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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 2800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2800 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 45819/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 45819/2020 promossa da:
e , con l'avv. SALVATORE SARRACINO Parte_1 Parte_2
PARTI ATTOREE
CONTRO
on l'avv. BRUNA LEPRE CP_1
AL EL NI
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI delle parti:
Per le parti attoree:
“1 - Accertare e dichiarare la responsabilità del conducente il veicolo Renault Laguna tg. BC 130 ZY di proprietà del Sig.re El NN LA;
2 - Condannare il Sig.re El NN LA in solido alla compagnia al Controparte_2
pagamento dei danni patiti dal sig.re quale proprietario dell'autoarticolato attoreo , oltre Parte_1
sosta tecnica, danni da lucro cessante, rivalutazione monetaria ed interessi da quantificarsi a mezzo
Consulenza Tecnica di Ufficio;
3 - Condannare altresì i convenuti al risarcimento delle lesioni patite dal Sig.re per la Parte_2
complessiva che verrà determinata a seguito di consulenza Medica di Ufficio .
4 - Condannarsi, la Compagnia Assicurativa in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante p.t., alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, I.V.A. e c.p.a.
pagina 1 di 6 come per legge oltre spese generali.”
Per CP_1
“Voglia il Giudice del Tribunale adito
ACCERTARE E DICHIARARE infondata e non provata la domanda attorea per tutti i motivi dedotti in atti e per l'effetto
RIGETTARE ogni domanda attorea.
Con vittoria di spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno convenuto in giudizio AL EL NI e Parte_1 Parte_2
la società affermando: che in data 16/7/2015, in corrispondenza di uno svincolo CP_1 autostradale, si era verificato un sinistro tra l'autoarticolato di proprietà di e Parte_1 condotto da , e l'autovettura di proprietà di AL EL NI, condotta Parte_2
dallo stesso ed assicurato con che a seguito del sinistro aveva CP_1 Parte_2 riportato lesioni e l'autoarticolato aveva subito danni;
e chiedendo la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni lamentati dalle parti attoree. costituitasi in giudizio, ha contrastato le domande attoree. CP_1
AL EL NI non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
Nel corso dell'istruttoria non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata dalle parti attoree nella relativa memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere: generico (cap. A), generico e valutativo (cap. B, C, G, H), generico, valutativo e documentale
(cap. D, I, L), generico, valutativo, non allegate in atti assertivi (cap. E, F, J, M), documentale (cap. K);
e sono state espletate sia una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale in relazione a PT
sia una consulenza tecnica d'ufficio in relazione ai danni derivati dal sinistro all'autoarticolato
[...]
di proprietà di . Parte_1
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- dalla documentazione prodotta in atti relativa agli accertamenti effettuati dalla Polizia Stradale intervenuta sul luogo del sinistro emerge in relazione alla dinamica dell'incidente che
“procedeva a velocità non moderata in relazione alle ore notturne e al Parte_2 tratto di strada percorso”, e che, “in corrispondenza con lo svincolo”, “l'autovettura” condotta da AL EL NI “non si era immessa sin dall'inizio sulla corsia di decelerazione”; dalla medesima documentazione emerge inoltre che in capo al conducente del trattore stradale era stata in particolare contestata la violazione di quanto previsto dall'art. 141 co. 3 del codice della strada, mentre in capo al conducente dell'autovettura erano state pagina 2 di 6 contestate in particolare la violazione dell'obbligo che impone di impegnare tempestivamente, per usciere dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio (art. 176 co. 2 lett. b) del codice della strada) sia la violazione della segnaletica stradale in relazione all'art. 40 co. 8 del codice della strada;
- tenuto conto degli elementi sopra evidenziati, considerato per un verso che il conducente dell'autovettura non si era immesso sin dall'inizio nella corsia di decelerazione in presenza dello svincolo autostradale, e per altro verso che il conducente dell'autoarticolato aveva tenuto un comportamento contrario sia alle norme di comune prudenza sia a quanto previsto dall'art. 141 del codice della strada, in quanto procedeva con un'andatura non adeguata alle circostanze del caso concreto, in capo ad entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro appare sussistere un concorso di colpa nella causazione dell'evento; poiché dalla summenzionata documentazione emerge anche che il conducente dell'autoarticolato aveva dichiarato alla Polizia Stradale di avere notato l'autovettura, appare plausibile che il comportamento imprudente di PT
