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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/10/2025, n. 4245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4245 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 12195/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DALLU' MARINA ELENA e dell'avv. Parte_1
MASTROBERARDINO VERONICA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico contro
, contumace Controparte_1
, contumace Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. ARDITO MAURO, dell'avv. DI Controparte_3
CC IE IO e dell'avv. ARDITO IACOPO, elettivamente domiciliato in
VIA PROCACCINI, 29 20154 MILANO
Oggetto: retribuzione
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 22-10-
24, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_4 Controparte_5
e per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...] Controparte_3
“1) Dare atto, occorrendo, della nullità e illegittimità in via incidentale di qualsiasi clausola dello statuto, del regolamento, delle lettere di assunzione in atti e di ogni altro documento o articolo nelle parti contra legem perché in contrasto con gli artt. 3 e 6 Legge n.142/2001, 36 e
45 Cost., e in 2099, 2103, 2108, 2109, 2110, 2120, 2121 c.c.. della
[...]
comunque disapplicarli nelle parti contra legem in quanto Parte_2 pagina 1 di 4 limitativi dei diritti del RICORRENTE e per violazione e contrasto con gli artt. 3 e 6 L.
142/2001 nonché con l'art. 36 Cost., laddove introducano o prevedano trattamenti peggiorativi rispetto a quelli previsti dal CCNL del settore o della categoria affine per prestazioni analoghe del settore logistica trasporto merci e spedizioni, o di quel diverso ccnl di giustizia;
dare atto del diritto del ricorrente alla corresponsione delle relative integrali differenze di retribuzione per il periodo da gennaio 2019 ad aprile 2019 per i motivi di cui alla narrativa.
2) Accertare e dichiarare l'applicazione ai sensi dei cit. artt. 3 e 6 L 142/2001 al rapporto di lavoro fra il ricorrente e elle condizioni economiche del 5^ Controparte_4 livello del ccnl del settore logistica trasporto merci spedizione sottoscritto dalle OO. SS. Co maggiormente rappresentative cgil cisl e ovvero di quel diverso livello e o ccnl di giustizia e occorrendo costituirlo con sentenza, dando atto della illegittimità dell'applicazione del trattamento economico di cui alle buste-paga di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2019 anche per contrasto e in violazione dell'art. 36 Cost.
3) Accertare e dichiarare la illegittimità e nullità dell'inquadramento nel livello 6J del ccnl di categoria trasporti merci logistica spedizioni o quel diverso ccnl di giustizia nel periodo di lavoro dal 01.05.2019 al 31.8.2020, nonché dell'inquadramento nel livello 6S nel periodo di lavoro dal 01.09.2020 al 30.04.2022 alle dipendenze di Controparte_4 per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 5^ livello del suindicato ccnl logistica per l'anzidetto periodo di lavoro ab initio a far Parte_3 data dal 15.01.2019 o da quella diversa data di giustizia e o quel diverso livello e o ccnl di giustizia.
4) Condannare in persona del leg. Rapp. Pro-tempore ex Controparte_4 artt. 2099 cc e segg. e ccnl di categoria suindicato e comunque ex art. 36 Cost. e con essa in solido e in Controparte_3 Controparte_2 persona dei rispettivi lrpt, nonché in via solidale fra di loro, ai sensi degli artt. 29 2^ comma
d.lgs. 276/03 e 1676 cc a corrispondere al ricorrente la somma di €.13726,04 ovvero quella diversa somma di giustizia, per i titoli di cui alla narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Costituendosi ritualmente in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_3 delle pretese avversarie, di cui ha il rigetto e ha chiesto la chiamata in garanzia di
[...]
e Controparte_7 Controparte_2
pagina 2 di 4 Nessuno si e' costituito per e ed il Controparte_4 Controparte_5
Giudice, verificata la regolarita' della notificazione del ricorso introduttivo, ne ha dichiarato la contumacia.
A seguito di sentenza non definitiva, disposta ed esperita c.t.u. contabile, il Giudice ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza non definitiva, dando lettura del dispositivo in udienza
Motivi della decisione.
1.Nella sentenza non definitiva e' stato accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel
5° livello del c.c.n.l. trasporto merci e logistica dal 15-1-19 e alle conseguenti differenze retributive;
Le societa' convenute sono inoltre state condannate, in via solidale tra loro, a corrispondere al ricorrente il complessivo importo di € 4.131,06, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Per la determinazione degli importi dovuti al ricorrente a titolo di differenze retributive e' stata esperita c.t.u. contabile.
Dalla relazione del perito, che per chiarezza ed esaustivita' il giudicante condivide pienamente, si ricava che, per il titolo suddetto, al ricorrente spetta il complessivo importo lordo di euro 8.030,77, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, importo al cui pagamento sono tenute le societa' convenute, in via solidale tra loro.
Infatti la sentenza non definitiva ha accertato la responsabilita' solidale di
[...]
, ai Controparte_8 Controparte_2 sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003.
In particolare in sede di discussione orale l'avv.to Dallù ha chiesto la modifica delle conclusioni, chiedendo la somma di € 945,86 a titolo di incidenza della qualifica superiore sullo straordinario indicato in busta paga.
L'Avv.to Di Lecce non si e' opposto.
La richiesta di modifica della domanda deve essere accolta, per ragioni di economia processuale.
2. Infine, in accoglimento della domanda di manleva e di regresso formulata da
[...]
, e Controparte_3 Controparte_1 [...]
devono essere condannate a manlevare e tenere indenne Controparte_2
pagina 3 di 4 in relazione a tutte le somme eventualmente corrisposte al Controparte_3 ricorrente.
Il regolamento delle spese di lite, comprese le spese di c.t.u., segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando condanna le convenute in via solidale tra loro a corrispondere al ricorrente il complessivo importo lordo di euro 8.030,77, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna e Controparte_1 [...]
a manlevare e tenere indenne in Controparte_2 Controparte_3 relazione a tutte le somme eventualmente corrisposte al ricorrente;
condanna le convenute in via solidale tra loro a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.500,00, compensando le ulteriori spese tra le parti;
condanna le convenute in via solidale tra loro al pagamento delle spese di CTU, liquidate in complessivi euro 550,00 oltre accessori di legge;
fissa il termine di cinque giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 08/10/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 12195/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DALLU' MARINA ELENA e dell'avv. Parte_1
MASTROBERARDINO VERONICA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico contro
, contumace Controparte_1
, contumace Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. ARDITO MAURO, dell'avv. DI Controparte_3
CC IE IO e dell'avv. ARDITO IACOPO, elettivamente domiciliato in
VIA PROCACCINI, 29 20154 MILANO
Oggetto: retribuzione
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 22-10-
24, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_4 Controparte_5
e per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...] Controparte_3
“1) Dare atto, occorrendo, della nullità e illegittimità in via incidentale di qualsiasi clausola dello statuto, del regolamento, delle lettere di assunzione in atti e di ogni altro documento o articolo nelle parti contra legem perché in contrasto con gli artt. 3 e 6 Legge n.142/2001, 36 e
45 Cost., e in 2099, 2103, 2108, 2109, 2110, 2120, 2121 c.c.. della
[...]
comunque disapplicarli nelle parti contra legem in quanto Parte_2 pagina 1 di 4 limitativi dei diritti del RICORRENTE e per violazione e contrasto con gli artt. 3 e 6 L.
142/2001 nonché con l'art. 36 Cost., laddove introducano o prevedano trattamenti peggiorativi rispetto a quelli previsti dal CCNL del settore o della categoria affine per prestazioni analoghe del settore logistica trasporto merci e spedizioni, o di quel diverso ccnl di giustizia;
dare atto del diritto del ricorrente alla corresponsione delle relative integrali differenze di retribuzione per il periodo da gennaio 2019 ad aprile 2019 per i motivi di cui alla narrativa.
2) Accertare e dichiarare l'applicazione ai sensi dei cit. artt. 3 e 6 L 142/2001 al rapporto di lavoro fra il ricorrente e elle condizioni economiche del 5^ Controparte_4 livello del ccnl del settore logistica trasporto merci spedizione sottoscritto dalle OO. SS. Co maggiormente rappresentative cgil cisl e ovvero di quel diverso livello e o ccnl di giustizia e occorrendo costituirlo con sentenza, dando atto della illegittimità dell'applicazione del trattamento economico di cui alle buste-paga di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2019 anche per contrasto e in violazione dell'art. 36 Cost.
3) Accertare e dichiarare la illegittimità e nullità dell'inquadramento nel livello 6J del ccnl di categoria trasporti merci logistica spedizioni o quel diverso ccnl di giustizia nel periodo di lavoro dal 01.05.2019 al 31.8.2020, nonché dell'inquadramento nel livello 6S nel periodo di lavoro dal 01.09.2020 al 30.04.2022 alle dipendenze di Controparte_4 per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 5^ livello del suindicato ccnl logistica per l'anzidetto periodo di lavoro ab initio a far Parte_3 data dal 15.01.2019 o da quella diversa data di giustizia e o quel diverso livello e o ccnl di giustizia.
4) Condannare in persona del leg. Rapp. Pro-tempore ex Controparte_4 artt. 2099 cc e segg. e ccnl di categoria suindicato e comunque ex art. 36 Cost. e con essa in solido e in Controparte_3 Controparte_2 persona dei rispettivi lrpt, nonché in via solidale fra di loro, ai sensi degli artt. 29 2^ comma
d.lgs. 276/03 e 1676 cc a corrispondere al ricorrente la somma di €.13726,04 ovvero quella diversa somma di giustizia, per i titoli di cui alla narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Costituendosi ritualmente in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_3 delle pretese avversarie, di cui ha il rigetto e ha chiesto la chiamata in garanzia di
[...]
e Controparte_7 Controparte_2
pagina 2 di 4 Nessuno si e' costituito per e ed il Controparte_4 Controparte_5
Giudice, verificata la regolarita' della notificazione del ricorso introduttivo, ne ha dichiarato la contumacia.
A seguito di sentenza non definitiva, disposta ed esperita c.t.u. contabile, il Giudice ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza non definitiva, dando lettura del dispositivo in udienza
Motivi della decisione.
1.Nella sentenza non definitiva e' stato accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel
5° livello del c.c.n.l. trasporto merci e logistica dal 15-1-19 e alle conseguenti differenze retributive;
Le societa' convenute sono inoltre state condannate, in via solidale tra loro, a corrispondere al ricorrente il complessivo importo di € 4.131,06, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Per la determinazione degli importi dovuti al ricorrente a titolo di differenze retributive e' stata esperita c.t.u. contabile.
Dalla relazione del perito, che per chiarezza ed esaustivita' il giudicante condivide pienamente, si ricava che, per il titolo suddetto, al ricorrente spetta il complessivo importo lordo di euro 8.030,77, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, importo al cui pagamento sono tenute le societa' convenute, in via solidale tra loro.
Infatti la sentenza non definitiva ha accertato la responsabilita' solidale di
[...]
, ai Controparte_8 Controparte_2 sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003.
In particolare in sede di discussione orale l'avv.to Dallù ha chiesto la modifica delle conclusioni, chiedendo la somma di € 945,86 a titolo di incidenza della qualifica superiore sullo straordinario indicato in busta paga.
L'Avv.to Di Lecce non si e' opposto.
La richiesta di modifica della domanda deve essere accolta, per ragioni di economia processuale.
2. Infine, in accoglimento della domanda di manleva e di regresso formulata da
[...]
, e Controparte_3 Controparte_1 [...]
devono essere condannate a manlevare e tenere indenne Controparte_2
pagina 3 di 4 in relazione a tutte le somme eventualmente corrisposte al Controparte_3 ricorrente.
Il regolamento delle spese di lite, comprese le spese di c.t.u., segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando condanna le convenute in via solidale tra loro a corrispondere al ricorrente il complessivo importo lordo di euro 8.030,77, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna e Controparte_1 [...]
a manlevare e tenere indenne in Controparte_2 Controparte_3 relazione a tutte le somme eventualmente corrisposte al ricorrente;
condanna le convenute in via solidale tra loro a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.500,00, compensando le ulteriori spese tra le parti;
condanna le convenute in via solidale tra loro al pagamento delle spese di CTU, liquidate in complessivi euro 550,00 oltre accessori di legge;
fissa il termine di cinque giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 08/10/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
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