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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 30/10/2025, n. 2431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2431 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico AL OT ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4173/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in San Pier Parte_1 CodiceFiscale_1
Niceto presso lo studio dell'avv. Mimma Tindara Calderone che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
Controparte_1
(c.f. , in persona
[...] P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, resistente contumace
(c.f. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avvocatura dello Stato presso il cui ufficio distrettuale di Messina è ope legis domiciliato, resistente oggetto: contratti a termine operai forestali – risarcimento danni per reiterazione abusiva.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 29 luglio 2024 adiva questo giudice del Parte_1 lavoro e, premesso di aver lavorato alle dipendenze della Regione Sicilia dal 1986 al 2024 dapprima presso l' Controparte_1
(già Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste) e successivamente presso l
[...]
svolgendo mansioni di operaio comune, operaio qualificato, addetto Controparte_2 squadre antincendio, bracciante agricolo qualificato, bracciante agricolo spec., condutt. Parte_2 in forza di ripetuti contratti a tempo determinato, lamentava l'abusività della loro reiterazione
[...] in assenza di esigenze straordinarie, temporanee o stagionali, in violazione dell'art. 36 d.lgs n.
165/2001 e dell'art. 1 d.lgs. n. 368/2001, di recepimento della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999. Chiedeva, pertanto, di dichiarare illegittima l'apposizione del termine a detti contratti e, per l'effetto, di condannare gli assessorati, in solido o pro quota in ragione del numero dei contratti di lavoro stipulati, al pagamento in proprio favore, a titolo risarcitorio, di un'indennità onnicomprensiva nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Nella resistenza dell contumace l'altro convenuto, Controparte_2 sostituita l'udienza del 29 ottobre 2025 dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene trattenuta in decisione.
2.- In ordine alla corretta individuazione della natura giuridica dei dedotti rapporti di lavoro si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. l'orientamento già espresso da questo ufficio in altri procedimenti analoghi (cfr. sentenze n. 84/2023, 2384/2024 e 2385/2024).
Tra le disposizioni che disciplinano la materia viene, anzitutto, in rilievo la l.r. n. 66/1981
(recante “Disposizioni per l'assunzione dei lavoratori da parte degli Controparte_3
e dell ”) secondo cui la Regione
[...] Controparte_4
Sicilia, per il triennio 1981-1983, anche in relazione al programma di interventi straordinari di difesa e conservazione del suolo di cui all'art. 10 della l.r. n. 84/1980 (“a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio di grandi invasi;
b) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo esistente e demanializzazione terreni;
c) organici interventi sistematori nei bacini idrografici che presentano accentuati fenomeni di dissesto;
d) interventi per la formazione ed il miglioramento di prati e pascoli su terreni appartenenti al demanio della Regione e dei comuni, o su terreni di proprietà privata da espropriare, sempre che la loro demanializzazione risulti finalizzata all' affrancazione di boschi d' interesse naturalistico dal pascolo;
e) interventi per la difesa dei boschi dagli incendi;
f) interventi volti ad assicurare la gestione e lo sviluppo dei vivai forestali”), nonché per le esigenze di carattere permanente relative all'esecuzione dei lavori da parte degli ispettori ripartimentali delle foreste e dell'azienda forestale demaniale della regione, doveva provvedere ad assumere, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, gli operai forestali che nell'ultimo triennio antecedente all'entrata in vigore della legge avessero prestato la propria opera alle dipendenze dell'Amministrazione con una prestazione complessivamente non inferiore alle 500 giornate lavorative, nonché ad assicurare agli operai assunti a tempo determinato le seguenti garanzie occupazionali: “- giornate 51 annue, agli operai che nel triennio 1978-80 abbiano
2 effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 25 giornate ai fini previdenziali;
- giornate 101 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 100 giornate ai fini previdenziali;
- giornate 151 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a
150 giornate ai fini previdenziali”.
La possibilità di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato era stata dunque espressamente prevista per le medesime esigenze, anche di carattere straordinario, normativamente individuate ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato.
Ciò trova conferma nel disposto dell'art. 15 della l.r. n. 52/1984, a norma del quale “per le esigenze di carattere permanente connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l' e gli Controparte_5 Controparte_3
continuano ad avvalersi degli operai assunti con rapporti di lavoro a tempo
[...] determinato, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge regionale 18 aprile 1981 n. 66, a condizione che gli stessi non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità”.
