Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00042/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00334/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 334 del 2025, proposto da
- LA trasporti e ambiente società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6AE20C1C0, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Orazio Abbamonte, Giampaolo Brienza, Elena De Bonis, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Comune di Spinoso, Comune di Stigliano, Centrale unica di committenza dell'Associazione consortile Collina Materana, non costituiti in giudizio;
nei confronti
- KA servizi e trasposti per l'ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Marcello Fortunato, Dario Gioia, con domicilio digitale in atti di causa;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della determinazione della Centrale unica di committenza dell'Associazione consortile Collina materana n. 52 del 14 agosto 2025:
- della proposta di aggiudicazione inviata dal R.U.P. con nota del 13 agosto 2025;
- dei verbali della commissione di gara, riservati e pubblici, e segnatamente dei verbali n. 4 del 9 luglio 2025, di assegnazione del punteggio per offerta tecnica, e n. 5 del 14 luglio 2025, con il quale è stata individuata la controinteressata quale prima classificata;
- di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale, comunque lesivo.
- per la declaratoria d’inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto, avendo la ricorrente intenzione di surrogarsi all’aggiudicatario, ottenendo così tutela in forma specifica e con riserva di fare valere in separato giudizio eventuali ipotesi risarcitorie per equivalente, qualora la declaratoria richiesta non venisse accordata o comunque permanessero ragioni di pregiudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della KA servizi e trasposti per l'ambiente s.r.l. (di seguito anche solo “KA”);
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 28 gennaio 2026, il Consigliere avv. TT PP;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La LA trasporti e ambiente società cooperativa (di seguito anche solo “LA”) con ricorso notificato il 25 settembre 2025 e depositato il giorno successivo è insorta avverso gli atti elencati in epigrafe, concernenti l’esito della gara per l'affidamento triennale del servizio di raccolta, trasporto e gestione del centro rifiuti del Comune di Spinoso.
1.1. In fatto emerge quanto segue:
- il Comune di Spinoso, con bando dell’1 maggio 2025, ha indetto la procedura comparativa di cui è questione, gestita dalla Centrale unica di committenza (CUC) dell'Associazione consortile Collina Materana, per un importo a base d'asta di circa € 584695,82;
- alla selezione hanno partecipato cinque operatori. La graduatoria finale, stilata il 14 luglio 2025, ha visto: - prima classificata la KA, con un punteggio di 93,008; - seconda classificata la CICLAT, con un punteggio di 91,124.
- con la determinazione n. 52 del 14 agosto 2025, il servizio è stato aggiudicato definitivamente alla KA.
1.2. In diritto, la ricorrente ha dedotto i motivi specifici di seguito rubricati:
- I. Violazione degli artt. 2, 3, 10, 19, 20 e 25 del CSA, dell'art. 5.1 della relazione tecnica, e degli artt. 15.1 e 18 del disciplinare – violazione del principio della non condizionabilità dell'offerta – violazione dell'art. 70, co. 4, lett. a ) del d.lgs. 36/2023 – violazione dei principi di par condicio e della certezza dei rapporti giuridici – eccesso di potere per irragionevolezza e perplessità – difetto di motivazione – contraddittorietà, illogicità e difetto di istruttoria – presupposto erroneo.
- II. eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – presupposto erroneo – travisamento – illogicità – irragionevolezza nell'attribuzione del punteggio per l'offerta tecnica.
2. Il Comune di Spinoso e la CUC Collina Materana non sono comparsi in lite.
2.1. Si è costituita in giudizio la controinteressata KA, eccependo l’infondatezza del ricorso nel merito, ed evidenziando, con riguardo all’incidentale istanza cautelare, l’intervenuto affidamento del servizio in suo favore dall’1 settembre 2025.
3. Alla camera di consiglio svoltasi l’8 ottobre 2025 parte ricorrente ha rinunciato alla trattazione dell’incidentale istanza cautelare.
4. Alla pubblica udienza svoltasi il 28 gennaio 2026, previo deposito di scritti difensivi e documenti, i procuratori delle parti presenti hanno precisato le rispettive posizioni e l’affare è transitato in decisione.
