CASS
Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/04/2024, n. 17114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17114 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IL UC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/09/2023 del TRIBUNALE di PIACENZA udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17114 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 31/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1.11 Presidente del Tribunale di Piacenza ha respinto la opposizione proposta ai sensi dell'art. 99 D.Lgs. 115/2002 da IL LU avverso il provvedimento del Tribunale di Piacenza che, ai sensi degli artt.96 e 112 d.P.R. n.115/2002, aveva disposto la revoca /n'ammissione al gratuito patrocinio, provvisoriamente concessa con riserva di accertamenti sulle condizioni patrimoniali e sul tenore di vita del richiedente. Lo stesso Tribunale, acquisita nota dalla Questura di Piacenza dalla quale emergeva che il AR era Alt A sottoposto I,h, misura di prevenzione dell'avviso orale, ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 159/2011, disponeva la revoca dell'ammissione provvisoria. 2. In sede di opposizione il Presidente del Tribunale di Piacenza rilevava come la questione non andava esaminata sotto il profilo della incompatibilità del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato con la ricorrenza di una misura di prevenzione in atto, ma in relazione alla concreta sussistenza delle condizioni per essere ammessi al beneficio e sotto questo profilo evidenziava che, al momento della richiesta, il IL rientrava in una delle categorie previste dall'art.1 D.Lgs. n.159/2011 e così si poteva ragionevolmente affermare che lo stesso era percettore di redditi da attività illecite per essere abitualmente dedito a traffici delittuosi o vivendo abitualmente, anche solo in partei,di attività delittuose e, all'uopo richiamava giurisprudenza di legittimità che includeva i redditi da attività illecita tra i redditi computabili ai fini dell'ammissione al beneficio ai sensi degli artt.76 e 79 D.Lgs.115/2002. 3. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa del IL denunciando violazione di legge per erronea applicazione degli artt.76, 92, 96, 98 e 112 D.Lgs. 115/2002, nonché dell'art.2729 cod.civ., per avere ritenuto che la sottoposizione del IL all'avviso orale al momento della proposizione dell'istanza di gratuito patrocinio integri la mancanza originaria delle condizioni di reddito e quindi giustifichi la revoca del provvedimento di ammissione. Assume ancora vizio motivazionale risultante dal testo del provvedimento impugnato sul punto in quanto da nessuno degli elementi forniti nella comunicazione della Questura di Piacenza sarebbe stato possibile desumere, anche implicitamente o con ragionamento presuntivo, che il IL sia percettore di redditi illeciti o dedito ad attività illecite nel presente, tali da assicurargli risorse patrimoniali in eccesso rispetto ai limiti reddituali richiesti per l'ammissione al patrocinio e in assenza di ulteriore verifica, pure richiesta dall'art.96 dPR 309/90 sulle condizioni familiari o personali del richiedente, sul tenore di vita e le attività economiche di cui risulti titolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto il ragionamento operato dal Presidente del Tribunale di Piacenza si pone in contrasto con la L.s.ta disciplina del Testo Unico sulle spese di giustizia e sulla normativa dalla stessa richiamata. 2. Invero comma 2) D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 consente al giudice, il quale %kW che la dichiarazione depositata dal soggetto che chiede di essere ammesso al patrocinio a spese dello stato, possa risultare infedele, di predisporre specifiche verifiche sul tenore di vita, sulle condizioni personali e familiari dell'interessato, sulle attività economiche eventualmente svolte e sulle risultanze del casellario giudiziario, se del caso delegandole alla Guardia di Finanza (art.96 comma 2 T.U. cit.). 2.1 In ipotesi come la presente, in cui il richiedente risulta persona proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art.96/ comma 3 t T.U. cit., proprio in ragione della possibile contiguità del richiedente con fonti illecite di reddito, a promuovere le suddette verifiche, da delegarsi tra l'altro al Questore onde acquisire "informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte". 