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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino IERIMONTI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1628/2020,
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Mariagrazia Barretta e
Riccardo Renna, per procura in atti;
OPPONENTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Andreozzi, per procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 11.7.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17.2.2020 la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17/2020, emesso il giorno 3.1.2020 dal Tribunale di
Lecce, con cui la veva ottenuto ingiunzione nei suoi confronti per il pagamento CP_1 di € 75.171,36, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica e gas naturale resa, tra marzo 2018 e gennaio 2019, in virtù di due contratti sottoscritti il 27.1.2015 recanti numeri BA 8074 e BA 8075, presso due impianti sportivi con piscina gestiti dalla società opponente siti rispettivamente in Brindisi, alla Strada Masseriola, e in Maglie, alla Via Lecce, come risultante dalle fatture versate in atti (aprile 2018, maggio 2018, ottobre 2018, novembre 2018, dicembre 2018 e gennaio 2019 per la fornitura di gas di Brindisi;
marzo 2018, aprile 2018, agosto 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018, dicembre
2018 e gennaio 2019 per la fornitura gas di Maglie;
marzo 2018, aprile 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre e dicembre 2018 per la fornitura di energia elettrica di Brindisi;
marzo
2018, aprile 2018, maggio 2018, giugno 2018, luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre e dicembre 2018 per la fornitura di energia elettrica di Maglie). L'opponente, in particolare, contestava l'eccessività dei consumi fatturati, se confrontati con quelli di periodi precedenti e successivi rilevati da altri fornitori di gas ed energia elettrica, tale da imporre al fornitore l'onere di provare il corretto funzionamento del contatore, nonché la fatturazione di consumi maggiori di quelli effettivi riportati nelle fatture e l'applicazione di prezzi maggiori rispetto a quelli contrattualmente pattuiti. Pertanto, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese processuali.
La si costituiva in giudizio evidenziando come le generiche contestazioni CP_1
attoree fossero sfornite di alcun supporto probatorio e pertanto concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Espletata, dunque, una consulenza tecnica d'ufficio, la causa, matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 11.7.2024 e, quindi, era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti.
Dall'esame delle reciproche contestazioni, della documentazione prodotta dalle parti e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, redatta all'esito di un approfondito studio della documentazione in atti, a parere di questo giudice metodologicamente corretta ed esente da vizi, e pertanto condivisa in quanto sostenuta con una motivazione convincente e pienamente apprezzabile, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, infatti, emerge con adeguata chiarezza come l'importo conteggiato nel ricorso monitorio, fondato su fatture riferite a consumi di gas ed energia elettrica risalenti soltanto ad alcune mensilità tra marzo 2018 e gennaio 2019, sia stato calcolato in modo quasi del tutto corretto dalla ulla base dei dati di consumo dei PDR e dei POD CP_1
che formano oggetto di causa effettivamente trasmessi rispettivamente da e da Controparte_2 come constatato dal consulente tecnico d'ufficio. Controparte_3
2 A tale proposito, occorre rilevare come parte opponente abbia formulato una contestazione eccessivamente generica e fumosa in ordine all'esattezza dei conteggi ed in modo particolare al corretto funzionamento dei quattro contatori, due del gas e due dell'energia elettrica, installati presso i due immobili, sedi delle forniture, siti in Brindisi e Maglie, fondata esclusivamente su una altrettanto generica allegazione di eccessività dei consumi fatturati dalla CP_1
rispetto ai consumi rilevati da altri fornitori di gas ed energia elettrica in altri periodi. Al riguardo, in particolare, si deve rilevare come parte opponente abbia prodotto in giudizio soltanto quattro bollette emesse da un diverso fornitore attraverso cui è possibile confrontare soltanto i consumi di gas ed energia elettrica di alcuni dei mesi oggetto del presente giudizio con quelli dell'anno successivo (maggio 2018, ottobre 2018, novembre 2018, dicembre 2018 per la fornitura di gas di
Brindisi; settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018, dicembre 2018 per la fornitura gas di
Maglie; settembre 2018, ottobre 2018, novembre e dicembre 2018 per la fornitura di energia elettrica di Brindisi;
maggio 2018, giugno 2018, luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre e dicembre 2018 per la fornitura di energia elettrica di Maglie) e da un attento confronto di tali consumi emerge come in alcuni mesi vi sia stato un consumo rilevato da CP_1 inferiore rispetto a quello rilevato nel corrispondente mese dell'anno successivo (maggio 2018, per la fornitura di gas di Brindisi;
settembre 2018 per la fornitura gas di Maglie;
maggio 2018, giugno
2018 per la fornitura di energia elettrica di Maglie), mentre nei restanti mesi vi siano stati effettivamente dei consumi rilevati da maggiori rispetto a quelli rilevati nel CP_1 corrispondente mese dell'anno successivo, ma non sia rilevabile alcuna differenza esorbitante che possa, di per sé sola, indurre ad ipotizzare che su ben quattro contatori vi siano stati concomitanti difetti di funzionamento, soltanto in alcuni mesi, considerando, peraltro, che parte opponente non ha neppure allegato che vi sia mai stata una sostituzione o verifica dei contatori stessi per difetti di funzionamento, neppure dopo il cambio di fornitore di luce e gas, cosicché si deve ritenere che anche il successivo fornitore abbia continuato ad utilizzare i medesimi contatori.
Per quanto concerne poi le contestazioni sollevate dall'opponente di fatturazione di consumi maggiori di quelli effettivi riportati nelle fatture e applicazione di prezzi maggiori rispetto a quelli contrattualmente pattuiti, appare possibile fare riferimento alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio che, all'esito di un attento esame della documentazione in atti, ha potuto riscontrare soltanto piccoli scostamenti generalizzati (pressoché legati ad arrotondamenti) e solo due scarti più significativi (a danno della società opponente) relativi alle fatture dei mesi di giugno e luglio 2018 per la fornitura di energia elettrica di Maglie, per una cifra complessiva a favore della società opponente pari a € 3.360,99 (comprendente anche tasse ed IVA) per la fornitura di energia elettrica
3 di Brindisi e Maglie, e una cifra complessiva a favore della società opponente pari a € 1.273,69
(comprendente anche tasse ed IVA) per la fornitura di gas di Brindisi e Maglie.
Alla luce di queste considerazioni, dunque, in accoglimento parziale dell'opposizione nella misura indicata di € 4.634,68, da un lato, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, mentre,
d'altro canto, va accertato il credito residuo della opposta nella misura di CP_1
€ 70.536,68 a titolo di saldo delle fatture indicate nella consulenza tecnica d'ufficio integrata depositata il 23.8.2023, come corrette dal consulente tecnico d'ufficio, oltre interessi ex D. Lgs.
231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
A fronte dell'accoglimento parziale dell'opposizione si ritiene equo disporre che le spese processuali siano compensate nella misura del 50% e per la restante parte siano poste a carico della società opponente, nell'importo liquidato in dispositivo.
Per le medesime ragioni anche le spese di CTU vanno poste definitivamente per il 50% a carico della società opponente e per il 50% a carico della società opposta.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 17/20 emesso il
3.1.2020 dal Tribunale di Lecce;
2) condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
della somma di € 70.536,68 a titolo di saldo delle fatture indicate nella consulenza tecnica d'ufficio integrata depositata il 23.8.2023, come corrette dal consulente tecnico d'ufficio, oltre interessi ex D.
Lgs. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
3) compensa le spese processuali nella misura del 50% e condanna la Parte_1
al pagamento, in favore della ella restante parte che liquida in € 3.000,00
[...] CP_1
per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge;
4) pone, definitivamente, per il 50% in capo alla e per il 50% in Parte_1
capo alla e spese della C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, 19 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
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