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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 7922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7922 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro e previdenza ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 31.10.2025, lette le note pervenute nel termine assegnato alle parti, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 20385/2024
T R A
, nato il [...] a [...] ( Parte_1 C.F._1 nella qualità di legale rappresentante ed amministratore della società CP_1 corrente in RA (NA) alla via Giovanni XXXIII n. 01
[...]
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Lettera Raffaele con studio alla Via Dei P.IVA_1
Longobardi Palazzo Arechi in Benevento ed elettivamente domiciliato in Sant'Arpino (CE) alla via Censorino n. 47, come in atti
- Ricorrente-
C O N T R O
, con sede legale in Roma (00142 RM), Via G. Grezar Controparte_2
n. 14, P.IVA e C.F. n. , nella persona del legale rappresentante p.t., sig. P.IVA_2
rappresentata e difesa, dall'Avv. Rosa Maria Landi presso la quale Controparte_3 elettivamente domicilia in Salerno, alla Via F. Cantarella n. 7 Resistente
NONCHE'
l' (C.F. ) con sede Controparte_4 P.IVA_3 in Roma alla via Ciro il Grande n. 21 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, come in atti Resistente RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato del 25.09.2024 parte ricorrente rappresentava che in data 20/09/2024 era stata recapitata a mezzo pec l'intimazione di pagamento n. emessa dall'Agente della Riscossione per conto dell PartitaIVA_4 CP_4
Eccepiva la società che l'intimazione di pagamento n. 07120249042201474000 era nulla per intervenuta decadenza del presunto credito vantato dall'Ente impositore. L'intimazione in oggetto, deduceva l' opponente, racchiudeva una serie di avvisi di addebito mai pervenuti alla società, che nelle more era intervenuta la prescrizione ai sensi della legge 335 del 1995, nonché degli articoli 2934 e 2935 del Codice civile, ex 28 della legge 689/1981. Inoltre, insisteva per la sospensione dell'intimazione di pagamento impugnata in via precauzionale. Pertanto, concludeva chiedendo: nell'intimazione di pagamento n.07120249042201474000, per i motivi di cui in narrativa, non è dovuta dalla ricorrente società all' e di conseguenza all'Agente CP_4 della Riscossione;
Accertarsi e dichiararsi, in conseguenza, che la somma dovuta all' dalla società ( ed indicata CP_4 Controparte_1 P.IVA_1 nell'intimazione di pagamento n. 07120249042201474000, per l'importo di Euro 96.906,61, non è dovuta poiché definitivamente decaduta determinandone la preclusione all'esercizio del diritto in applicazione dell'articolo 25 del D. LGS 46/199 in combinato disposto con l'articolo 1 Legge 296/2006, e sopravvenuta prescrizione ai sensi della legge 335/1990 e dell'articolo 28 della legge 689/1981; Accertarsi e dichiararsi, la nullità dell'intimazione di pagamento n. 07120249042201474000, anche in violazione dell'articolo 50 del DPR 602/1973, per sopravvenuta prescrizione ai sensi della legge 335/1990 e dell'articolo 28 della legge 689/1981 del credito (presunto) vantato dall' Ordinare la sospensione dell'intimazione di pagamento n. CP_4
07120249042201474000, almeno nei limiti del ruolo Ordinare l'immediata CP_4 cancellazione del carico contributivo nella misura in cui è intimato negli avvisi di addebito previdenziali n. 37120160000492739000, 37120160021663983000,
37120160021748491000,37120160022933942000,37120170001023125000, 37120170015642119000, 37120170016247225000,37120180011741556000, 37120180019945267000, 37120190023025368000, 37120190023731461000, 37120190024055850000 e 37120210011377686000.>>
Si costituiva con memoria del 17.03.2025 l' che chiedeva il rigetto del ricorso CP_4 eccependone l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità. In particolare, il convenuto contestava la sospensione dell'esecutorietà dell'atto opposto ,stante l'assenza dei presupposti di legge, in quanto controparte avrebbe chiesto genericamente la sospensione senza in alcun modo motivare e documentare tale richiesta. Inoltre, eccepiva che, diversamente da quanto dedotto da controparte, gli avvisi di addebito risultavano essere stati ritualmente notificati a mezzo pec e all'indirizzo del ricorrente risultante dall'INI-PEC, produceva la relativa ricevuta di consegna e intervenuta accettazione. Deduceva, infine che, nel caso in esame, l'unico legittimato passivo era esclusivamente l' in quanto il solo soggetto che avrebbe potuto Controparte_5 fornire prove della legittimità e della regolarità dei provvedimenti e dunque dei titoli in base ai quali aveva agito, nonché dimostrare l'avvenuta notifica degli atti contestati, era esclusivamente la Società chiamata al recupero dei crediti. Pertanto, concludeva chiedendo: <Perché l'Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, reietta ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e conclusione, Voglia così provvedere, previa revoca del provvedimento di sospensione adottato per le ragioni esposte: in via principale e preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per carenza di interesse ad agire come dedotto e/o la tardività ed inammissibilità del ricorso giudiziario per quanto dedotto e documentato;
in via subordinata e nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma degli atti opposti e dei relativi crediti intimati. Il tutto con vittoria delle spese di lite>>.
