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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/04/2025, n. 6189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6189 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
RGAC 49702 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 49702 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuto in decisione alla udienza del 16 aprile 2025 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 13 febbraio 2024, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Francesco De Sanctis n- 15 presso lo studio dell'avv. Simona Di Fonso che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione in primo grado.
APPELLANTE
E
(cf ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giuseppe Mazzini n.
11 presso lo studio dell'avv. Antonio Labate che la rappresenta e difende giusta procra alle liti conferita da , procuratore speciale della Agenzia per atto di Persona_1 Per_2
, notaio in Roma, in data 1° ottobre 2021 rep. 115858 racc. 11458
[...]
APPELLATA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento in materia di circolazione stradale conosciuta attraverso intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente passato per la notifica a mezzo pec in data 12 febbraio
2022 e depositato il giorno 14 febbraio 2022 aveva proposto opposizione Parte_1
ex articolo 615 cpc avverso la cartella di pagamento 09720150187987248 asseritamente notificata il 22 marzo 2016, e relativa a sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale elevate nel 2013, della cui esistenza era venuto a conoscenza all'atto della notifica della intimazione di pagamento 09720219018400824 asseritamente notificata in data 26 gennaio 2022 relativa a tale cartella di pagamento per un importo di euro 696,89.
A fondamento della opposizione ed introdotta come accertamento negativo del credito.
Deducendo che in caso di opposizione alla esecuzione ai sensi dell'articolo 615 cpc non vi erano termini di decadenza,, aveva dedotto la intervenuta decadenza per non essere stata notificata la cartella di pagamento oltre il termine di due anni dalla emissione del ruolo ai sensi dell'articolo 35 bis introdotto con la legge 244/2007, la mancata notifica della cartella di pagamento, i vizi della cartella di pagamento, la mancata sottoscrizione del titolo esecutivo e degli estremi del titolo esecutivo stesso, la mancata notifica dei verbali di accertamento presupposti il mancato deposito della cartella di pagamento e la prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo
28 della legge 689/1981, evidenziando di non aver citato in giudizio l'Ente creditore ritenendo che nella opposizione fosse sufficiente la contestazione proposta nei confronti del solo soggetto che aveva emesso la intimazione di pagamento impugnata.
Si era costituita la eccependo la inammissibilità della Controparte_1
opposizione essendo stata regolarmente notificata ex articolo 140 cpc e 26 del d.P.R.
602/1973 la cartella di pagamento impugnata, con deposito della stessa presso la casa
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comunale e spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento recante l'avviso di avvenuto deposito e la conseguente inammissibilità di ogni contestazione in ordine agli eventuali vizi della cartella di pagamento. Aveva contestato la integrazione della prescrizione deducendo che l'avviso di accertamento era stato elevato nel 2015 ela cartella di pagamento era stata notificata il 22 marzo 2016. La notifica della cartella di pagamento aveva interrotto il termine della prescrizione che aveva iniziato di nuovo a decorrere e si sarebbe integrato il 22 marzo 2021 ma era intervenuta la sospensione della prescrizione per effetto della sospensione della prescrizione intordotta con la legislazione eccezionale conseguente alla pandemia da Covid-19 a decorrere dal giorno 8 marzo 2020. iIn ogni caso aveva dedotto che la prescrizione conseguente alla notifica della cartella di pagamneto non impugnata era quella ordinaria e non quella specifica prevista dall'art. 28 della legge
689/1981.
Aveva dedotto che la indicazione del ruolo e la data di esecutività del ruolo era presente sulla cartella di pagamento regolarmente notificata
Aveva depositato la documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento ed l'avviso di ricevimento dal quale risultava che l'avviso di avvenuto deposito era stato consegnato il 22 marzo 2016 a mani proprie della destinataria.
Il Giudice di pace di Roma, ha respinto la opposizione con sentenza n. 11247/2023 essedo stata provata le regolare notifica della cartella di pagamento ed ha ritenuto non integrata la prescrizione del credito, condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio sia in favore della . Controparte_1
Avverso detta sentenza ha proposto appello la deducendo la erroneità della Pt_2
decisione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che la durata della sospensione della prescrizione aveva ecceduto i 64 giorni e di conseguenza, in assenza di altri atti interruttivi della prescrizione la stessa si era integrato prima della notifica della
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intimazione di pagamento essendo applicabile il termine di cui all'articolo 28 della legge
689/1981.
