Art. 1. Articolo unico.
Il Ministero della marina mercantile e il Ministero della difesa possono esercitare fino al 31 dicembre 1950 la facolta' di cui al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 618 , modificato col decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 668 .
Il Ministero della marina mercantile e il Ministero della difesa possono esercitare fino al 31 dicembre 1950 la facolta' di cui al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 618 , modificato col decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 668 .