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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 01/07/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 465/2025 vertente tra
C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Elisa Giraudo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via
Sant'Orsola 34, giusta procura in atti.
Ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Rossetto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Giuliano Terme (PI), Fraz. Ghezzano, Via Calcesana n. 13, giusta procura in atti.
Ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 15.05.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 11.02.2025 – deducendo che:
- Hanno contratto matrimonio concordatario in Lucca, in data 28/06/2001 (Atto n 79 P. 2 S.
A anno 2001) scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- Dall'unione sono nati i figli e Per_1 Per_2
- I coniugi si sono separati consensualmente con decreto di omologazione del Tribunale di Pisa
n. 8863/2023 del 15/06/2023 (RG n. 4542/2022), annotato sui registri del Comune di Lucca in data 22.8.2023;
- Dalla data della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- Sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche;
- I ricorrenti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio inerenti i figli ed il loro mantenimento.
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, dandosi sin da ora il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
2) Il figlio maggiorenne , che già vive nell'abitazione del padre, continuerà ad abitarvi;
entrambi i genitori Per_1
saranno responsabili del mantenimento ordinario del ragazzo fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
3) La figlia minorenne viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, la responsabilità Per_2
genitoriale sarà esercitata da questi ultimi separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione correlate alla quotidianità della permanenza della figlia presso ciascuno di loro, mentre saranno assunte di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, quelle relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_2
4) La figlia minorenne potrà intrattenersi con i rispettivi genitori secondo il seguente calendario: il martedì, il mercoledì ed il venerdì, con il padre;
il lunedì, il giovedì ed il sabato, con la madre. Le parti concordano che fermi ed invariati il numero di giorni che la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori dal lunedì al sabato
(3 con il padre e 3 con la madre), la disposizione settimanale sarà debitamente rimodulata ogni anno, tenendo conto del giorno infrasettimanale “libero” dalla scuola che la sig.ra si impegnerà a comunicare al CP_1
Prof. onde concordare la disposizione settimanale. Pt_1
5) Nei giorni di propria competenza, il genitore che avrà affidata la bambina dovrà occuparsi della gestione di ogni suo impegno scolastico, salvo casi sporadici nei quali potrà concordare con l'altro genitore la modifica del calendario;
entrambi i genitori si impegnano a provvedere alla cura e pulizia (compresa la stiratura) dei capi di abbigliamento dei figli nei giorni in cui ne hanno la relativa cura.
6) La domenica sarà trascorsa con i genitori a settimane alterne. Le vacanze natalizie, le vacanze pasquali, nel rispetto del criterio della alternanza, dal giorno 24.12. al giorno 30.12 ed il periodo compreso tra il 31.12 ed il 06.01 il tutto nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori stessi;
le vacanze pasquali con un genitore e le successive con altro secondo il criterio dell'alternanza e comunque seguiranno le scelte che entrambi i genitori concorderanno di volta in volta. Il periodo delle vacanze estive (15 giugno -15 settembre) sarà diviso equamente tra i genitori e precisamente 15 giorni saranno trascorsi con un genitore e 15 giorni con l'altro , in alternanza fino al termine delle vacanze estive. I 15 giorni potranno essere anche non consecutivi
7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascun genitore e si impegnano altresì a tutelare la figura paterna e materna astenendosi dall'esprimere, alla presenza dei figli, giudizi che possano risultare lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno o dell'altra.