, consistito nel tenere un'andatura non adeguata rispetto alle circostanze, abbia avuto
[...] un'efficienza causale prevalente nella causazione del sinistro, nella misura che si ritiene pari al
70%;
- nella consulenza tecnica d'ufficio medico-legale espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva, tenuto conto della valutazione, come previsto dall'art. 195 cpc, delle osservazioni formulate sulla relazione peritale- il CTU ha accertato: la sussistenza in capo a PT
in seguito all'evento per cui è causa di un periodo di “inabilità temporanea assoluta”
[...] di “giorni 5”, oltre ad un periodo di “inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 10”, e di un ulteriore periodo di “inabilità temporanea parziale al 50%” di “giorni 10”; nonché la sussistenza di “postumi permanenti” nella misura “del 3 (tre) %”;
- nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in relazione ai danni all'autoarticolato -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- il CTU ha accertato che “i costi necessari alla riparazione del trattore stradale, preventivati da parte attrice in 93.389,60 €”, “sono largamente superiori al valore commerciale ante-sinistro del mezzo pari a 29.000 €” e che “i costi necessari alla riparazione del semirimorchio, preventivati da parte attrice in 35.035,00 €”, “sono altresì largamente superiori al valore commerciale ante-sinistro del mezzo pari a 18.500 €”, e che “la riparazione del mezzo era pertanto anti-economica, essendo il valore commerciale del veicolo
(trattore stradale + semirimorchio) ante-sinistro pari a 47.500 €”;
pagina 3 di 6 - ciò posto,
o in relazione a : Parte_2
▪ la quantificazione del danno non patrimoniale subito dallo stesso va effettuata tenendo conto delle conclusioni esposte dalla relazione del CTU, nonché, trattandosi nella fattispecie di lesioni all'integrità psicofisica pari al 3% derivate da sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, dei parametri fissati dall'art. 139 del codice delle assicurazioni, come aggiornato dal DM 16/7/2024; sulla base di tali elementi -considerata l'età dell'infortunato, la durata e la misura dell'inabilità temporanea e l'entità dei postumi permanenti- il danno subito va liquidato in Euro 3.052,20 per il danno permanente ed in Euro 966,70 per il danno temporaneo, per un totale di Euro 4.018,90, ammontare esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale derivato a;
Parte_2
▪ stante la sussistenza in capo ai soggetti coinvolti nell'incidente di un concorso di colpa nella causazione dell'evento in misura del 70% in capo a Parte_2
ed in misura del 30% in capo a AL EL NI, dal summenzionato importo di Euro 4.018,90 va detratta la misura del 70%, detrazione che porta alla liquidazione della somma di Euro 1.205,67, somma liquidata in moneta attuale;
▪ gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di
Cassazione (sent. n. 1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo;
o in relazione ad : Parte_1
▪ avendo il CTU accertato il carattere “largamente” antieconomico della riparazione del complesso veicolare, tenuto conto dell'art. 2058 c.c., non possono essere riconosciute le somme di cui ai preventivi per tale riparazione, dovendosi invece riconoscere quale voce di danno emergente la somma costituita dal valore dei beni
(trattore stradale e semirimorchio) all'epoca del sinistro, nella misura accertata dal
CTU pari complessivamente ad Euro 47.500,00;
▪ tenuto conto della “descrizione” dell'oggetto della fattura n. 43/1 del 31/8/15 emessa per l'importo di Euro 5.700,00, il relativo esborso appare costituire pagina 4 di 6 “conseguenza immediata e diretta”, ai sensi dell'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056, co. 1 c.c., del sinistro in oggetto;
▪ nulla può essere riconosciuto in relazione alla lamentata sussistenza di un danno da lucro cessante per il mancato impiego del mezzo, tenuto conto che secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel nostro ordinamento non sussiste la configurabilità di un danno in re ipsa (v. le pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26972/2008, n. 26973/2008 e n.
