della e che quest'ultima, in sede monitoria, sosteneva essere stato Parte_1 trattenuto dal agente immobiliare che si era occupato della compravendita. CP_1
In sede di opposizione il sosteneva che l'assegno di € 10.000 era stato consegnato CP_1 direttamente dalla alla con mera funzione di garanzia, essendo privo di nome CP_2 Parte_1 del portatore e di data ed essendo altresì privo di copertura, che in seguito la e la Tes_1 Pt_1
a sua insaputa, avevano deciso un pagamento rateale dell'importo di € 10.000 di cui
[...] all'assegno. La si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la Parte_1 conferma del decreto ingiuntivo ribadendo di non averne mai ricevuto la consegna e di non aver, quindi, ottenuto la corresponsione della somma di € 10.000 di cui alla caparra.
Parallelamente la agiva nei confronti della poiché costei non aveva adempiuto Parte_1 Tes_1 all'obbligo di pagare ratealmente il saldo prezzo.
2 La sporgeva, inoltre, una denuncia-querela nei confronti del a seguito della Parte_1 CP_1 quale si apriva a carico di costui un procedimento penale per appropriazione indebita. Nell'ambito del processo penale la si costituiva parte civile chiedendo la condanna del al Parte_1 CP_1 risarcimento dei danni.
Il Giudice civile di primo grado, dopo aver istruito la causa con l'escussione dei testi sui capitoli ammessi, ricevuta comunicazione dalla cancelleria penale circa la costituzione di parte civile della nei confronti del per i medesimi fatti di cui al presente giudizio, pronunciava Parte_1 CP_1 la seguente ordinanza:
“[…] visto il verbale del 27.04.2022 del proc. penale n. 2559/2020 RGNR – 228/RG avente ad oggetto il procedimento penale nei riguardi del sig. Controparte_1 visto l'atto di costituzione di parte civile della sig.ra con cui la stessa ha Parte_1 domandato che venisse accertata la penale responsabilità dell'imputato e lo stesso venisse condannato al risarcimento sia dei danni morali e sia di quelli materiali quantificati prudenzialmente globalmente in euro 17.000,00; rilevato che sussiste l'identità di domande fra giudizio civile e costituzione civile nel prefato giudizio penale essendo azionati anche i danni c.d. materiali;
il tutto come qualificati e individuati espressamente nella costituzione di parte civile che ha cura di precisare quanto segue “la condotta del signor , rappresentante legale dell'agenzia immobiliare “studio Verolengo sas”, Controparte_1 ha arrecato un danno patrimoniale pari euro 10.000 (ndr. valore dell'assegno trattenuto) più le spese sostenute nel tentativo di recuperare il predetto assegno nonché un danno non patrimoniale valutabile alla stregua degli articoli 2043 2059 185 codice penale”; rilevato che ciò che rileva è la costituzione di parte civile a nulla ostandovi la precisazione fatta a verbale dal legale della sig.ra in data 27.04.2022, la quale precisa che si tratterebbe di Pt_1 danno da perdita di chance (non menzionato in alcun modo nell'atto di costituzione e peraltro non prettamente correlato agli atti dell'intestato giudizio) atteso che la costituzione di parte civile fa espressamente riferimento al danno patrimoniale subito per la mancata restituzione del predetto assegno, ovvero alla consegna dell'assegno incorporante il credito di euro 10.000,00 oggetto del procedimento monitorio e, poi, opposto in questa sede;
rilevato che una diversa interpretazione degli atti di causa favorirebbe la duplicazione in due sedi diverse degli stessi danni domandati;
richiamato il disposto di cui all'art. 75 c.p.c. a tenore del quale “l'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passate in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta la rinuncia agli atti del giudizio;
il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile”; rilevato che l'implicita rinuncia per effetto della costituzione di parte civile nel processo penale determina anche l'inefficacia e conseguente revoca del d.i. opposto […]
P.Q.M.
VISTO l'art. 75 c.p.p. DISPONE l'estinzione del presente giudizio Rg. 2958/2020 e ORDINA la cancellazione della causa dal ruolo;
3 REVOCA e DICHIARA INEFFICACE il d.i. opposto n. 899/2020 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 22.07.2020 […]”
2. L'appello
Avverso la suddetta ordinanza proponeva appello la chiedendo la remissione della Parte_1 causa avanti il Giudice di primo grado al fine di ottenere una pronuncia di merito di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal CP_1
Con il primo ed un unico motivo d'appello la sosteneva che il Tribunale avesse errato Parte_1 nell'interpretare l'atto di costituzione di parte civile e avesse conseguentemente male applicato l'art. 75 c.p.p. (peraltro pronunciando ordinanza anziché sentenza e dichiarando l'estinzione del giudizio anziché disporne la sospensione).
Secondo l'appellante, infatti, il Giudice di primo grado non aveva considerato:
− che nell'atto di costituzione di parte civile la parola 'materiali' accanto a danni era stata cancellata, di talchè la costituzione in ambito penale era limitata alla domanda di risarcimento dei danno non patrimoniali;
− che all'udienza del 27.04.22 celebratasi avanti il Giudice penale il difensore – come risultante dal verbale, che è atto pubblico – aveva specificato che il danno patrimoniale il cui risarcimento veniva chiesto in tale sede era quello da perdita di chance;
− che in sede civile non era stato ingiunto il pagamento di una somma di denaro, bensì la consegna di un bene determinato il che escludeva che potesse esserci identità tra l'azione esercitata in sede civile (in via monitoria) e quella azionata in sede penale, volta ad ottenere il risarcimento del danno.
Si costituiva in grado di appello , in proprio e nella sua qualità di socio Controparte_1 accomandatario della cessata società Studio Verolengo sas di AL AL & C. chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza emessa a definizione del giudizio di primo grado. In via preliminare il evidenzia che l'atto di costituzione di parte civile non è presente nel CP_1 fascicolo informatico del presente giudizio e ritiene che ciò determini l'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione trattandosi di documento la cui analisi è imprescindibile ai fini della decisione.
Nel merito l'appellato sostiene che vi sia identità di domande nel giudizio civile e in quello penale;
nell'atto di costituzione di parte civile, infatti, la fa riferimento al danno patrimoniale Parte_1 come conseguenza immediata e diretta della mancata consegna dell'assegno di importo pari ad €
10.000 da parte del e non menziona, invece, alcuna perdita di chance. Né la domanda di CP_1 risarcimento del danno da perdita di chance potrebbe essere considerata ritualmente formulata in ambito penale perché menzionata in udienza dal difensore, essendo il riferimento ad essa fatta in udienza irrilevante ai fini della determinazione del contenuto della domanda.
A sostegno dell'identità delle domande rileva, inoltre, che il danno patrimoniale richiesto in sede penale (€ 10.000) sia pari al valore del credito incorporato nell'assegno oggetto del procedimento monitorio. La avrebbe, inoltre, intrapreso una serie di iniziative giudiziali volte ad Parte_1
4 ottenere il pagamento di detto importo avendo agito esecutivamente nei confronti della (così Tes_1 recuperando anche l'importo di cui si discute), avendo sporto querela e avendo chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo ai danni del volto ad ottenere la consegna dell'assegno. CP_1
Il Giudice di primo grado avrebbe, quindi, fatto corretta applicazione dell'art. 75 co. 1 c.p.p. non potendo, peraltro, sospendere il giudizio civile essendo la sospensione prevista solo nei casi di cui al comma 3 dell'articolo citato, vale a dire quando il giudizio civile è proposto dopo la costituzione di parte civile in ambito penale.
L'appellato evidenzia, inoltre, come l'istruttoria condotta in primo grado abbia dimostrato che la consegnò l'assegno direttamente alla e non al Tes_1 Parte_1 CP_1
In pendenza del presente giudizio veniva pronunciata in sede penale sentenza di assoluzione del dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste (sentenza 514 del 17.05.23 del Tribunale di CP_1
Ivrea irrevocabile).
Sostiene, tuttavia, la , che essendo detta assoluzione intervenuta ai sensi dell'art. 530 Parte_1 co. 2 c.p.p. non le è preclusa la possibilità di coltivare il giudizio civile non trovando applicazione l'art. 625 c.p.p.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria – già completata in primo grado essendo avvenute le produzioni documentali ed essendo stati sentiti sui Tes_ capitoli ammessi i testi e essendo stato ritenuto non potersi escutere come teste la Tes_3
(perché avente un interesse all'esito del giudizio) ed essendo stato rinunciato il teste - Tes_1 Tes_4 veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti venivano concessi alle parti i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche. Viste le memorie depositate dalle parti ritiene la Corte che l'appello sia fondato per le ragioni che si vanno ad illustrare.
3. L'erronea declaratoria di estinzione del giudizio
L'art. 75 c.p.p. regola i rapporti tra la domanda di risarcimento del danno formulata in sede civile ed in sede penale dal soggetto che assuma essere stato danneggiato da una condotta di reato. Costui ha, invero, la possibilità di scegliere se adire, a tutela dei propri diritti, il giudice civile, instaurando un ordinario giudizio di cognizione, o costituirsi parte civile nel processo penale.
Il legislatore è, quindi, intervenuto a disciplinare le ipotesi in cui il danneggiato che ha inizialmente agito in sede civile voglia trasferire la sua azione in sede penale, e viceversa, e a indicare dei limiti temporali entro cui è possibile mutare la sede del giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno.
L'art. 75 prevede che qualora ad essere adito per primo sia il giudice civile, la relativa azione possa essere trasferita nel processo penale ma solo fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito, anche non passata in giudicato;
tale trasferimento implica la rinuncia agli atti del giudizio civile.
Qualora detta facoltà non sia esercitata (o sia esercitata in un momento in cui nel processo penale non
è più ammessa la costituzione di parte civile), il giudizio civile prosegue.
5 Nel caso opposto, in cui l'azione in sede civile segua la costituzione di parte civile in sede penale, e nel caso in cui l'azione in sede civile sia iniziata dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado, il processo civile sarà sospeso fino a quando in ambito penale non sarà stata pronunciata sentenza non più soggetta a impugnazione.
Nel caso in esame – in cui la costituzione come parte civile è successiva all'instaurazione del giudizio civile - occorre verificare se debba trovare applicazione quanto disposto dal primo comma dell'art. 75
c.p.p. (essendo certamente esclusa la possibilità di sospendere il giudizio civile, come previsto dal comma 3 essendo tale possibilità riservata all'ipotesi in cui l'azione in sede civile sia successiva o alla costituzione come parte civile o alla pronuncia della sentenza penale di primo grado, ipotesi pacificamente non ricorrenti nel caso di specie).
Il Tribunale ha ritenuto che costituendosi come parte civile nel processo penale pendente a carico del la avesse in tale sede esercitato la medesima azione iniziata in sede civile, CP_1 Parte_1 con la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo. In applicazione dell'art. 75 c.p.p. ha, quindi, ritenuto che fosse intervenuta rinuncia agli atti del giudizio e ne ha dichiarato l'estinzione. Prima di esaminare i motivi di appello si deve rilevare come l'atto di costituzione di parte civile è entrato a far parte del fascicolo processuale di primo grado in quanto trasmesso alla cancelleria civile dalla cancelleria penale del Tribunale di Ivrea;
lo stesso è, quindi, è transitato nel fascicolo d'appello in uno col fascicolo d'ufficio, senza che gravasse sull'appellante l'onere di produrne copia non trattandosi di documento dalla stessa prodotto in giudizio.
Ciò posto si ritiene che l'appello sia fondato relativamente al profilo della dichiarazione di estinzione del giudizio.
Si deve, invero, rilevare come costituendosi parte civile nel processo penale la abbia Parte_1 formulato in giudizio l'unica domanda che le era consentita in tale ambito, vale a dire una domanda di risarcimento del danno.
Indipendentemente dal fatto che tale domanda riguardasse i soli danni non patrimoniali (essendo stata cancellata la parola 'materiali' riferita ai danni nell'atto di costituzione), o anche i danni patrimoniali e tra questi i soli danni da perdita di chance o anche quelli correlati alla mancata consegna da parte del dell'assegno sottoscritto dalla si deve nella presente sede rilevare come in ambito CP_1 Pt_2 civile la non abbia formulato alcuna domanda risarcitoria. Parte_1
La , infatti, ha agito in via monitoria al fine di ottenere la condanna del non al Parte_1 CP_1 pagamento di una somma di denaro, ma alla consegna di un bene determinato, vale a dire l'assegno sottoscritto dalla Pt_2
Trattasi, quindi, di due domande diverse sia sotto il profilo del petitum che sotto quello della causa petendi.
La consegna dell'assegno sottoscritto dalla richiesta in ambito civile non costituirebbe, invero, Pt_2 una forma di risarcimento del danno – non fosse altro perché la provvista per il pagamento proverrebbe dalla non dal – ma l'adempimento ad un obbligo connesso Pt_2 CP_1 all'accettazione da parte del del deposito fiduciario di un bene. CP_1
6 Per le suesposte ragioni si ritiene che sia errata la decisione del Giudice di primo grado che ha ritenuto integrata un'ipotesi di estinzione del giudizio, vale a dire il trasferimento dell'azione civile in sede penale, in realtà non verificatasi.
In riforma dell'ordinanza impugnata deve, quindi, essere revocata la declaratoria di estinzione del giudizio.
La causa non può, tuttavia, essere rimessa avanti il Tribunale di Ivrea atteso che non ricorre una delle ipotesi di regressione del giudizio tassativamente indicate dagli artt. 353, 354 c.p.c. spettando, quindi, alla Corte la decisione di merito in ordine alla fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo radicata da . Controparte_1
4. La fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo
L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e merita accoglimento per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Preliminarmente è utile rilevare come l'intervenuta definitiva assoluzione del dal reato di CP_1 appropriazione indebita, dimostrata dalla produzione della relativa sentenza, non produca le conseguenze di cui all'art. 652 c.p.p. e non faccia, quindi, stato nella presente sede in ordine al fatto che il reato non sussiste o che il non lo ha commesso. CP_1
Il Giudice penale assolveva, infatti, il facendo applicazione dell'art. 530 co. 2 c.p.p. avendo CP_1 ritenuto sussistente un ragionevole dubbio in ordine alla sua penale responsabilità perché mentre la
, pur con dichiarazioni lineari e coerenti, aveva sostenuto che l'assegno fosse stato Parte_1 consegnato all'imputato, gli altri testi escussi avevano, invece, riferito che l'assegno fu consegnato direttamente dalla all'odierna appellante. Pt_2
Essendo l'assoluzione avvenuta ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., anziché ai sensi del primo comma di tale articolo, l'art. 652 c.p.p. non può trovare applicazione. Secondo la Corte di
Cassazione, infatti “il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.” (Ordinanza
6593/22).
Ciò posto si deve rilevare come siano le prove acquisite nel presente giudizio a dimostrare che il non ricevette mai la consegna e non ebbe mai il possesso dell'assegno di cui la CP_1 Pt_1 pretende la restituzione.
[...]
Sul punto sono, infatti, dirimenti le dichiarazioni resa da che si ritengono pienamente Tes_5 attendibili perché chiare, precise, coerenti e perché rese da un soggetto totalmente privo di interessi Tes_ anche indiretti all'esito del giudizio (la , infatti, non collabora più col e nessuna pretesa è CP_1 mai stata avanzata nei suoi confronti dalla ). Parte_1
Ebbene la stessa, sentita all'udienza del 23.03.22 ha dichiarato: “Nel mese di luglio, io ho visto consegnare questo assegno come caparra con l'importo di Euro 10.000,00. Nel mese di settembre
7 sono certa che è stato “sostituito” l'assegno consegnato a luglio, nel senso che non è stato riconsegnato a diverso titolo lo stesso effetto, ma ne è stato consegnato un assegno diverso. Quindi, in relazione al capo 38, posso dire che il numero di serie che mi è stato letto non può coincidere con il numero di serie dell'assegno del mese di luglio. In merito alla proposta che è stata sottoscritta nel mese di luglio, sono a precisare che l'assegno è stato consegnato all'Agenzia Verolengo, mentre a settembre direttamente alla sig.ra ma la consegna che è avvenuta sempre presso l'agenzia. Pt_1
[…] alla data di sottoscrizione della proposta del mese di luglio, come ho riferito sopra, l'assegno è stato consegnato all'agenzia ed è stato trattenuto in deposito cauzionale […] preciso meglio sulla questione di sostituzione degli assegni. A quanto mi consta, l'assegno del mese di luglio, dato in deposito cauzionale, è stato poi per così dire “sostituito” con altro assegno perché la sig.ra Tes_1 non era in grado di svincolare le somme dell'assegno postale e dunque ha avuto la necessità di riemettere un titolo da altro conto corrente. Io sono a conoscenza della circostanza perché la sig.ra
me ne parlò per giustificare l'esigenza di fare questi passaggi” (teste . ud. Tes_1 Tes_6
23.03.22).
Tali dichiarazioni non trovano smentita in quanto riferito da , ex marito della Testimone_7 Pt_1
che ha dichiarato di non essere stato presente alla consegna dell'assegno, di averne visto una
[...] fotocopia tra i documenti della moglie specificando “non ho certezza che questo titolo di credito di cui si discute sia stato mai consegnato alla mia ex moglie. Preciso che non abbiamo mai discusso di consegna materiale di questo titolo in casa nostra […] non sono a conoscenza della circostanza se questo assegno sia stato mai chiesto indietro dalla mia ex- moglie” (teste verb, ud. Tes_3
13.05.22).
Le dichiarazioni di spiegano, quindi, cosa ne sia stato dell'assegno firmato dalla Tes_5 Pt_2 tratto su n. 7142222030-08 per l'importo di € 10.000 (privo di data e di indicazione del CP_3 beneficiario) (doc. 2 proposta di acquisto all'agenzia CP_1 Parte_3 Parte_4 dell'appellato il 12.07.17 (doc. 1 ). Parte_1
Detto assegno fu, infatti, 'sostituito' dalla con un altro assegno dalla stessa consegnato Pt_2 direttamente alla . Parte_1
Che vi fu questa consegna diretta del secondo assegno dalla (che evidentemente riprese il Tes_1 primo assegno giacchè, altrimenti, non di sostituzione si sarebbe trattato) è, peraltro, coerente col fatto che mentre il 12.07.17 non vi era ancora stata l'accettazione da parte dell'appellante della proposta di acquisto formulata dalla – di talchè l'assegno non poteva che essere consegnato all' Pt_2 CP_4 affinché lo consegnasse solo ad accettazione avvenuta – nel settembre dello stesso anno la proposta era ormai stata accettata, motivo per cui, trattandosi di cauzione, la aveva già diritto Parte_1 alla consegna del titolo. Sarebbe stato, quindi, illogico che il dovesse ancora prestarsi a CP_1 custodire fiduciariamente l'assegno.
