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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/10/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5988 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/02/1989, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Filippo Liscia, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
28/09/1991, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Filippo Liscia, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
TO SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 15/10/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Guspini, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) il figlio verrà affidato a entrambi i genitori, i quali continueranno Persona_1
a esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per lo stesso, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali, mentre, limitatamente alle decisioni su questioni di minore e ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
2) sarà collocato in via prevalente presso la madre e avrà la residenza Per_1 anagrafica presso il domicilio materno.
3) Nella casa coniugale, a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione, ovvero dalla data che sarà fissata per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis 51, c.2 c.p.c., risiederanno stabilmente la Sig.ra unitamente al figlio minorenne, mentre il CP_1
Sig. acquisirà diversa residenza. Parte_1
4) trascorrerà il tempo con il padre secondo le seguenti modalità: Per_1
Pag. 2 di 5 - durante l'anno scolastico, ogni martedì e ogni giovedì, a partire dal termine delle attività scolastiche e sino al termine della cena.
In tali giornate sarà cura del padre riaccompagnare il minore presso il domicilio materno entro le ore 21:30.
Quanto ai fine settimana, si conviene che il minore li trascorrerà in modo alternato con ciascun genitore, con decorrenza dal venerdì all'uscita di scuola, ovvero dalle ore 17:00 in caso di assenza scolastica, fino alla domenica sera alle ore 19:00, con presa in carico e riaccompagnamento a cura del genitore interessato per quel turno.
- Per quanto concerne le vacanze estive, le parti stabiliscono che il figlio trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore.
Tali periodi dovranno essere concordati entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo conto delle esigenze lavorative e familiari di entrambi i genitori e dell'interesse del minore a una distribuzione equilibrata dei tempi.
In mancanza di accordo, si conviene sin d'ora che il minore trascorrerà la prima e la terza settimana di agosto con la madre e la seconda e la quarta settimana di agosto con il padre.
- In merito alle festività natalizie, si prevede che le stesse siano suddivise in due periodi di pari durata: il primo periodo, che va dal termine delle attività scolastiche fino alle ore 14:00 del giorno 30 dicembre, sarà trascorso con uno dei genitori, mentre il secondo periodo, che va dalle ore 14:00 del giorno 30 dicembre fino alla ripresa della scuola, sarà trascorso con l'altro genitore, con alternanza annuale.
- Il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Analogamente, le altre festività infrasettimanali, quali, ad esempio, l'Epifania, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, Ognissanti e l'Immacolata, verranno trascorse dal minore ad anni alterni con ciascun genitore.
- Il compleanno del figlio sarà trascorso alternativamente di anno in anno con ciascun genitore, salvo diverso accordo per una celebrazione congiunta.
I compleanni dei genitori, invece, saranno trascorsi con il genitore festeggiato, compatibilmente con le esigenze scolastiche del minore e con la logistica familiare.
5) Entrambi i genitori si impegnano a garantire al figlio la possibilità di mantenere un rapporto affettivo stabile e sereno con ciascuno di loro, anche mediante contatti telefonici o videochiamate nei periodi di mancata convivenza, in orari rispettosi delle esigenze scolastiche e delle abitudini quotidiane del minore.
Nessuno dei genitori dovrà ostacolare o interferire con tali comunicazioni.
Pag. 3 di 5 6) Ciascun genitore si farà carico del 50% delle spese extra assegno relative al figlio, tra cui:
- le spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- le spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) i trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
- le spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) i libri di testo;
c) il materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) la dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) l'assicurazione scolastica;
f) il fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) le gite scolastiche senza pernottamento;
h) le spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- le spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- le spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) il tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- le spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); e) babysitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Pag. 4 di 5 7) A titolo di contributo al mantenimento del figlio il padre verserà entro il Per_1 giorno 15 di ogni mese alla madre la somma di € 300,00, comprensivo dell'Assegno Unico Universale, che sarà richiesto e percepito integralmente dalla Sig.ra CP_1
L'importo del contributo di mantenimento sarà annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT.
8) Il Sig. verserà alla Sig.ra quale assegno di Parte_1 CP_1 mantenimento per la coniuge l'importo di € 200,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 09/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5988 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/02/1989, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Filippo Liscia, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
28/09/1991, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Filippo Liscia, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
TO SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 15/10/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Guspini, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) il figlio verrà affidato a entrambi i genitori, i quali continueranno Persona_1
a esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per lo stesso, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali, mentre, limitatamente alle decisioni su questioni di minore e ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
2) sarà collocato in via prevalente presso la madre e avrà la residenza Per_1 anagrafica presso il domicilio materno.
3) Nella casa coniugale, a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione, ovvero dalla data che sarà fissata per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis 51, c.2 c.p.c., risiederanno stabilmente la Sig.ra unitamente al figlio minorenne, mentre il CP_1
Sig. acquisirà diversa residenza. Parte_1
4) trascorrerà il tempo con il padre secondo le seguenti modalità: Per_1
Pag. 2 di 5 - durante l'anno scolastico, ogni martedì e ogni giovedì, a partire dal termine delle attività scolastiche e sino al termine della cena.
In tali giornate sarà cura del padre riaccompagnare il minore presso il domicilio materno entro le ore 21:30.
Quanto ai fine settimana, si conviene che il minore li trascorrerà in modo alternato con ciascun genitore, con decorrenza dal venerdì all'uscita di scuola, ovvero dalle ore 17:00 in caso di assenza scolastica, fino alla domenica sera alle ore 19:00, con presa in carico e riaccompagnamento a cura del genitore interessato per quel turno.
- Per quanto concerne le vacanze estive, le parti stabiliscono che il figlio trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore.
Tali periodi dovranno essere concordati entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo conto delle esigenze lavorative e familiari di entrambi i genitori e dell'interesse del minore a una distribuzione equilibrata dei tempi.
In mancanza di accordo, si conviene sin d'ora che il minore trascorrerà la prima e la terza settimana di agosto con la madre e la seconda e la quarta settimana di agosto con il padre.
- In merito alle festività natalizie, si prevede che le stesse siano suddivise in due periodi di pari durata: il primo periodo, che va dal termine delle attività scolastiche fino alle ore 14:00 del giorno 30 dicembre, sarà trascorso con uno dei genitori, mentre il secondo periodo, che va dalle ore 14:00 del giorno 30 dicembre fino alla ripresa della scuola, sarà trascorso con l'altro genitore, con alternanza annuale.
- Il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Analogamente, le altre festività infrasettimanali, quali, ad esempio, l'Epifania, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, Ognissanti e l'Immacolata, verranno trascorse dal minore ad anni alterni con ciascun genitore.
- Il compleanno del figlio sarà trascorso alternativamente di anno in anno con ciascun genitore, salvo diverso accordo per una celebrazione congiunta.
I compleanni dei genitori, invece, saranno trascorsi con il genitore festeggiato, compatibilmente con le esigenze scolastiche del minore e con la logistica familiare.
5) Entrambi i genitori si impegnano a garantire al figlio la possibilità di mantenere un rapporto affettivo stabile e sereno con ciascuno di loro, anche mediante contatti telefonici o videochiamate nei periodi di mancata convivenza, in orari rispettosi delle esigenze scolastiche e delle abitudini quotidiane del minore.
Nessuno dei genitori dovrà ostacolare o interferire con tali comunicazioni.
Pag. 3 di 5 6) Ciascun genitore si farà carico del 50% delle spese extra assegno relative al figlio, tra cui:
- le spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- le spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) i trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
- le spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) i libri di testo;
c) il materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) la dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) l'assicurazione scolastica;
f) il fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) le gite scolastiche senza pernottamento;
h) le spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- le spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- le spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) il tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- le spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); e) babysitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Pag. 4 di 5 7) A titolo di contributo al mantenimento del figlio il padre verserà entro il Per_1 giorno 15 di ogni mese alla madre la somma di € 300,00, comprensivo dell'Assegno Unico Universale, che sarà richiesto e percepito integralmente dalla Sig.ra CP_1
L'importo del contributo di mantenimento sarà annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT.
8) Il Sig. verserà alla Sig.ra quale assegno di Parte_1 CP_1 mantenimento per la coniuge l'importo di € 200,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 09/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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