2.2 In sostanza, per i soggetti nei confronti dei quali si procede per reati di criminalità organizzata, ovvero per quelli sottoposti a misure di prevenzione, la disciplina relativa all'ammissione al patrocinio a spese dello stato richiede una verifica più accurata e penetrante sulla possibile ricorrenza di indici patrimoniali che consentano di fare ritenere superati i limiti reddituali previsti per l'ammissione al beneficio. 3. 'E chiaro peraltro che, a differenza di altre ipotesi, pure disciplinate nel DPR n.115/2002 (artt.91 lett.a e 76 comma 4 bis d.P.R. n.115/2002), l'adozione di una misura di prevenzione nei confronti del richiedente non costituisce una causa di esclusione dal beneficio, né comporta una presunzione iuris tantum di superamento dei limiti reddituali, con la conseguenza che, ai fini del rigetto della istanza, ovvero della revoca del beneficio eventualmente riconosciuto in via provvisoria, il giudice non può addurre il carattere ostativo della misura di prevenzione in essere, ma deve comunque valutare, come richiesto dall'art.96 commi 2 e 3 DPR n.115/2002, gli indici sintomatici da cui inferire che l'autocertificazione presentata non rispecchi la reale situazione reddituale e patrimoniale 2 dell'interessato e quindi deve considerare, sulle base delle informazioni acquisite dagli organi deputati, il tenore di vita del richiedente e gli altri indici di emersione di un possibile superamento della soglia richiesta per l'ammissione al beneficio. Nessuna presunzione pertanto è ammessa, qualora sia fondata esclusivamente sulla natura del reato per cui si procede, ovvero sulla applicazione di una misura di sicurezza personale. 3.1 A tale proposito ha affermato il S.C. che "ai fini dell'ammissibilità al gratuito patrocinio l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne la attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata" (sez. 4, n.3167 del 14/10/1999, Cavarchio Rv. 214882; sez.1, 3/06/2003, Musarò, Rv.225051; sez.4, n.53356 del 27/09/2016, Tilenni, Rv.268682; n.10152 del 13/01/2021, Pennestrì, Rv.280939), solo qualora ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla percezione di risorse economiche non compatibili con la misura dei redditi dichiarati (sez.4, n.4628 del 20/09/2017, Tortorella, Rv.271942). 4. Si deve affermare altresì che, in base agli stessi principi emergenti dalla normativa statale, ricorre in capo al giudice il dovere di esaminare, ai fini del giudizio sulla condizione di non abbienza, le prove che confermino o confutino la sostanziale percezione di redditi idonea ad incidere sulla predetta condizione. Invero anche la presunzione astrattamente disciplinata dall'art.76, comma 4-bis, d.P.R. n.115/2002 (Corte Cost. n.139 del 14-16 aprile 2010), pur ammettendo la prova contraria, non modifica il procedimento logico che, secondo la regola dettata dall'art.2729 cod. civ., il giudice è tenuto a seguire al fine di affermare l'inversione dell'onere della prova in ordine ai presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. Nella giurisprudenza della Suprema Corte è affermato che spetta al ricorrente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di non abbienza, e spetta al giudice verificare l'attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine;
tale iter argonnentativo presuppone, in ogni caso, la previa corretta individuazione delle presunzioni gravi, precise e concordanti la cui ammissione consenta di ritenere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, il superamento dei limiti di reddito prescritti dalla legge. 3 5. Nella fattispecie che occupa, il giudice dell'opposizione è pervenuto al divisamento espresso sulla base di una valutazione fondata su un pregiudizio di mendacio della autocertificazione avanzata nelle forme e nei tempi prescritti dalla disciplina speciale, al contempo prospettando la esistenza di ulteriori redditi provenienti da illecite attività senza peraltro esplicitare le valutazioni, di ordine presuntivo, che lo hanno condotto a tale conclusione. In particolare, non può certamente assumere rilievo indiziario il generico riferimento ai precedenti penali del reo, ovvero alla ricorrenza di una misura di prevenzione in essere, in ragione dell'insufficienza di un siffatto dato per ravvisare la costante fonte di sostentamento da attività delinquenziali. A tale proposito il S.C. ha affermato che il giudice deve tenere conto anche dei redditi da attività illecite percepiti dall'istante, la cui esistenza può essere provata anche ricorrendo a presunzioni semplici;
tuttavia, l'indicazione, ad opera della legge, di un limite reddituale al di sotto del quale l'imputato ha diritto al beneficio, impone al giudice di indicare sulla scorta di quali elementi si possa ritenere superata tale soglia. In termini ancora più generali è stata riconosciuta la insufficienza motivazionale che faccia riferimento alla possibile ricorrenza di redditi provenienti da attività illecite, atteso che il mero riferimento alla sussistenza di numerosi precedenti penali contro il patrimonio non consente di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio, ma è necessario che il giudice espliciti le ragioni per le quali l'istante debba ritenersi percettore di redditi, seppur non dichiarati e di provenienza illecita, attraverso il confronto tra il tenore di vita dello stesso e le dichiarazioni fiscali ((sez.4, n.15338 del 30/01/2020, IA TO Rv.278867), in quanto l'accertamento dei redditi deve avvenire secondo gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni semplici di cui all'art. 2724 cod. civ. tra le quali rientrano il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi e qualsiasi altro fatto indicativo della percezione di redditi illeciti (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non sufficiente, ai fini della revoca, la sopravvenuta condanna dell'istante per il delitto di associazione mafiosa in assenza della specificazione degli elementi fattuali dai quali desumere l'esistenza e la consistenza di redditi illeciti: sez.4, n.26056 del 24/07/2020, Schirone, Rv.280011). 6. Ne consegue che la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta nei confronti del IL si pone in contrasto con la disciplina normativa sopra richiamata (art.96 commi 2 e 3 D.P.R. 4 115/2002) e d'altro canto la prova logica utilizzata dal Presidente del tribunale di Piacenza, in sede di opposizione, è priva dei sopra menzionati requisiti di gravità, univocità e concordanza, ma tradisce una argomentazione apparente, in cui non vengono messi a confronto dati reddituali reali, sia pure presuntivi, e una adeguata verifica della ricorrenza di utilità economiche in favore del IL provenienti da illecite attività. 7. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Presidente del tribunale di Piacenza per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di Piacenza. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente/
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17114 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 31/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1.11 Presidente del Tribunale di Piacenza ha respinto la opposizione proposta ai sensi dell'art. 99 D.Lgs. 115/2002 da IL LU avverso il provvedimento del Tribunale di Piacenza che, ai sensi degli artt.96 e 112 d.P.R. n.115/2002, aveva disposto la revoca /n'ammissione al gratuito patrocinio, provvisoriamente concessa con riserva di accertamenti sulle condizioni patrimoniali e sul tenore di vita del richiedente. Lo stesso Tribunale, acquisita nota dalla Questura di Piacenza dalla quale emergeva che il AR era Alt A sottoposto I,h, misura di prevenzione dell'avviso orale, ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 159/2011, disponeva la revoca dell'ammissione provvisoria. 2. In sede di opposizione il Presidente del Tribunale di Piacenza rilevava come la questione non andava esaminata sotto il profilo della incompatibilità del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato con la ricorrenza di una misura di prevenzione in atto, ma in relazione alla concreta sussistenza delle condizioni per essere ammessi al beneficio e sotto questo profilo evidenziava che, al momento della richiesta, il IL rientrava in una delle categorie previste dall'art.1 D.Lgs. n.159/2011 e così si poteva ragionevolmente affermare che lo stesso era percettore di redditi da attività illecite per essere abitualmente dedito a traffici delittuosi o vivendo abitualmente, anche solo in partei,di attività delittuose e, all'uopo richiamava giurisprudenza di legittimità che includeva i redditi da attività illecita tra i redditi computabili ai fini dell'ammissione al beneficio ai sensi degli artt.76 e 79 D.Lgs.115/2002. 3. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa del IL denunciando violazione di legge per erronea applicazione degli artt.76, 92, 96, 98 e 112 D.Lgs. 115/2002, nonché dell'art.2729 cod.civ., per avere ritenuto che la sottoposizione del IL all'avviso orale al momento della proposizione dell'istanza di gratuito patrocinio integri la mancanza originaria delle condizioni di reddito e quindi giustifichi la revoca del provvedimento di ammissione. Assume ancora vizio motivazionale risultante dal testo del provvedimento impugnato sul punto in quanto da nessuno degli elementi forniti nella comunicazione della Questura di Piacenza sarebbe stato possibile desumere, anche implicitamente o con ragionamento presuntivo, che il IL sia percettore di redditi illeciti o dedito ad attività illecite nel presente, tali da assicurargli risorse patrimoniali in eccesso rispetto ai limiti reddituali richiesti per l'ammissione al patrocinio e in assenza di ulteriore verifica, pure richiesta dall'art.96 dPR 309/90 sulle condizioni familiari o personali del richiedente, sul tenore di vita e le attività economiche di cui risulti titolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto il ragionamento operato dal Presidente del Tribunale di Piacenza si pone in contrasto con la L.s.ta disciplina del Testo Unico sulle spese di giustizia e sulla normativa dalla stessa richiamata. 2. Invero comma 2) D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 consente al giudice, il quale %kW che la dichiarazione depositata dal soggetto che chiede di essere ammesso al patrocinio a spese dello stato, possa risultare infedele, di predisporre specifiche verifiche sul tenore di vita, sulle condizioni personali e familiari dell'interessato, sulle attività economiche eventualmente svolte e sulle risultanze del casellario giudiziario, se del caso delegandole alla Guardia di Finanza (art.96 comma 2 T.U. cit.). 2.1 In ipotesi come la presente, in cui il richiedente risulta persona proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art.96/ comma 3 t T.U. cit., proprio in ragione della possibile contiguità del richiedente con fonti illecite di reddito, a promuovere le suddette verifiche, da delegarsi tra l'altro al Questore onde acquisire "informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte". 2.2 In sostanza, per i soggetti nei confronti dei quali si procede per reati di criminalità organizzata, ovvero per quelli sottoposti a misure di prevenzione, la disciplina relativa all'ammissione al patrocinio a spese dello stato richiede una verifica più accurata e penetrante sulla possibile ricorrenza di indici patrimoniali che consentano di fare ritenere superati i limiti reddituali previsti per l'ammissione al beneficio. 3. 'E chiaro peraltro che, a differenza di altre ipotesi, pure disciplinate nel DPR n.115/2002 (artt.91 lett.a e 76 comma 4 bis d.P.R. n.115/2002), l'adozione di una misura di prevenzione nei confronti del richiedente non costituisce una causa di esclusione dal beneficio, né comporta una presunzione iuris tantum di superamento dei limiti reddituali, con la conseguenza che, ai fini del rigetto della istanza, ovvero della revoca del beneficio eventualmente riconosciuto in via provvisoria, il giudice non può addurre il carattere ostativo della misura di prevenzione in essere, ma deve comunque valutare, come richiesto dall'art.96 commi 2 e 3 DPR n.115/2002, gli indici sintomatici da cui inferire che l'autocertificazione presentata non rispecchi la reale situazione reddituale e patrimoniale 2 dell'interessato e quindi deve considerare, sulle base delle informazioni acquisite dagli organi deputati, il tenore di vita del richiedente e gli altri indici di emersione di un possibile superamento della soglia richiesta per l'ammissione al beneficio. Nessuna presunzione pertanto è ammessa, qualora sia fondata esclusivamente sulla natura del reato per cui si procede, ovvero sulla applicazione di una misura di sicurezza personale. 3.1 A tale proposito ha affermato il S.C. che "ai fini dell'ammissibilità al gratuito patrocinio l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne la attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata" (sez. 4, n.3167 del 14/10/1999, Cavarchio Rv. 214882; sez.1, 3/06/2003, Musarò, Rv.225051; sez.4, n.53356 del 27/09/2016, Tilenni, Rv.268682; n.10152 del 13/01/2021, Pennestrì, Rv.280939), solo qualora ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla percezione di risorse economiche non compatibili con la misura dei redditi dichiarati (sez.4, n.4628 del 20/09/2017, Tortorella, Rv.271942). 