8) Il Prof. tenuto conto delle attuali esigenze dei figli, corrisponderà alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo per il loro mantenimento ordinario la somma di € 506,50 oltre aggiornamento ISTAT: detta somma sarà corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra IBAN [...]. Controparte_1
Le spese straordinarie occorrenti per i figli, dovranno essere preventivamente concordate fra i coniugi ed il relativo onere sarà assunto dal sig. Pt_1
Sono spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione
(comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
Sono spese extra assegno obbligatorie, per le quali non é richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il figlio maggiorenne potrà utilizzare l'auto di proprietà del padre, che risulta essere in Per_1 regola con l'assicurazione e con la vigente normativa. Il sig. rimborserà alla sig.ra la somma Pt_1 CP_1 complessiva di € 50,00 dalla stessa pagata a titolo di integrazione polizza RC Auto per consentire la conduzione del mezzo intestato alla signora, al figlio . Per_1
Sono SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: - Scolastiche iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. - Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. - Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
9) La sig.ra ed il Prof. dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano CP_1 Pt_1
reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento o alimenti. Gli stessi dichiarano altresì di aver già provveduto in separata sede alla divisione di ogni bene comune e di aver definito tutte le questioni patrimoniali, ad eccezione dell'oggettistica/abbigliamento dei figli presente nella casa di VO (LU) che verrà asportata dalla sig.ra entro la fine della stagione estiva 2025: il sig. consegnerà le chiavi CP_1 Pt_1 per consentire alla signora di accedere a detta abitazione per poter prelevare quanto sopra stabilito. CP_1
Entro la stessa data il sig. asporterà dall'abitazione della sig.ra tutti i libri di sua proprietà. Pt_1 CP_1
La sig.ra asporterà il clavicembalo di sua proprietà, dall'abitazione del sig. entro la fine CP_1 Pt_1 dell'estate 2025.
Per il resto i coniugi dichiarano di nulla avere da pretendere l'uno dall'altro, anche a titolo risarcitorio, per ogni titolo, ragione o causa riferibile o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale. Si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto per l'espatrio anche dei figli minori.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 465/2025, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28/06/2001 a
Lucca (Atto N. 79 P. 2 S. A anno 2001) tra e Controparte_1 Pt_1
[...]
b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lucca per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) OMOLOGA le condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti, stabilendo che: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, dandosi sin da ora il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
2) Il figlio maggiorenne , che già vive nell'abitazione del padre, continuerà ad abitarvi;
entrambi i genitori Per_1
saranno responsabili del mantenimento ordinario del ragazzo fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
3) La figlia minorenne viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, la responsabilità Per_2
genitoriale sarà esercitata da questi ultimi separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione correlate alla quotidianità della permanenza della figlia presso ciascuno di loro, mentre saranno assunte di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, quelle relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_2
4) La figlia minorenne potrà intrattenersi con i rispettivi genitori secondo il seguente calendario: il martedì, il mercoledì ed il venerdì, con il padre;
il lunedì, il giovedì ed il sabato, con la madre. Le parti concordano che fermi ed invariati il numero di giorni che la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori dal lunedì al sabato
(3 con il padre e 3 con la madre), la disposizione settimanale sarà debitamente rimodulata ogni anno, tenendo conto del giorno infrasettimanale “libero” dalla scuola che la sig.ra si impegnerà a comunicare al CP_1
Prof. onde concordare la disposizione settimanale. Pt_1
5) Nei giorni di propria competenza, il genitore che avrà affidata la bambina dovrà occuparsi della gestione di ogni suo impegno scolastico, salvo casi sporadici nei quali potrà concordare con l'altro genitore la modifica del calendario;
entrambi i genitori si impegnano a provvedere alla cura e pulizia (compresa la stiratura) dei capi di abbigliamento dei figli nei giorni in cui ne hanno la relativa cura.
