CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 26/02/2026, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1778/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente e Relatore RENZULLI CARMINE, Giudice BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5240/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10826/3/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI - pubblicata il 18/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51624890 IMU 2019
A seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 701/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello Appellato: nessuno si è costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 aveva impugnato l'avviso di accertamento, indicato in epigrafe e relativo all'omesso pagamento dell'IMU, annualità 2023, in relazione a ciascuna delle 14 unità immobiliari in Napoli in esso indicate. In particolare il ricorrente aveva eccepito il mancato riconoscimento del beneficio dell'agevolazione per abitazione principale in relazione all'immobile di cui la numero 1)
Nominativo_1dell'atto di accertamento, trattandosi di abitazione occupata dal fratello , comproprietario al 50%.
Con riguardo all'immobile indicato al n. 5 dell'accertamento il ricorrente aveva poi rappresentato che lo stesso era occupato dal cugino, pur'esso comproprietario;
le altre abitazioni risultavano invece tutte disabitate in quanto fatiscenti e abbandonate. Quindi, quanto innanzi precisato e dedotto, il contribuente aveva rappresentato che, a seguito di divisione ereditaria era divenuto proprietario di 3 sole unità delle 14 indicate nell'atto opposto. Il ricorrente, inoltre, aveva eccepito la carenza di legittimazione della società Resistente_1 s.r.l. a emettere l'atto e che la stessa si era costituita il 27 febbraio 2025 rispetto all'udienza di discussione fissata per il 7 marzo 2025; di aver poi solo in data 28 febbraio depositato ulteriore memoria e documentazione. Quindi il contribuente depositava memorie con le quali eccepiva l'inammissibilità della costituzione della resistente per tardività ed altra successiva in data 6 marzo 2025 con la quale, ribadita l'inammissibilità della costituzione della resistente per tardività, instava per un rinvio della trattazione per replicare alla ulteriore memoria della resistente. All'udienza del 7 marzo 2025, la Corte disponeva il rinvio della trattazione a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte di Cassazione sulla legittimazione della soc. Napoli
Resistente_1 s.r.l. a emettere gli avvisi di accertamento.
Alla pubblica udienza del 6 giugno 2025, nessuna parte comparsa, la CGT di primo grado di Napoli in funzione collegiale, emetteva la sentenza n.10826/3/25, poi depositata il 18 giugno
2025, con la quale accoglieva parzialmente il ricorso e compensava le spese di lite.
Così di seguito la sentenza sopra richiamata ha motivato la propria decisione: «I) La Corte, esaminati gli atti, preliminarmente rileva che una parte resistente può costituirsi sino all'udienza di trattazione, in quanto nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse. La mera proposizione di difese e questioni di diritto non è preclusa, pur in presenza di tardiva costituzione, essendo prevista, nel processo tributario, la decadenza delle eccezioni non rilevabili di ufficio (Cass. 30388/2024). II) Sempre in via preliminare, e in relazione al motivo di ricorso con il quale il ricorrente ha eccepito la
Resistente_1carenza di legittimazione attiva di “ S.r.l.” in ordine all'attività di accertamento/ riscossione, la Corte rileva che, nelle more del giudizio, la L. 21 febbraio 2025,
n. 15 (in G.U. 24/02/2025, n. 45) di conversione del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. decreto 'milleproroghe 2025'), con la quale è stato previsto (art. 3 co. 14 septies) quanto segue: “Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n.
101, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”. Il legislatore è dunque direttamente intervenuto, con norma dichiaratamente interpretativa (Cass. 7495/2025), chiarendo che gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo, come
Resistente_1 s.r.l. sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario Municipia s.p.a., comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalla predetta società. Ne consegue che la soc.
Resistente_1 s.r.l. aveva il potere di emettere l'accertamento impugnato. III) In relazione al merito del ricorso, la Corte rileva quanto segue, in relazione a ciascuna delle 14 Indirizzo_1unità accertate, e seguendo il numero d'ordine nell'accertamento: 1)
. L'immobile risulta tassato quale 50% di proprietà, in quanto l'altro 50% è di proprietà del fratello del ricorrente, che ivi risiede, a differenza del ricorrente che risiede in Luogo_1. Il ricorrente assume di aver diritto all'esenzione, in quanto l'immobile è occupato da un familiare. Al riguardo, la Corte di Cassazione con sentenza con sentenza n.
