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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 121/25 R.V.G.
TRA
e rappresentati e difesi rispettivamente la Parte_1 Parte_2 prima dall'avv. Maliziola Manuela e il secondo dall'avv. Roma Mauro giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale di coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 13/1/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di omologare la loro separazione consensuale. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Frosinone il 3/5/92; che dalla loro unione coniugale sono nate dee figlie, ( il 4/2/93 ) e Per_1 Per_2
( l'1/6/06 ) entrambe maggiorenni ( ed economicamente non autosufficienti ); che nel tempo è venuta meno la loro affectio coniugalis e di qui la loro decisione di separarsi consensualmente. Esponevano le loro rispettive condizioni economico- patrimoniali e formulavano le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri;
2. Il sig. e le figlie ed , maggiorenni, continueranno a vivere presso la casa Parte_2 Per_1 Per_2 paterna in Frosinone alla via Vetiche Alta n. 35 e del loro mantenimento se ne occuperà esclusivamente il sig.
sino alla loro indipendenza economica, esentando la sig.ra da qualsiasi mantenimento nei Parte_2 Pt_1 confronti delle stesse;
3. Le parti concordano che nessun assegno di mantenimento deve versare il sig.
[...]
nei confronti della sig.ra 4. Le parti concordano che la sig. potrà ritirare, previa Pt_2 Pt_1 Pt_1 comunicazione al sig. , la propria biancheria, abiti, scarpe e gioielli, mentre i mobili acquistati dal Parte_2 padre della stessa (cucina, salotto, camera da letto, ecc.) rimarranno presso la casa coniugale.”.
I ricorrenti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte e il
Giudice rel. con decreto del 18/1/25 disponeva in conformità, fissando a tal fine alle parti termine perentorio fino al 24/2/25.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 21/2/25 le parti insistevano nella loro domanda congiunta e confermavano “la volontà di non volersi riconciliare nonché tutte le condizioni di cui al ricorso, riportandosi espressamente alle conclusioni ivi contenute, chiedendone integrale accoglimento”.
Il Giudice rel. quindi, con ordinanza del 3/3/25 rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologazione della separazione consensuale dei coniugi alle predette condizioni.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_2 Pt_1 alle condizioni congiunte formulate dalle parti, sopratrascritte;
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Frosinone in relazione all'Atto n. 6, Parte II, Serie A, anno 1992, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00;
c) compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Frosinone, l'11/3/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 121/25 R.V.G.
TRA
e rappresentati e difesi rispettivamente la Parte_1 Parte_2 prima dall'avv. Maliziola Manuela e il secondo dall'avv. Roma Mauro giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale di coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 13/1/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di omologare la loro separazione consensuale. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Frosinone il 3/5/92; che dalla loro unione coniugale sono nate dee figlie, ( il 4/2/93 ) e Per_1 Per_2
( l'1/6/06 ) entrambe maggiorenni ( ed economicamente non autosufficienti ); che nel tempo è venuta meno la loro affectio coniugalis e di qui la loro decisione di separarsi consensualmente. Esponevano le loro rispettive condizioni economico- patrimoniali e formulavano le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri;
2. Il sig. e le figlie ed , maggiorenni, continueranno a vivere presso la casa Parte_2 Per_1 Per_2 paterna in Frosinone alla via Vetiche Alta n. 35 e del loro mantenimento se ne occuperà esclusivamente il sig.
sino alla loro indipendenza economica, esentando la sig.ra da qualsiasi mantenimento nei Parte_2 Pt_1 confronti delle stesse;
3. Le parti concordano che nessun assegno di mantenimento deve versare il sig.
[...]
nei confronti della sig.ra 4. Le parti concordano che la sig. potrà ritirare, previa Pt_2 Pt_1 Pt_1 comunicazione al sig. , la propria biancheria, abiti, scarpe e gioielli, mentre i mobili acquistati dal Parte_2 padre della stessa (cucina, salotto, camera da letto, ecc.) rimarranno presso la casa coniugale.”.
I ricorrenti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte e il
Giudice rel. con decreto del 18/1/25 disponeva in conformità, fissando a tal fine alle parti termine perentorio fino al 24/2/25.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 21/2/25 le parti insistevano nella loro domanda congiunta e confermavano “la volontà di non volersi riconciliare nonché tutte le condizioni di cui al ricorso, riportandosi espressamente alle conclusioni ivi contenute, chiedendone integrale accoglimento”.
Il Giudice rel. quindi, con ordinanza del 3/3/25 rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologazione della separazione consensuale dei coniugi alle predette condizioni.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_2 Pt_1 alle condizioni congiunte formulate dalle parti, sopratrascritte;
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Frosinone in relazione all'Atto n. 6, Parte II, Serie A, anno 1992, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00;
c) compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Frosinone, l'11/3/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )