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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/11/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1825 /2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 16 ottobre 2025, promossa da (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. Mariagrazia Minutoli, giusta procura in atti, opponente
contro
AVV. (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresento e difeso dall'avv. Avv. Rossana, giusta procura in atti, opposto avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.) SENTENZA In fatto e in diritto
La sig.ra ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole in data 11.04.2024 dall'avv. fondato sul decreto ingiuntivo n. Controparte_1
289/2024 emesso dal Tribunale di Messina, per il pagamento della somma complessiva di € 46.334,20, a titolo di compensi professionali per attività svolta in una pluralità di procedimenti civili. A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha eccepito la prescrizione del credito, l'avvenuto pagamento, la sussistenza di condebitori solidali, l'erroneità dei pareri di congruità dell'Ordine degli Avvocati, la violazione dei doveri informativi ex art. 27 del Codice Deontologico Forense, nonché la nullità e l'inefficacia del precetto. L'intimante si è costituito in giudizio, contestando integralmente le eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione. L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono. Il titolo esecutivo portato ad esecuzione è rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 289/24 provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Messina. Quanto censurato dall'opponente in ordine alla prescrizione del credito, all'asserita estinzione per avvenuto pagamento, alla sussistenza di obbligazioni solidali con altri soggetti, all'erroneità dei pareri di congruità dell'Ordine degli Avvocati, nonché alla violazione dei doveri informativi da parte del difensore, è inammissibile, dovendo tali doglianze essere proposte in sede di opposizione al decreto ingiuntivo ( giudizio peraltro separatamente incardinato come allegato dalle parti). Come è noto, infatti, nel caso di titolo esecutivo giudiziale, con l'opposizione a precetto - al pari di quella all'esecuzione già iniziata - non si può addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente con gli specifici mezzi di impugnazione del titolo previsti dall'ordinamento (per tutte: Sez. un., Sentenza n. 1238 del 23 gennaio 2015, in tema di rapporto fra opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. e opposizione all'esecuzione; Sez. 3, Sentenza n. 3712 del 25 febbraio 2016, in ordine agli strumenti di impugnazione del titolo esecutivo costituito da un'ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell'art. 553 c.p.c.; Sez. 3, Sentenza n. 6337 del 19 marzo 2014, relativa alla deducibilità in sede esecutiva di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria sopravvenuti al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e in pendenza dello stesso)” ( Cass. civ. n. 26285/19). Con riferimento specifico ai rapporti tra opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione a precetto spiccata in forza del medesimo decreto alla luce del superiore principio e delle caratteristiche precipue dei due giudizi, può osservarsi come mentre con l'opposizione a decreto ingiuntivo si contesta, in sede di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria con l'opposizione al precetto intimato in virtù dello stesso titolo si può contestare solo il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata. Il Giudice dell'esecuzione, nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato. Ciò in quanto nel giudizio di opposizione all'esecuzione, l'indagine del giudice è limita all'accertamento della esistenza e validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'invalidità o l'inefficacia:“il giudice dell'esecuzione può occuparsi unicamente di eventuali fati estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti la interpretazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva. Il principio, esposto nei termini di cui innanzi, deve intendersi, altresì, applicabile in caso di opposizione a precetto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo, poiché i fatti estintivi ed impeditivi del credito sopravvenuti alla emanazione del provvedimento monitorio possono essere dall'ingiunto, assoggettato all'esecuzione, dedotti solo nel processo di