26974/2008), e considerato che non sono state dalla parte attorea né dedotte né provate specifiche rinunce allo svolgimento di determinate commesse ed ai relativi proventi;
▪ la sommatoria dei summenzionati importi inerenti al danno emergente ammonta complessivamente ad Euro 53.200,00;
▪ stante la sussistenza in capo ai soggetti coinvolti nell'incidente di un concorso di colpa nella causazione dell'evento in misura del 70% in capo a Parte_2
ed in misura del 30% in capo a AL EL NI, dal summenzionato importo di Euro 53.200,00 va detratta la misura del 70%, detrazione che porta alla liquidazione della somma di Euro 15.960,00, somma liquidata in moneta attuale;
▪ gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di
Cassazione (sent. n. 1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo;
In considerazione di quanto sopra esposto le parti convenute devono essere condannate al pagamento:
- in favore di della somma di Euro 1.205,67, oltre accessori come sopra Parte_2
indicato;
- in favore di della somma di Euro 15.960,00, oltre accessori come sopra Parte_1
indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che le parti convenute devono essere condannate alla rifusione in favore delle parti attoree delle spese di lite liquidate in Euro 545,00 per esborsi e nell'importo -complessivamente determinato- di Euro 4.800,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
pagina 5 di 6 Le spese delle ctu espletate devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna le parti convenute al pagamento in favore di della somma di Euro Parte_2
1.205,67, oltre accessori come indicato in motivazione;
2. condanna le parti convenute al pagamento in favore di della somma di Euro Parte_1
15.960,00, oltre accessori come indicato in motivazione;
3. condanna le parti convenute alla rifusione in favore delle parti attoree delle spese di lite liquidate in
Euro 545,00 per esborsi ed Euro 4.800,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
4. pone a carico delle parti convenute le spese delle ctu espletate.
Milano, 02/04/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 45819/2020 promossa da:
e , con l'avv. SALVATORE SARRACINO Parte_1 Parte_2
PARTI ATTOREE
CONTRO
on l'avv. BRUNA LEPRE CP_1
AL EL NI
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI delle parti:
Per le parti attoree:
“1 - Accertare e dichiarare la responsabilità del conducente il veicolo Renault Laguna tg. BC 130 ZY di proprietà del Sig.re El NN LA;
2 - Condannare il Sig.re El NN LA in solido alla compagnia al Controparte_2
pagamento dei danni patiti dal sig.re quale proprietario dell'autoarticolato attoreo , oltre Parte_1
sosta tecnica, danni da lucro cessante, rivalutazione monetaria ed interessi da quantificarsi a mezzo
Consulenza Tecnica di Ufficio;
3 - Condannare altresì i convenuti al risarcimento delle lesioni patite dal Sig.re per la Parte_2
complessiva che verrà determinata a seguito di consulenza Medica di Ufficio .
4 - Condannarsi, la Compagnia Assicurativa in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante p.t., alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, I.V.A. e c.p.a.
pagina 1 di 6 come per legge oltre spese generali.”
Per CP_1
“Voglia il Giudice del Tribunale adito
ACCERTARE E DICHIARARE infondata e non provata la domanda attorea per tutti i motivi dedotti in atti e per l'effetto
RIGETTARE ogni domanda attorea.
Con vittoria di spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno convenuto in giudizio AL EL NI e Parte_1 Parte_2
la società affermando: che in data 16/7/2015, in corrispondenza di uno svincolo CP_1 autostradale, si era verificato un sinistro tra l'autoarticolato di proprietà di e Parte_1 condotto da , e l'autovettura di proprietà di AL EL NI, condotta Parte_2
dallo stesso ed assicurato con che a seguito del sinistro aveva CP_1 Parte_2 riportato lesioni e l'autoarticolato aveva subito danni;
e chiedendo la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni lamentati dalle parti attoree. costituitasi in giudizio, ha contrastato le domande attoree. CP_1
AL EL NI non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
Nel corso dell'istruttoria non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata dalle parti attoree nella relativa memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere: generico (cap. A), generico e valutativo (cap. B, C, G, H), generico, valutativo e documentale
(cap. D, I, L), generico, valutativo, non allegate in atti assertivi (cap. E, F, J, M), documentale (cap. K);
e sono state espletate sia una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale in relazione a PT
sia una consulenza tecnica d'ufficio in relazione ai danni derivati dal sinistro all'autoarticolato
[...]
di proprietà di . Parte_1
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- dalla documentazione prodotta in atti relativa agli accertamenti effettuati dalla Polizia Stradale intervenuta sul luogo del sinistro emerge in relazione alla dinamica dell'incidente che
“procedeva a velocità non moderata in relazione alle ore notturne e al Parte_2 tratto di strada percorso”, e che, “in corrispondenza con lo svincolo”, “l'autovettura” condotta da AL EL NI “non si era immessa sin dall'inizio sulla corsia di decelerazione”; dalla medesima documentazione emerge inoltre che in capo al conducente del trattore stradale era stata in particolare contestata la violazione di quanto previsto dall'art. 141 co. 3 del codice della strada, mentre in capo al conducente dell'autovettura erano state pagina 2 di 6 contestate in particolare la violazione dell'obbligo che impone di impegnare tempestivamente, per usciere dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio (art. 176 co. 2 lett. b) del codice della strada) sia la violazione della segnaletica stradale in relazione all'art. 40 co. 8 del codice della strada;
- tenuto conto degli elementi sopra evidenziati, considerato per un verso che il conducente dell'autovettura non si era immesso sin dall'inizio nella corsia di decelerazione in presenza dello svincolo autostradale, e per altro verso che il conducente dell'autoarticolato aveva tenuto un comportamento contrario sia alle norme di comune prudenza sia a quanto previsto dall'art. 141 del codice della strada, in quanto procedeva con un'andatura non adeguata alle circostanze del caso concreto, in capo ad entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro appare sussistere un concorso di colpa nella causazione dell'evento; poiché dalla summenzionata documentazione emerge anche che il conducente dell'autoarticolato aveva dichiarato alla Polizia Stradale di avere notato l'autovettura, appare plausibile che il comportamento imprudente di PT
, consistito nel tenere un'andatura non adeguata rispetto alle circostanze, abbia avuto
[...] un'efficienza causale prevalente nella causazione del sinistro, nella misura che si ritiene pari al
70%;
- nella consulenza tecnica d'ufficio medico-legale espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva, tenuto conto della valutazione, come previsto dall'art. 195 cpc, delle osservazioni formulate sulla relazione peritale- il CTU ha accertato: la sussistenza in capo a PT
in seguito all'evento per cui è causa di un periodo di “inabilità temporanea assoluta”
[...] di “giorni 5”, oltre ad un periodo di “inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 10”, e di un ulteriore periodo di “inabilità temporanea parziale al 50%” di “giorni 10”; nonché la sussistenza di “postumi permanenti” nella misura “del 3 (tre) %”;
- nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in relazione ai danni all'autoarticolato -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- il CTU ha accertato che “i costi necessari alla riparazione del trattore stradale, preventivati da parte attrice in 93.389,60 €”, “sono largamente superiori al valore commerciale ante-sinistro del mezzo pari a 29.000 €” e che “i costi necessari alla riparazione del semirimorchio, preventivati da parte attrice in 35.035,00 €”, “sono altresì largamente superiori al valore commerciale ante-sinistro del mezzo pari a 18.500 €”, e che “la riparazione del mezzo era pertanto anti-economica, essendo il valore commerciale del veicolo
(trattore stradale + semirimorchio) ante-sinistro pari a 47.500 €”;
pagina 3 di 6 - ciò posto,
o in relazione a : Parte_2
▪ la quantificazione del danno non patrimoniale subito dallo stesso va effettuata tenendo conto delle conclusioni esposte dalla relazione del CTU, nonché, trattandosi nella fattispecie di lesioni all'integrità psicofisica pari al 3% derivate da sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, dei parametri fissati dall'art. 139 del codice delle assicurazioni, come aggiornato dal DM 16/7/2024; sulla base di tali elementi -considerata l'età dell'infortunato, la durata e la misura dell'inabilità temporanea e l'entità dei postumi permanenti- il danno subito va liquidato in Euro 3.052,20 per il danno permanente ed in Euro 966,70 per il danno temporaneo, per un totale di Euro 4.018,90, ammontare esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale derivato a;
Parte_2
▪ stante la sussistenza in capo ai soggetti coinvolti nell'incidente di un concorso di colpa nella causazione dell'evento in misura del 70% in capo a Parte_2
ed in misura del 30% in capo a AL EL NI, dal summenzionato importo di Euro 4.018,90 va detratta la misura del 70%, detrazione che porta alla liquidazione della somma di Euro 1.205,67, somma liquidata in moneta attuale;
▪ gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di
Cassazione (sent. n. 1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo;
o in relazione ad : Parte_1
▪ avendo il CTU accertato il carattere “largamente” antieconomico della riparazione del complesso veicolare, tenuto conto dell'art. 2058 c.c., non possono essere riconosciute le somme di cui ai preventivi per tale riparazione, dovendosi invece riconoscere quale voce di danno emergente la somma costituita dal valore dei beni
(trattore stradale e semirimorchio) all'epoca del sinistro, nella misura accertata dal
CTU pari complessivamente ad Euro 47.500,00;
▪ tenuto conto della “descrizione” dell'oggetto della fattura n. 43/1 del 31/8/15 emessa per l'importo di Euro 5.700,00, il relativo esborso appare costituire pagina 4 di 6 “conseguenza immediata e diretta”, ai sensi dell'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056, co. 1 c.c., del sinistro in oggetto;
▪ nulla può essere riconosciuto in relazione alla lamentata sussistenza di un danno da lucro cessante per il mancato impiego del mezzo, tenuto conto che secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel nostro ordinamento non sussiste la configurabilità di un danno in re ipsa (v. le pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26972/2008, n. 26973/2008 e n.
26974/2008), e considerato che non sono state dalla parte attorea né dedotte né provate specifiche rinunce allo svolgimento di determinate commesse ed ai relativi proventi;
▪ la sommatoria dei summenzionati importi inerenti al danno emergente ammonta complessivamente ad Euro 53.200,00;
▪ stante la sussistenza in capo ai soggetti coinvolti nell'incidente di un concorso di colpa nella causazione dell'evento in misura del 70% in capo a Parte_2
ed in misura del 30% in capo a AL EL NI, dal summenzionato importo di Euro 53.200,00 va detratta la misura del 70%, detrazione che porta alla liquidazione della somma di Euro 15.960,00, somma liquidata in moneta attuale;
▪ gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di
Cassazione (sent. n. 1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo;
In considerazione di quanto sopra esposto le parti convenute devono essere condannate al pagamento:
- in favore di della somma di Euro 1.205,67, oltre accessori come sopra Parte_2
indicato;
- in favore di della somma di Euro 15.960,00, oltre accessori come sopra Parte_1
indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che le parti convenute devono essere condannate alla rifusione in favore delle parti attoree delle spese di lite liquidate in Euro 545,00 per esborsi e nell'importo -complessivamente determinato- di Euro 4.800,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
pagina 5 di 6 Le spese delle ctu espletate devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna le parti convenute al pagamento in favore di della somma di Euro Parte_2
1.205,67, oltre accessori come indicato in motivazione;
2. condanna le parti convenute al pagamento in favore di della somma di Euro Parte_1
15.960,00, oltre accessori come indicato in motivazione;
3. condanna le parti convenute alla rifusione in favore delle parti attoree delle spese di lite liquidate in
Euro 545,00 per esborsi ed Euro 4.800,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
4. pone a carico delle parti convenute le spese delle ctu espletate.
Milano, 02/04/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 6 di 6