Articolo 1 della Legge 28 luglio 1950, n. 736
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6 ottobre 1950
Art. 1. Articolo unico.

Il Ministero della marina mercantile e il Ministero della difesa possono esercitare fino al 31 dicembre 1950 la facolta' di cui al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 618 , modificato col decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 668 .

Entrata in vigore il 6 ottobre 1950