Si costituiva altresì l' con memoria del Controparte_2
14.03.2025, la quale chiedeva il rigetto del ricorso eccependone l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità. In particolare, deduceva, inammissibilità e tardività dell'opposizione. Rilevava che l'opposizione doveva essere qualificata come opposizione recuperatoria ed era soggetta al relativo termine decadenziale. Inoltre, deduceva l'infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata da parte ricorrente per presunta omessa notifica degli atti presupposti alla intimazione di pagamento impugnata. Pertanto, concludeva chiedendo: << In via preliminare revocare l'istanza di sospensione dell'atto impugnato;
in via ancora preliminare dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva dell' , con conseguente sua Controparte_6 estromissione dal presente giudizio;
dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità dell'azione e, in via gradata, nel merito, rigettarla;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversa, si chiede di essere garantiti e manlevati dal nominato Ente impositore da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi compresa quella relative ad una eventuale condanna alle spese di lite;
con vittoria di spese e compenso legale.>> All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa con la presente sentenza telematica. In via preliminare va innanzitutto affermata la sussistenza nella specie dell'interesse ad agire dell' opponente trattandosi di giudizio di impugnazione avverso atto di intimazione di pagamento, sull'assunto della mancata o irregolare notifica degli avvisi di addebito e della conseguente estinzione del credito per prescrizione.
Si rammenta che, in ordine all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, la Suprema Corte (prima del recente intervento delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022) aveva espresso il principio secondo cui (Cass. nn. 29294 del 2019; 15603 del 2020) in materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice.
In particolare, l'interesse ad agire è stato ravvisato nella contestazione da parte dell'ente previdenziale dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella.
E' evidente che la necessità di conformarsi al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, comporta il necessario superamento di quanto affermato con la citata Cass. n. 29294 del 2019, in relazione alla ammissibilità dell'azione di accertamento della avvenuta prescrizione dei contributi oggetto di cartelle o avvisi di addebito, là dove si affermi di esserne venuti a conoscenza solo attraverso il rilascio di un estratto del ruolo e senza che siano intervenuti atti concreti finalizzati alla esecuzione del credito contributivo non soddisfatto
L'intervento delle Sezioni Unite è derivato dalla introduzione nell'ordinamento dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021).
La norma reca la tipizzazione dell'interesse ad agire in subiecta materia, nel senso che questo può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contrattipubblici, di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48- bis, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Da tale decisione sono state tratte le massime ufficiali secondo cui: in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.); inoltre, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini
Orbene, per quanto più rileva nella fattispecie in esame, le Sezioni Unite della Suprema Corte (v. sent. n. 6283 del 2022 cit. e Cass. n. 10595 del 20/04/2023) dopo aver operato una ricognizione dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva dal divieto di impugnare l'estratto di ruolo, in quanto, “ in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale(Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.). Nel solco di tale insegnamento, nella fattispecie in esame, deve, senz'altro, escludersi che si verta dell'ipotesi di cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che il ricorso alla tutela giurisdizione è conseguente non già alla conoscenza dell'esistenza di crediti contributivi attraverso il mero esame dell'estratto di ruolo quanto a seguito della notifica dell'atto di intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.E. 602/1973.