6) La domenica sarà trascorsa con i genitori a settimane alterne. Le vacanze natalizie, le vacanze pasquali, nel rispetto del criterio della alternanza, dal giorno 24.12. al giorno 30.12 ed il periodo compreso tra il 31.12 ed il 06.01 il tutto nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori stessi;
le vacanze pasquali con un genitore e le successive con altro secondo il criterio dell'alternanza e comunque seguiranno le scelte che entrambi i genitori concorderanno di volta in volta. Il periodo delle vacanze estive (15 giugno -15 settembre) sarà diviso equamente tra i genitori e precisamente 15 giorni saranno trascorsi con un genitore e 15 giorni con l'altro , in alternanza fino al termine delle vacanze estive. I 15 giorni potranno essere anche non consecutivi
7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascun genitore e si impegnano altresì a tutelare la figura paterna e materna astenendosi dall'esprimere, alla presenza dei figli, giudizi che possano risultare lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno o dell'altra. 8) Il Prof. tenuto conto delle attuali esigenze dei figli, corrisponderà alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo per il loro mantenimento ordinario la somma di € 506,50 oltre aggiornamento ISTAT: detta somma sarà corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra IBAN [...]. Controparte_1
Le spese straordinarie occorrenti per i figli, dovranno essere preventivamente concordate fra i coniugi ed il relativo onere sarà assunto dal sig. Pt_1
Sono spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione
(comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
Sono spese extra assegno obbligatorie, per le quali non é richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il figlio maggiorenne potrà utilizzare l'auto di proprietà del padre, che risulta essere in Per_1 regola con l'assicurazione e con la vigente normativa. Il sig. rimborserà alla sig.ra la somma Pt_1 CP_1 complessiva di € 50,00 dalla stessa pagata a titolo di integrazione polizza RC Auto per consentire la conduzione del mezzo intestato alla signora, al figlio . Per_1
Sono SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: - Scolastiche iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. - Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. - Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
9) La sig.ra ed il Prof. dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano CP_1 Pt_1
reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento o alimenti. Gli stessi dichiarano altresì di aver già provveduto in separata sede alla divisione di ogni bene comune e di aver definito tutte le questioni patrimoniali, ad eccezione dell'oggettistica/abbigliamento dei figli presente nella casa di VO (LU) che verrà asportata dalla sig.ra entro la fine della stagione estiva 2025: il sig. consegnerà le chiavi CP_1 Pt_1 per consentire alla signora di accedere a detta abitazione per poter prelevare quanto sopra stabilito. CP_1
Entro la stessa data il sig. asporterà dall'abitazione della sig.ra tutti i libri di sua proprietà. Pt_1 CP_1
La sig.ra asporterà il clavicembalo di sua proprietà, dall'abitazione del sig. entro la fine CP_1 Pt_1 dell'estate 2025.
Per il resto i coniugi dichiarano di nulla avere da pretendere l'uno dall'altro, anche a titolo risarcitorio, per ogni titolo, ragione o causa riferibile o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale. Si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto per l'espatrio anche dei figli minori.
Spese compensate.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 26.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 465/2025 vertente tra
C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Elisa Giraudo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via
Sant'Orsola 34, giusta procura in atti.
Ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Rossetto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Giuliano Terme (PI), Fraz. Ghezzano, Via Calcesana n. 13, giusta procura in atti.
Ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 15.05.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 11.02.2025 – deducendo che:
- Hanno contratto matrimonio concordatario in Lucca, in data 28/06/2001 (Atto n 79 P. 2 S.
A anno 2001) scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- Dall'unione sono nati i figli e Per_1 Per_2
- I coniugi si sono separati consensualmente con decreto di omologazione del Tribunale di Pisa
n. 8863/2023 del 15/06/2023 (RG n. 4542/2022), annotato sui registri del Comune di Lucca in data 22.8.2023;
- Dalla data della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- Sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche;
- I ricorrenti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio inerenti i figli ed il loro mantenimento.
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, dandosi sin da ora il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
2) Il figlio maggiorenne , che già vive nell'abitazione del padre, continuerà ad abitarvi;
entrambi i genitori Per_1
saranno responsabili del mantenimento ordinario del ragazzo fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
3) La figlia minorenne viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, la responsabilità Per_2
genitoriale sarà esercitata da questi ultimi separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione correlate alla quotidianità della permanenza della figlia presso ciascuno di loro, mentre saranno assunte di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, quelle relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_2
4) La figlia minorenne potrà intrattenersi con i rispettivi genitori secondo il seguente calendario: il martedì, il mercoledì ed il venerdì, con il padre;
il lunedì, il giovedì ed il sabato, con la madre. Le parti concordano che fermi ed invariati il numero di giorni che la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori dal lunedì al sabato
(3 con il padre e 3 con la madre), la disposizione settimanale sarà debitamente rimodulata ogni anno, tenendo conto del giorno infrasettimanale “libero” dalla scuola che la sig.ra si impegnerà a comunicare al CP_1
Prof. onde concordare la disposizione settimanale. Pt_1
5) Nei giorni di propria competenza, il genitore che avrà affidata la bambina dovrà occuparsi della gestione di ogni suo impegno scolastico, salvo casi sporadici nei quali potrà concordare con l'altro genitore la modifica del calendario;
entrambi i genitori si impegnano a provvedere alla cura e pulizia (compresa la stiratura) dei capi di abbigliamento dei figli nei giorni in cui ne hanno la relativa cura.
6) La domenica sarà trascorsa con i genitori a settimane alterne. Le vacanze natalizie, le vacanze pasquali, nel rispetto del criterio della alternanza, dal giorno 24.12. al giorno 30.12 ed il periodo compreso tra il 31.12 ed il 06.01 il tutto nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori stessi;
le vacanze pasquali con un genitore e le successive con altro secondo il criterio dell'alternanza e comunque seguiranno le scelte che entrambi i genitori concorderanno di volta in volta. Il periodo delle vacanze estive (15 giugno -15 settembre) sarà diviso equamente tra i genitori e precisamente 15 giorni saranno trascorsi con un genitore e 15 giorni con l'altro , in alternanza fino al termine delle vacanze estive. I 15 giorni potranno essere anche non consecutivi
7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascun genitore e si impegnano altresì a tutelare la figura paterna e materna astenendosi dall'esprimere, alla presenza dei figli, giudizi che possano risultare lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno o dell'altra.
8) Il Prof. tenuto conto delle attuali esigenze dei figli, corrisponderà alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo per il loro mantenimento ordinario la somma di € 506,50 oltre aggiornamento ISTAT: detta somma sarà corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra IBAN [...]. Controparte_1
Le spese straordinarie occorrenti per i figli, dovranno essere preventivamente concordate fra i coniugi ed il relativo onere sarà assunto dal sig. Pt_1
Sono spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione
(comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
Sono spese extra assegno obbligatorie, per le quali non é richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il figlio maggiorenne potrà utilizzare l'auto di proprietà del padre, che risulta essere in Per_1 regola con l'assicurazione e con la vigente normativa. Il sig. rimborserà alla sig.ra la somma Pt_1 CP_1 complessiva di € 50,00 dalla stessa pagata a titolo di integrazione polizza RC Auto per consentire la conduzione del mezzo intestato alla signora, al figlio . Per_1
Sono SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: - Scolastiche iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. - Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. - Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
9) La sig.ra ed il Prof. dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano CP_1 Pt_1
reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento o alimenti. Gli stessi dichiarano altresì di aver già provveduto in separata sede alla divisione di ogni bene comune e di aver definito tutte le questioni patrimoniali, ad eccezione dell'oggettistica/abbigliamento dei figli presente nella casa di VO (LU) che verrà asportata dalla sig.ra entro la fine della stagione estiva 2025: il sig. consegnerà le chiavi CP_1 Pt_1 per consentire alla signora di accedere a detta abitazione per poter prelevare quanto sopra stabilito. CP_1
Entro la stessa data il sig. asporterà dall'abitazione della sig.ra tutti i libri di sua proprietà. Pt_1 CP_1
La sig.ra asporterà il clavicembalo di sua proprietà, dall'abitazione del sig. entro la fine CP_1 Pt_1 dell'estate 2025.
Per il resto i coniugi dichiarano di nulla avere da pretendere l'uno dall'altro, anche a titolo risarcitorio, per ogni titolo, ragione o causa riferibile o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale. Si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto per l'espatrio anche dei figli minori.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 465/2025, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28/06/2001 a
Lucca (Atto N. 79 P. 2 S. A anno 2001) tra e Controparte_1 Pt_1
[...]
b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lucca per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) OMOLOGA le condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti, stabilendo che: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, dandosi sin da ora il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
2) Il figlio maggiorenne , che già vive nell'abitazione del padre, continuerà ad abitarvi;
entrambi i genitori Per_1
saranno responsabili del mantenimento ordinario del ragazzo fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
3) La figlia minorenne viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, la responsabilità Per_2
genitoriale sarà esercitata da questi ultimi separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione correlate alla quotidianità della permanenza della figlia presso ciascuno di loro, mentre saranno assunte di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, quelle relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_2
4) La figlia minorenne potrà intrattenersi con i rispettivi genitori secondo il seguente calendario: il martedì, il mercoledì ed il venerdì, con il padre;
il lunedì, il giovedì ed il sabato, con la madre. Le parti concordano che fermi ed invariati il numero di giorni che la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori dal lunedì al sabato
(3 con il padre e 3 con la madre), la disposizione settimanale sarà debitamente rimodulata ogni anno, tenendo conto del giorno infrasettimanale “libero” dalla scuola che la sig.ra si impegnerà a comunicare al CP_1
Prof. onde concordare la disposizione settimanale. Pt_1
5) Nei giorni di propria competenza, il genitore che avrà affidata la bambina dovrà occuparsi della gestione di ogni suo impegno scolastico, salvo casi sporadici nei quali potrà concordare con l'altro genitore la modifica del calendario;
entrambi i genitori si impegnano a provvedere alla cura e pulizia (compresa la stiratura) dei capi di abbigliamento dei figli nei giorni in cui ne hanno la relativa cura.
6) La domenica sarà trascorsa con i genitori a settimane alterne. Le vacanze natalizie, le vacanze pasquali, nel rispetto del criterio della alternanza, dal giorno 24.12. al giorno 30.12 ed il periodo compreso tra il 31.12 ed il 06.01 il tutto nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori stessi;
le vacanze pasquali con un genitore e le successive con altro secondo il criterio dell'alternanza e comunque seguiranno le scelte che entrambi i genitori concorderanno di volta in volta. Il periodo delle vacanze estive (15 giugno -15 settembre) sarà diviso equamente tra i genitori e precisamente 15 giorni saranno trascorsi con un genitore e 15 giorni con l'altro , in alternanza fino al termine delle vacanze estive. I 15 giorni potranno essere anche non consecutivi
7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascun genitore e si impegnano altresì a tutelare la figura paterna e materna astenendosi dall'esprimere, alla presenza dei figli, giudizi che possano risultare lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno o dell'altra. 8) Il Prof. tenuto conto delle attuali esigenze dei figli, corrisponderà alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo per il loro mantenimento ordinario la somma di € 506,50 oltre aggiornamento ISTAT: detta somma sarà corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra IBAN [...]. Controparte_1
Le spese straordinarie occorrenti per i figli, dovranno essere preventivamente concordate fra i coniugi ed il relativo onere sarà assunto dal sig. Pt_1
Sono spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione
(comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
Sono spese extra assegno obbligatorie, per le quali non é richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il figlio maggiorenne potrà utilizzare l'auto di proprietà del padre, che risulta essere in Per_1 regola con l'assicurazione e con la vigente normativa. Il sig. rimborserà alla sig.ra la somma Pt_1 CP_1 complessiva di € 50,00 dalla stessa pagata a titolo di integrazione polizza RC Auto per consentire la conduzione del mezzo intestato alla signora, al figlio . Per_1
Sono SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: - Scolastiche iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. - Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. - Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
9) La sig.ra ed il Prof. dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano CP_1 Pt_1
reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento o alimenti. Gli stessi dichiarano altresì di aver già provveduto in separata sede alla divisione di ogni bene comune e di aver definito tutte le questioni patrimoniali, ad eccezione dell'oggettistica/abbigliamento dei figli presente nella casa di VO (LU) che verrà asportata dalla sig.ra entro la fine della stagione estiva 2025: il sig. consegnerà le chiavi CP_1 Pt_1 per consentire alla signora di accedere a detta abitazione per poter prelevare quanto sopra stabilito. CP_1
Entro la stessa data il sig. asporterà dall'abitazione della sig.ra tutti i libri di sua proprietà. Pt_1 CP_1
La sig.ra asporterà il clavicembalo di sua proprietà, dall'abitazione del sig. entro la fine CP_1 Pt_1 dell'estate 2025.
Per il resto i coniugi dichiarano di nulla avere da pretendere l'uno dall'altro, anche a titolo risarcitorio, per ogni titolo, ragione o causa riferibile o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale. Si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto per l'espatrio anche dei figli minori.
Spese compensate.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 26.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi