Sentenza 8 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/03/2018, n. 10548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10548 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2018 |
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO NU nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 28/03/2017 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
VINCENZO PEZZELLA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso per Il P.G. Baldi Fulvio conclude per l'inammissibilità. Udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa il 28/3/2017, confermava la sentenza emessa nei confronti di LO PA dal GM del Tribunale di Marsala in data 22/10/2014, con cui lo stesso era stato condannato, escluso l'aumento per la contestata recidiva e ritenuta insussistente l'aggravante, alla pena condizionalmente sospesa di anni uno di reclusione ed euro 350,00 di multa per il reato di cui agli artt. 99 co. 1 e 2 n.2 cod. pen. e 95 D.P.R. n. 115/02, per avere falsamente attestato, nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese del- lo Stato, presentata 1'11 aprile 2011 al Tribunale di Marsala, che il proprio nucleo familiare aveva percepito nell'anno di riferimento 2009 un reddito pari a zero, laddove il reddito imponibile del nucleo familiare era pari ad C 2.958,00, con l'aggravante di avere conseguito l'ammissione al gratuito patrocinio e con la re- cidiva infraquinquennale.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, LO PA, deducendo i motivi di se- guito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come dispo- sto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di mo- tivazione in quanto la dichiarazione di responsabilità dell'imputato non sarebbe supportata da alcuna motivazione sulla sussistenza della volontà di dichiarare il falso. Il ricorrente eccepisce l'assenza del dolo, dimostrata dall'irrilevanza del reddito percepito dal fratello, ai fini della concessione del beneficio del gratuito patrocinio. Tale circostanza sarebbe stata valorizzata dal P.M. presso il Tribunale di Marsala che aveva richiesto l'archiviazione. Nel caso di specie, potrebbe, tutt'al più, ravvisarsi a carico dell'imputato un profilo di colpa, come tale non pu- nibile. In definitiva ritiene il ricorrente che non sarebbe stata provata oltre ogni ragionevole dubbio la consapevolezza della falsa dichiarazione da parte del Purel- lo. Inoltre sarebbe mancata anche la prova dell'effettività della convivenza dell'imputato con il fratello percettore del reddito non dichiarato. Non sarebbe sufficiente, infatti, la formale e anagrafica situazione di convivenza o di mera coabitazione come stabilito da questa Sez.4 con la sentenza n. 45511 del 28/10/2016. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazio- ne all'omessa applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.Il ricorrente rileva che dalla motivazione delle sentenze di merito emergo- no elementi dai quali desumere la particolare tenuità del fatto: l'esclusione della recidiva, l'inidoneità della dichiarazione a far ottenere un ingiusto vantaggio, l'inferiorità del reddito non dichiarato alla soglia per ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio, la lieve intensità del dolo, la determinazione della pena in misura pari al minimo edittale e il beneficio della sospensione condizionale della pena. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. La corte di appello non si sarebbe pronunciata sulla richiesta di concessio- ne delle attenuanti sul mero rilievo che il trattamento sanzionatorio è stato irro- gato in misura pari al minimo edittale. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, senza o con rin- vio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi proposti sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va riget- tato.
2. La sentenza del primo giudice, confermata in appello, fondava l'accertamento di responsabilità sulla base delle risultanze processuali, da cui emergeva che il LO, nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, depositata 1'11 aprile 2011, dichiarava un reddito complessivo del proprio nucleo familiare, relativo all'anno di imposta 2009, diverso da quello rea- le, attestando la percezione di un reddito complessivo, cumulato con quello dei conviventi, pari a zero. Ed invece, da successivi accertamenti emergeva che il reddito del nucleo familiare era per l'anno 2009 superiore, avendo il fratello con- vivente, LO IA, percepito un reddito da lavoro dipendente di C 2.958,00. La Corte territoriale offre una motivazione logica, congrua e corretta in punto di diritto - e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità- sia dove afferma che si tratta di un reato di pericolo che laddove afferma, quanto all'elemento soggettivo, che si tratta di un reato a dolo generico, ad integrare il quale basta la coscienza e volontà della non corrispondenza a verità del dato dichiarato. In tal senso, condivisibile è che -come hanno ritenuto i giudici del merito dandone conto in motivazione- la circostanza che l'appellante non abbia indicato l'ammontare del reddito percepito dal fratello IA, unico soggetto titolare di reddito nell'ambito del nucleo familiare, rende evidente che l'imputato non possa fondatamente ritenersi in buona fede. Si tratta, infatti, come già sottoli- o neava il GM di Marsala, di un provento assolutamente indispensabile per il so- stentamento del suo nucleo familiare, per cui non appare ragionevole pensare che il LO ne ignorasse la percezione da parte del fratello. Peraltro, a fronte di ciò, dirimente appare la circostanza che, pur conte- stando l'esistenza del dolo, il ricorrente non ha mai introdotto nel corso del giu- dizio elementi idonei a sostenere la tesi della sua non conoscenza dei redditi del fratello convivente. Va ricordato che, recentemente, questa Corte di legittimità (così questa Sez. 4, n. 40904 del 19/9/2016, Genna, non mass.) ha condivisibilmente preci- sato che, anche di fonte ad un reato a dolo generico come quello che ci occupa può aprirsi la strada per dimostrare l'insussistenza del dolo, ma evidentemente tale affermazione o deve essere supportata dalla prova della mancanza di coscienza e volontà nella dichiarazione ovvero può essere fondata sul fraintendimento circa l'astratta ricomprensibilità nel concetto di redditi da dichiarare di poste reddituali particolarmente controverse (si pensi ai redditi da attività criminose o a quelli derivanti da talune indennità). Ma non è certo il caso dei redditi da lavoro dipendente —gli unici- da un familiare convivente.
3. Sulla eccepita carenza di prova del rapporto di convivenza tra l'imputato ed il fratello LO IA, va precisato che dall'istruttoria com- piuta nel processo di primo grado, attraverso la testimonianza del luogotenente della Gdf Saverino Primo Noto e la documentazione anagrafica acquisita tramite il sistema Ser.P.I.Co. è risultata la composizione del nucleo familiare ed il reddito percepito. Tale dato relativo alla composizione del nucleo familiare non è stato mai contestato nel corso dei giudizi di merito, tanto è vero che la sentenza oggi im- pugnata dà atto che "sono incontestati il fatto storico e la ricostruzione del me- desimo".
4. Va rilevato anche che, sotto il profilo dell'elemento oggettivo del reato, le Sezioni Unite di questa Corte, hanno ormai da qualche anno precisato, diri- mendo un precedente contrasto, che integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto ri- portati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez. Un. n. 6591 del 27/11/2008 dep. il 2009, Infanti, Rv. 242152). Non può dunque ritenersi, come un superato orientamento giurispruden- ziale sosteneva, che le dichiarazioni che non riflettano elementi essenziali ai fini della valutazione dell'autorità giudiziaria siano estranee all'offesa tipizzata dal le- gislatore e costituiscano un'ipotesi di falso inutile, come tale non punibile. La specifica falsità nella dichiarazione sostitutiva (artt. 95 - 79) è connes- sa all'ammissibilità dell'istanza non a quella del beneficio (art. 96 co.), perché solo l'istanza ammissibile genera obbligo di decidere nel merito, allo stato. L'in- ganno potenziale, della falsa attestazione di dati necessari per determinare al momento dell'istanza le condizioni di reddito, sussiste quand'anche le alterazioni od omissioni di fatti veri risultino poi ininfluenti per il superamento del limite di reddito.
5. Infondata è anche la questione relativa alla ricomprensibilità dei fatti nella previsione di cui all'art. 131bis cod. pen. Il Collegio ritiene di aderire a quell'orientamento giurisprudenziale per cui, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questio- ne dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la pri- ma volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della delibera- zione della sentenza d'appello (Sez. 6, n. 20270 del 27/4/2016, Gravina, Rv. 266678 nella cui motivazione, la Corte ha precisato che la questione postula un apprezzamento di merito precluso in sede di legittimità, ma che poteva essere proposto al giudice procedente al momento dell'entrata in vigore della nuova di- sposizione, come motivo di appello ovvero almeno come sollecitazione in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado;
Sez. 7, Ordinanza n. 43838 del 27/5/2016, Savini, Rv. 268281; Sez. 3, Sentenza n. 19207 del 16/3/2017, Ce- lentano, Rv. 269913). Peraltro appare evidente, che un caso come quello che ci occupa sia uno di quelli tipici in cui, già al vaglio di astratta non incompatibilità della fattispecie concreta (come risultante dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali) con i requisiti ed i criteri indicati dal predetto art. 131-bis che compete a questa Corte di legittimità (cfr. in tal senso sez. 2, n. 41742 del 30.9.2015, Clemente, rv. 264596), si palesa evidente l'impossibilità in concreto di ritenere il fatto di parti- colare tenuità. In tal senso, allora, non può non rilevarsi che i giudici di merito hanno negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, circostanza che va in direzione assolutamente contraria rispetto ad un fatto che possa essere giudicato particolarmente tenue.
6. Infondato è anche il motivo, peraltro assolutamente generico, con cui si censura la sentenza impugnata per la mancata concessione delle circostanze 5 )41 attenuanti generiche e, nello specifico, per la mancata risposta al motivo di gra- vame sul punto. Ed invero, seppure non vi operi un richiamo specifico, la Corte territoriale dà conto, sul piano sanzionatorio, di ritenere congruo quanto già deciso dal pri- mo giudice, che aveva irrogato una pena minima, ma aveva negato le circostan- ze attenuanti generiche in ragione del precedente penale dell'imputato e dell'assenza di elementi positivi cui ancorare la concessione del beneficio. Il provvedimento impugnato appare, pertanto, collocarsi nell'alveo del co- stante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della conces- sione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in consi- derazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valuta- zione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche moti- vato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in consi- derazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adegua- mento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli ele- menti che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamen- te motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell' imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausi- bili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tutta- via la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891; Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 1 n. 12496 del 21/9/1999, Guglielmi ed altri, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del 20/6/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882).
6. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Ri