Nodo della controversia, al fine di ritenere la sussistenza dell'interesse ad agire, nell'accezione di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite, è chiarire la natura e la portata dell'atto di intimazione.
Ora, è noto che, nel procedimento di riscossione mediante ruolo, la notifica della cartella di pagamento ovvero l'avviso di addebito assolvono, ad un tempo, quello della notifica del titolo esecutivo (costituito proprio dal ruolo, ex art. 49 d.P.R. n. 602/1973) e del precetto (v. Cass. n. 3021/2018; Cass. n. 6526/2018).
Pertanto, non può revocarsi in dubbio che la cartella abbia (anche) l'intrinseca funzione di preannunciare l'azione espropriativa nelle forme di cui agli artt. 62 ss. d.P.R. cit., ossia mediante pignoramento mobiliare, presso terzi o immobiliare.
Va poi evidenziato che, se entro un anno dalla notifica della cartella stessa, non sia avviata l'azione esecutiva, mediante il pignoramento (ex art. 491 c.p.c.), l'agente della riscossione, prima di procedervi, deve notificare l'intimazione ex art. 50 d.P.R. cit.
Nella sostanza, dunque, detta intimazione finisce con lo svolgere la funzione che, nel gergo dell'esecuzione ordinaria, si attribuisce al c.d. precetto "in rinnovazione", ossia al precetto che il creditore procedente deve nuovamente notificare all'intimato qualora egli non abbia eseguito il pignoramento entro il termine di cui all'art. 481 c.p.c., ossia riguardo ad un precetto già notificato, ma divenuto inefficace. Ne discende che, rispetto ad una intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. cit. relativa ad un credito non tributario, il debitore che vi si opponga, contestando il diritto del creditore di agire in via esecutiva (come nella specie), altro non esercita se non una opposizione "pre- esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c., il cui termine di proponibilità è costituito soltanto dall'effettivo avvio dell'azione esecutiva (v. amplius Cass. n. 26285/2019, in motivazione). Detta opposizione, dunque, può essere proposta fino a che il pignoramento non sia stato eseguito (Cass. n. 6833 del 11/03/2021).
Alla stregua della ricostruzione della natura e della funzione dell'atto di intimazione ex art. 50, deve ritenersi che esso si caratterizzi per essere prodromico all'esecuzione e, in via successiva, rappresenti la minaccia concreta di procedere all'esecuzione forzata, situazione che, come chiarito dalla Suprema Corte, integra l'interesse ad agire rispetto al ricorso alla tutela giurisdizionale nella forma dell'azione di opposizione all'esecuzione ovvero di accertamento negativo.
Nel merito l' opposizione è infondata e deve essere rigettata. Va innanzitutto respinta l' eccezione di decadenza ex art. 25 del D.Lgs. n.46/1999 formulata dall' opponente.
Numerosi precedenti della Corte di Cassazione (v., fra le tante, Cass. n. 5963 del 2018,
Cass. nn. 19708 e 15211 del 2017), in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno difatti affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli enti previdenziali e assistenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che agiscano nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.
Depongono nel senso dei richiamati principi: il tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (posto che per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione); la non conformità all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
la ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei rediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
il rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale (v., fra le altre,
Cass. nn.22663, e 32885 del 2018; Cass. n. 29294 del 2019); la natura meramente processuale del potere di iscrizione a ruolo e l'inesistenza di effetti estintivi dell'obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in oggetto è stata, dunque, correttamente ritenuta dalla Corte territoriale non preclusiva dell'accertamento della sussistenza o meno dell'obbligazione azionata.
Tuttavia risulta non conforme ai consolidati principi di legittimità la necessità di una tempestiva domanda dell'ente previdenziale, al fine di sollecitare la cognizione, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, in ordine alla sussistenza dell'obbligazione. La Suprema Corte sul punto ha già chiarito che l' opposizione in questione ha natura di opposizione all'esecuzione dell'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo e prima d'una intimazione ad adempiere (v. Cass. nn. 29294 e 22292 del 2019) e che, a sua volta, l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., fra le tante, Cass. n. 12239 del 2007).
Se dunque l'opposizione dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi (v., da ultimo, Cass.
n. 12025 del 2019 e i precedenti ivi richiamati).