9280/2025 ha affermato: "L'utilizzazione del bene (quale abitazione principale) deve essere effettuata da parte del proprietario (o di titolare di diritto reale) e non di terzi (vedi Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8073 del 21/03/2019, Rv. 653398 - 01 e Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19773 del
23/07/2019, Rv. 654969 - 01, per l'esenzione ex art. 7, primo comma, lettera a, D.Lgs. n. 504 del 1992; Sez. 5, n. 4530 del 2024, Rv. 670367)". Successivamente, con sentenza n. 9430/2025 la Corte di Cassazione ha affermato: “In tema di imposta comunale sugli immobili,
l'esenzione introdotta dall'art. 1 del d.l. n. 93 del 2008, conv. dalla l. n. 126 del 2008, non si applica al titolare pro quota del diritto di proprietà sull'immobile, nel quale egli ed il suo nucleo familiare non dimorino stabilmente e non vi abbiano la residenza anagrafica.” (v.Sez. 5 – ,
Ordinanza n. 24462 del 08/08/2022, Rv. 665784 – 01). Il ricorrente, risiedendo in altro Comune, è tenuto a corrispondere l'IMU in relazione al 50% di quota di proprietà, e il relativo
Indirizzo_2ricorso deve essere rigettato. 2) , con una quota di comproprietà del 33%. Il cespite rientra tra quelli oggetto dell'atto di divisione del 7 agosto Nominativo_22023 per notaio , depositato dal ricorrente, dal quale risulta che il cespite già in compropietà del ricorrente nella misura del 33% è stato assegnato con tale atto per l'intera piena proprietà al ricorrente e, pertanto l'imposta accertata, sia pure con riferimento per tutti i Indirizzo_312 mesi alla quota del 33% è dovuta e il ricorso deve essere rigettato 3)
con una quota di comproprietà del 33%. Il cespite ha formato oggetto dell'atto di divisione del 7 agosto 2023, con il quale la quota di comproprietà del ricorrente è stata attribuita alla sorella Nominativo_3. L'imposta è dovuta per i sette mesi dal gennaio al luglio
2023 e, quindi, il ricorso può essere parzialmente accolto in relazione all'imposta accertata
Indirizzo_4da agosto a dicembre, mentre deve essere rigettato per il resto. 4)
con una quota di comproprietà del 33%. Il cespite ha formato oggetto dell'atto di divisione del 7 agosto 2023, con il quale la quota di comproprietà del ricorrente è
Nominativo_3stata attribuita alla sorella . L'imposta è dovuta per i sette mesi dal gennaio al luglio
2023 e, quindi, il ricorso può essere parzialmente accolto in relazione all'imposta accertata Indirizzo_5da agosto a dicembre, mentre deve essere rigettato per il resto. 5)
con una quota di comproprietà del 6,66 %. Il cespite non rientra tra quelli oggetto dell'atto di divisione del 7 agosto 2023. Il ricorrente assume che l'immobile è occupato dal cugino, comproprietario. Al riguardo, la Corte, rilevato che il ricorrente non è residente ivi,
Luogo_1bensì a , non può che richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n.
Indirizzo_69430/2025 e il relativo ricorso deve essere rigettato. 6) , con una quota di comproprietà del 6,66 %. Il cespite non rientra tra quelli oggetto dell'atto di Indirizzo_7divisione del 7 agosto 2023, Il relativo ricorso deve essere rigettato. 7)
, con una quota di proprietà del 100 %. Il cespite non rientra tra quelli oggetto dell'atto di divisione del 7 agosto 2023. Il relativo ricorso deve essere rigettato. 8) Indirizzo_8, con una quota di proprietà del 100 %. Il cespite non rientra tra quelli oggetto dell'atto di divisione del 7 agosto 2023. Il relativo ricorso deve
Indirizzo_9essere rigettato. 9) , con una quota di comproprietà del 33%. Il cespite ha formato oggetto dell'atto di divisione del 7 agosto 2023, con il quale la
Nominativo_1quota di comproprietà del 33% del ricorrente è stata attribuita al fratello . L'imposta è dovuta per i sette mesi dal gennaio al luglio 2023 e, quindi, il ricorso può essere parzialmente accolto in relazione all'imposta accertata da agosto a dicembre, mentre deve
Indirizzo_10essere rigettato per il resto. 10) , con una quota di comproprietà del 33%. Il cespite non rientra tra quelli oggetto dell'atto di divisione del 7
Indirizzo_11agosto 2023. Il relativo ricorso deve essere rigettato. 11) con una quota di comproprietà del 33%. Il cespite ha formato oggetto dell'atto di divisione del 7 agosto 2023, con il quale la quota di comproprietà del ricorrente del 33% è stata attribuita al
Nominativo_1fratello . L'imposta è dovuta per i sette mesi dal gennaio al luglio 2023 e, quindi, il ricorso può essere parzialmente accolto in relazione all'imposta accertata da agosto a dicembre, mentre deve essere rigettato per il resto. 12) Indirizzo_12 con una quota di comproprietà del 33%. Il cespite non rientra tra quelli oggetto dell'atto di indirizzo_13divisione del 7 agosto 2023. Il relativo ricorso deve essere rigettato. 13)
