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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/05/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4868/2024 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 7.5.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4868 del R.G. dell'anno 2024 e vertente tra Parte_1
(12.7.1988 - c.f.: - domiciliata come in atti;
rappresentata e
[...] C.F._1
difesa per procura in calce al ricorso dall'avv. Leonardo Baldascino e dall'avv. Pasquale
Granata) e il in persona del (domiciliato Controparte_1 CP_2
come in atti;
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio
Calabria).
1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per i motivi di Parte_1
seguito esposti.
A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto il riconoscimento del beneficio economico di € 500,00 annui - “c.d. Carta Elettronica del Docente” - previsto dall'art. 1 co. 121
L.107/2015, dal D.P.C.M. 23.9.2015 e dalla successiva nota n. 15219 del 15.10.2015, CP_3 per l'attività lavorativa prestata nel corso dell'anno scolastico 2023/2024 con contratto a tempo determinato alle dipendenze del;
il tutto, formulando le Controparte_1
1 seguenti conclusioni: “I) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per l'A.S. 2023/2024 tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro
500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
II) per l'effetto, condannare i resistenti, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento, oltre al
Rimborso forfettario e C.A.P. come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. III) manlevare la parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali”.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, la stessa ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di avere prestato servizio alle dipendenze del , con Controparte_1
qualifica di docente a tempo determinato annuale e/o fino al termine delle attività didattiche, e più dettagliatamente, per l'a.s. 2023/2024 presso presso Istituto Tecnico Industriale "Michele
Maria Milano" Polistena dal 2.10.2023 al 30.6.2024;
- che, a fronte di tale attività regolarmente svolta, il non Controparte_1 ha tuttavia istituito in suo favore la già menzionata Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado quale beneficio economico espressamente introdotto dall'art. 1 co.121 L.107/2015;
- di aver inutilmente inoltrato al diffida e costituzione in mora per il mancato CP_1
riconoscimento del benificio economico di € 500,00 annui - c.d. “Carta elettronica del docente”, tramite pec in data 17.9.2024, allegando le relative ricevute pec al ricorso.
Ritenendo contra legem l'essere stato tale beneficio riservato ai docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione di quelli - come lei - con contratto di lavoro a tempo determinato, la ricorrente si è quindi determinata all'introduzione del presente giudizio.
Con le memorie da ultimo depositate, parte ricorrente ha allegato il contratto di lavoro stipulato per l'a.s. 2024/2025 al fine di dimostrare la sua permanenza attuale all'interno del circuito del sistema scolastico.
Il resistente si è costituito tardivamente in giudizio Controparte_1
contestando le avverse argomentazioni e concludendo per la reiezione del ricorso.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non abbisognando di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato sempre per esigenze di sintesi come qui di seguito espressamente richiamato il contenuto degli atti processuali delle parti costituite, il
Tribunale ritiene che la pretesa della ricorrente sia fondata, nei termini di seguito evidenziati.
2 L'art. 1 co. 121 L. 107/2015 dispone che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (di qui in avanti: cd. Carta docente).
La Carta, dell'importo nominale di € 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...]
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Tale disposizione di massima è stata poi integrata e resa concretamente operativa con D.P.C.M.
(rispettivamente datati 23.9.2015 e 28.11.2016) elaborati ai sensi del successivo comma 122, i quali prevedono in buona sostanza che: a) la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova;
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute;
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati;
i docenti nelle scuole all'estero e delle scuole militari (art. 3, co. 1, D.P.C.M. 28.11.2016); b) essa non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2 D.P.C.M. 28.11.2016);
c) le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6 D.P.C.M. 28.11.2016).
La normativa suddetta, così ricostruita, impone quindi al un preciso Controparte_1
obbligo cui corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte dello stesso ) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad CP_1
applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet).
3 Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di spendere la CP_1 relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6 D.P.C.M. 28.11.2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così Trib. Vicenza,
30.11.2022).
3. La limitazione al solo personale docente con contratto a tempo indeterminato dell'erogazione di tale prestazione funzionale all'aggiornamento e alla formazione professionale, per come posta in essere e sostenuta dall'Amministrazione resistente, è però in contrasto con la clausola
4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE), per come dichiarato dalla Corte di Giustizia €pea nei seguenti termini:
«la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1
docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza» (ordinanza CGUE – VI sezione – C/450-21 del 18.5.2022).
Considerato che i docenti a tempo determinato sono con ogni evidenza comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della Carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere – conformemente alla prevalente giurisprudenza di merito - che la
4 valorizzazione della mera natura temporanea del rapporto di lavoro al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio comporti una violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro.
In questo stesso senso, d'altronde, si è pronunziato– seppure ovviamente in altro ambito e con diverso profilo - il Consiglio di Stato con sentenza 1842/2022, a mezzo della quale ha affermato che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
Da ultimo, e sempre nel segno interpretativo fin qui delineato, è richiamabile ai fini di tale necessaria equiparazione anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di retribuzione professionale docenti, da riconoscersi per l'appunto a tutto il personale docente ed educativo, anche a tempo determinato (Cass., 20015/2018, richiamata da ultimo da Cass.
6293/2020).
Tale ricostruzione ha trovato da ultimo avallo proprio nella giurisprudenza più recente della
Corte (Cass., 29961/2023), che ha riconosciuto la spettanza di tale benificio anche al personale cd. precario assunto con un contratto a tempo determinato, con scadenza fino al 30 giugno oppure 31 agosto, e quindi per l'intero anno scolastico o quanto meno fino alla fine delle attività didattiche.
Non essendo stata né dedotta né provata alcuna significativa diversificazione dell'attività svolta dalla ricorrente rispetto al personale docente assunto a tempo indeterminato sussiste quindi, in capo all'interessata, il diritto a beneficiare, secondo il meccanismo e con le concrete modalità di gestione disciplinate dai D.P.C.M. sopra richiamati, dell'accredito sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo di € 500 in ragione di anno con riferimento all'anno scolastico 2023/2024: il tutto, previa disapplicazione della normativa nazionale che si dimostri incoerente rispetto alle regole dettate dal diritto eurounitario.
5 Tale beneficio va infatti riconosciuto, così interpretata la domanda principale (da considerarsi volta, come detto, a sentir dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi Parte_1
corrisposto il controvalore della Carta docenti per le sole attività funzionalmente collegate alla stessa) non a mezzo di pagamento diretto del relativo importo – pena, per l'appunto, la disapplicazione di tale vincolo funzionale imposto dalla L. 107/2015 – ma, per l'appunto, mediante messa a disposizione di tali somme con le modalità previste dall'Amministrazione: il tutto, senza maggiorazione di interessi, trattandosi di importi al valore nominale.
In tali termini va pronunciata sentenza di condanna nei confronti del resistente. CP_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, come in dispositivo tenendo conto dell'assenza di fase istruttoria (scaglione di valore: fino ad € 1.100; decurtazione ex art.4 co.1 attesa la natura documentale e di non complessa spedizione della causa): il tutto, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente avv. Leonardo Baldascino e avv. Pasquale
Granata, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 del in persona del Ministro pro tempore, ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente Parte_1 ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, per un totale complessivo di
[...]
€ 500,00 a titolo di “c.d. Carta Elettronica del Docente” ex art. 1 co. 121 L. 107/2015 con riferimento all'anno scolastico 2023/2024, condannando il resistente alla messa a CP_1
disposizione di detto importo con le modalità previste in parte motiva;
- pone a carico dell'Amministrazione convenuta l'onere di rifusione delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, in complessivi € 350,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente avv. Leonardo Baldascino e avv. Pasquale Granata, dichiaratisi antistatari.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 7.5.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
6 7
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 7.5.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4868 del R.G. dell'anno 2024 e vertente tra Parte_1
(12.7.1988 - c.f.: - domiciliata come in atti;
rappresentata e
[...] C.F._1
difesa per procura in calce al ricorso dall'avv. Leonardo Baldascino e dall'avv. Pasquale
Granata) e il in persona del (domiciliato Controparte_1 CP_2
come in atti;
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio
Calabria).
1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per i motivi di Parte_1
seguito esposti.
A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto il riconoscimento del beneficio economico di € 500,00 annui - “c.d. Carta Elettronica del Docente” - previsto dall'art. 1 co. 121
L.107/2015, dal D.P.C.M. 23.9.2015 e dalla successiva nota n. 15219 del 15.10.2015, CP_3 per l'attività lavorativa prestata nel corso dell'anno scolastico 2023/2024 con contratto a tempo determinato alle dipendenze del;
il tutto, formulando le Controparte_1
1 seguenti conclusioni: “I) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per l'A.S. 2023/2024 tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro
500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
II) per l'effetto, condannare i resistenti, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento, oltre al
Rimborso forfettario e C.A.P. come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. III) manlevare la parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali”.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, la stessa ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di avere prestato servizio alle dipendenze del , con Controparte_1
qualifica di docente a tempo determinato annuale e/o fino al termine delle attività didattiche, e più dettagliatamente, per l'a.s. 2023/2024 presso presso Istituto Tecnico Industriale "Michele
Maria Milano" Polistena dal 2.10.2023 al 30.6.2024;
- che, a fronte di tale attività regolarmente svolta, il non Controparte_1 ha tuttavia istituito in suo favore la già menzionata Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado quale beneficio economico espressamente introdotto dall'art. 1 co.121 L.107/2015;
- di aver inutilmente inoltrato al diffida e costituzione in mora per il mancato CP_1
riconoscimento del benificio economico di € 500,00 annui - c.d. “Carta elettronica del docente”, tramite pec in data 17.9.2024, allegando le relative ricevute pec al ricorso.
Ritenendo contra legem l'essere stato tale beneficio riservato ai docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione di quelli - come lei - con contratto di lavoro a tempo determinato, la ricorrente si è quindi determinata all'introduzione del presente giudizio.
Con le memorie da ultimo depositate, parte ricorrente ha allegato il contratto di lavoro stipulato per l'a.s. 2024/2025 al fine di dimostrare la sua permanenza attuale all'interno del circuito del sistema scolastico.
Il resistente si è costituito tardivamente in giudizio Controparte_1
contestando le avverse argomentazioni e concludendo per la reiezione del ricorso.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non abbisognando di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato sempre per esigenze di sintesi come qui di seguito espressamente richiamato il contenuto degli atti processuali delle parti costituite, il
Tribunale ritiene che la pretesa della ricorrente sia fondata, nei termini di seguito evidenziati.
2 L'art. 1 co. 121 L. 107/2015 dispone che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (di qui in avanti: cd. Carta docente).
La Carta, dell'importo nominale di € 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...]
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Tale disposizione di massima è stata poi integrata e resa concretamente operativa con D.P.C.M.
(rispettivamente datati 23.9.2015 e 28.11.2016) elaborati ai sensi del successivo comma 122, i quali prevedono in buona sostanza che: a) la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova;
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute;
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati;
i docenti nelle scuole all'estero e delle scuole militari (art. 3, co. 1, D.P.C.M. 28.11.2016); b) essa non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2 D.P.C.M. 28.11.2016);
c) le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6 D.P.C.M. 28.11.2016).
La normativa suddetta, così ricostruita, impone quindi al un preciso Controparte_1
obbligo cui corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte dello stesso ) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad CP_1
applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet).
3 Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di spendere la CP_1 relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6 D.P.C.M. 28.11.2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così Trib. Vicenza,
30.11.2022).
3. La limitazione al solo personale docente con contratto a tempo indeterminato dell'erogazione di tale prestazione funzionale all'aggiornamento e alla formazione professionale, per come posta in essere e sostenuta dall'Amministrazione resistente, è però in contrasto con la clausola
4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE), per come dichiarato dalla Corte di Giustizia €pea nei seguenti termini:
«la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1
docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza» (ordinanza CGUE – VI sezione – C/450-21 del 18.5.2022).
Considerato che i docenti a tempo determinato sono con ogni evidenza comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della Carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere – conformemente alla prevalente giurisprudenza di merito - che la
4 valorizzazione della mera natura temporanea del rapporto di lavoro al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio comporti una violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro.
In questo stesso senso, d'altronde, si è pronunziato– seppure ovviamente in altro ambito e con diverso profilo - il Consiglio di Stato con sentenza 1842/2022, a mezzo della quale ha affermato che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
Da ultimo, e sempre nel segno interpretativo fin qui delineato, è richiamabile ai fini di tale necessaria equiparazione anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di retribuzione professionale docenti, da riconoscersi per l'appunto a tutto il personale docente ed educativo, anche a tempo determinato (Cass., 20015/2018, richiamata da ultimo da Cass.
6293/2020).
Tale ricostruzione ha trovato da ultimo avallo proprio nella giurisprudenza più recente della
Corte (Cass., 29961/2023), che ha riconosciuto la spettanza di tale benificio anche al personale cd. precario assunto con un contratto a tempo determinato, con scadenza fino al 30 giugno oppure 31 agosto, e quindi per l'intero anno scolastico o quanto meno fino alla fine delle attività didattiche.
Non essendo stata né dedotta né provata alcuna significativa diversificazione dell'attività svolta dalla ricorrente rispetto al personale docente assunto a tempo indeterminato sussiste quindi, in capo all'interessata, il diritto a beneficiare, secondo il meccanismo e con le concrete modalità di gestione disciplinate dai D.P.C.M. sopra richiamati, dell'accredito sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo di € 500 in ragione di anno con riferimento all'anno scolastico 2023/2024: il tutto, previa disapplicazione della normativa nazionale che si dimostri incoerente rispetto alle regole dettate dal diritto eurounitario.
5 Tale beneficio va infatti riconosciuto, così interpretata la domanda principale (da considerarsi volta, come detto, a sentir dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi Parte_1
corrisposto il controvalore della Carta docenti per le sole attività funzionalmente collegate alla stessa) non a mezzo di pagamento diretto del relativo importo – pena, per l'appunto, la disapplicazione di tale vincolo funzionale imposto dalla L. 107/2015 – ma, per l'appunto, mediante messa a disposizione di tali somme con le modalità previste dall'Amministrazione: il tutto, senza maggiorazione di interessi, trattandosi di importi al valore nominale.
In tali termini va pronunciata sentenza di condanna nei confronti del resistente. CP_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, come in dispositivo tenendo conto dell'assenza di fase istruttoria (scaglione di valore: fino ad € 1.100; decurtazione ex art.4 co.1 attesa la natura documentale e di non complessa spedizione della causa): il tutto, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente avv. Leonardo Baldascino e avv. Pasquale
Granata, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 del in persona del Ministro pro tempore, ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente Parte_1 ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, per un totale complessivo di
[...]
€ 500,00 a titolo di “c.d. Carta Elettronica del Docente” ex art. 1 co. 121 L. 107/2015 con riferimento all'anno scolastico 2023/2024, condannando il resistente alla messa a CP_1
disposizione di detto importo con le modalità previste in parte motiva;
- pone a carico dell'Amministrazione convenuta l'onere di rifusione delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, in complessivi € 350,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente avv. Leonardo Baldascino e avv. Pasquale Granata, dichiaratisi antistatari.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 7.5.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
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