Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00628/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00293/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 293 del 2026, proposto da
Consoli S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Marzot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Ventura, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Caprarie n. 7;
nei confronti
La UC S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della comunicazione del 9 febbraio 2026 con cui l'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.a. ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul portale Appalti, nella Sezione Espletamento della gara, degli atti e verbali di gara e dei documenti d'offerta degli operatori economici nella parte in cui ha pubblicato l'offerta tecnica, le giustificazioni ed i chiarimenti de La UC S.p.a. oscurati e non in formato integrale (1 - comunicazione del 9.2.26);
- della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. n. 36/2023 con cui Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.a. ha comunicato l'aggiudicazione in favore de La UC S.p.a. della procedura aperta per l'affidamento del “servizio di pulizia delle aree aeroportuali dell'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna”, nella parte in cui la Stazione appaltante ha ritenuto di accogliere la dichiarazione di riservatezza de La UC S.p.a. (2 - comunicazione di aggiudicazione del 29.1.26);
- se necessario, del provvedimento di “approvazione dei verbali di gara relativi all'appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia delle aree aeroportuali dell'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna e conseguente aggiudicazione dell'appalto medesimo” (3 - provvedimento di aggiudicazione del 28.1.26);
- di tutti gli eventuali atti presupposti, conseguenti o connessi al precedente, ancorché non conosciuti;
nonché per l'accertamento del diritto dell'odierna ricorrente di accedere integralmente a detta documentazione ex art. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. e di La UC S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. LO LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Espone la ricorrente di aver partecipato alla procedura aperta per l'affidamento del “servizio di pulizia delle aree aeroportuali dell'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna”per la durata di 36 mesi, aggiudicata a La UC s.p.a. con provvedimento del 28 gennaio 2026 impugnato dalla ricorrente, seconda classificata, con autonomo ricorso Rg. 402/2026.
L’aggiudicataria ha presentato dichiarazione di diniego all’accesso motivata (in sintesi) dalla presenza nella propria offerta di dati aziendali riservati e peculiari modalità organizzative, potendo la loro diffusione un indebito vantaggio concorrenziale in favore degli altri operatori economici partecipanti.
Con la comunicazione di aggiudicazione del 29 gennaio 2026 la stazione appaltante ha testualmente affermato che “Considerato che i primi 5 concorrenti in graduatoria hanno negato la visibilità alle proprie offerte, in alcuni casi in modo completo e totale, in altri in modo parziale ma, comunque, oltre i limiti della riservatezza imprenditoriale, si informa che la scrivente Stazione appaltante non può accogliere in toto le richieste avanzate e, pertanto, procederà a ostendere le offerte dei concorrenti, seppur non nella loro interezza, ma comunque oltre i limiti richiesti dai concorrenti”.
Il successivo 9 febbraio, la Stazione appaltante ha pubblicato la documentazione de La UC S.p.a. dando contezza delle parti dell’offerta tecnica e dei giustificativi che la Stazione appaltante – a parziale accoglimento dell’istanza di oscuramento de La UC – ha autonomamente ritenuto di non ostendere.
L’odierna ricorrente ha dunque proposto (con ricorso notificato il 18 febbraio 2026) ai sensi dell’art.116 c.p.a. e dell’art.36 co 4 d.lgs. 36/2023 azione di accertamento del diritto di accesso tesa all’ostensione dell’integrale relazione tecnica prodotta ed allegata in gara (essendosi la stazione appaltante limitata a pubblicare sul portale la relazione tecnica di La UC in buona parte oscurata) nonché delle integrali giustificazioni e chiarimenti resi nell’ambito del sub procedimento di verifica della congruità dell’offerta, essendo anche queste in larga parte oscurate, soprattutto nelle parti, nei dati e negli importi che vanno a comporre l’offerta economica.
A sostegno del ricorso ha dedotto unico articolato motivo, così riassumibile:
Violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023. Violazione degli artt. 4 e 7 del Disciplinare. Violazione del principio di speditezza e non aggravamento del procedimento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della Legge 241/1990. Violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione. Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione: sarebbe del tutto immotivata la decisione della stazione appaltante di oscuramento seppur parziale degli atti di gara prodotti dalla controinteressata e del tutto generica la richiesta di oscuramento presentata da La UC s.p.a., tenuta presente anche la natura della prestazione oggetto della gara essendo i servizi di pulizia standardizzati. Anche poi a voler ravvisare profili di riservatezza riguardanti segreti tecnici o commerciali, sarebbe prevalente il diritto di accesso ai sensi dell’art.24 co.7 l. 241/90 in quanto strumentale alle esigenze di tutela giurisdizionale nell’ambito del già incardinato giudizio (rg. 402/2026) avente ad oggetto l’impugnativa dell’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi.