Si è costituita la chiedendo la conferma della sentenza Controparte_1
di primo grado sul presupposto che correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che la legislazione introdotta avesse prolungato la sospensione della prescrizione anche oltre l'iniziale periodo di sospensione della attività giurisdizionale collegandola al periodo in cui era stata vietata la notifica di atti ci esecuzione ribadendo, in subordine, la applicabilità
della prescrizione decennale ed ha ribadito la regolare notifica della cartella di pagamento.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 16 aprile 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla udienza del 13
febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello appare essere stato proposto in relazione alla sola prescrizione dal momento che risulta essere stata notificata la cartella di pagamento il 22 marzo 2016 mediante consegna della raccomandata di avviso di avvenuto deposito presso la casa comunale della cartella di pagamento, non notificata per temporanea assenza della destinataria, raccomandata il cui avviso di ricevimento è stato sottoscritto dalla destinataria con sanatoria, ove necessario, di tutta la pregressa attività notificatoria come più volte ribadito dalla corte di cassazione.
La avvenuta notifica della cartella di pagamento rende inammissibile oggi contestazione in ordine ad eventuali vizi della cartella di pagamento e del ruolo in quanto non essendo stata impugnata la stessa nei termini di decadenza la inopponibilità che si è formata non consente di contestare ulteriormente tali vizi.
Per quanto riguarda la prescrizione la notifica della cartella di pagamento risulta perfezionata il 22 marzo 2016. Di conseguenza poiché il verbale di accertamento risale al
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2013 e non è stata oggetto di impugnazione da parte dell'appellante che specificamente ha spiegato di non aver notificato la opposizione all'Ente creditore, notifica che sarebbe stata essenziale per contestare in forma recuperatoria la notifica del verbale di accertamento ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 150/2011, la prescrizione è stata interrotta una prima volta il
26 marzo 2016 e sarebbe scaduta il 26 marzo 2021 ove non fosse intervenuta la sospensione del termine per effetto della legislazione emergenziale adottata a seguito della pandemia da Covid-19 che ha prorogato la scadenza del termine ben oltre il gennaio 2022
quando era stata consegnata la intimazione di pagamento..
Infatti, occorre considerare che per effetto della legislazione emergenziale il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Infatti, per quanto riguarda detta sospensione tra il mese di marzo e quello di dicembre
2020 sono stati adottati, in ordine temporale: il decreto-legge n. 9 del 2020, le cui misure sono poi confluite nel successivo più ampio intervento legislativo contenuto nel decreto-
legge n.18 del 2020, il decreto-legge n. 23 del 2020, il decreto-legge n. 34 del 2020
Rilancio, il decreto-legge n. 104 del 2020, e il decreto-legge n. 137 del 2020, il decreto-
legge n. 149 del 2020, il decreto-legge n.154 del 2020 e il decreto legge n. 157 del 2020.
In sede di conversione del primo d.l. ristori, i contenuti dei decreti legge n.149, n. 154 e n.
157 sono stati trasposti, con talune modifiche ed integrazioni, nel D.L. n. 137/2020. Tali
normative, succedutesi nel tempo, hanno comportato non solo la sospensione e lo slittamento dei termini di versamento dei tributi e contributi ma anche, naturalmente, la sospensione dei relativi periodi di prescrizione. In particolare, l'art. 67 del d.l. 18/2020 (c.d.
“decreto cura Italia”, convertito in legge, con modifiche, dalla l. 24.04.2020, n. 27) ha così
specificamente disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio
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2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto 8 legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è,
altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono
inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31- quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
In relazione alle istanze di interpello, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica,
attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria individuata.
Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492- bis del codice di procedura civile e 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies
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delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159.
Da tale norma, emerge come il legislatore, per far fronte alla crisi pandemica da covid-19
abbia inteso ridisegnare il calendario dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, prevedendo una sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (per un totale,
quindi, di 85 giorni, considerato anche il calcolo del dies a quo) dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. Infine,
parimenti, era stata disciplinata la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori. In sostanza, l'articolo 67, comma 4, del decreto “cura Italia”, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aveva previsto l'applicazione, anche in deroga alle disposizioni dello statuto del contribuente, dell'articolo 12, commi 1 e 3 d.lgs. 24 settembre
2015, n. 159. Dette norme prevedono che in presenza di situazioni eccezionali le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la
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sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Detta norma ha previsto anche che l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.
