Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
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N. 40-1/2023 R. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Annachiara Di Paolo Presidente delegato
2) dott.ssa Angela Alborino Giudice
3) dott. Davide Visconti Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
DICHIARATIVA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
- art. 49 CCI- nel procedimento n. 40-1/2023 promosso nei confronti di:
Controparte_1
( ), avente come oggetto sociale “commercio al
[...] P.IVA_1 dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica”
All'udienza del 16 gennaio 2025, il Tribunale si è riservato per la decisione.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.12.2024 ha chiesto la dichiarazione di Parte_1 apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
, in relazione ad un'esposizione Controparte_1
debitoria, nei confronti del predetto creditore pari ad € 17.125,35, derivante da decreto ingiuntivo n. 9130 del 2024 del Tribunale di Milano, non opposto.
L'istruttoria veniva espletata disponendosi la comparizione della debitrice, in persona del legale rappresentante, alla quale veniva notificato il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
La società non si è costituita.
All'esito dell'istruttoria osserva il Tribunale che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.
Il Tribunale di Potenza è territorialmente competente a statuire sul proposto ricorso di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 27 CCI in quanto la società debitrice ha sede nel comune di Potenza.
Emerge poi la legittimazione passiva a carico della stessa, come evidenziato dalle risultanze del decreto ingiuntivo n. 9130 del 2024 del Tribunale di Milano, non opposto.
Quanto al presupposto oggettivo di cui all'art. 49 c. 5 CCI per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, è stata accertata nel corso dell'istruttoria l'esistenza di crediti insoluti per importi ben superiori alla soglia di euro trentamila.
Il credito del ricorrente è di € 17.125,35, inoltre dalla documentazione acquisita dalla
Cancelleria risulta una debitoria verso l' di € 13.862,27. CP_2
La debitoria complessiva è pari a € 30.987,62.
Ricorrono tutte le condizioni per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
La debitrice è assoggettabile alla procedura concorsuale, avendo svolto attività commerciale.
Quanto al presupposto soggettivo di cui agli artt. 2 c.1 lett. d), e 121, è da rilevare che il legislatore, confermando sul punto la precedente disciplina, ha posto un generale principio di assoggettabilità alla procedura concorsuale dell'imprenditore che esercita un'attività commerciale (art. 121 CCI).
Compete, quindi, a quest'ultimo fornire prova dell'esclusione dal novero dei soggetti assoggettabili alla procedura dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, mediante dimostrazione del “possesso congiunto” dei seguenti requisiti:
- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
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- ricavi, in qualunque modo risultuno, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
- un ammmontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro cinquecentomila.
Il concetto di ricavi lordi si identifica con il fatturato dell'impresa, ovvero con i ricavi delle vendite e delle prestazioni, senza incidenza dei costi e spese ad essi relativi;
per quanto riguarda l'altro requisito dimensionale dell'impresa, pur non ignorandosi gli aspetti problematici della esatta individuazione dell'attivo patrimoniale, si ritiene che esso si identifichi con l'attivo rappresentato dalla sommatoria delle seguenti voci contabili: immobilizzazioni materiali e immateriali al netto dei fondi di ammortamento, credito verso soci per versamenti ancora dovuti, attivo circolante costituito da rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, con l'esclusione delle eventuali azioni proprie, e disponibilità liquide.
Sul punto osserva il Collegio che la debitrice, non costituitasi, non ha dimostrato la mancanza del requisito soggettivo sopra descritto, e dalle risultanze istruttorie emergono elementi univoci per considerare la stessa assoggettabile a fallimento.
In particolare dalla visura risulta che la debitrice non ha mai depositato bilanci;
dalla documentazione acquisiti dall'Agenazia delle Entrate risulta che l'unica dichiarazione dei redditi è stata presentanta nel 2023, in tale dicharazione è compilata solo la parte relativa al forntespizio, tutti gli altri riquqdri sono vuoti, per cui il Tribunale non dispone di alcun dato contabile.
Quindi non vi è prova del superamento della presunzione di assoggettabilità alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Infine, vi è prova dello stato di insolvenza irreversibile della debitrice.
Ai fini della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale è necessario l'accertamento dello stato di insolvenza, da intendersi come una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività.
Tale verifica va compiuta sulla base di indici di natura soggettiva ed oggettiva, di cui va fornita evidenza in giudizio, essendo i primi rappresentati essenzialmente dalla condotta 4
del debitore che si sia sottratto al pagamento o si sia trovato nell'impossibilità di provvedervi in via spontanea o coattiva (es. irreperibilità, levata di protesti, esito negativo di procedure esecutive, pendenza di altri ricorsi per dichiarazione di fallimento), i secondi desumibili dalla documentazione contabile (bilanci, situazione patrimoniale aggiornata) comunque acquisita in giudizio.
Va aggiunto che, pur in presenza di indici di bilancio negativi, fra cui in primis uno sbilanciamento fra l'attivo ed il passivo patrimoniale, lo stato di insolvenza deve essere escluso quando, sulla scorta di una prognosi delle prospettive in concreto rappresentate dal debitore ancora operante sul mercato e non in liquidazione, sia possibile valutare positivamente l'andamento degli affari, il merito creditizio, la ricapitalizzazione dell'impresa, nonché la stessa pronta liquidabilità di risorse non indispensabili per l'operatività dell'impresa.
Nella fattispecie in esame è stata fornita adeguata prova di elementi comprovanti lo stato di decozione dell'imprenditore: la debitrice non è stata in grado di pagare un debito di importo non elevato;
il pignoramento ha avuto esito negativo.
Pertanto può ritenersi accertata una situazione di insolvenza della debitrice, che impone la dichiarazione dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a garanzia della par condicio creditorum.
Nella nomina del Curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI.
Nessuna statuizione va assunta in punto di spese di lite, dovendo il credito dei ricorrenti per spese di lite, di natura concorsuale, essere accertato in sede di verifica del passivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa,definitivamente pronunciando così provvede:
Dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
( , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante
Nomina la dott.ssa Annachiara Di Paolo giudice delegato alla procedura;
5
Nomina
Curatore l'avv. , che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Controparte_3
base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 15 maggio 2025 alle ore 10.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, invitando il curatore a depositare, in caso di previsione di insufficiente realizzo, istanza ai sensi dell'art. 209 CCI almeno venti giorni prima di tale 6
data, corredandola con una relazione sulle prospettive della liquidazione ed il parere del
Comitato dei Creditori;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201
CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI. 7
Così deciso in Potenza in camera di consiglio il 31 gennaio 2025
Il Presidente est. dott.ssa Annachiara Di Paolo