5. Il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.
5.1. Si è in primo luogo lamentato che l'offerta tecnica della KA sarebbe tale da alterare le modalità di erogazione del servizio di raccolta "porta a porta" previste dal capitolato speciale d'appalto. In particolare, KA ha ivi previsto che l'utente che aderisca al compostaggio domestico "non possa più conferire i rifiuti organici nel normale servizio di raccolta differenziata". Ciò contrasterebbe con la legge di gara, secondo cui la raccolta deve essere estesa a tutte le utenze (domestiche e non) nell’intero territorio comunale, secondo precise scansioni temporali. Questa previsione trasformerebbe l'appaltatore da promotore a "impositore" di un regime alternativo, rischiando di disincentivare le pratiche virtuose per timore di perdere totalmente il servizio pubblico di raccolta.
5.1.1. La KA, in senso opposto, ha sostenuto che la sua offerta: - si basa sull’art. 179 del d.lgs. n. 152/2006, che pone la prevenzione e il riutilizzo (come il compostaggio) al vertice della gestione dei rifiuti, rispetto allo smaltimento che è l'ultima opzione; - risponde direttamente al criterio di valutazione n. 1 del disciplinare, volto all'incremento delle percentuali di raccolta differenziata e alla riduzione della produzione di rifiuti alla fonte; - il servizio di raccolta "porta a porta" rimane garantito per tutte le utenze e su tutto il territorio come previsto dal capitolato; - il compostaggio non è una "sostituzione" imposta, ma un’opzione migliorativa e volontaria per i cittadini; - il divieto di conferire rifiuti organici nel circuito normale per chi riceve la compostiera gratuita è un corollario logico necessario per evitare abusi, garantire l'effettività della riduzione dei rifiuti e assicurare che le compostiere (in numero limitato) siano assegnate a chi si impegna realmente a usarle; - l'art. 37 della l. n. 221 del 2015 prevede riduzioni tariffarie sui rifiuti per chi effettua il compostaggio individuale, e la sua proposta si inserisce “in questo solco, promuovendo un modello di gestione che porta benefici ambientali ed economici sia per l’Ente che per i cittadini.
5.1.2. Ritiene il Collegio che le argomentazioni difensive della controinteressata vadano condivise.
5.1.2.1. Il criterio di valutazione n. 1 del disciplinare assegna un punteggio massimo di trentacinque punti (il più alto tra i criteri tecnici) per le proposte volte all'incremento della percentuale di raccolta differenziata e alla riduzione della produzione dei rifiuti. Occorre in particolare valutare specificamente i "miglioramenti introdotti" e la "metodologia offerta" per ottimizzare il sistema di raccolta per utenze domestiche e non. La promozione del compostaggio domestico agisce quindi direttamente sulla riduzione del rifiuto organico alla fonte, rispondendo all'obiettivo di "riduzione della produzione generale di rifiuti" citato anche nel criterio n. 4.
5.1.2.2. Inoltre, quanto sostenuto da KA circa la garanzia del servizio è coerente con l'oggetto dell'appalto definito all'art. 3 del disciplinare, che prevede la gestione dei servizi con il sistema di raccolta differenziata "porta a porta" su tutto il territorio comunale. Infatti, poiché il compostaggio viene proposto come opzione volontaria, l'impianto base del servizio richiesto dalla stazione appaltante rimane tecnicamente invariato per chi non aderisce.
5.1.2.3. Scevro da illogicità è poi quanto sostenuto da KA circa la valenza del divieto di conferire l'organico nel circuito normale per chi riceve la compostiera, ossia far sì che il punteggio tecnico ottenuto per la "riduzione dei rifiuti" (criterio 1) si traduca in un beneficio reale e misurabile per l'Ente, evitando che l'utente riceva l'attrezzatura (e i relativi vantaggi) senza effettivamente sottrarre rifiuti al sistema di raccolta e trasporto.
5.1.2.4. L'offerta di KA risulta in linea con quanto previsto all'art. 5 del capitolato, segnatamente laddove: a ) stabilisce che la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai criteri di priorità fissati dall'art. 179 del d.lgs. n. 152/2006, ponendo la prevenzione e la preparazione per il riutilizzo ai primi posti della sottesa “gerarchia”; - b) cita esplicitamente tra gli obiettivi generali la necessità di "ridurre la quantità di rifiuti prodotti", in quanto la promozione del compostaggio domestico risponde direttamente a questa finalità, riducendo la frazione organica da raccogliere e trasportare.
