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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
DE ROSA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DESTRO DELFINO, Giudice
RUGGIERO CARMINE, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 250/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G601931 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G601931 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G601931 2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G601931 2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso;
Resistente: rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento meglio indicato in atti (solo per le imposte e non per le sanzioni) notificatogli dall'Ufficio che gli contestava la non congruità dei redditi. In particolare, “l'esiguità, riscontrata dall'Ufficio per più anni d'imposta, del reddito dichiarato, “inferiore al reddito che conseguirebbe un lavoratore dipendente nello stesso settore di attività”, la scarsa affidabilità fiscale rilevabile dal Modello Isa, il ricarico asseritamente troppo basso applicato dal ricorrente sulle merci acquistate,
l'incongruenza fra il reddito e le spese dichiarate dal nucleo familiare del ricorrente stesso.
Sulla base dei predetti elementi, l'Ufficio riteneva inattendibile la contabilità del ricorrente e provvedeva a ricostruire in via indiretta i maggiori ricavi non dichiarati, applicando al costo del venduto, dichiarato dalla ditta, il ricarico mediano del settore per l'attività dichiarata – commercio all'ingrosso di elettrodomestici e di elettronica (464310) – pari al 50%, determinando così un maggior reddito potenzialmente accertabile di
Euro 144.614,00 e una maggiore Iva dovuta di Euro 31.815,00”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato poiché le ragioni indiziare allegate dall'Ufficio non sono tali da superere la soglia istruttoria necessaria.
Preliminare è considerare che il ricorrente svolge attività di vendita di sistemi di ascolto sonoro (così detti
Hi-Fi) di alto livello e particolarmente sofisticati sotto il profilo tecnologico, il che rende condivisibile ritenere che il mercato di riferimento sia molto ristretto ed abbia subito le gravi conseguenze della pandemia, tanto da costringere l'attuale ricorrente a modificare la propria attività (da ingrosso al dettaglio) e ad avvalersi di tutti gli strumenti del così detto shop on line.
Va, poi, aggiunto che l'attività di vendita al dettaglio di simili prodotti tecnologici oltre a rendere necessari locali ed arredamenti, riguarda beni costosi (quindi con un mercato ristretto) e di rapidissima obsolescenza come rileva lo stesso ricorrente.
Ancora, il mero scostamento dagli indici ISA o dalle medie di ricarico di settore costituisce una presunzione semplice che, da sola, non è sufficiente a fondare la rettifica, necessitando di ulteriori elementi di riscontro
(Cass. n. 32501/2022).
Nel caso in esame, l'Ufficio non ha fornito tali elementi ulteriori. Al contrario, la difesa del contribuente ha dimostrato che l'attività nel 2020 si è svolta prevalentemente tramite canali online con pagamenti tracciabili, circostanza che rende inverosimile l'occultamento di ricavi e che costituisce una valida prova contraria idonea a neutralizzare la presunzione dell'Ufficio (Cass. n. 19280/2024).
Va infine considerato che l'applicazione di ricarichi medi di un settore di massa a un'attività di “nicchia”, peraltro in un anno segnato da eventi eccezionali come la pandemia, rende la presunzione dell'Ufficio priva del requisito di precisione. Le giustificazioni economiche fornite dal ricorrente (crisi di settore, costi di ristrutturazione, specificità del prodotto) appaiono coerenti, documentate e idonee a giustificare la bassa redditività riscontrata, superando la presunzione statistica dell'Amministrazione.
Si giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
compensa le spese.
Bologna, lì 29 gennaio 2026
Il Presidente est.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
DE ROSA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DESTRO DELFINO, Giudice
RUGGIERO CARMINE, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 250/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G601931 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G601931 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G601931 2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01G601931 2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso;
Resistente: rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento meglio indicato in atti (solo per le imposte e non per le sanzioni) notificatogli dall'Ufficio che gli contestava la non congruità dei redditi. In particolare, “l'esiguità, riscontrata dall'Ufficio per più anni d'imposta, del reddito dichiarato, “inferiore al reddito che conseguirebbe un lavoratore dipendente nello stesso settore di attività”, la scarsa affidabilità fiscale rilevabile dal Modello Isa, il ricarico asseritamente troppo basso applicato dal ricorrente sulle merci acquistate,
l'incongruenza fra il reddito e le spese dichiarate dal nucleo familiare del ricorrente stesso.
Sulla base dei predetti elementi, l'Ufficio riteneva inattendibile la contabilità del ricorrente e provvedeva a ricostruire in via indiretta i maggiori ricavi non dichiarati, applicando al costo del venduto, dichiarato dalla ditta, il ricarico mediano del settore per l'attività dichiarata – commercio all'ingrosso di elettrodomestici e di elettronica (464310) – pari al 50%, determinando così un maggior reddito potenzialmente accertabile di
Euro 144.614,00 e una maggiore Iva dovuta di Euro 31.815,00”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato poiché le ragioni indiziare allegate dall'Ufficio non sono tali da superere la soglia istruttoria necessaria.
Preliminare è considerare che il ricorrente svolge attività di vendita di sistemi di ascolto sonoro (così detti
Hi-Fi) di alto livello e particolarmente sofisticati sotto il profilo tecnologico, il che rende condivisibile ritenere che il mercato di riferimento sia molto ristretto ed abbia subito le gravi conseguenze della pandemia, tanto da costringere l'attuale ricorrente a modificare la propria attività (da ingrosso al dettaglio) e ad avvalersi di tutti gli strumenti del così detto shop on line.
Va, poi, aggiunto che l'attività di vendita al dettaglio di simili prodotti tecnologici oltre a rendere necessari locali ed arredamenti, riguarda beni costosi (quindi con un mercato ristretto) e di rapidissima obsolescenza come rileva lo stesso ricorrente.
Ancora, il mero scostamento dagli indici ISA o dalle medie di ricarico di settore costituisce una presunzione semplice che, da sola, non è sufficiente a fondare la rettifica, necessitando di ulteriori elementi di riscontro
(Cass. n. 32501/2022).
Nel caso in esame, l'Ufficio non ha fornito tali elementi ulteriori. Al contrario, la difesa del contribuente ha dimostrato che l'attività nel 2020 si è svolta prevalentemente tramite canali online con pagamenti tracciabili, circostanza che rende inverosimile l'occultamento di ricavi e che costituisce una valida prova contraria idonea a neutralizzare la presunzione dell'Ufficio (Cass. n. 19280/2024).
Va infine considerato che l'applicazione di ricarichi medi di un settore di massa a un'attività di “nicchia”, peraltro in un anno segnato da eventi eccezionali come la pandemia, rende la presunzione dell'Ufficio priva del requisito di precisione. Le giustificazioni economiche fornite dal ricorrente (crisi di settore, costi di ristrutturazione, specificità del prodotto) appaiono coerenti, documentate e idonee a giustificare la bassa redditività riscontrata, superando la presunzione statistica dell'Amministrazione.
Si giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
compensa le spese.
Bologna, lì 29 gennaio 2026
Il Presidente est.