In aggiunta a ciò si deve rilevare come dalla messaggistica whatsapp prodotta dal che CP_1 Tes_ riproduce alcune conversazioni che l'appellante ha avuto con lui e con la , pur essendo numerosi i riferimenti fatti dalla ai 10.000 euro e alla necessità prima di poter versare l'assegno Parte_1 per ammortizzare il mutuo e poi di ricevere lo stesso importo dalla ratealmente a mezzo Tes_1 bonifico (il che avvalora la veridicità dell'allegazione del secondo cui alienante e acquirente CP_1
8 aggiunsero circa il pagamento dei 10.000 euro di cui alla caparra un accordo in forza della quale la somma sarebbe stata versata ratealmente anziché con assegno), l'appellante mai chiede al di CP_1 consegnarle l'assegno in suo possesso, né fa menzione al fatto che egli detenga tale assegno in deposito fiduciario, nemmeno quando ormai sta cercando un avvocato (di cui chiede il nominativo al per intraprendere una qualche iniziativa nei confronti della . CP_1 Tes_1
Tutti tali elementi univocamente dimostrano che l'assegno che dalla documentazione in atti risulta essere stato consegnato al il 12.07.17 (doc. 1 ), lo stesso per la cui consegna la CP_1 Parte_1
ha agito in via monitoria, fu sostituito dalla (che quindi riprese il titolo) con Parte_1 Tes_1 altro assegno consegnato direttamente all'appellante.
In assenza della produzione in giudizio dei verbali delle deposizioni testimoniali rese in ambito penale Tes_ dalla e dalla (verbali alle cui copie le parti, come imputato e parte civile, avevano Tes_1 accesso) e atteso che le stesse sono state riportate nella sentenza di assoluzione solo in forma riassuntiva, senza richiami testuali, si ritiene che non si possano trarre dalle stesse nella presente sede argomenti di prova essendo precluso un accesso diretto della Corte al contenuto dichiarativo delle deposizioni.
Per le suesposte ragioni si ritiene che l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
[...]
sia fondata e meriti accoglimento, essendo stato dimostrato in giudizio che egli non è in CP_1 possesso dell'assegno di cui la chiede la restituzione. Parte_1
Il decreto ingiuntivo opposto viene, quindi, revocato.
5. Spese legali
In applicazione del principio della soccombenza, da considerarsi unitariamente per i due gradi di giudizio e a fronte dell'esito complessivo del giudizio che in grado di appello vede l'accoglimento, nel merito, della spiegata opposizione, le spese di lite vengono integralmente poste a carico di
[...]
. Invero, pur essendo risultata fondata la sua critica alla decisione processuale del Parte_1
Giudice di primo grado la domanda dalla stessa azionata in sede monitoria è stata integralmente rigettata.
L'appellante viene, quindi, condannata a rifondere a le spese di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio così liquidate:
− per il primo grado di giudizio € 4.175 di cui € 900 per la fase di studio, € 750 per la fase introduttiva, € 1650 per la fase istruttoria ed € 875 per la fase decisionale, misura prossima ai parametri medi di riferimento di cui al DM 55/14 per le prime tre fasi – stante la normale complessità della causa - e prossima, invece, ai valori minimi per la fase decisionale essendosi il giudizio concluso con ordinanza senza il deposito di comparse conclusionali.
− per il grado di appello € 3.950 di cui € 1.130 per la fase di studio, € 920 per la fase introduttiva, € 1.900 per la fase decisionale (non si liquida la fase istruttoria perché non svolta), misura prossima ai valori medi di cui al DM 55/14 stante la normale complessità della causa.
9 Sui suddetti importi sono dovuti rimborso forfettario spese, CPA e IVA e per il giudizio di primo grado sono dovuti € 145,50 per esposti. Si dispone il pagamento delle spese in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza pronunciata tra Tribunale di Ivrea in data 26.07.22 nel giudizio di primo
[...] grado rubricato al n. 2958/20 e sulle domande proposte in giudizio dalle parti così provvede:
− in riforma dell'ordinanza impugnata revoca la declaratoria di estinzione del giudizio RG 2958/20 e l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo;
− accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e per l'effetto revoca Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 899/20 emesso dal Tribunale di Ivrea il 22.07.20;
− condanna a rifondere a le spese di entrambi i gradi di Parte_1 Controparte_1 giudizio che liquida in € 4.175 per onorari ed € 145,50 per esposti per il giudizio di primo grado e in € 3.950 per il grado di appello oltre rimborso forfettario spese, CPA e IVA sull'imponibile disponendone la distrazione in favore del difensore anticipatario.
Così deciso in Torino il 28.06.24
La Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
Il Consigliere est.
Dott.ssa Desirè Perego
10