, con una quota di comproprietà del 33%. Il cespite rientra tra quelli oggetto dell'atto di divisione del 7 agosto 2023, depositato dal ricorrente, dal quale risulta che il cespite è stato assegnato in piena proprietà al ricorrente e, pertanto l'imposta accertata, sia pure con riferimento per tutti i 12 mesi alla quota del 33%, è dovuta e il ricorso deve essere indirizzo_14rigettato 14) con una quota di comproprietà del 6,6%. Il cespite non rientra tra quelli oggetto dell'atto di divisione del 7 agosto 2023. Il relativo ricorso deve essere rigettato. IV) In merito alle unità non occupate dal fratello e dal cugino, il ricorrente ha dedotto che sono disabitate, perchè abbandonate e fatiscenti, tuttavia il ricorrente nulla ha documento in questa sede e, per di più nulla ha documento in merito alla prescritta comunicazione al Comune dello stato di inagibilità. Infatti, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 1016/2023 ha affermato: “2.1. in forza dell'art 13, comma 3 lett. b) del d.lgs. 201/2011 è riconosciuta la riduzione dell'IMU nella misura del 50% «per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'Inagibilità' o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà' di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione». V) Inoltre, il ricorrente ha esposto che, a seguito di divisione ereditaria, è divenuto proprietario di solo 3 unità. Al riguardo, la Corte rileva che dall'atto del 7 agosto 2023 risulta che 2 unità sono quelle riportate al n. 2 e al n.13, mentre la terza unità
Luogo_1indicate nell'atto è sita nel Comune di e, ovviamente, non è ricompresa luogo_2nell'accertamento impugnato, che riguarda 14 unità site nel Comune di . VI) In conclusione, il ricorso può essere accolto parzialmente, in relazione ai cespiti di cui ai nn. 3,
4, 9, e 11, limitatamente all'imposta da agosto a dicembre 2023, mentre deve essere rigettato nel resto. Per quanto riguarda il regime delle spese, la Corte ritiene che possano essere compensate, tenuto conto che solo nel corso del giudizio il legislatore è intervenuto, con norma dichiaratamente interpretativa, chiarendo che gli atti di accertamento e di
Resistente_1riscossione emessi dalle società di scopo, come la resistente s.r.l., sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario».
Con l'atto di appello il contribuente in via preliminare chiedeva di sospendere il giudizio in quanto era stata sollevata in altri procedimenti eccezione di costituzionalità in ordine ai poteri della Resistente_1 S.r.l.; nel merito contestava la decisione di primo grado in quanto nell'anno di imposta gli immobili in questione non erano stati ripartiti tra gli eredi.
Inoltre, l'Ente impositore non aveva fornito prova che gli immobili fossero occupati da inquilini e non già dai proprietari degli immobili ereditati e che in base alla sentenza della Consulta
n.209/22 del 13 ottobre 2022 gli immobili ereditati ove risiedono gli eredi non possono essere soggetti a tassazione IMU. L'atto di appello ha concluso per l'accoglimento dello stesso, con vittoria di spese da distrarre al difensore dichiaratosi antistatario.
Nessuna parte si è costituita per resistere all'appello. Alla odierna udienza, sentito il relatore, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto innanzi esposto e ricostruito in termini fattuali, va detto che nel merito l'appello è infondato e come tale va rigettato, dovendosi ribadire la legittimità dell'avviso di accertamento opposto, nei termini accertati dalla sentenza della Corte di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso in relazione ai cespiti di cui ai nn. 3, 4, 9, e 11 dell'avviso, limitatamente all'imposta da agosto a dicembre 2023, rigettandolo invece nel resto. E, invero, va rilevata l'estrema inconferenza dei motivi illustrati nell'atto di appello, rispetto ai quali deve osservarsi che la decisione assunta dalla Corte di Giustizia di primo grado si è basata su un percorso argomentativo chiaro ed esaustivo, pervenendo a una corretta conclusione avendo valutato il merito della causa sia sotto il profilo logico-formale che della correttezza giuridica, rispondendo alle eccezioni sollevate dal ricorrente e sostanzialmente riproposte anche in appello, senza tuttavia in concreto confrontarsi con la sentenza impugnata che, invece, aveva analiticamente e singolarmente vagliato la posizione di ciascuno degli immobili in contestazione. Dunque, le conclusioni cui è pervenuta la sentenza di primo grado – volutamente riportate integralmente nel capo dello svolgimento del processo in quanto pienamente condivise per essere scevre da vizi logico-giuridici – non meritano di essere rettificate, intendendo questa Corte pervenire ad un giudizio di doppia conformità proprio riallacciandosi alle argomentazioni del primo giudice, sia pure con le ulteriori precisazioni e integrazioni motivazionali che seguono e che riaffermano quelle di primo grado, che cioè utilizzando gli stessi criteri e valutazioni delle prove, oltre altri elementi, portano a ritenere le due sentenze come un unico corpo decisionale, per l'appunto integrante una “doppia conforme”.
Dunque, anche per ragioni di sintesi, vanno richiamate le motivazioni esposte nella sentenza appellata che in questa sede sono confermate e fatte proprie da questo collegio di secondo grado, costituendo ormai jus receptum la possibilità di motivare per relationem, dovendosi ricordare che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito, addirittura con riguardo alla sentenza riproduttiva delle argomentazioni di un atto di parte, pur senza niente aggiungervi, che essa non è nulla, ove le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino esposte in modo chiaro (cfr. Cass., sez. un., 16 gennaio 2015, n. 642). Tale conclusione ben può estendersi anche all'ipotesi in cui si operi riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, posto che il giudice dell'impugnazione ben può aderire a quella, senza necessità, ove la condivida, di ripetere necessariamente tutti gli argomenti a sostegno della decisione o di rinvenirne altri (in tal senso Cass. civ., sez. I,
26/05/2016, n. 10937). Orbene, in primo luogo non può non confermarsi il punto della sentenza di prime cure laddove ha sostenuto che gli «atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di
Resistente_1scopo, come s.r.l. sono da considerare legittimi», statuizione che nel presente grado di giudizio resta ancora valida, nulla sul punto rilevando che in altri procedimenti ne sia stata disposta la sospensione per essere stata sollevata questione di costituzionalità, ritenuta invece non condivisibile da questa Corte che pienamente aderisce alla lettura interpretativa data sul tema dalla Suprema Corte con la sentenza n. 7495/202.
Ancora, poi, va confermato l'assunto reso in sentenza circa il fatto che «parte resistente può costituirsi sino all'udienza di trattazione, in quanto nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità», essendo principio di diritto ormai consolidato che tale situazione comporta solo preclusioni nello svolgere attività processuali, nella specie di fatto non effettuate.
Nel richiedere poi la riforma della sentenza di prime cure, come già sopra stigmatizzato, l'atto di appello non si è affatto confrontato con la motivazione di questa, ma ha mirato ad allargare il thema decidendum, fornendo una personale ed errata lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 209/22 del 13 ottobre 2022; con tale decisione, come noto, il Giudice delle leggi in tema di agevolazioni sull'imposta municipale propria per la prima casa ha riscritto la definizione di abitazione principale, determinandola come il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia. La conseguenza del dictum in narrativa, dunque, resta quella di rendere legittima l'esenzione dall'IMU per l'abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare, sia all'interno dello stesso territorio comunale, sia in Comuni diversi, ma non già, come vorrebbe l'appellante, anche quella di rendere con una sorta di automatismo non soggetti a tassazione IMU gli immobili ereditati ove risiedono gli eredi. Sempre frutto di una lettura palesemente errata della nota sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale è ancora la circostanza che l'immobile era occupato dal fratello del ricorrente e dal suo nucleo familiare e che, pertanto, essendo il ricorrente germano dell'occupante non era tenuto al pagamento dell'imposta, ancorché fosse comproprietario dell'immobile.
Gli ulteriori motivi di gravame sono assolutamente infondati o inammissibili: gli immobili indicati nell'atto impugnato nell'anno in contestazione erano in quota parte e in quella misura erano stati assoggettati a imposta a carico del ricorrente;
gli altri i motivi sono inammissibili, in quanto proposti per la prima volta in questa sede. Pertanto la sentenza appellata va integralmente confermata, posto che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla costante giurisprudenza (ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n.
7663).
Le argomentazioni e le eccezioni sollevate, non espressamente esaminate, sono state dal
Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso.