Il citato articolo interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, prevedendo che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti,
siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti. Il comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31
dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, che gli stessi sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212 (Statuto del contribuente), fino al 31 dicembre del secondo anno successivo decorrente dalla fine del periodo di sospensione.
Inoltre, è stato emanato il d.l. 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”, convertito in legge, con modifiche, dalla l. 17.07.2020, n. 77) – come da ultimo sostituito dall'art. 22 bis, comma 1,
d.l. 31.12.2020, n. 183, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, l.
26.02.2021, n. 21 con decorrenza dal 02.03.2021, che all'art. 157, co. 1, prevede che in
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deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza,
calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31
dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio
2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Detta norma, stante il suo tenore letterale, modifica la portata applicativa del precedente art. 67 “decreto cura Italia”, trovando applicazione solo per agli atti accertativi
“naturalmente” in scadenza al 31 dicembre 2020 – e dunque senza tener conto del differimento di 85 giorni previsti dal d.l. 18/2020. In particolare, la citata disposizione introduce un duplice termine di decadenza: uno per l'emissione dell'atto impositivo, entro il
31 dicembre 2020; L'altro per la sua notifica, entro il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. La norma sopra menzionata ha modificato la portata applicativa dei termini di sospensione per l'accertamento fiscale stabiliti dall'art.67
cit, prevedendo che gli atti che risultano in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020
(senza tenere conto del periodo di sospensione stabilito dall'articolo 67, comma 1, del d.l.
18/2020) sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, mentre per gli altri atti la sospensione della prescrizione decorrente dall'8 marzo
2020 comporta il differimento di venti mesi del termine di prescrizione.
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Deve, inoltre, essere evidenziato che la corte di cassazione nel gennaio del 2025 ha preso in esame la applicazione della legislazione emergenziale ai fini della sospensione della prescrizione (Cass. Sez, I, 15 gennaio 2025 n. 960; Cass. Sez. Un, 23 gennaio 2025, n.
1630) ritenendo che l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
21929 del 15/10/2009;Sez.
2 - Ordinanza n. 27998 del31/10/2018).
Ha ricordato, inoltre, che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8
marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha,
altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica,
anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68
del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_2
Secondo la cassazione occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da
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compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159
del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Di conseguenza il termine di prescrizione sarebbe scaduto dopo la avvenuta notifica della cartella di pagamento impugnata e quindi la prescrizione non si era integrata.
Per quanto riguarda l'altra questione dedotta in relazione alla decadenza di cui all'articolo
35 bis osserva il giudicante che deve essere affermata la non applicabilità del comma 35
bis dell'articolo 3 del d.l. 30 novembre 2005 n. 203 convertito con la legge 2 dicembre 2005,
n. 248 inserito con l'articolo 1, comma 153 della legge 244/2006.
Tale norma prevede, infatti il divieto a decorrere per gli agenti della riscossione di agire per il recupero di crediti le cui cartelle di pagamento non siano state notificate entro due anni.
Tuttavia, tale norma non è a regime ma è relativa ad una situazione particolare. Infatti, la stessa disposizione prevede che trovi applicazione solo per le cartelle di pagamento per le quali alla data della acquisizione da parte della della quota di CP_3 Controparte_4
maggioranza delle società concessionarie del servizio nazionale di riscossione, attività da svolgere entro l'ottobre 2006.
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Di conseguenza si tratta di una disposizione destinata a decongestionare il numero di cartelle d porre in esecuzione da parte della nuova società di Riscossione che prendeva il posto di quelle precedenti, disposizione non riproposta nei successivi mutamenti posti in essere dal legislatore in relazione alla organizzazione preposta alla riscossione dei crediti a mezzo ruolo.
Detta disposizione, quindi, non era applicabile nel caso di specie trattandosi di ruolo emesso nel 2020 per il quale trovava applicazione il solo termine di prescrizione ex articolo
28 della legge 689/1981 che come si è detto era rimasto sospenso e non era ancora decorso al momento della introduzione del ricorso.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e confermata la sentenza del Giudice di pace di
Roma n. 19247/2023 previa integrazione della motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, respinge l'appello e, per l'effetto,
conferma la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 19247/2023 previa integrazione della motivazione.
Condanna a rimborsare alla le spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio, spese che liquida in euro 600 di cui euro 600 per onorari delle fasi del giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il giorno 22 aprile 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Roberto Parziale