Si è costituita in giudizio Aeroporto Marconi s.p.a. (impresa pubblica operante nei settori speciali) evidenziando di aver effettuato un ragionevole bilanciamento delle esigenze di accesso rispetto a quelle di riservatezza rappresentate dalle prime cinque imprese partecipanti alla gara, avendo la stessa ricorrente chiesto il parziale oscuramento dei propri atti allegati all’offerta. La pretesa azionata sarebbe comunque infondata, nulla evidenziando la ricorrente in merito alla indispensabilità della documentazione oscurata al fine della tutela in giudizio.
Si è costituita in giudizio anche La UC s.p.a. sollevando eccezione di tardività del ricorso rispetto al termine di 10 giorni di cui all’art.36 co.4 d.lgs. 36/2023, dovendo a suo dire la ricorrente tempestivamente gravare già la comunicazione del 29 gennaio 2026 con cui già la stazione appaltante affermava di accogliere soltanto parzialmente le richieste di oscuramento. Inoltre parte ricorrente non avrebbe dimostrato l’indispensabilità della documentazione richiesta al fine delle esigenze di tutela in giudizio.
La difesa della ricorrente ha eccepito la tardività della memoria depositata il 10 marzo 2026 dalla controinteressata rispetto al termine di cui al rito super speciale di cui all’art.36 co. 4 c.p.a. e replicato all’eccezione in rito sollevata da La UC s.p.a. di irricevibilità del ricorso. Quanto all’indispensabilità dei documenti richiesti ha evidenziato come l’oscuramento disposto dalla stazione appaltante comporti la mancata conoscenza di elementi (come il costo orario del personale, i benefici sul costo del lavoro spettanti all’aggiudicatario, le giustificazioni fornite nel sub procedimento di anomalia) necessari per l’esercizio delle proprie ragioni, altrimenti dovendo proporre un ricorso “al buio” come in effetti a suo dire avvenuto.
Alla camera di consiglio del 26 marzo 2026, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.-Viene il decisione l’”actio ad exibendum” proposta ai sensi degli artt 36 co.4 d.lgs. 36/23 e 1116 c.p.a. da Consoli s.p.a. , seconda classificata, nei confronti di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.a. riguardante l’integrale relazione tecnica e le giustificazioni della prima classificata La UC S.p.a. nel sub procedimento di anomalia con riferimento alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia delle aree aeroportuali.
La stazione appaltante ha infatti deciso con la comunicazione di aggiudicazione del 29 gennaio 2026 di accogliere parzialmente le richieste di oscuramento avanzate dai concorrenti tra cui La UC s.p.a. seconda classificata, ai sensi dell’art.36 comma 3 d.lgs. 36/2023.
Prevede, infatti, il comma 3 dell’art. 36 che con la stessa “comunicazione dell’aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l’ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera a)”.
Il successivo quarto comma precisa che “Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimate possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.”
2.- Preliminarmente va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso (rispetto al termine di 10 giorni di cui al quarto comma del citato art.36) sollevata dalla difesa della controinteressata secondo cui la lesione dell’interesse all’accesso alla propria documentazione dovrebbe retrodatarsi alla comunicazione di aggiudicazione avvenuta il 29 gennaio 2026
E’ infatti soltanto con la pubblicazione della documentazione de la UC, avvenuta il 9 febbraio 2026, che la ricorrente ha avuto contezza delle parti dell’offerta tecnica e dei giustificativi che la stazione appaltante ha autonomamente ritenuto di non ostendere, non potendo prima apprezzare quali parti dell’offerta fossero rimasti segreti.
Diversamente opinando Consoli s.p.a. sarebbe stata costretta a proporre il ricorso ex art. 36 co 4 e 7 d.lgs. 36/2023 “al buio” senza minimamente sapere quali atti fossero stati concretamente oscurati dalla stazione appaltante, il che appare in contrasto con la stessa “ratio” del nuovo rito super speciale nonché con il principio del giusto processo di cui all’art.6 CEDU.
3.- Può invece prescindersi dall’esame dell’eccezione di tardività del deposito (10 marzo 2026) della memoria della controinteressata avendo quest’ultima esposto verbalmente le proprie argomentazioni all’odierna camera di consiglio.
4.- Venendo al merito il ricorso è fondato e va accolto.
5.- Il Codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 36/2023 offre la possibilità ai concorrenti collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria – in quanto titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale – di accedere direttamente (“attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale”) e celermente (“contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90”) alla documentazione amministrativa e all’offerta economica e tecnica presentate in gara dall’aggiudicatario (e dai successivi quattro operatori collocatisi in graduatoria), nonché a tutti i documenti, dati e informazioni presupposti all’aggiudicazione.
Come evidenziato in giurisprudenza la previsione di cui al co.3 dell’art.36 d.lgs. 36/23 parimenti a quanto previsto dal comma 1, è finalizzata ad evitare un’eventuale fase amministrativa relativa alle istanze di accesso, consentendo di conoscere immediatamente e reciprocamente le offerte presentate dei primi cinque classificati, così da orientarsi subito sull’opportunità o meno di procedere con la presentazione di un ricorso; in altri termini, per ottimizzare i tempi e consentire alle imprese interessate di conoscere subito quanto indispensabile ai fini della presentazione di eventuali impugnative, l’amministrazione deve mettere a disposizione dei primi cinque classificati le offerte tecniche da costoro presentate, oltre agli atti di gara che hanno condotto all’aggiudicazione” (T.A.R. Lazio, Sez. I-ter, 19 dicembre 2024, n. 23049).
6.- Ciò premesso, la Stazione appaltante si è limitata a chiarire che non avrebbe accolto in toto le istanze di oscuramento ma solo in parte, senza fornire la benché minima motivazione in merito al fatto che le parti oscurate rappresenterebbero segreti tecnici e/o commerciali, appiattendosi sulla altrettanto generica dichiarazione di segretezza resa dall’aggiudicataria la quale non soddisfa la necessaria indicazione dell’esistenza nell’offerta di informazioni contenenti segreti tecnici o commerciali.
Come recentemente chiarito dal Consiglio di Stato incombe sull’offerente che intende opporsi all’ostensione, l’onere di rappresentare, con “dichiarazione motivata e comprovata”, che nell’ambito dell’offerta o delle giustificazioni sono racchiuse informazioni costituenti segreti tecnici o commerciali (Consiglio di Stato, sez. V, 22/7/2022, n. 6448; Id. 7/10/2020, n. 64; Id. sez. III, 26/10/2018, n. 6083). A quest’ultimo riguardo occorre puntualizzare che, nel valutare l’effettiva sussistenza di un segreto tecnico o commerciale, la stazione appaltante non può ignorare la definizione normativa dettata dall’art. 98 del codice della proprietà industriale …” (tra le tante vedi anche Consiglio di Stato, sez. V, 3 dicembre 2025, n. 9513; cfr. T.A.R. Lombardia sez. IV, 9 maggio 2025, n. 1626).
Ciò è tanto più vero se si parametra tale assunto in riferimento al servizio di pulizia oggetto della gara per cui è causa, indubbiamente caratterizzato da un elevato tasso di standardizzazione delle filiere e delle pratiche aziendali, quest’ultime ampiamente diffuse fra gli operatori.
7.- E’ infine privo di pregio anche l’assunto della stazione appaltante e della controinteressata circa l’omessa indicazione da parte della ricorrente della indispensabilità della documentazione richiesta al fine della propria difesa in giudizio.
Con il ricorso rg. 402/2026 teso all’annullamento dell’aggiudicazione la ricorrente ha lamentato tra l’altro l’incongruenza dell’offerta presentata dalla UC s.p.a. essendo la conoscenza delle integrali giustificazioni e chiarimenti resi nell’ambito del sub procedimento di anomalia necessaria per le esigenze difensive, anche nella prospettiva della presentazione di un ricorso per motivi aggiunti.
Giova poi rilevare che nell'accesso difensivo quale quello delineato dall’art.24 co. 7 L.241/90 e/o dall’art. 35 d.lgs. 36/2023 non è richiesta l'indispensabilità dei documenti, ma la loro strumentalità alla tutela in giudizio.
Ai sensi dell'art. 24, co. 7, l. 241/1990 infatti il diritto di accesso va riconosciuto quando la documentazione richiesta sia strumentale alla cura e difesa di un interesse giuridico, senza necessità di dimostrare la stretta indispensabilità dei documenti (valutazione riservata al giudice della controversia principale); l'Amministrazione può oscurare eventuali dati sensibili o giudiziari che non attengano alla posizione oggetto dell'istanza e deve rilasciare i documenti entro il termine fissato ovvero attestare l'inesistenza degli atti (ex multis T.A.R. Lombardia Milano sez. II, 7/11/2025, n. 3614; T.A.R. Veneto sez. II, 26/09/2025, n. 1623).
8. Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso va accolto con l’effetto dell’accertamento del diritto di accesso alla documentazione richiesta.
Le spese di lite seguono la soccombenza secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia - Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina ad Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.a di consentire alla ricorrente l'accesso a tutta la documentazione presentata dalla controinteressata ai sensi degli artt. 35 e 36 d.lgs. 36/2023 e dell’art. 116 co.1 c.p.a. entro il termine di 10 giorni dalla data di comunicazione e/o notificazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.a. e La UC s.p.a., in solido, alla refusione delle spese in favore della ricorrente, in misura di 2.500,00 (duemila/cinquuecento) euro, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di TO, Presidente
LO LI, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO LI | GO Di TO |
IL SEGRETARIO