Per quanto esposto, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello proposto dal contribuente. La mancata costituzione delle parti appellate comporta che non venga adottata alcuna determinazione in ordine alla ripartizione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente e Relatore RENZULLI CARMINE, Giudice BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5240/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10826/3/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI - pubblicata il 18/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51624890 IMU 2019
A seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 701/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello Appellato: nessuno si è costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 aveva impugnato l'avviso di accertamento, indicato in epigrafe e relativo all'omesso pagamento dell'IMU, annualità 2023, in relazione a ciascuna delle 14 unità immobiliari in Napoli in esso indicate. In particolare il ricorrente aveva eccepito il mancato riconoscimento del beneficio dell'agevolazione per abitazione principale in relazione all'immobile di cui la numero 1)
Nominativo_1dell'atto di accertamento, trattandosi di abitazione occupata dal fratello , comproprietario al 50%.
Con riguardo all'immobile indicato al n. 5 dell'accertamento il ricorrente aveva poi rappresentato che lo stesso era occupato dal cugino, pur'esso comproprietario;
le altre abitazioni risultavano invece tutte disabitate in quanto fatiscenti e abbandonate. Quindi, quanto innanzi precisato e dedotto, il contribuente aveva rappresentato che, a seguito di divisione ereditaria era divenuto proprietario di 3 sole unità delle 14 indicate nell'atto opposto. Il ricorrente, inoltre, aveva eccepito la carenza di legittimazione della società Resistente_1 s.r.l. a emettere l'atto e che la stessa si era costituita il 27 febbraio 2025 rispetto all'udienza di discussione fissata per il 7 marzo 2025; di aver poi solo in data 28 febbraio depositato ulteriore memoria e documentazione. Quindi il contribuente depositava memorie con le quali eccepiva l'inammissibilità della costituzione della resistente per tardività ed altra successiva in data 6 marzo 2025 con la quale, ribadita l'inammissibilità della costituzione della resistente per tardività, instava per un rinvio della trattazione per replicare alla ulteriore memoria della resistente. All'udienza del 7 marzo 2025, la Corte disponeva il rinvio della trattazione a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte di Cassazione sulla legittimazione della soc. Napoli
Resistente_1 s.r.l. a emettere gli avvisi di accertamento.
Alla pubblica udienza del 6 giugno 2025, nessuna parte comparsa, la CGT di primo grado di Napoli in funzione collegiale, emetteva la sentenza n.10826/3/25, poi depositata il 18 giugno
2025, con la quale accoglieva parzialmente il ricorso e compensava le spese di lite.
Così di seguito la sentenza sopra richiamata ha motivato la propria decisione: «I) La Corte, esaminati gli atti, preliminarmente rileva che una parte resistente può costituirsi sino all'udienza di trattazione, in quanto nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse. La mera proposizione di difese e questioni di diritto non è preclusa, pur in presenza di tardiva costituzione, essendo prevista, nel processo tributario, la decadenza delle eccezioni non rilevabili di ufficio (Cass. 30388/2024). II) Sempre in via preliminare, e in relazione al motivo di ricorso con il quale il ricorrente ha eccepito la
Resistente_1carenza di legittimazione attiva di “ S.r.l.” in ordine all'attività di accertamento/ riscossione, la Corte rileva che, nelle more del giudizio, la L. 21 febbraio 2025,
n. 15 (in G.U. 24/02/2025, n. 45) di conversione del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. decreto 'milleproroghe 2025'), con la quale è stato previsto (art. 3 co. 14 septies) quanto segue: “Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n.
101, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”. Il legislatore è dunque direttamente intervenuto, con norma dichiaratamente interpretativa (Cass. 7495/2025), chiarendo che gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo, come
Resistente_1 s.r.l. sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario Municipia s.p.a., comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalla predetta società. Ne consegue che la soc.
Resistente_1 s.r.l. aveva il potere di emettere l'accertamento impugnato. III) In relazione al merito del ricorso, la Corte rileva quanto segue, in relazione a ciascuna delle 14 Indirizzo_1unità accertate, e seguendo il numero d'ordine nell'accertamento: 1)
. L'immobile risulta tassato quale 50% di proprietà, in quanto l'altro 50% è di proprietà del fratello del ricorrente, che ivi risiede, a differenza del ricorrente che risiede in Luogo_1. Il ricorrente assume di aver diritto all'esenzione, in quanto l'immobile è occupato da un familiare. Al riguardo, la Corte di Cassazione con sentenza con sentenza n.