5.1.2.5. L'art. 17 del capitolato consente la formulazione di proposte migliorative. Il compostaggio volontario va inquadrato in questo contesto, in quanto finalizzato a migliorare l'efficacia e l'economicità del servizio.
5.1.2.6. L'art. 20 del capitolato, infine, impegna l'appaltatore a collaborare coll’Amministrazione comunale per lo sviluppo di iniziative tese alla riduzione dei rifiuti e al potenziamento del loro riutilizzo.
5.1.2.7. In sintesi, l’offerta di KA, nella parte concernente il compostaggio, risulta basata sulle disposizioni della legge di gara testé enucleata, non costituendo quindi una deviazione suscettibile di apprezzamento a fini espulsivi.
5.2. La LA ha poi lamentato che l’offerta della KA, in relazione all’incremento della percentuale di raccolta differenziata, recherebbe una precisa condizione: l’avvio della pratica del compostaggio domestico nel Comune di Spinoso sarebbe subordinata all’adozione di un apposito regolamento da parte di quest’ultimo. Verrebbe così a delinearsi: «un quadro di incertezza dei rispettivi doveri ed obblighi contrattuali introducendo profili diversi nel sinallagma negoziale rispetto agli atti di gara e rimandando a un momento successivo alla conclusione della procedura la realizzabilità dell’offerta, peraltro subordinandola ad un ulteriore adempimento, eventuale e non previsto, a carico della S.A. (“la stesura di un apposito regolamento”)».
5.2.1. La tesi non persuade. Al paragrafo 1.1.17 (pagina 4), l'offerta tecnica della KA riporta testualmente: «Per ufficializzare la pratica del compostaggio domestico nel Comune di Spinoso, è necessario che la SA preveda la stesura di un apposito regolamento». Nondimeno, nell’offerta si specifica che tale regolamento è fondamentale per poter inserire i rifiuti gestiti tramite compostaggio domestico all'interno delle dichiarazioni ufficiali (ORSO 3.0 e MUD Comuni), al fine dell'incremento delle percentuali di raccolta differenziata. Inoltre, la KA ha dichiarato la sua disponibilità a “supportare” gli uffici comunali mettendo a disposizione personale e risorse per la stesura di tale atto. Ritiene quindi il Collegio che la contestata previa redazione del regolamento sia indicata come "necessaria" non per l'operatività del servizio, bensì soltanto per poter includere i dati del compostaggio nelle dichiarazioni ufficiali (ORSO 3.0 e MUD Comuni). D’altro canto, l'offerta chiarisce che KA supporterà attivamente gli uffici comunali mettendo a disposizione personale e risorse proprio per raggiungere l'obiettivo della stesura del regolamento, configurandolo come un'attività di supporto parallela e non come una condizione sospensiva per lo svolgimento del servizio e la fornitura delle attrezzature (compostiere) necessarie per il suo avvio.
5.3. La ricorrente ha ancora dedotto che l'offerta tecnica di KA S.r.l. avrebbe introdotto una condizione economica e temporale illegittima per la sostituzione degli automezzi, in netto contrasto con le regole della gara. In dettaglio, il capitolato speciale farebbe obbligo all'appaltatore di garantire la piena efficienza e la sostituzione immediata dei mezzi in caso di guasto per tutta la durata del contratto, senza alcun costo aggiuntivo per la stazione appaltante. La KA, diversamente, ha previsto la gratuità dei mezzi sostitutivi per sole due settimane lavorative, stabilendo che, decorso tale termine, il costo venga addebitato alla S.A. in base alle tabelle ACI. Questa previsione costituirebbe una deroga inammissibile all'allocazione dei rischi e dei costi prevista dalla lex specialis , venendo così a costituire una modifica dell'assetto economico dell'offerta che altererebbe il confronto concorrenziale, in quanto gli altri operatori avrebbero formulato le proprie offerte presupponendo di dover garantire la sostituzione dei mezzi a proprio carico senza limiti di tempo. Per tale profilo, l’offerta di KA subordinerebbe l'impegno contrattuale a condizioni diverse da quelle stabilite dal bando.
5.3.1. La censura, da tale angolazione, va disattesa. Viene infatti in rilievo la modalità di gestione del parco mezzi e di guasti e impossibilità d’uso, ossia a profili che attengono alla disponibilità e all’efficiente impiego dei mezzi necessari per l’espletamento dell’appalto, da ricondurre nel novero dei requisiti di esecuzione e non a quelli di ammissione. In effetti, la relativa previsione del capitolato speciale (art. 10), è fonte di obbligazioni che attengono alla fase di attuazione del servizio.
5.4. Coglie nel segno, diversamente, la censura articolata nel secondo motivo di ricorso, concernente l'erronea attribuzione di punteggio all'offerta tecnica della KA in relazione al criterio n. 3, gestione del parco veicolare.
5.4.1. Si legge, infatti, in tale offerta (Capo 3.1.3. – sostituzione degli automezzi): «In caso di guasti non gestibili direttamente sul territorio e durante le operazioni di manutenzione più lunghe, la scrivente mette a disposizione della S.A. degli automezzi sostitutivi, a titolo gratuito, per due settimane lavorative. Decorso inutilmente tale termine, il costo dell’automezzo sostitutivo verrà calcolato come da tabelle ACI». In tal modo, la controinteressata ha inserito nella propria offerta tecnica una limitazione temporale alla gratuità del servizio sostitutivo, in quanto: - ha offerto automezzi sostitutivi gratuiti solo per un periodo di due settimane lavorative; - ha previsto che, decorso tale termine, il costo del mezzo sostitutivo venga addebitato alla S.A..
5.4.2. Di segno nettamente divergente è tuttavia quanto prescritto dall'art. 19, comma 10, del capitolato speciale d'appalto, l'impresa appaltatrice ha l'obbligo di garantire la "continua disponibilità in efficienza degli automezzi necessari" per tutta la durata del servizio. Il medesimo articolo stabilisce esplicitamente che in caso di indisponibilità anche momentanea, i mezzi vadano sostituiti con altri di simili caratteristiche, e che tale sostituzione debba avvenire "a totale cura e onere dell’impresa appaltatrice”. Inoltre, la relazione tecnica del comune sul servizio da espletare (par. 8 – pag. 29 – dimensionamento del parco veicolare) ascrive all’appaltatore tutti i costi di manutenzione.
5.4.3. Quanto offerto da tale versante risulta dunque in diretto contrasto la legge di gara, che non pone limiti temporali alla gratuità della sostituzione e addossa all'appaltatore ogni onere derivante dall'indisponibilità dei mezzi.
5.4.4. A fronte di ciò, è evidente il vizio di travisamento dei fatti ed erroneità di valutazione in cui è incorsa la commissione giudicatrice che: - per un verso ha premiato come "migliorativa" (tenendone conto nell’assegnazione del coefficiente medio) una proposta che in realtà introduce una deroga peggiorativa rispetto agli obblighi minimi di gara; - per altro verso, non ha tenuto conto di come l’addebito dei costi dopo quattordici giorni lavorativi alteri il sinallagma contrattuale e l’allocazione dei rischi stabilita dalla stazione appaltante. Si tratta, peraltro, di vizio che impatta direttamente sull’esito della gara, anche in ragione del limitato scarto di punteggio tra prima e seconda graduata, pari a punti 1,885.
6. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento dei verbali di gara, nelle parti in cui è stato attribuito alla KA il punteggio relativo al criterio n. 3 (“Metodologie di gestione del parco veicolare”), e del provvedimento di aggiudicazione. La stazione appaltante dovrà conseguentemente provvedere affinché la commissione di gara, in diversa composizione, rinnovi la valutazione dell’offerta della controinteressata in ordine al ripetuto criterio discrezionale n. 3, provvedendo alla nuova attribuzione del punteggio tenendo conto delle criticità rilevate nella presente decisione. Infine, si ritiene che non vi sia luogo a pronunciare sulla sorte del contratto, pur già stipulato, in ragione della natura della presente decisione che, importando soltanto un nuovo pronunciamento della commissione giudicatrice, non spiega effetti diretti sulla pretesa spettanza dell'aggiudicazione da parte del ricorrente.
7. Sussistono i presupposti, in ragione delle peculiarità della questione e del complessivo esito del giudizio, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026, coll'intervento dei magistrati:
ST LE, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
TT PP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TT PP | ST LE |
IL SEGRETARIO