Ricorrono, infatti, gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (v., per tutte, Cass. n. 12311 del 1997) che l'opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633, 644 e segg. cod.proc.civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod.proc.civ.) sicché il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso in assenza delle condizioni di legge.
In conseguente applicazione di tali principi, gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., fra le ultime,
Cass. n. 20728 del 2019 e i numerosi precedenti ivi richiamati).
Alla luce di queste premesse, si è aggiunto (v. Cass. n. 8822 del 2017) che non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale della parte (sul quale v. Cass. Sez. Un. n.
264 del 1996; Cass. n. 5635 del 2002) a rilevare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in quanto effettuata durante la pendenza del giudizio di opposizione, giacché un'eventuale pronuncia sul punto non comporta alcun risultato per essa giuridicamente apprezzabile, venendo qui in rilievo esclusivamente l'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva dell'ente.
In conclusione, e dando continuità alla costante giurisprudenza di legittimità a cui il
Tribunale intende aderire, l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che, per essere oggetto del giudizio l'obbligazione contributiva, nell'an e nel quantum, l'ente previdenziale convenuto può limitarsi a chiedere il rigetto dell'opposizione o chiedere anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in quest'ultimo caso senza che ne risulti mutata la domanda (v., per tutte,
Cass. n. 3486 del 2016 e successive conformi), così come se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo accertato risulti in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice dovrà non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma. (Da ultimo si veda altresì
Sez. L, Ordinanza n. 1558 del 23/01/2020 (Rv. 656653 - 01)
L' eccezione di decadenza va pertanto respinta.
Venendo all' esame del merito, l' opposizione è infondata.
Invero, l' istante ha dedotto la nullità degli avvisi di addebito sottesi all' impugnata intimazione di pagamento a suo dire mai notificati al contribuente. Ha altresì eccepito la maturata prescrizione quinquennale.
L' assunto non può essere condiviso.
Invero, quanto alla notifica degli avvisi di addebito di cui si discute, l' ha CP_4 documentato l' avvenuta regolare comunicazione degli stessi a mezzo PEC all'indirizzo PEC risultante dalla Visura Camerale inerente alla società Email_1 opponente ( c.f..r. all. n. 1.- 1 bis produz. previdenziale). CP_7
Risulta pertanto anche tempestivamente interrotto il decorso del termine di prescrizione che, all' epoca della notifica dell' intimazione di pagamento oggetto del contendere, non era ancora maturato.
A proposito poi della regolarità della notifica avvenuta a mezzo pec si osserva quanto segue.
Come da orientamento della Suprema Corte al quale il Tribunale intende conformarsi ( cfr sent.Cassazione civile sez. lav., 21/02/2020, n.4624) ” Secondo la sentenza di questa Corte n. 25819 del 2017, si può ritenere che nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della PEC e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c.”
Ancora ci si richiama alla sentenza della Cassazione civile sez. I, 24/09/2020 n.20039 secondo la quale “questa Corte ha più volte evidenziato l'idoneità della copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna (RAC), completa di attestazione di conformità, a certificare il recapito non solo del messaggio, ma anche degli eventuali allegati alla stessa, salva prova contraria - di cui è onerata la parte che eccepisca la nullità costituita da errori tecnici riferibili al sistema informatizzato (Cass. 9897/2019; cfr. Cass. 4789/2018, 29732/2018); ciò perchè, "nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c. Spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole (...) della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente" (Cass. 25819/2017, 21560/2019)”.
Nella fattispecie all' attenzione di questo giudice, come sopra rilevato, dunque le notifiche degli avvisi di addebito risultano avvenute regolarmente a mezzo PEC e sono state documentate dall' secondo le specifiche tecniche ministeriali che CP_4 concernono le modalità di deposito dell'attività di notificazione telematica.
Di conseguenza, in omaggio alla ragione più liquida, l' opposizione deve essere respinta avendo l' ente impositore dimostrato di aver portato a conoscenza del contribuente i ruoli poi resi esecutivi e che non è maturata la prescrizione.
Le spese, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' opponente.
P.Q.M.
Rigetta l' opposizione.
Condanna l' opponente a rifondere alle parti convenute le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.200,00 per ciascun convenuto, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Si comunichi.
Napoli, il 31.10.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro e previdenza ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 31.10.2025, lette le note pervenute nel termine assegnato alle parti, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 20385/2024
T R A
, nato il [...] a [...] ( Parte_1 C.F._1 nella qualità di legale rappresentante ed amministratore della società CP_1 corrente in RA (NA) alla via Giovanni XXXIII n. 01
[...]
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Lettera Raffaele con studio alla Via Dei P.IVA_1
Longobardi Palazzo Arechi in Benevento ed elettivamente domiciliato in Sant'Arpino (CE) alla via Censorino n. 47, come in atti
- Ricorrente-
C O N T R O
, con sede legale in Roma (00142 RM), Via G. Grezar Controparte_2
n. 14, P.IVA e C.F. n. , nella persona del legale rappresentante p.t., sig. P.IVA_2
rappresentata e difesa, dall'Avv. Rosa Maria Landi presso la quale Controparte_3 elettivamente domicilia in Salerno, alla Via F. Cantarella n. 7 Resistente
NONCHE'
l' (C.F. ) con sede Controparte_4 P.IVA_3 in Roma alla via Ciro il Grande n. 21 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, come in atti Resistente RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato del 25.09.2024 parte ricorrente rappresentava che in data 20/09/2024 era stata recapitata a mezzo pec l'intimazione di pagamento n. emessa dall'Agente della Riscossione per conto dell PartitaIVA_4 CP_4
Eccepiva la società che l'intimazione di pagamento n. 07120249042201474000 era nulla per intervenuta decadenza del presunto credito vantato dall'Ente impositore. L'intimazione in oggetto, deduceva l' opponente, racchiudeva una serie di avvisi di addebito mai pervenuti alla società, che nelle more era intervenuta la prescrizione ai sensi della legge 335 del 1995, nonché degli articoli 2934 e 2935 del Codice civile, ex 28 della legge 689/1981. Inoltre, insisteva per la sospensione dell'intimazione di pagamento impugnata in via precauzionale. Pertanto, concludeva chiedendo: nell'intimazione di pagamento n.07120249042201474000, per i motivi di cui in narrativa, non è dovuta dalla ricorrente società all' e di conseguenza all'Agente CP_4 della Riscossione;
Accertarsi e dichiararsi, in conseguenza, che la somma dovuta all' dalla società ( ed indicata CP_4 Controparte_1 P.IVA_1 nell'intimazione di pagamento n. 07120249042201474000, per l'importo di Euro 96.906,61, non è dovuta poiché definitivamente decaduta determinandone la preclusione all'esercizio del diritto in applicazione dell'articolo 25 del D. LGS 46/199 in combinato disposto con l'articolo 1 Legge 296/2006, e sopravvenuta prescrizione ai sensi della legge 335/1990 e dell'articolo 28 della legge 689/1981; Accertarsi e dichiararsi, la nullità dell'intimazione di pagamento n. 07120249042201474000, anche in violazione dell'articolo 50 del DPR 602/1973, per sopravvenuta prescrizione ai sensi della legge 335/1990 e dell'articolo 28 della legge 689/1981 del credito (presunto) vantato dall' Ordinare la sospensione dell'intimazione di pagamento n. CP_4
07120249042201474000, almeno nei limiti del ruolo Ordinare l'immediata CP_4 cancellazione del carico contributivo nella misura in cui è intimato negli avvisi di addebito previdenziali n. 37120160000492739000, 37120160021663983000,
37120160021748491000,37120160022933942000,37120170001023125000, 37120170015642119000, 37120170016247225000,37120180011741556000, 37120180019945267000, 37120190023025368000, 37120190023731461000, 37120190024055850000 e 37120210011377686000.>>
Si costituiva con memoria del 17.03.2025 l' che chiedeva il rigetto del ricorso CP_4 eccependone l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità. In particolare, il convenuto contestava la sospensione dell'esecutorietà dell'atto opposto ,stante l'assenza dei presupposti di legge, in quanto controparte avrebbe chiesto genericamente la sospensione senza in alcun modo motivare e documentare tale richiesta. Inoltre, eccepiva che, diversamente da quanto dedotto da controparte, gli avvisi di addebito risultavano essere stati ritualmente notificati a mezzo pec e all'indirizzo del ricorrente risultante dall'INI-PEC, produceva la relativa ricevuta di consegna e intervenuta accettazione. Deduceva, infine che, nel caso in esame, l'unico legittimato passivo era esclusivamente l' in quanto il solo soggetto che avrebbe potuto Controparte_5 fornire prove della legittimità e della regolarità dei provvedimenti e dunque dei titoli in base ai quali aveva agito, nonché dimostrare l'avvenuta notifica degli atti contestati, era esclusivamente la Società chiamata al recupero dei crediti. Pertanto, concludeva chiedendo: <Perché l'Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, reietta ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e conclusione, Voglia così provvedere, previa revoca del provvedimento di sospensione adottato per le ragioni esposte: in via principale e preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per carenza di interesse ad agire come dedotto e/o la tardività ed inammissibilità del ricorso giudiziario per quanto dedotto e documentato;
in via subordinata e nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma degli atti opposti e dei relativi crediti intimati. Il tutto con vittoria delle spese di lite>>.
Si costituiva altresì l' con memoria del Controparte_2
14.03.2025, la quale chiedeva il rigetto del ricorso eccependone l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità. In particolare, deduceva, inammissibilità e tardività dell'opposizione. Rilevava che l'opposizione doveva essere qualificata come opposizione recuperatoria ed era soggetta al relativo termine decadenziale. Inoltre, deduceva l'infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata da parte ricorrente per presunta omessa notifica degli atti presupposti alla intimazione di pagamento impugnata. Pertanto, concludeva chiedendo: << In via preliminare revocare l'istanza di sospensione dell'atto impugnato;
in via ancora preliminare dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva dell' , con conseguente sua Controparte_6 estromissione dal presente giudizio;
dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità dell'azione e, in via gradata, nel merito, rigettarla;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversa, si chiede di essere garantiti e manlevati dal nominato Ente impositore da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi compresa quella relative ad una eventuale condanna alle spese di lite;
con vittoria di spese e compenso legale.>> All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa con la presente sentenza telematica. In via preliminare va innanzitutto affermata la sussistenza nella specie dell'interesse ad agire dell' opponente trattandosi di giudizio di impugnazione avverso atto di intimazione di pagamento, sull'assunto della mancata o irregolare notifica degli avvisi di addebito e della conseguente estinzione del credito per prescrizione.
Si rammenta che, in ordine all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, la Suprema Corte (prima del recente intervento delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022) aveva espresso il principio secondo cui (Cass. nn. 29294 del 2019; 15603 del 2020) in materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice.
In particolare, l'interesse ad agire è stato ravvisato nella contestazione da parte dell'ente previdenziale dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella.
E' evidente che la necessità di conformarsi al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, comporta il necessario superamento di quanto affermato con la citata Cass. n. 29294 del 2019, in relazione alla ammissibilità dell'azione di accertamento della avvenuta prescrizione dei contributi oggetto di cartelle o avvisi di addebito, là dove si affermi di esserne venuti a conoscenza solo attraverso il rilascio di un estratto del ruolo e senza che siano intervenuti atti concreti finalizzati alla esecuzione del credito contributivo non soddisfatto
L'intervento delle Sezioni Unite è derivato dalla introduzione nell'ordinamento dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021).
La norma reca la tipizzazione dell'interesse ad agire in subiecta materia, nel senso che questo può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contrattipubblici, di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48- bis, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Da tale decisione sono state tratte le massime ufficiali secondo cui: in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.); inoltre, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini
Orbene, per quanto più rileva nella fattispecie in esame, le Sezioni Unite della Suprema Corte (v. sent. n. 6283 del 2022 cit. e Cass. n. 10595 del 20/04/2023) dopo aver operato una ricognizione dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva dal divieto di impugnare l'estratto di ruolo, in quanto, “ in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale(Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.). Nel solco di tale insegnamento, nella fattispecie in esame, deve, senz'altro, escludersi che si verta dell'ipotesi di cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che il ricorso alla tutela giurisdizione è conseguente non già alla conoscenza dell'esistenza di crediti contributivi attraverso il mero esame dell'estratto di ruolo quanto a seguito della notifica dell'atto di intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.E. 602/1973.
