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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 24/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3942/2023 promossa da:
SA ZZ (CF [...]), difeso dall'Avv. MARIANI
FRANCESCO ATTORE contro
DA OR (CF [...]), quale titolare dell'impresa individuale D.P.
AUTOMOTIVE di OR DA difeso dall'Avv. CASARICO GIORGIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE, E NEL MERITO:
• • Accertare e dichiarare le ragioni dell'attore nei confronti della parte convenuta, e per l'effetto, condannare RR AN, in proprio ovvero quale titolare ditta D.P. Automotive di RR AN, a ripetere al Sig. OR ME i costi vivi sostenuti, e documentati, per riparazioni del mezzo vendutogli, pari alla somma di € 4.389,40; oltre interessi dalle singole fatture cui le riparazioni si riferiscono, sino al saldo effettivo;
• • Per il medesimo effetto, condannare RR AN, in proprio ovvero quale titolare ditta D.P. Automotive di RR AN, a pagare al Sig. OR ME la somma che si indica
• in € 15.000,00 quale lucro cessante dell'attività di tassista per il periodo anzidetto;
o quella diversa e minor somma che sarà ritenuta di Giustizia;
• • Dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per cui è causa, accertandone i presupposti di fatto e diritto, e per l'effetto disporre la restituzione del mezzo presso parte convenuta e riconsegna integrale, da parte di quest'ultima, del prezzo di vendita presso l'attore, pari ad € 10.000,00 oltre interessi dalla vendita al saldo effettivo;
• • Accertare e dichiarare la sussistenza del danno emergente costituito dalla inutilizzabilità del bene per cui è causa, e per l'effetto del conseguente acquisto di altra autovettura sostitutiva e necessaria per la propria attività da parte del Sig. ME, condannare parte convenuta al pagamento della somma di € 10.000,00 in favore dell'attore, quale concorso all'acquisto della autovettura Volvo V60 tg. FR 807 HP;
pagina 1 di 7 • • Con integrale vittoria di spese, diritti ed onorari. Spese di Ctu ad integrale carico parte convenuta.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova;
1) “Vero che il Sig. ME OR AN , dopo aver consegnato presso la Autofficina IZ Magic Car la autovettura BMW tg. FK 024 ZXH in data 23.11.2022, riceveva alcuni giorni dopo in riconsegna il mezzo con sostituzione della puleggia albero motore”;
2) “Vero che, in data 12.01.2023 il mezzo veniva nuovamente consegnato dal Sig. ME OR AN ad Autofficina IZ Magic Car su indicazione di DP Automotive di RR AN, per malfunzionamento del motore, problematiche che non venivano risolte, fino a che il mezzo veniva riconsegnato all'attore in data 22.03.2023”;
3) “Vero che dopo detta riconsegna il Sig. ME lamentò perdite d'olio dal coperchio copri valvole del veicolo, e pertanto il mezzo fu nuovamente rimessato per riparazione e sostituzione del pezzo dal 24.03.2023 al 05.04.2023”. Si chiede inoltre con il presente atto che vengano ammessi, con altri testi oltre al Sig, IZ come appresso indicati, i seguenti capitoli di prova:
4) “Vero che, dopo l'intervento descritto al precedente cap. 1, il successivo intervento di gennaio 2023 sulla autovettura BMW tg. FH 024 XH, si era reso necessario poichè a metà del precedente mese di dicembre, i problemi di funzionamento si erano ripetuti e si era accertato che il motore era da rigenerarsi completamente”;
5) “Vero che la ditta D.P. rimandava il Sig, ME alla “Garanzia Mec” ma essendo incombenti le festività natalizie, gli operatori della “garanzia” avevano rifiutato di ricevere il mezzo sino al 12.01.2023”; 6) “Vero che dopo numerose chiamate e solleciti Garanzia Mec in data 08/02/2023 comunicò che, se il ME avesse voluto sistemare il motore, avrebbe dovuto corrispondere un contributo di € 1.500,00, che l'attore versò e solo in data 06/03/2023 si dette luogo alla riparazione”; 7) “Vero che alla riconsegna -22/03/2023 – il mezzo pareva funzionante, ma a collaudo stesso del meccanico si rilevava che il motore presentava una perdita d'olio al coperchio copri valvole,
8) “Vero che pertanto il Sig. ME contattava subito la “garanzia”, e gli veniva detto che nel giro di circa due o tre gg. avrebbe avuto il pezzo sostituito”;
9) “Vero che, dopo che la macchina venne consegnata in autocarrozzeria per la sostituzione del pezzo, al 24.03.23, l'attore non la riebbe in riconsegna che al 05/04/2023”;
10) “Vero che a partire da quest'ultima data di riconsegna, la macchina continuava a presentare difettosità (quando messa in moto, emetteva un forte rumore di cinghia,; il sistema elettronico del controllo olio smetteva di funzionare;
il mezzo in fermata, a motore acceso, accusava delle vibrazioni), perciò il Sig. ME continuava a sostenere altre spese per riparazione”.
Tutti i precedenti capitoli, da 1 a 10, con i Sigg.ri ME Emanuele, di ST AR (VA), via Cardinal Ferrari 28; Mazzon Amerigo, di Milano, via Soperga 13; e Caruso Massimo, di San Michele
Tagliamento (VE), via San Filippo 17 (coi quali si richiede anche prova contraria su tutti i capitoli di prova avversaria, ove ammessi). Sui capp. Da 1 a 3 con il Sig. IZ AN tit. Autofficina IZ
Magic Car;
prova contraria con tutti i testi avversari, su tutti i capitoli di prova avversaria ove ammessi.
Per parte convenuta
* nel merito:
- dichiararsi l'attore decaduto dal diritto alla garanzia e comunque respingersi le domande attoree perché infondate in fatto e diritto pagina 2 di 7 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali.
* in via istruttoria: ammettersi interrogatorio formale dell'attore e prove per testi sui seguenti capitoli di prova: 1. vero che alla fine di novembre 2022 il signor ME OR si recava presso l'Officina Magic Car di IZ TI con l'autovettura BMW tg. FK024XH lamentando dei rumori provenienti dal vano motore;
2. vero che l'intervento eseguito sulla stessa è consistito nella sostituzione della puleggia albero motore in quanto usurata;
3. vero che l'intervento è stato regolarmente fatturato al signor ME OR come da documento che mi si rammostra (doc. n. 9 fascicolo attoreo);
4. vero che, verso la metà di dicembre 2022, il signor ME, lamentando un nuovo rumore al mezzo BMW tg. FK024XH, attivava la Garanzia Mec;
5. vero che “Garanzia Mec”, dovendo verificare se il danno rientrava in “Garanzia”, incaricava l'autofficina IZ Magic Car di IZ TI per lo smontaggio del motore;
6. vero che, quando fu eseguito lo stacco del motore da parte dell'officina IZ, il veicolo aveva percorso circa km. 136.000;
7. vero che “Garanzia Mec”, dopo aver valutato tramite un proprio tecnico di sua fiducia che la
“problematica non poteva essere riconducibile ad un difetto preesistente” in quanto proporzionale alla vita pregressa del mezzo, ha ritenuto che il motore andava rigenerato completamente e che tale intervento sarebbe rientrato nella garanzia Mec;
8. vero che poiché l'assicurato si sarebbe ritrovato con il motore revisionato, rimesso a nuovo, in sostituzione di un motore che aveva percorso circa km. 136.000 prima dell'intervento “Garanzia Mec”, richiese all'attore un contributo di €. 1.500,00.- , il quale gli fu da quest'ultimo corrisposto come da documento che mi si rammostra (doc. 9 fascicolo parte convenuta);
9. vero che la revisione del motore fu eseguita a proprie cure e spese dalla “Garanzia Mec”
10. vero che, il motore, una volta revisionato dall'officina fiduciaria di Garanzia Mec, veniva fatto pervenire all'autofficina IZ che aveva provveduto allo smontaggio dello stesso, la quale anche lo rimontò;
11. vero che gli interventi eseguiti sulla autovettura BMW tg. FK024XH di cui alla fattura n. 51 del 18/07/2023 dell'autofficina IZ, trattasi tutti di interventi di ordinaria manutenzione conseguenti all'usura del mezzo. 12. vero che, successivamente al 20 ottobre 2022, BMW Italia ebbe a richiamare l'autovettura BMW tg.
FK024XH acquistata dall'attore, per eseguire un intervento in garanzia;
– IZ TI – Viale V Giornate n. 1606 – Caronno Pertusella -
13. vero che il signor ME ha ignorato detto richiamo
Sui capitoli di prova dal n. 1 al n. 11 si indica a teste:
Sui capitoli di prova dal n. 4 al n. 13 si indicano a testi:
– Legale Rappresentante BMW Italia spa
– Avv. Alessandra Panico presso Garanzia Mec
pagina 3 di 7 Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande proposte da parte attrice per la prima volta in questa sede.
Motivi della decisione
ME OR AN conveniva in giudizio RR AN, quale titolare dell'impresa individuale D.P.
Automotive di RR IE, esercente l'attività di rivendita di autoveicoli usati, esponendo di avere da questi acquistato una BMW serie 3 tg. FH 024 XH immatricolata nel 2017 ed avente già percorsi 132.000 km, al prezzo di € 10.000,00, in forza di proposta di acquisto accettata in data 12.10.2022, per destinarla all'esercizio della propria attività professionale di tassista. Riferiva l'attore che il veicolo, appena dopo la consegna, manifestava malfunzionamenti che, nonostante plurimi interventi dell'officina cui contrattualmente competeva contrattualmente la prestazione di un servizio di assistenza post-vendita in garanzia (interventi che comportavano comunque esborsi a carico dell'acquirente attore), detti problemi del motore persistevano, tanto che il veicolo risultava, dopo prolungati fermi tecnici, inutilizzabile e veniva sostituito dall'acquirente stesso con l'acquisto di un altro mezzo. L'attore chiedeva, pertanto, la risoluzione del contratto per grave inadempimento del venditore e la condanna di questi alla restituzione del prezzo versato, pari a € 10.000,00 e al risarcimento dei danni subiti, relativi ai costi di riparazione sostenuti, al mancato guadagno derivante dal fermo tecnico del veicolo e ad una quota di
€ 10.000,00 sul prezzo di acquisto del nuovo autoveicolo. Si costituiva in giudizio il convenuto il quale contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Eccepiva in primo luogo il convenuto la decadenza dell'acquirente attore dalla garanzia della vendita e rilevava come le problematiche al motore denunciate dall'acquirente erano, in parte, legate alla normale usura (ed erano state risolte con interventi di sostituzione dei pezzi rovinati a spese sostenute dall'attore medesimo) ed in parte definitivamente risolti con la rigenerazione completa del motore avvenuta con l'intervento della garanzia contrattuale acquistata dal ME, con la compartecipazione (limitata a € 1.500,00) di questi, giustificata dal fatto che aveva così ottenuto un motore di fatto nuovo in sostituzione di un motore che aveva ormai percorso già 136 mila kilometri. Quanto alle ulteriori e successive problematiche denunciate esse non potevano assurgere a difetti del veicolo, non essendovi prova della loro riconducibilità allo stato del veicolo al momento della vendita, piuttosto che all'usura dello stesso e, in ogni caso, non erano state denunciate negli otto giorni dalla vendita, come richiesto dall'art. 1495 c.c. a pena di decadenza. Contestata la quantificazione dei danni esposta dall'attore, la convenuta concludeva come in atti. La causa veniva istruita con l'espletamento di c.t.u. sul seguente quesito: “accerti il c.t.u. il regolare funzionamento del veicolo oggetto di causa, effettuando le necessarie prove presso officina specializzata, previa acquisizione presso la Casa produttrice di tutta la documentazione relativa ai chilometri percorsi dal veicolo e agli interventi eseguiti sullo stesso;
accerti il c.t.u. la sussistenza dei problemi di funzionamento denunciati dall'attore negli atti di causa, la loro natura e la loro causa nonchè i rimedi (con relativi costi) necessari per l'eliminazione; tenti la conciliazione tra le parti”. Acquisita la relazione di c.t.u. e disattesa ogni altra istanza istruttoria, la causa giungeva in decisione ex art. 189 c.p.c. all'esito dell'udienza del 18.2.2025.
***
Le domande attoree sono fondate sul contratto di compravendita di un autoveicolo (un bene mobile registrato) e sulla garanzia del venditore per i vizi del bene venduto, ai sensi dell'art. 1490 c.c.. Deve escludersi l'applicabilità del codice del consumo (d.lg. n. 206/2005) in quanto il bene risulta acquistato dall'attore per soddisfare un interesse legato all'esercizio della propria attività professionale di tassista e non ricorrendo, pertanto, la qualità di consumatore di cui all'art. 3, d.lg. n. 206/2005. Nel giudizio avente ad oggetto l'esperimento dei rimedi apprestati contro i vizi e i difetti della cosa venduta, l'acquirente ha l'onere di provare, oltre che il rapporto contrattuale e il suo contenuto, l'esistenza dei vizi e dei difetti nonché l'esistenza, entità e causalità dei danni lamentati. In tal senso, deve infatti ricordarsi che, in tema di compravendita, l'obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente,
pagina 4 di 7 della "actio quanti minoris" o della "actio redhibitoria". Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l'onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno (Cass.,
Sez. 2 - , Ordinanza n. 9960 del 28/03/2022; Sez. Un. - , Sentenza n. 11748 del 03/05/2019).
Con riguardo alle difettosità di funzionamento accusate dall'acquirente a partire dal 22.11.2022, dopo poche settimane dalla consegna dell'auto, deve dirsi che non è stato possibile accertarne la sussistenza in modo diretto (per mezzo di accertamento tecnico) in quanto definitivamente superate dall'intervento di rigenerazione del motore eseguito da terzi previa attivazione della garanzia convenzionale. Proprio la presa in carico del problema da parte della società tenuta ad assicurare la suddetta garanzia, tuttavia, conduce a ritenere effettivamente esistente una difettosità del motore rientrante nella garanzia di legge, per la quale il venditore era evidentemente tenuto a rispondere ai sensi dell'art. 1490 c.c.. L'esecuzione dell'intervento, tuttavia, comportando l'eliminazione del vizio, impedisce l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto in relazione a tale difettosità.
Al rigetto della domanda di risoluzione del contratto consegue il rigetto della domanda di ripetizione del prezzo versato.
L'espletata c.t.u. ha accertato che il successivo malfunzionamento del motore era da imputarsi ad un diverso specifico difetto, in precedenza non manifestatosi, tanto da essere risolto con un intervento in garanzia, su richiamo della casa madre, puntualmente eseguito nel corso delle operazioni peritali. Anche con riguardo a tale successiva difettosità, denunciata dall'attore, si deve registrare l'eliminazione del vizio denunciato e, conseguentemente, l'infondatezza della domanda di risoluzione. Deve essere esaminata, pertanto, la sola domanda di risarcimento del danno, nelle sue diverse componenti.