2 opposizione all'ingiunzione e non anche in sede esecutiva nel processo di esecuzione ex art. 615 c.p.c. Le eventuali cause di nullità o di ingiustizia del titolo esecutivo di provenienza giudiziale possono essere fatte valere esclusivamente, salva la residuale ipotesi della inesistenza, con il rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Nel caso in cui, pertanto, l'esecuzione forzata sia già iniziata il fatto estintivo od impeditivo del credito azionato non può essere dedotto con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., restando devoluta al Giudice dell'opposizione all'esecuzione la cognizione dei soli motivi di illegittimità strettamente attinenti alla procedura esecutiva e, in ogni caso, estranei alle valutazioni di merito della decisione contenuta nel titolo esecutivo” (Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del Lavoro sent. n. 164/2012; tribunale di Milano, Sentenza n. 1441/2024 del 07/02/2024; Tribunale di Salerno, Sentenza n. 4716/2024 del 08/10/2024; Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, Ordinanza n. 3463 del 03/02/2022). L'autonomia logica e formale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rispetto a quello di opposizione all'esecuzione non consente, peraltro, al giudice di quest'ultima di conoscere neppure incidentalmente del vizio da cui fosse affetto il decreto ingiuntivo, in quanto anche il possibile effetto di questa cognizione incidentale (costituito dalla sospensione dell'efficacia del titolo) ben può essere conseguito (o avrebbe potuto esserlo) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cfr. Corte di Cass. n. 10495/04; 5884/99; 9679/97; 1935/94). Pertanto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il debitore esecutato non può contestare la legittimità del titolo negando il fondamento, nell'"an" e nel "quantum", del diritto fatto valere nei suoi confronti per motivi che avrebbe potuto fare valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, spettando al giudice di tale procedimento di provvedere con la sentenza definitiva in ordine alla revoca o meno di quel provvedimento (Cfr. Corte di Cass. n. 6893/91; nello stesso senso cfr. Cass., n. 27159/2006: “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione”; in senso conforme: cfr. Cass. n. 8331/2001; Cass. n. 12664/2000)” (Tribunale di Rovigo ordinanza 19 giugno 2018). Non si rendeva necessaria pertanto alcuna istruttoria.
3 Stante il rigetto dell'opposizione alcuna condanna ex art. 96 c.p.c. può esser accolta. Le spese seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente ed in favore dell'opposta e liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri previsti dal DM 55/14 in ordine alle controversie di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1825/24, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto liquidate in € 3809,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge. Si comunichi. Così deciso in Messina il 14 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
4
contro
AVV. (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresento e difeso dall'avv. Avv. Rossana, giusta procura in atti, opposto avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.) SENTENZA In fatto e in diritto
La sig.ra ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole in data 11.04.2024 dall'avv. fondato sul decreto ingiuntivo n. Controparte_1
289/2024 emesso dal Tribunale di Messina, per il pagamento della somma complessiva di € 46.334,20, a titolo di compensi professionali per attività svolta in una pluralità di procedimenti civili. A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha eccepito la prescrizione del credito, l'avvenuto pagamento, la sussistenza di condebitori solidali, l'erroneità dei pareri di congruità dell'Ordine degli Avvocati, la violazione dei doveri informativi ex art. 27 del Codice Deontologico Forense, nonché la nullità e l'inefficacia del precetto. L'intimante si è costituito in giudizio, contestando integralmente le eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione. L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono. Il titolo esecutivo portato ad esecuzione è rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 289/24 provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Messina. Quanto censurato dall'opponente in ordine alla prescrizione del credito, all'asserita estinzione per avvenuto pagamento, alla sussistenza di obbligazioni solidali con altri soggetti, all'erroneità dei pareri di congruità dell'Ordine degli Avvocati, nonché alla violazione dei doveri informativi da parte del difensore, è inammissibile, dovendo tali doglianze essere proposte in sede di opposizione al decreto ingiuntivo ( giudizio peraltro separatamente incardinato come allegato dalle parti). Come è noto, infatti, nel caso di titolo esecutivo giudiziale, con l'opposizione a precetto - al pari di quella all'esecuzione già iniziata - non si può addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente con gli specifici mezzi di impugnazione del titolo previsti dall'ordinamento (per tutte: Sez. un., Sentenza n. 1238 del 23 gennaio 2015, in tema di rapporto fra opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. e opposizione all'esecuzione; Sez. 3, Sentenza n. 3712 del 25 febbraio 2016, in ordine agli strumenti di impugnazione del titolo esecutivo costituito da un'ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell'art. 553 c.p.c.; Sez. 3, Sentenza n. 6337 del 19 marzo 2014, relativa alla deducibilità in sede esecutiva di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria sopravvenuti al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e in pendenza dello stesso)” ( Cass. civ. n. 26285/19). Con riferimento specifico ai rapporti tra opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione a precetto spiccata in forza del medesimo decreto alla luce del superiore principio e delle caratteristiche precipue dei due giudizi, può osservarsi come mentre con l'opposizione a decreto ingiuntivo si contesta, in sede di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria con l'opposizione al precetto intimato in virtù dello stesso titolo si può contestare solo il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata. Il Giudice dell'esecuzione, nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato. Ciò in quanto nel giudizio di opposizione all'esecuzione, l'indagine del giudice è limita all'accertamento della esistenza e validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'invalidità o l'inefficacia:“il giudice dell'esecuzione può occuparsi unicamente di eventuali fati estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti la interpretazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva. Il principio, esposto nei termini di cui innanzi, deve intendersi, altresì, applicabile in caso di opposizione a precetto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo, poiché i fatti estintivi ed impeditivi del credito sopravvenuti alla emanazione del provvedimento monitorio possono essere dall'ingiunto, assoggettato all'esecuzione, dedotti solo nel processo di
2 opposizione all'ingiunzione e non anche in sede esecutiva nel processo di esecuzione ex art. 615 c.p.c. Le eventuali cause di nullità o di ingiustizia del titolo esecutivo di provenienza giudiziale possono essere fatte valere esclusivamente, salva la residuale ipotesi della inesistenza, con il rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Nel caso in cui, pertanto, l'esecuzione forzata sia già iniziata il fatto estintivo od impeditivo del credito azionato non può essere dedotto con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., restando devoluta al Giudice dell'opposizione all'esecuzione la cognizione dei soli motivi di illegittimità strettamente attinenti alla procedura esecutiva e, in ogni caso, estranei alle valutazioni di merito della decisione contenuta nel titolo esecutivo” (Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del Lavoro sent. n. 164/2012; tribunale di Milano, Sentenza n. 1441/2024 del 07/02/2024; Tribunale di Salerno, Sentenza n. 4716/2024 del 08/10/2024; Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, Ordinanza n. 3463 del 03/02/2022). L'autonomia logica e formale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rispetto a quello di opposizione all'esecuzione non consente, peraltro, al giudice di quest'ultima di conoscere neppure incidentalmente del vizio da cui fosse affetto il decreto ingiuntivo, in quanto anche il possibile effetto di questa cognizione incidentale (costituito dalla sospensione dell'efficacia del titolo) ben può essere conseguito (o avrebbe potuto esserlo) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cfr. Corte di Cass. n. 10495/04; 5884/99; 9679/97; 1935/94). Pertanto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il debitore esecutato non può contestare la legittimità del titolo negando il fondamento, nell'"an" e nel "quantum", del diritto fatto valere nei suoi confronti per motivi che avrebbe potuto fare valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, spettando al giudice di tale procedimento di provvedere con la sentenza definitiva in ordine alla revoca o meno di quel provvedimento (Cfr. Corte di Cass. n. 6893/91; nello stesso senso cfr. Cass., n. 27159/2006: “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione”; in senso conforme: cfr. Cass. n. 8331/2001; Cass. n. 12664/2000)” (Tribunale di Rovigo ordinanza 19 giugno 2018). Non si rendeva necessaria pertanto alcuna istruttoria.
3 Stante il rigetto dell'opposizione alcuna condanna ex art. 96 c.p.c. può esser accolta. Le spese seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente ed in favore dell'opposta e liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri previsti dal DM 55/14 in ordine alle controversie di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1825/24, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto liquidate in € 3809,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge. Si comunichi. Così deciso in Messina il 14 novembre 2025.
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