Nodo della controversia, al fine di ritenere la sussistenza dell'interesse ad agire, nell'accezione di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite, è chiarire la natura e la portata dell'atto di intimazione.
Ora, è noto che, nel procedimento di riscossione mediante ruolo, la notifica della cartella di pagamento ovvero l'avviso di addebito assolvono, ad un tempo, quello della notifica del titolo esecutivo (costituito proprio dal ruolo, ex art. 49 d.P.R. n. 602/1973) e del precetto (v. Cass. n. 3021/2018; Cass. n. 6526/2018).
Pertanto, non può revocarsi in dubbio che la cartella abbia (anche) l'intrinseca funzione di preannunciare l'azione espropriativa nelle forme di cui agli artt. 62 ss. d.P.R. cit., ossia mediante pignoramento mobiliare, presso terzi o immobiliare.
Va poi evidenziato che, se entro un anno dalla notifica della cartella stessa, non sia avviata l'azione esecutiva, mediante il pignoramento (ex art. 491 c.p.c.), l'agente della riscossione, prima di procedervi, deve notificare l'intimazione ex art. 50 d.P.R. cit.
Nella sostanza, dunque, detta intimazione finisce con lo svolgere la funzione che, nel gergo dell'esecuzione ordinaria, si attribuisce al c.d. precetto "in rinnovazione", ossia al precetto che il creditore procedente deve nuovamente notificare all'intimato qualora egli non abbia eseguito il pignoramento entro il termine di cui all'art. 481 c.p.c., ossia riguardo ad un precetto già notificato, ma divenuto inefficace. Ne discende che, rispetto ad una intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. cit. relativa ad un credito non tributario, il debitore che vi si opponga, contestando il diritto del creditore di agire in via esecutiva (come nella specie), altro non esercita se non una opposizione "pre- esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c., il cui termine di proponibilità è costituito soltanto dall'effettivo avvio dell'azione esecutiva (v. amplius Cass. n. 26285/2019, in motivazione). Detta opposizione, dunque, può essere proposta fino a che il pignoramento non sia stato eseguito (Cass. n. 6833 del 11/03/2021).
Alla stregua della ricostruzione della natura e della funzione dell'atto di intimazione ex art. 50, deve ritenersi che esso si caratterizzi per essere prodromico all'esecuzione e, in via successiva, rappresenti la minaccia concreta di procedere all'esecuzione forzata, situazione che, come chiarito dalla Suprema Corte, integra l'interesse ad agire rispetto al ricorso alla tutela giurisdizionale nella forma dell'azione di opposizione all'esecuzione ovvero di accertamento negativo.
Nel merito l' opposizione è infondata e deve essere rigettata. Va innanzitutto respinta l' eccezione di decadenza ex art. 25 del D.Lgs. n.46/1999 formulata dall' opponente.
Numerosi precedenti della Corte di Cassazione (v., fra le tante, Cass. n. 5963 del 2018,
Cass. nn. 19708 e 15211 del 2017), in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno difatti affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli enti previdenziali e assistenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che agiscano nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.
Depongono nel senso dei richiamati principi: il tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (posto che per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione); la non conformità all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
la ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei rediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
il rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale (v., fra le altre,
Cass. nn.22663, e 32885 del 2018; Cass. n. 29294 del 2019); la natura meramente processuale del potere di iscrizione a ruolo e l'inesistenza di effetti estintivi dell'obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in oggetto è stata, dunque, correttamente ritenuta dalla Corte territoriale non preclusiva dell'accertamento della sussistenza o meno dell'obbligazione azionata.
Tuttavia risulta non conforme ai consolidati principi di legittimità la necessità di una tempestiva domanda dell'ente previdenziale, al fine di sollecitare la cognizione, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, in ordine alla sussistenza dell'obbligazione. La Suprema Corte sul punto ha già chiarito che l' opposizione in questione ha natura di opposizione all'esecuzione dell'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo e prima d'una intimazione ad adempiere (v. Cass. nn. 29294 e 22292 del 2019) e che, a sua volta, l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., fra le tante, Cass. n. 12239 del 2007).
Se dunque l'opposizione dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi (v., da ultimo, Cass.
n. 12025 del 2019 e i precedenti ivi richiamati).
Ricorrono, infatti, gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (v., per tutte, Cass. n. 12311 del 1997) che l'opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633, 644 e segg. cod.proc.civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod.proc.civ.) sicché il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso in assenza delle condizioni di legge.
In conseguente applicazione di tali principi, gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., fra le ultime,
Cass. n. 20728 del 2019 e i numerosi precedenti ivi richiamati).
Alla luce di queste premesse, si è aggiunto (v. Cass. n. 8822 del 2017) che non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale della parte (sul quale v. Cass. Sez. Un. n.
264 del 1996; Cass. n. 5635 del 2002) a rilevare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in quanto effettuata durante la pendenza del giudizio di opposizione, giacché un'eventuale pronuncia sul punto non comporta alcun risultato per essa giuridicamente apprezzabile, venendo qui in rilievo esclusivamente l'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva dell'ente.
In conclusione, e dando continuità alla costante giurisprudenza di legittimità a cui il
Tribunale intende aderire, l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che, per essere oggetto del giudizio l'obbligazione contributiva, nell'an e nel quantum, l'ente previdenziale convenuto può limitarsi a chiedere il rigetto dell'opposizione o chiedere anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in quest'ultimo caso senza che ne risulti mutata la domanda (v., per tutte,
Cass. n. 3486 del 2016 e successive conformi), così come se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo accertato risulti in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice dovrà non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma. (Da ultimo si veda altresì
Sez. L, Ordinanza n. 1558 del 23/01/2020 (Rv. 656653 - 01)
L' eccezione di decadenza va pertanto respinta.
Venendo all' esame del merito, l' opposizione è infondata.
Invero, l' istante ha dedotto la nullità degli avvisi di addebito sottesi all' impugnata intimazione di pagamento a suo dire mai notificati al contribuente. Ha altresì eccepito la maturata prescrizione quinquennale.
L' assunto non può essere condiviso.
Invero, quanto alla notifica degli avvisi di addebito di cui si discute, l' ha CP_4 documentato l' avvenuta regolare comunicazione degli stessi a mezzo PEC all'indirizzo PEC risultante dalla Visura Camerale inerente alla società Email_1 opponente ( c.f..r. all. n. 1.- 1 bis produz. previdenziale). CP_7
Risulta pertanto anche tempestivamente interrotto il decorso del termine di prescrizione che, all' epoca della notifica dell' intimazione di pagamento oggetto del contendere, non era ancora maturato.
A proposito poi della regolarità della notifica avvenuta a mezzo pec si osserva quanto segue.
Come da orientamento della Suprema Corte al quale il Tribunale intende conformarsi ( cfr sent.Cassazione civile sez. lav., 21/02/2020, n.4624) ” Secondo la sentenza di questa Corte n. 25819 del 2017, si può ritenere che nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della PEC e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c.”
Ancora ci si richiama alla sentenza della Cassazione civile sez. I, 24/09/2020 n.20039 secondo la quale “questa Corte ha più volte evidenziato l'idoneità della copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna (RAC), completa di attestazione di conformità, a certificare il recapito non solo del messaggio, ma anche degli eventuali allegati alla stessa, salva prova contraria - di cui è onerata la parte che eccepisca la nullità costituita da errori tecnici riferibili al sistema informatizzato (Cass. 9897/2019; cfr. Cass. 4789/2018, 29732/2018); ciò perchè, "nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c. Spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole (...) della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente" (Cass. 25819/2017, 21560/2019)”.
Nella fattispecie all' attenzione di questo giudice, come sopra rilevato, dunque le notifiche degli avvisi di addebito risultano avvenute regolarmente a mezzo PEC e sono state documentate dall' secondo le specifiche tecniche ministeriali che CP_4 concernono le modalità di deposito dell'attività di notificazione telematica.
Di conseguenza, in omaggio alla ragione più liquida, l' opposizione deve essere respinta avendo l' ente impositore dimostrato di aver portato a conoscenza del contribuente i ruoli poi resi esecutivi e che non è maturata la prescrizione.
Le spese, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' opponente.
P.Q.M.
Rigetta l' opposizione.
Condanna l' opponente a rifondere alle parti convenute le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.200,00 per ciascun convenuto, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Si comunichi.
Napoli, il 31.10.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero