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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/04/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1510/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Parte_1
Genovese, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Rosaria Violante, come da procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 5/03/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 5244/16, depositata in cancelleria in data
05/09/2016 dal Giudice di Pace di , la quale aveva dichiarato Controparte_1 inammissibile il ricorso avverso le ordinanze di ingiunzione n. 0456 e n.
0490 relative, rispettivamente, al verbale n. 101530/W del 17/02/2011 e a quello n. 101542/W del 22/02/2011, elevati entrambi dalla Polizia Municipale del e notificati in data 30/11/2015, per Controparte_1
l'irrogazione di sanzioni amministrative dell'ammontare complessivo di euro
370,80 relative ad infrazioni al Codice della Strada commesse in quel
Comune. Esponeva che il GdP aveva motivato l'inammissibilità, rivedendo l'indirizzo giurisprudenziale in precedenza seguito da esso GdP alla luce della decisione della Corte Suprema di Cassazione - sent. N. 26440/14 – intesa nel senso è possibile impugnare più verbali di contravvenzione con una sola domanda di opposizione poiché l'istituto della continuazione del reato non è applicabile al procedimento previsto dalla legge n. 689/81 né tantomeno è applicabile l'art. 8 bis della medesima legge. Evidenziava che, quindi, il GdP
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 non aveva esaminato i motivi di opposizione, vale a dire la invalida notifica dei due verbali di contravvenzione e la carenza degli elementi essenziali degli atti di ingiunzione. Deduceva a motivi di appello: 1) l'illogica ed errata motivazione di inammissibilità; 2) la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 139 c.p.c. e art. 7 legge 890/82, nel considerare valida la notifica dei verbali di contravvenzione con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, senza invio della raccomandata di comunicazione di avvenuta notifica. Per tali motivi chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza con l'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado e conseguente annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva la Controparte_1 conferma dell'impugnata sentenza e comunque il rigetto nel merito dell'opposizione proposta in primo grado. Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'appello non è fondato e va pertanto rigettato.
Preliminarmente va rilevato che non si condivide la decisione di inammissibilità adottata dal giudice di prime cure, che ha ritenuto che ciascun verbale di contravvenzione andava impugnato separatamente. Tale interpretazione dell'orientamento della Corte Suprema di Cassazione è errato e contrario al principio di economia processuale, in base al quale è sempre ammissibile il ricorso avverso più verbali di contravvenzione o di più ordinanze ingiunzione, specie se provenienti dallo stesso ente. Non esiste alcuna norma in materia di contravvenzioni del codice della strada che stabilisca che il ricorso ex art. 22 possa avere ad oggetto l'impugnazione di un solo singolo verbale, pena l'inammissibilità. Passando al merito dell'opposizione proposta in primo grado, il
[...]
ebbe a produrre la prova documentale della valida notifica Controparte_1 dei due atti presupposti rispettivamente richiamati nelle ordinanze ingiunzioni. Le notifiche avvennero tramite raccomandate postali ordinarie a.r., con consegna del plico a “collaboratore” e “addetto alla ricezione” presente nell'abitazione del destinatario dell'atto. Trattasi delle c.d. raccomandate bianche, per le quali, ai sensi del Regolamento Postale, la notifica si perfeziona mediante consegna del plico all'indirizzo del destinatario, chiunque sia a ricevere l'atto presso l'abitazione. Nel caso in esame, peraltro, trattavasi di persone qualificatesi addette alla casa e quindi abilitate a ricevere il plico e consegnarlo al destinatario. Per il Regolamento
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 Postale non occorre, quindi, la spedizione della seconda raccomandata informativa (CAN). Le ordinanze ingiunzioni furono dunque legittimamente emesse, atteso che il contravventore non ebbe a pagare le sanzioni applicate con i verbali di accertamento delle infrazioni al C.d.S., né li impugnò nel termine di legge. Le ordinanza ingiunzioni risulta peraltro complete di ogni elemento essenziale e sottoscritte mediante sistema informatico automatizzato.
Considerata l'erronea pronuncia di inammissibilità pronunciata dal GdP, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, respinge nel merito l'opposizione alle ordinanze ingiunzioni proposta in primo grado
2) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
3) Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un altro importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in data 17/04/2025 Il Giudice - dr. Flavio
Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1510/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Parte_1
Genovese, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Rosaria Violante, come da procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 5/03/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 5244/16, depositata in cancelleria in data
05/09/2016 dal Giudice di Pace di , la quale aveva dichiarato Controparte_1 inammissibile il ricorso avverso le ordinanze di ingiunzione n. 0456 e n.
0490 relative, rispettivamente, al verbale n. 101530/W del 17/02/2011 e a quello n. 101542/W del 22/02/2011, elevati entrambi dalla Polizia Municipale del e notificati in data 30/11/2015, per Controparte_1
l'irrogazione di sanzioni amministrative dell'ammontare complessivo di euro
370,80 relative ad infrazioni al Codice della Strada commesse in quel
Comune. Esponeva che il GdP aveva motivato l'inammissibilità, rivedendo l'indirizzo giurisprudenziale in precedenza seguito da esso GdP alla luce della decisione della Corte Suprema di Cassazione - sent. N. 26440/14 – intesa nel senso è possibile impugnare più verbali di contravvenzione con una sola domanda di opposizione poiché l'istituto della continuazione del reato non è applicabile al procedimento previsto dalla legge n. 689/81 né tantomeno è applicabile l'art. 8 bis della medesima legge. Evidenziava che, quindi, il GdP
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 non aveva esaminato i motivi di opposizione, vale a dire la invalida notifica dei due verbali di contravvenzione e la carenza degli elementi essenziali degli atti di ingiunzione. Deduceva a motivi di appello: 1) l'illogica ed errata motivazione di inammissibilità; 2) la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 139 c.p.c. e art. 7 legge 890/82, nel considerare valida la notifica dei verbali di contravvenzione con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, senza invio della raccomandata di comunicazione di avvenuta notifica. Per tali motivi chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza con l'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado e conseguente annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva la Controparte_1 conferma dell'impugnata sentenza e comunque il rigetto nel merito dell'opposizione proposta in primo grado. Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'appello non è fondato e va pertanto rigettato.
Preliminarmente va rilevato che non si condivide la decisione di inammissibilità adottata dal giudice di prime cure, che ha ritenuto che ciascun verbale di contravvenzione andava impugnato separatamente. Tale interpretazione dell'orientamento della Corte Suprema di Cassazione è errato e contrario al principio di economia processuale, in base al quale è sempre ammissibile il ricorso avverso più verbali di contravvenzione o di più ordinanze ingiunzione, specie se provenienti dallo stesso ente. Non esiste alcuna norma in materia di contravvenzioni del codice della strada che stabilisca che il ricorso ex art. 22 possa avere ad oggetto l'impugnazione di un solo singolo verbale, pena l'inammissibilità. Passando al merito dell'opposizione proposta in primo grado, il
[...]
ebbe a produrre la prova documentale della valida notifica Controparte_1 dei due atti presupposti rispettivamente richiamati nelle ordinanze ingiunzioni. Le notifiche avvennero tramite raccomandate postali ordinarie a.r., con consegna del plico a “collaboratore” e “addetto alla ricezione” presente nell'abitazione del destinatario dell'atto. Trattasi delle c.d. raccomandate bianche, per le quali, ai sensi del Regolamento Postale, la notifica si perfeziona mediante consegna del plico all'indirizzo del destinatario, chiunque sia a ricevere l'atto presso l'abitazione. Nel caso in esame, peraltro, trattavasi di persone qualificatesi addette alla casa e quindi abilitate a ricevere il plico e consegnarlo al destinatario. Per il Regolamento
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 Postale non occorre, quindi, la spedizione della seconda raccomandata informativa (CAN). Le ordinanze ingiunzioni furono dunque legittimamente emesse, atteso che il contravventore non ebbe a pagare le sanzioni applicate con i verbali di accertamento delle infrazioni al C.d.S., né li impugnò nel termine di legge. Le ordinanza ingiunzioni risulta peraltro complete di ogni elemento essenziale e sottoscritte mediante sistema informatico automatizzato.
Considerata l'erronea pronuncia di inammissibilità pronunciata dal GdP, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, respinge nel merito l'opposizione alle ordinanze ingiunzioni proposta in primo grado
2) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
3) Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un altro importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in data 17/04/2025 Il Giudice - dr. Flavio
Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3