L'art. 56 della l.r. n. 16/1996 ha disposto poi che “1. Per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
2. Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno (…) 6. Il reclutamento degli addetti alle squadre antincendio di pronto intervento è effettuato presso gli Uffici di collocamento dei comuni i cui territori boscati ricadono nel distretto forestale”.
Quanto allo stato giuridico degli operai forestali, l'art. 8 della l.r. n. 66/1981 dispone che ad essi si applichi “il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale 3 maggio 1979 per gli operai avventizi addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale ed idraulico-agrario eseguiti in amministrazione diretta dai consorzi di bonifica” al cui recepimento provvede l'Assessore Regionale per l'Agricoltura con proprio decreto entro trenta giorni dalla sottoscrizione, “nonché dal relativo contratto integrativo regionale stipulato in Palermo l'11 gennaio 1980 e successive modificazioni”.
Ebbene, sulla base della natura privatistica di tali contratti, nonché delle modalità di assunzione e della stagionalità dell'impiego, la giurisprudenza, con consolidato orientamento condiviso da questo Tribunale in precedenti pronunce relative a fattispecie di identico tenore, aveva escluso per lungo tempo la qualificazione degli operai forestali come dipendenti pubblici,
3 ritenendo tali rapporti assimilabili al lavoro agricolo, nel quale l'assunzione a tempo determinato rappresenta la regola, con espressa esenzione dall'applicazione del d.lgs n. 368/2001.
Tale orientamento va tuttavia rivisto alla luce dei più recenti arresti della Corte di Cassazione
(v. n. 23413/2025, n. 21007/2023) secondo cui i rapporti di lavoro degli operai forestali devono essere invece inquadrati nello schema del lavoro pubblico, in considerazione della natura di ente pubblico non economico del datore di lavoro e dell'inerenza del rapporto ai fini istituzionali dell'ente, senza che assumano rilievo a tali fini elementi estrinseci o formali, quali l'assunzione dei lavoratori in qualità di “operai agricoli”.
Va peraltro ribadito che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro è determinante l'inserimento del prestatore in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell'ambito dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione, senza che rilevi l'assoggettamento alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato (e alla conseguente disciplina previdenziale).
Nella specie, si prescinde dall'esame dei rapporti instaurati con l'Assessorato contumace, avendo parte ricorrente implicitamente rinunciato alla relativa pretesa nelle prime note, in cui ha limitato la domanda ai contratti stipulati con l' costituito (v. anche pec di rinuncia CP_2 espressa inviata il 12.2.2025, allegata dall'Avvocatura dello Stato e non contestata).
Ciò posto, dalla documentazione in atti (scheda anagrafico-professionale, estratto conto previdenziale, buste paga e attestato di servizio) risulta che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della negli anni 1993-2024, per lo più per Controparte_2
51 o 101 giornate, con qualifica di operaio comune, operaio qualificato, addetto squadre antincendio, bracciante agricolo qualificato, bracciante agricolo spec., condutt. autobotte spec, venendo assunto, con carattere di stagionalità, sulla base dell'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'art. 45 ter dell'allegato Testo coordinato della l.r. n. 16/1996 (G.U.R.S. 11 aprile 1996,
n. 17) alle ll.rr. nn. 13/1999 e 14/2006.
Ne deriva che il rapporto di lavoro in questione rientra nell'ambito del pubblico impiego e soggiace, dunque, alla disciplina di cui all'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, cui non è di ostacolo la natura di regione ad autonomia differenziata della Sicilia ai sensi dell'art. 116 Cost., comma 1, come sostituito dall'art. 2 l. cost. n. 3/2001 (cfr. per un caso simile Cass. n. 2992/2024; per un altro relativo alla regione Valle d'Aosta v. Cass. n. 9786/2020).
3.- E' poi pacifico che esso si sia sostanziato in ventidue assunzioni (non sono rilevanti le assunzioni a tempo determinato perfezionatesi prima del 10 luglio 2001, termine previsto dall'art. 2 della Direttiva 1999/70/CE per l'adozione da parte degli stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa: v. sul punto
4 Trib. Ragusa n. 1097/2020) con intervalli inferiori all'anno, mediante chiamata diretta dal contingente di operai a garanzia occupazionale di cui all'art. 56 l.r. n. 16/1996.
Il ricorrente ha lamentato che tali assunzioni non sono avvenute per “comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale” previste dalla norma generale di cui all'art. 36 d.lgs n. 165/2001 e s.m.i. cit..