9280/2025 ha affermato: "L'utilizzazione del bene (quale abitazione principale) deve essere effettuata da parte del proprietario (o di titolare di diritto reale) e non di terzi (vedi Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8073 del 21/03/2019, Rv. 653398 - 01 e Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19773 del
23/07/2019, Rv. 654969 - 01, per l'esenzione ex art. 7, primo comma, lettera a, D.Lgs. n. 504 del 1992; Sez. 5, n. 4530 del 2024, Rv. 670367)". Successivamente, con sentenza n. 9430/2025 la Corte di Cassazione ha affermato: “In tema di imposta comunale sugli immobili,
l'esenzione introdotta dall'art. 1 del d.l. n. 93 del 2008, conv. dalla l. n. 126 del 2008, non si applica al titolare pro quota del diritto di proprietà sull'immobile, nel quale egli ed il suo nucleo familiare non dimorino stabilmente e non vi abbiano la residenza anagrafica.” (v.Sez. 5 – ,
Ordinanza n. 24462 del 08/08/2022, Rv. 665784 – 01). Il ricorrente, risiedendo in altro Comune, è tenuto a corrispondere l'IMU in relazione al 50% di quota di proprietà, e il relativo
Indirizzo_2ricorso deve essere rigettato. 2) , con una quota di comproprietà del 33%. Il cespite rientra tra quelli oggetto dell'atto di divisione del 7 agosto Nominativo_22023 per notaio , depositato dal ricorrente, dal quale risulta che il cespite già in compropietà del ricorrente nella misura del 33% è stato assegnato con tale atto per l'intera piena proprietà al ricorrente e, pertanto l'imposta accertata, sia pure con riferimento per tutti i Indirizzo_312 mesi alla quota del 33% è dovuta e il ricorso deve essere rigettato 3)
con una quota di comproprietà del 33%. Il cespite ha formato oggetto dell'atto di divisione del 7 agosto 2023, con il quale la quota di comproprietà del ricorrente è stata attribuita alla sorella Nominativo_3. L'imposta è dovuta per i sette mesi dal gennaio al luglio
2023 e, quindi, il ricorso può essere parzialmente accolto in relazione all'imposta accertata
Indirizzo_4da agosto a dicembre, mentre deve essere rigettato per il resto. 4)
con una quota di comproprietà del 33%. Il cespite ha formato oggetto dell'atto di divisione del 7 agosto 2023, con il quale la quota di comproprietà del ricorrente è
Nominativo_3stata attribuita alla sorella . L'imposta è dovuta per i sette mesi dal gennaio al luglio
2023 e, quindi, il ricorso può essere parzialmente accolto in relazione all'imposta accertata Indirizzo_5da agosto a dicembre, mentre deve essere rigettato per il resto. 5)
con una quota di comproprietà del 6,66 %. Il cespite non rientra tra quelli oggetto dell'atto di divisione del 7 agosto 2023. Il ricorrente assume che l'immobile è occupato dal cugino, comproprietario. Al riguardo, la Corte, rilevato che il ricorrente non è residente ivi,
Luogo_1bensì a , non può che richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n.
Indirizzo_69430/2025 e il relativo ricorso deve essere rigettato. 6) , con una quota di comproprietà del 6,66 %. Il cespite non rientra tra quelli oggetto dell'atto di Indirizzo_7divisione del 7 agosto 2023, Il relativo ricorso deve essere rigettato. 7)
, con una quota di proprietà del 100 %. Il cespite non rientra tra quelli oggetto dell'atto di divisione del 7 agosto 2023. Il relativo ricorso deve essere rigettato. 8) Indirizzo_8, con una quota di proprietà del 100 %. Il cespite non rientra tra quelli oggetto dell'atto di divisione del 7 agosto 2023. Il relativo ricorso deve
Indirizzo_9essere rigettato. 9) , con una quota di comproprietà del 33%. Il cespite ha formato oggetto dell'atto di divisione del 7 agosto 2023, con il quale la
Nominativo_1quota di comproprietà del 33% del ricorrente è stata attribuita al fratello . L'imposta è dovuta per i sette mesi dal gennaio al luglio 2023 e, quindi, il ricorso può essere parzialmente accolto in relazione all'imposta accertata da agosto a dicembre, mentre deve
Indirizzo_10essere rigettato per il resto. 10) , con una quota di comproprietà del 33%. Il cespite non rientra tra quelli oggetto dell'atto di divisione del 7
Indirizzo_11agosto 2023. Il relativo ricorso deve essere rigettato. 11) con una quota di comproprietà del 33%. Il cespite ha formato oggetto dell'atto di divisione del 7 agosto 2023, con il quale la quota di comproprietà del ricorrente del 33% è stata attribuita al
Nominativo_1fratello . L'imposta è dovuta per i sette mesi dal gennaio al luglio 2023 e, quindi, il ricorso può essere parzialmente accolto in relazione all'imposta accertata da agosto a dicembre, mentre deve essere rigettato per il resto. 12) Indirizzo_12 con una quota di comproprietà del 33%. Il cespite non rientra tra quelli oggetto dell'atto di indirizzo_13divisione del 7 agosto 2023. Il relativo ricorso deve essere rigettato. 13)
, con una quota di comproprietà del 33%. Il cespite rientra tra quelli oggetto dell'atto di divisione del 7 agosto 2023, depositato dal ricorrente, dal quale risulta che il cespite è stato assegnato in piena proprietà al ricorrente e, pertanto l'imposta accertata, sia pure con riferimento per tutti i 12 mesi alla quota del 33%, è dovuta e il ricorso deve essere indirizzo_14rigettato 14) con una quota di comproprietà del 6,6%. Il cespite non rientra tra quelli oggetto dell'atto di divisione del 7 agosto 2023. Il relativo ricorso deve essere rigettato. IV) In merito alle unità non occupate dal fratello e dal cugino, il ricorrente ha dedotto che sono disabitate, perchè abbandonate e fatiscenti, tuttavia il ricorrente nulla ha documento in questa sede e, per di più nulla ha documento in merito alla prescritta comunicazione al Comune dello stato di inagibilità. Infatti, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 1016/2023 ha affermato: “2.1. in forza dell'art 13, comma 3 lett. b) del d.lgs. 201/2011 è riconosciuta la riduzione dell'IMU nella misura del 50% «per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'Inagibilità' o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà' di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione». V) Inoltre, il ricorrente ha esposto che, a seguito di divisione ereditaria, è divenuto proprietario di solo 3 unità. Al riguardo, la Corte rileva che dall'atto del 7 agosto 2023 risulta che 2 unità sono quelle riportate al n. 2 e al n.13, mentre la terza unità
Luogo_1indicate nell'atto è sita nel Comune di e, ovviamente, non è ricompresa luogo_2nell'accertamento impugnato, che riguarda 14 unità site nel Comune di . VI) In conclusione, il ricorso può essere accolto parzialmente, in relazione ai cespiti di cui ai nn. 3,
4, 9, e 11, limitatamente all'imposta da agosto a dicembre 2023, mentre deve essere rigettato nel resto. Per quanto riguarda il regime delle spese, la Corte ritiene che possano essere compensate, tenuto conto che solo nel corso del giudizio il legislatore è intervenuto, con norma dichiaratamente interpretativa, chiarendo che gli atti di accertamento e di
Resistente_1riscossione emessi dalle società di scopo, come la resistente s.r.l., sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario».
Con l'atto di appello il contribuente in via preliminare chiedeva di sospendere il giudizio in quanto era stata sollevata in altri procedimenti eccezione di costituzionalità in ordine ai poteri della Resistente_1 S.r.l.; nel merito contestava la decisione di primo grado in quanto nell'anno di imposta gli immobili in questione non erano stati ripartiti tra gli eredi.
Inoltre, l'Ente impositore non aveva fornito prova che gli immobili fossero occupati da inquilini e non già dai proprietari degli immobili ereditati e che in base alla sentenza della Consulta
n.209/22 del 13 ottobre 2022 gli immobili ereditati ove risiedono gli eredi non possono essere soggetti a tassazione IMU. L'atto di appello ha concluso per l'accoglimento dello stesso, con vittoria di spese da distrarre al difensore dichiaratosi antistatario.
Nessuna parte si è costituita per resistere all'appello. Alla odierna udienza, sentito il relatore, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto innanzi esposto e ricostruito in termini fattuali, va detto che nel merito l'appello è infondato e come tale va rigettato, dovendosi ribadire la legittimità dell'avviso di accertamento opposto, nei termini accertati dalla sentenza della Corte di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso in relazione ai cespiti di cui ai nn. 3, 4, 9, e 11 dell'avviso, limitatamente all'imposta da agosto a dicembre 2023, rigettandolo invece nel resto. E, invero, va rilevata l'estrema inconferenza dei motivi illustrati nell'atto di appello, rispetto ai quali deve osservarsi che la decisione assunta dalla Corte di Giustizia di primo grado si è basata su un percorso argomentativo chiaro ed esaustivo, pervenendo a una corretta conclusione avendo valutato il merito della causa sia sotto il profilo logico-formale che della correttezza giuridica, rispondendo alle eccezioni sollevate dal ricorrente e sostanzialmente riproposte anche in appello, senza tuttavia in concreto confrontarsi con la sentenza impugnata che, invece, aveva analiticamente e singolarmente vagliato la posizione di ciascuno degli immobili in contestazione. Dunque, le conclusioni cui è pervenuta la sentenza di primo grado – volutamente riportate integralmente nel capo dello svolgimento del processo in quanto pienamente condivise per essere scevre da vizi logico-giuridici – non meritano di essere rettificate, intendendo questa Corte pervenire ad un giudizio di doppia conformità proprio riallacciandosi alle argomentazioni del primo giudice, sia pure con le ulteriori precisazioni e integrazioni motivazionali che seguono e che riaffermano quelle di primo grado, che cioè utilizzando gli stessi criteri e valutazioni delle prove, oltre altri elementi, portano a ritenere le due sentenze come un unico corpo decisionale, per l'appunto integrante una “doppia conforme”.
Dunque, anche per ragioni di sintesi, vanno richiamate le motivazioni esposte nella sentenza appellata che in questa sede sono confermate e fatte proprie da questo collegio di secondo grado, costituendo ormai jus receptum la possibilità di motivare per relationem, dovendosi ricordare che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito, addirittura con riguardo alla sentenza riproduttiva delle argomentazioni di un atto di parte, pur senza niente aggiungervi, che essa non è nulla, ove le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino esposte in modo chiaro (cfr. Cass., sez. un., 16 gennaio 2015, n. 642). Tale conclusione ben può estendersi anche all'ipotesi in cui si operi riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, posto che il giudice dell'impugnazione ben può aderire a quella, senza necessità, ove la condivida, di ripetere necessariamente tutti gli argomenti a sostegno della decisione o di rinvenirne altri (in tal senso Cass. civ., sez. I,
26/05/2016, n. 10937). Orbene, in primo luogo non può non confermarsi il punto della sentenza di prime cure laddove ha sostenuto che gli «atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di
Resistente_1scopo, come s.r.l. sono da considerare legittimi», statuizione che nel presente grado di giudizio resta ancora valida, nulla sul punto rilevando che in altri procedimenti ne sia stata disposta la sospensione per essere stata sollevata questione di costituzionalità, ritenuta invece non condivisibile da questa Corte che pienamente aderisce alla lettura interpretativa data sul tema dalla Suprema Corte con la sentenza n. 7495/202.
Ancora, poi, va confermato l'assunto reso in sentenza circa il fatto che «parte resistente può costituirsi sino all'udienza di trattazione, in quanto nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità», essendo principio di diritto ormai consolidato che tale situazione comporta solo preclusioni nello svolgere attività processuali, nella specie di fatto non effettuate.
Nel richiedere poi la riforma della sentenza di prime cure, come già sopra stigmatizzato, l'atto di appello non si è affatto confrontato con la motivazione di questa, ma ha mirato ad allargare il thema decidendum, fornendo una personale ed errata lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 209/22 del 13 ottobre 2022; con tale decisione, come noto, il Giudice delle leggi in tema di agevolazioni sull'imposta municipale propria per la prima casa ha riscritto la definizione di abitazione principale, determinandola come il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia. La conseguenza del dictum in narrativa, dunque, resta quella di rendere legittima l'esenzione dall'IMU per l'abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare, sia all'interno dello stesso territorio comunale, sia in Comuni diversi, ma non già, come vorrebbe l'appellante, anche quella di rendere con una sorta di automatismo non soggetti a tassazione IMU gli immobili ereditati ove risiedono gli eredi. Sempre frutto di una lettura palesemente errata della nota sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale è ancora la circostanza che l'immobile era occupato dal fratello del ricorrente e dal suo nucleo familiare e che, pertanto, essendo il ricorrente germano dell'occupante non era tenuto al pagamento dell'imposta, ancorché fosse comproprietario dell'immobile.
Gli ulteriori motivi di gravame sono assolutamente infondati o inammissibili: gli immobili indicati nell'atto impugnato nell'anno in contestazione erano in quota parte e in quella misura erano stati assoggettati a imposta a carico del ricorrente;
gli altri i motivi sono inammissibili, in quanto proposti per la prima volta in questa sede. Pertanto la sentenza appellata va integralmente confermata, posto che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla costante giurisprudenza (ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n.
7663).
Le argomentazioni e le eccezioni sollevate, non espressamente esaminate, sono state dal
Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso.
Per quanto esposto, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello proposto dal contribuente. La mancata costituzione delle parti appellate comporta che non venga adottata alcuna determinazione in ordine alla ripartizione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.