Va esclusa, infatti, la decadenza dalla garanzia con riguardo alla difettosità riscontrata all'indomani della consegna dell'autovettura, sia in quanto risulta la tempestiva comunicazione al venditore dell'esistenza (v. doc. 17 di parte attrice) di un grave problema del veicolo (senza che sia esigibile dall'acquirente un'indagine e l'accertamento delle cause del malfunzionamento) sia in quanto lo stesso venditore riscontrava tale comunicazione indirizzando l'acquirente verso l'officina deputata all'esecuzione degli interventi in garanzia convenzionale. Deve tuttavia negarsi quale voce risarcitoria la somma di € 1.500,00 versata dall'acquirente quale contributo per la rigenerazione del motore a fronte della difettosità accertata. Infatti, la rigenerazione completa era intervento che avveniva su un motore con elevata percorrenza chilometrica che, pertanto, veniva, secondo una ragionevole previsione, ad acquisire caratteristiche e valore economico maggiore di quello avuto al momento della vendita. Pertanto, il contributo volontariamente pagato dall'acquirente appare giustificato da un correlativo vantaggio economico conseguito e non suscettibile di integrare un pregiudizio economico risarcibile ex art. 1223 c.c..
Le spese sostenute per le riparazioni anteriori a tale intervento non possono essere riconosciute sia perché afferenti a riparazioni (sostituzione cinghia e puleggia) che non è stato possibile accertare essere imputabili a vizi e difetti del veicolo sia in quanto non vi è prova alcuna dell'esborso sostenuto, avendo l'attore allegato unicamente fatture non quietanzate e contestando il convenuto l'esecuzione del pagamento.
Quanto al danno da fermo del veicolo a causa dei tempi richiesti dagli interventi di riparazione, l'attore ha esposto 150 giorni di fermo e considerato un reddito lordo giornaliero di € 100,00, giungendo a quantificare in € 15.000,00 il danno in questione. Il fermo dell'auto, per la riparazione in questione, perdurò dal 22.11.2022 al 5.4.2023, come documentato dai chilometraggi riportati dalla relazione di c.t.u., per un totale di giorni 134. Invero, alla stregua della documentazione fiscale allegata, emerge che nel 2022 l'attore conseguì un reddito d'impresa lordo di € 21.755,00. L'attore deduce la sostanziale inattività per tutto il periodo in cui non potè disporre dell'autovettura e, dunque, il predetto reddito va riferito a soli 11 mesi (fino al pagina 5 di 7 novembre 2022), per una quota giornaliera di € 66,00 (somma dalla quale andrebbero in ogni caso detratti i costi da sostenere per produrre il suddetto reddito, alla stregua del principio di effettività del danno). Osta al riconoscimento di tale voce di danno, tuttavia, la prova, anche solo presuntiva, che il reddito effettivo dell'attore abbia subito nei mesi di fermo una concreta riduzione imputabile all'indisponibilità del veicolo. Non vi è alcuna prova che dal mese di dicembre 2022 al mese di marzo 2023 l'attore non abbia svolto la propria attività di tassista, posto che l'indisponibilità del veicolo acquistato dal RR non esclude che detta attività sia stata svolta con un veicolo diverso. Non è stata allegata la dichiarazione fiscale relativa al periodo di imposta 2023, maggiormente interessato dal fermo, mentre i semplici prospetti riepilogativi degli incassi giornalieri sono privi di valore probatorio, come documenti formati dalla stessa parte interessata (peraltro recanti ricavi del tutto disallineati – senza alcuna spiegazione – rispetto a quelli delle dichiarazioni fiscali precedenti). Nessuno dei capitoli di prova dedotti dall'attore fornisce elementi, al di là della mera indisponibilità del veicolo, già nota, che possano far presumere il totale arresto dell'attività svolta e il mancato conseguimento di redditi nel periodo.
Va ricordato che il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo (Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 32946 del
17/12/2024).
Pur accedendo ad una liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., dunque, gli elementi addotti dall'attore, che ha sempre l'onere di provare gli elementi oggettivi sulla base dei quali fondare detta liquidazione equitativa (affinchè la stessa non sia arbitraria) non permettono di affermare la certa esistenza del pregiudizio evocato e la sua entità (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016). Quanto al preteso danno inerente l'acquisto di un veicolo nuovo, lo stesso non risulta causalmente imputabile al difetto risolto con la rigenerazione del motore in quanto detto acquisto avvenne nel giugno 2023, quando il problema in questione era stato completamente risolto, tanto che l'attore aveva percorso oltre trentamila chilometri con la vettura acquistata dal convenuto.
Con riguardo al danno conseguente al problema emerso successivamente, e risolto dalla rete di assistenza della casa madre, va invece evidenziato come l'attore, che questa volta si rivolgeva direttamente ad altra officina, non abbia mai denunciato il difetto al venditore, non potendosi ritenere valevole la denuncia relativa alle prime problematiche emerse, del tutto distinte e con diversa eziologia rispetto alle successive. Per detto problema tecnico, dunque, l'attore è incorso nella decadenza posta dall'art. 1495 c.c.. Conclusivamente, anche la domanda risarcitoria dell'attore va rigettata. Le spese, comprensive di quelle di c.t.u. e liquidate tenendo conto del valore della domanda pari a €
45.000,00, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree;
condanna l'attore al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite, liquidate in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge;
pone definitivamente a carico dell'attore le spese di c.t.u..
pagina 6 di 7 ST AR, 22 marzo 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3942/2023 promossa da:
SA ZZ (CF [...]), difeso dall'Avv. MARIANI
FRANCESCO ATTORE contro
DA OR (CF [...]), quale titolare dell'impresa individuale D.P.
AUTOMOTIVE di OR DA difeso dall'Avv. CASARICO GIORGIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE, E NEL MERITO:
• • Accertare e dichiarare le ragioni dell'attore nei confronti della parte convenuta, e per l'effetto, condannare RR AN, in proprio ovvero quale titolare ditta D.P. Automotive di RR AN, a ripetere al Sig. OR ME i costi vivi sostenuti, e documentati, per riparazioni del mezzo vendutogli, pari alla somma di € 4.389,40; oltre interessi dalle singole fatture cui le riparazioni si riferiscono, sino al saldo effettivo;
• • Per il medesimo effetto, condannare RR AN, in proprio ovvero quale titolare ditta D.P. Automotive di RR AN, a pagare al Sig. OR ME la somma che si indica
• in € 15.000,00 quale lucro cessante dell'attività di tassista per il periodo anzidetto;
o quella diversa e minor somma che sarà ritenuta di Giustizia;
• • Dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per cui è causa, accertandone i presupposti di fatto e diritto, e per l'effetto disporre la restituzione del mezzo presso parte convenuta e riconsegna integrale, da parte di quest'ultima, del prezzo di vendita presso l'attore, pari ad € 10.000,00 oltre interessi dalla vendita al saldo effettivo;
• • Accertare e dichiarare la sussistenza del danno emergente costituito dalla inutilizzabilità del bene per cui è causa, e per l'effetto del conseguente acquisto di altra autovettura sostitutiva e necessaria per la propria attività da parte del Sig. ME, condannare parte convenuta al pagamento della somma di € 10.000,00 in favore dell'attore, quale concorso all'acquisto della autovettura Volvo V60 tg. FR 807 HP;
pagina 1 di 7 • • Con integrale vittoria di spese, diritti ed onorari. Spese di Ctu ad integrale carico parte convenuta.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova;
1) “Vero che il Sig. ME OR AN , dopo aver consegnato presso la Autofficina IZ Magic Car la autovettura BMW tg. FK 024 ZXH in data 23.11.2022, riceveva alcuni giorni dopo in riconsegna il mezzo con sostituzione della puleggia albero motore”;
2) “Vero che, in data 12.01.2023 il mezzo veniva nuovamente consegnato dal Sig. ME OR AN ad Autofficina IZ Magic Car su indicazione di DP Automotive di RR AN, per malfunzionamento del motore, problematiche che non venivano risolte, fino a che il mezzo veniva riconsegnato all'attore in data 22.03.2023”;
3) “Vero che dopo detta riconsegna il Sig. ME lamentò perdite d'olio dal coperchio copri valvole del veicolo, e pertanto il mezzo fu nuovamente rimessato per riparazione e sostituzione del pezzo dal 24.03.2023 al 05.04.2023”. Si chiede inoltre con il presente atto che vengano ammessi, con altri testi oltre al Sig, IZ come appresso indicati, i seguenti capitoli di prova:
4) “Vero che, dopo l'intervento descritto al precedente cap. 1, il successivo intervento di gennaio 2023 sulla autovettura BMW tg. FH 024 XH, si era reso necessario poichè a metà del precedente mese di dicembre, i problemi di funzionamento si erano ripetuti e si era accertato che il motore era da rigenerarsi completamente”;
5) “Vero che la ditta D.P. rimandava il Sig, ME alla “Garanzia Mec” ma essendo incombenti le festività natalizie, gli operatori della “garanzia” avevano rifiutato di ricevere il mezzo sino al 12.01.2023”; 6) “Vero che dopo numerose chiamate e solleciti Garanzia Mec in data 08/02/2023 comunicò che, se il ME avesse voluto sistemare il motore, avrebbe dovuto corrispondere un contributo di € 1.500,00, che l'attore versò e solo in data 06/03/2023 si dette luogo alla riparazione”; 7) “Vero che alla riconsegna -22/03/2023 – il mezzo pareva funzionante, ma a collaudo stesso del meccanico si rilevava che il motore presentava una perdita d'olio al coperchio copri valvole,
8) “Vero che pertanto il Sig. ME contattava subito la “garanzia”, e gli veniva detto che nel giro di circa due o tre gg. avrebbe avuto il pezzo sostituito”;
9) “Vero che, dopo che la macchina venne consegnata in autocarrozzeria per la sostituzione del pezzo, al 24.03.23, l'attore non la riebbe in riconsegna che al 05/04/2023”;
10) “Vero che a partire da quest'ultima data di riconsegna, la macchina continuava a presentare difettosità (quando messa in moto, emetteva un forte rumore di cinghia,; il sistema elettronico del controllo olio smetteva di funzionare;
il mezzo in fermata, a motore acceso, accusava delle vibrazioni), perciò il Sig. ME continuava a sostenere altre spese per riparazione”.
Tutti i precedenti capitoli, da 1 a 10, con i Sigg.ri ME Emanuele, di ST AR (VA), via Cardinal Ferrari 28; Mazzon Amerigo, di Milano, via Soperga 13; e Caruso Massimo, di San Michele
Tagliamento (VE), via San Filippo 17 (coi quali si richiede anche prova contraria su tutti i capitoli di prova avversaria, ove ammessi). Sui capp. Da 1 a 3 con il Sig. IZ AN tit. Autofficina IZ
Magic Car;
prova contraria con tutti i testi avversari, su tutti i capitoli di prova avversaria ove ammessi.
Per parte convenuta
* nel merito:
- dichiararsi l'attore decaduto dal diritto alla garanzia e comunque respingersi le domande attoree perché infondate in fatto e diritto pagina 2 di 7 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali.
* in via istruttoria: ammettersi interrogatorio formale dell'attore e prove per testi sui seguenti capitoli di prova: 1. vero che alla fine di novembre 2022 il signor ME OR si recava presso l'Officina Magic Car di IZ TI con l'autovettura BMW tg. FK024XH lamentando dei rumori provenienti dal vano motore;
2. vero che l'intervento eseguito sulla stessa è consistito nella sostituzione della puleggia albero motore in quanto usurata;
3. vero che l'intervento è stato regolarmente fatturato al signor ME OR come da documento che mi si rammostra (doc. n. 9 fascicolo attoreo);
4. vero che, verso la metà di dicembre 2022, il signor ME, lamentando un nuovo rumore al mezzo BMW tg. FK024XH, attivava la Garanzia Mec;
5. vero che “Garanzia Mec”, dovendo verificare se il danno rientrava in “Garanzia”, incaricava l'autofficina IZ Magic Car di IZ TI per lo smontaggio del motore;
6. vero che, quando fu eseguito lo stacco del motore da parte dell'officina IZ, il veicolo aveva percorso circa km. 136.000;
7. vero che “Garanzia Mec”, dopo aver valutato tramite un proprio tecnico di sua fiducia che la
“problematica non poteva essere riconducibile ad un difetto preesistente” in quanto proporzionale alla vita pregressa del mezzo, ha ritenuto che il motore andava rigenerato completamente e che tale intervento sarebbe rientrato nella garanzia Mec;
8. vero che poiché l'assicurato si sarebbe ritrovato con il motore revisionato, rimesso a nuovo, in sostituzione di un motore che aveva percorso circa km. 136.000 prima dell'intervento “Garanzia Mec”, richiese all'attore un contributo di €. 1.500,00.- , il quale gli fu da quest'ultimo corrisposto come da documento che mi si rammostra (doc. 9 fascicolo parte convenuta);
9. vero che la revisione del motore fu eseguita a proprie cure e spese dalla “Garanzia Mec”
10. vero che, il motore, una volta revisionato dall'officina fiduciaria di Garanzia Mec, veniva fatto pervenire all'autofficina IZ che aveva provveduto allo smontaggio dello stesso, la quale anche lo rimontò;
11. vero che gli interventi eseguiti sulla autovettura BMW tg. FK024XH di cui alla fattura n. 51 del 18/07/2023 dell'autofficina IZ, trattasi tutti di interventi di ordinaria manutenzione conseguenti all'usura del mezzo. 12. vero che, successivamente al 20 ottobre 2022, BMW Italia ebbe a richiamare l'autovettura BMW tg.
FK024XH acquistata dall'attore, per eseguire un intervento in garanzia;
– IZ TI – Viale V Giornate n. 1606 – Caronno Pertusella -
13. vero che il signor ME ha ignorato detto richiamo
Sui capitoli di prova dal n. 1 al n. 11 si indica a teste:
Sui capitoli di prova dal n. 4 al n. 13 si indicano a testi:
– Legale Rappresentante BMW Italia spa
– Avv. Alessandra Panico presso Garanzia Mec
pagina 3 di 7 Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande proposte da parte attrice per la prima volta in questa sede.
Motivi della decisione
ME OR AN conveniva in giudizio RR AN, quale titolare dell'impresa individuale D.P.
Automotive di RR IE, esercente l'attività di rivendita di autoveicoli usati, esponendo di avere da questi acquistato una BMW serie 3 tg. FH 024 XH immatricolata nel 2017 ed avente già percorsi 132.000 km, al prezzo di € 10.000,00, in forza di proposta di acquisto accettata in data 12.10.2022, per destinarla all'esercizio della propria attività professionale di tassista. Riferiva l'attore che il veicolo, appena dopo la consegna, manifestava malfunzionamenti che, nonostante plurimi interventi dell'officina cui contrattualmente competeva contrattualmente la prestazione di un servizio di assistenza post-vendita in garanzia (interventi che comportavano comunque esborsi a carico dell'acquirente attore), detti problemi del motore persistevano, tanto che il veicolo risultava, dopo prolungati fermi tecnici, inutilizzabile e veniva sostituito dall'acquirente stesso con l'acquisto di un altro mezzo. L'attore chiedeva, pertanto, la risoluzione del contratto per grave inadempimento del venditore e la condanna di questi alla restituzione del prezzo versato, pari a € 10.000,00 e al risarcimento dei danni subiti, relativi ai costi di riparazione sostenuti, al mancato guadagno derivante dal fermo tecnico del veicolo e ad una quota di
€ 10.000,00 sul prezzo di acquisto del nuovo autoveicolo. Si costituiva in giudizio il convenuto il quale contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Eccepiva in primo luogo il convenuto la decadenza dell'acquirente attore dalla garanzia della vendita e rilevava come le problematiche al motore denunciate dall'acquirente erano, in parte, legate alla normale usura (ed erano state risolte con interventi di sostituzione dei pezzi rovinati a spese sostenute dall'attore medesimo) ed in parte definitivamente risolti con la rigenerazione completa del motore avvenuta con l'intervento della garanzia contrattuale acquistata dal ME, con la compartecipazione (limitata a € 1.500,00) di questi, giustificata dal fatto che aveva così ottenuto un motore di fatto nuovo in sostituzione di un motore che aveva ormai percorso già 136 mila kilometri. Quanto alle ulteriori e successive problematiche denunciate esse non potevano assurgere a difetti del veicolo, non essendovi prova della loro riconducibilità allo stato del veicolo al momento della vendita, piuttosto che all'usura dello stesso e, in ogni caso, non erano state denunciate negli otto giorni dalla vendita, come richiesto dall'art. 1495 c.c. a pena di decadenza. Contestata la quantificazione dei danni esposta dall'attore, la convenuta concludeva come in atti. La causa veniva istruita con l'espletamento di c.t.u. sul seguente quesito: “accerti il c.t.u. il regolare funzionamento del veicolo oggetto di causa, effettuando le necessarie prove presso officina specializzata, previa acquisizione presso la Casa produttrice di tutta la documentazione relativa ai chilometri percorsi dal veicolo e agli interventi eseguiti sullo stesso;
accerti il c.t.u. la sussistenza dei problemi di funzionamento denunciati dall'attore negli atti di causa, la loro natura e la loro causa nonchè i rimedi (con relativi costi) necessari per l'eliminazione; tenti la conciliazione tra le parti”. Acquisita la relazione di c.t.u. e disattesa ogni altra istanza istruttoria, la causa giungeva in decisione ex art. 189 c.p.c. all'esito dell'udienza del 18.2.2025.
***
Le domande attoree sono fondate sul contratto di compravendita di un autoveicolo (un bene mobile registrato) e sulla garanzia del venditore per i vizi del bene venduto, ai sensi dell'art. 1490 c.c.. Deve escludersi l'applicabilità del codice del consumo (d.lg. n. 206/2005) in quanto il bene risulta acquistato dall'attore per soddisfare un interesse legato all'esercizio della propria attività professionale di tassista e non ricorrendo, pertanto, la qualità di consumatore di cui all'art. 3, d.lg. n. 206/2005. Nel giudizio avente ad oggetto l'esperimento dei rimedi apprestati contro i vizi e i difetti della cosa venduta, l'acquirente ha l'onere di provare, oltre che il rapporto contrattuale e il suo contenuto, l'esistenza dei vizi e dei difetti nonché l'esistenza, entità e causalità dei danni lamentati. In tal senso, deve infatti ricordarsi che, in tema di compravendita, l'obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente,
pagina 4 di 7 della "actio quanti minoris" o della "actio redhibitoria". Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l'onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno (Cass.,
Sez. 2 - , Ordinanza n. 9960 del 28/03/2022; Sez. Un. - , Sentenza n. 11748 del 03/05/2019).
Con riguardo alle difettosità di funzionamento accusate dall'acquirente a partire dal 22.11.2022, dopo poche settimane dalla consegna dell'auto, deve dirsi che non è stato possibile accertarne la sussistenza in modo diretto (per mezzo di accertamento tecnico) in quanto definitivamente superate dall'intervento di rigenerazione del motore eseguito da terzi previa attivazione della garanzia convenzionale. Proprio la presa in carico del problema da parte della società tenuta ad assicurare la suddetta garanzia, tuttavia, conduce a ritenere effettivamente esistente una difettosità del motore rientrante nella garanzia di legge, per la quale il venditore era evidentemente tenuto a rispondere ai sensi dell'art. 1490 c.c.. L'esecuzione dell'intervento, tuttavia, comportando l'eliminazione del vizio, impedisce l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto in relazione a tale difettosità.
Al rigetto della domanda di risoluzione del contratto consegue il rigetto della domanda di ripetizione del prezzo versato.
L'espletata c.t.u. ha accertato che il successivo malfunzionamento del motore era da imputarsi ad un diverso specifico difetto, in precedenza non manifestatosi, tanto da essere risolto con un intervento in garanzia, su richiamo della casa madre, puntualmente eseguito nel corso delle operazioni peritali. Anche con riguardo a tale successiva difettosità, denunciata dall'attore, si deve registrare l'eliminazione del vizio denunciato e, conseguentemente, l'infondatezza della domanda di risoluzione. Deve essere esaminata, pertanto, la sola domanda di risarcimento del danno, nelle sue diverse componenti.
Va esclusa, infatti, la decadenza dalla garanzia con riguardo alla difettosità riscontrata all'indomani della consegna dell'autovettura, sia in quanto risulta la tempestiva comunicazione al venditore dell'esistenza (v. doc. 17 di parte attrice) di un grave problema del veicolo (senza che sia esigibile dall'acquirente un'indagine e l'accertamento delle cause del malfunzionamento) sia in quanto lo stesso venditore riscontrava tale comunicazione indirizzando l'acquirente verso l'officina deputata all'esecuzione degli interventi in garanzia convenzionale. Deve tuttavia negarsi quale voce risarcitoria la somma di € 1.500,00 versata dall'acquirente quale contributo per la rigenerazione del motore a fronte della difettosità accertata. Infatti, la rigenerazione completa era intervento che avveniva su un motore con elevata percorrenza chilometrica che, pertanto, veniva, secondo una ragionevole previsione, ad acquisire caratteristiche e valore economico maggiore di quello avuto al momento della vendita. Pertanto, il contributo volontariamente pagato dall'acquirente appare giustificato da un correlativo vantaggio economico conseguito e non suscettibile di integrare un pregiudizio economico risarcibile ex art. 1223 c.c..
Le spese sostenute per le riparazioni anteriori a tale intervento non possono essere riconosciute sia perché afferenti a riparazioni (sostituzione cinghia e puleggia) che non è stato possibile accertare essere imputabili a vizi e difetti del veicolo sia in quanto non vi è prova alcuna dell'esborso sostenuto, avendo l'attore allegato unicamente fatture non quietanzate e contestando il convenuto l'esecuzione del pagamento.
Quanto al danno da fermo del veicolo a causa dei tempi richiesti dagli interventi di riparazione, l'attore ha esposto 150 giorni di fermo e considerato un reddito lordo giornaliero di € 100,00, giungendo a quantificare in € 15.000,00 il danno in questione. Il fermo dell'auto, per la riparazione in questione, perdurò dal 22.11.2022 al 5.4.2023, come documentato dai chilometraggi riportati dalla relazione di c.t.u., per un totale di giorni 134. Invero, alla stregua della documentazione fiscale allegata, emerge che nel 2022 l'attore conseguì un reddito d'impresa lordo di € 21.755,00. L'attore deduce la sostanziale inattività per tutto il periodo in cui non potè disporre dell'autovettura e, dunque, il predetto reddito va riferito a soli 11 mesi (fino al pagina 5 di 7 novembre 2022), per una quota giornaliera di € 66,00 (somma dalla quale andrebbero in ogni caso detratti i costi da sostenere per produrre il suddetto reddito, alla stregua del principio di effettività del danno). Osta al riconoscimento di tale voce di danno, tuttavia, la prova, anche solo presuntiva, che il reddito effettivo dell'attore abbia subito nei mesi di fermo una concreta riduzione imputabile all'indisponibilità del veicolo. Non vi è alcuna prova che dal mese di dicembre 2022 al mese di marzo 2023 l'attore non abbia svolto la propria attività di tassista, posto che l'indisponibilità del veicolo acquistato dal RR non esclude che detta attività sia stata svolta con un veicolo diverso. Non è stata allegata la dichiarazione fiscale relativa al periodo di imposta 2023, maggiormente interessato dal fermo, mentre i semplici prospetti riepilogativi degli incassi giornalieri sono privi di valore probatorio, come documenti formati dalla stessa parte interessata (peraltro recanti ricavi del tutto disallineati – senza alcuna spiegazione – rispetto a quelli delle dichiarazioni fiscali precedenti). Nessuno dei capitoli di prova dedotti dall'attore fornisce elementi, al di là della mera indisponibilità del veicolo, già nota, che possano far presumere il totale arresto dell'attività svolta e il mancato conseguimento di redditi nel periodo.
Va ricordato che il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo (Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 32946 del
17/12/2024).
Pur accedendo ad una liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., dunque, gli elementi addotti dall'attore, che ha sempre l'onere di provare gli elementi oggettivi sulla base dei quali fondare detta liquidazione equitativa (affinchè la stessa non sia arbitraria) non permettono di affermare la certa esistenza del pregiudizio evocato e la sua entità (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016). Quanto al preteso danno inerente l'acquisto di un veicolo nuovo, lo stesso non risulta causalmente imputabile al difetto risolto con la rigenerazione del motore in quanto detto acquisto avvenne nel giugno 2023, quando il problema in questione era stato completamente risolto, tanto che l'attore aveva percorso oltre trentamila chilometri con la vettura acquistata dal convenuto.
Con riguardo al danno conseguente al problema emerso successivamente, e risolto dalla rete di assistenza della casa madre, va invece evidenziato come l'attore, che questa volta si rivolgeva direttamente ad altra officina, non abbia mai denunciato il difetto al venditore, non potendosi ritenere valevole la denuncia relativa alle prime problematiche emerse, del tutto distinte e con diversa eziologia rispetto alle successive. Per detto problema tecnico, dunque, l'attore è incorso nella decadenza posta dall'art. 1495 c.c.. Conclusivamente, anche la domanda risarcitoria dell'attore va rigettata. Le spese, comprensive di quelle di c.t.u. e liquidate tenendo conto del valore della domanda pari a €
45.000,00, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree;
condanna l'attore al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite, liquidate in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge;
pone definitivamente a carico dell'attore le spese di c.t.u..
pagina 6 di 7 ST AR, 22 marzo 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
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