In alcuni precedenti resi da questo ufficio (sentt. nn. 1972/2023, 1974/2023 e 1975/203), allegati in copia da parte ricorrente, si è riscontrato un abuso di tale tipologia contrattuale da parte dell'Assessorato, sulla scorta dell'orientamento della Corte di Giustizia secondo cui “il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, non è giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro. Infatti, un utilizzo siffatto dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato è direttamente in contrasto con la premessa sulla quale si fonda tale accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro
a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro” (v. Corte di Giustizia
3 giugno 2021, causa C-726/2019).
Tale clausola 5 prevede che “1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali,
e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.”
Tuttavia va evidenziato che di recente, con l'informativa del 4 marzo 2025 (“Informazioni sul seguito dato alla denuncia protocollata con il numero di riferimento CPLT(2013)02870 –
Possibile abuso derivante da una successione di contratti a tempo determinato in Italia –
Aggiornamento”), prodotta da parte resistente con le note di udienza del 6 aprile 2025, la
Commissione Europea, dopo aver precisato che il diritto al risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs.
165/2001 si applica non solo in caso di superamento dei limiti relativi alla durata o al numero di rinnovi di contratti a tempo determinato in successione, ma anche quando, in assenza di tali limiti, non vi siano ragioni obiettive che giustifichino l'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, ha rilevato che “… l'assunzione di lavoratori a tempo determinato da parte delle aziende agricole e forestali è limitata a mesi specifici ogni anno. Per la regione Sicilia, ciò deriva in particolare dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. Dato che vi sono intervalli di diversi
5 mesi tra i contratti o i rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi in tale settore, la
Commissione ritiene che tali contratti o rapporti non possano essere qualificati come "successivi" ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, anche se rinnovati ogni anno con gli stessi lavoratori.”. Sul punto ha ricordato come secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea
“un lasso di tempo pari a 60 giorni può generalmente essere considerato sufficiente a interrompere qualsiasi rapporto di lavoro esistente e tale da far sì che qualsiasi contratto sottoscritto posteriormente non sia considerato successivo … sembra infatti difficile per un datore di lavoro, che abbia esigenze permanenti e durature, aggirare la tutela concessa dall'accordo quadro contro gli abusi facendo decorrere, alla fine di ciascun contratto di lavoro a tempo determinato, un termine di circa due mesi”. Conclude pertanto che “… Alla luce di tale giurisprudenza, per quanto riguarda i lavoratori forestali stagionali non è stato accertato, secondo la Commissione, un abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Sulla base di tali considerazioni, … la Commissione non intende approfondire ulteriormente le questioni di cui sopra.”
Nell'ulteriore nota di aggiornamento del 12 giugno 2025, reperibile sul sito web
“www.commission.europa.eu”, ha ribadito tale conclusione.
L'argomentazione sopra riportata risulta convincente (cfr. per un caso analogo Trib. Palermo
n. 4393/2025), e induce a rivedere il precedente orientamento espresso sul punto.
Può quindi affermarsi che i rapporti in questione siano stati instaurati dall'Assessorato regionale per esigenze di durata temporalmente limitata nell'arco dell'anno, ossia per la prevenzione degli incendi, nonché la conservazione, la tutela, la gestione e il miglioramento del patrimonio boschivo demaniale, prevalentemente nel periodo estivo in aggiunta al personale a tempo indeterminato, e ciò sulla base di una disciplina speciale (la l.r. n. 16/1996) che prevale su quella generale (art. 36 d.lgs. n. 165/2001) e per le ragioni suesposte non si pone in contrasto con la normativa comunitaria sull'utilizzo del contratto a termine.
La precarietà del rapporto trova invero una sorta di bilanciamento nella garanzia occupazionale per 151 o 101 giornate lavorative annue a fini previdenziali prevista dall'art. 46 della stessa legge del '96, nella non esclusività e nel riconoscimento da parte dell' di CP_6 indennità di disoccupazione e malattia proprie dei lavoratori agricoli (percepite dal ricorrente, infatti, come risulta dall'estratto contributivo in atti).
Resta assorbita la diversa questione della natura “stagionale” dell'attività svolta dal ricorrente, dedotta dal resistente per escludere la configurabilità nella specie di un'abusiva reiterazione dei contratti a termine con riferimento al contingente di operai forestali impiegati a
6 tempo determinato dagli Assessorati della e l'applicabilità del limite Controparte_1 complessivo di 36 mesi fissato dall'art. 5, comma 4 ter, d.lgs. n. 368/2001.
4.- La controvertibilità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell'
[...]
, rigetta Controparte_1 la domanda e compensa le spese del giudizio.
Messina, 29.10.2025
Il Giudice del lavoro
AL OT
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