4. Si deve affermare altresì che, in base agli stessi principi emergenti dalla normativa statale, ricorre in capo al giudice il dovere di esaminare, ai fini del giudizio sulla condizione di non abbienza, le prove che confermino o confutino la sostanziale percezione di redditi idonea ad incidere sulla predetta condizione. Invero anche la presunzione astrattamente disciplinata dall'art.76, comma 4-bis, d.P.R. n.115/2002 (Corte Cost. n.139 del 14-16 aprile 2010), pur ammettendo la prova contraria, non modifica il procedimento logico che, secondo la regola dettata dall'art.2729 cod. civ., il giudice è tenuto a seguire al fine di affermare l'inversione dell'onere della prova in ordine ai presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. Nella giurisprudenza della Suprema Corte è affermato che spetta al ricorrente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di non abbienza, e spetta al giudice verificare l'attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine;
tale iter argonnentativo presuppone, in ogni caso, la previa corretta individuazione delle presunzioni gravi, precise e concordanti la cui ammissione consenta di ritenere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, il superamento dei limiti di reddito prescritti dalla legge. 3 5. Nella fattispecie che occupa, il giudice dell'opposizione è pervenuto al divisamento espresso sulla base di una valutazione fondata su un pregiudizio di mendacio della autocertificazione avanzata nelle forme e nei tempi prescritti dalla disciplina speciale, al contempo prospettando la esistenza di ulteriori redditi provenienti da illecite attività senza peraltro esplicitare le valutazioni, di ordine presuntivo, che lo hanno condotto a tale conclusione. In particolare, non può certamente assumere rilievo indiziario il generico riferimento ai precedenti penali del reo, ovvero alla ricorrenza di una misura di prevenzione in essere, in ragione dell'insufficienza di un siffatto dato per ravvisare la costante fonte di sostentamento da attività delinquenziali. A tale proposito il S.C. ha affermato che il giudice deve tenere conto anche dei redditi da attività illecite percepiti dall'istante, la cui esistenza può essere provata anche ricorrendo a presunzioni semplici;
tuttavia, l'indicazione, ad opera della legge, di un limite reddituale al di sotto del quale l'imputato ha diritto al beneficio, impone al giudice di indicare sulla scorta di quali elementi si possa ritenere superata tale soglia. In termini ancora più generali è stata riconosciuta la insufficienza motivazionale che faccia riferimento alla possibile ricorrenza di redditi provenienti da attività illecite, atteso che il mero riferimento alla sussistenza di numerosi precedenti penali contro il patrimonio non consente di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio, ma è necessario che il giudice espliciti le ragioni per le quali l'istante debba ritenersi percettore di redditi, seppur non dichiarati e di provenienza illecita, attraverso il confronto tra il tenore di vita dello stesso e le dichiarazioni fiscali ((sez.4, n.15338 del 30/01/2020, IA TO Rv.278867), in quanto l'accertamento dei redditi deve avvenire secondo gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni semplici di cui all'art. 2724 cod. civ. tra le quali rientrano il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi e qualsiasi altro fatto indicativo della percezione di redditi illeciti (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non sufficiente, ai fini della revoca, la sopravvenuta condanna dell'istante per il delitto di associazione mafiosa in assenza della specificazione degli elementi fattuali dai quali desumere l'esistenza e la consistenza di redditi illeciti: sez.4, n.26056 del 24/07/2020, Schirone, Rv.280011). 6. Ne consegue che la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta nei confronti del IL si pone in contrasto con la disciplina normativa sopra richiamata (art.96 commi 2 e 3 D.P.R. 4 115/2002) e d'altro canto la prova logica utilizzata dal Presidente del tribunale di Piacenza, in sede di opposizione, è priva dei sopra menzionati requisiti di gravità, univocità e concordanza, ma tradisce una argomentazione apparente, in cui non vengono messi a confronto dati reddituali reali, sia pure presuntivi, e una adeguata verifica della ricorrenza di utilità economiche in favore del IL provenienti da illecite attività. 7. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Presidente del tribunale di Piacenza per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di Piacenza. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente/