TAR Lecce, sez. II, sentenza 31/03/2026, n. 493
TAR
Ordinanza cautelare 23 dicembre 2024
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Sentenza 31 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata indicazione della natura unanime o maggioritaria delle deliberazioni collegiali

    Il Collegio osserva che l'assenza di dichiarazioni dissenzienti depone per l'unanimità e che la presunta omissione è una mera irregolarità formale priva di lesività sostanziale.

  • Rigettato
    Errata attribuzione punteggio per partecipazione al Comitato Scientifico Strategico di AlmaLaurea (Criterio C3)

    La valutazione della Commissione, che ha attribuito un punto, non è censurabile in quanto rientra nella discrezionalità tecnica dell'organo, non presentando caratteri di abnormità o irragionevolezza. La natura consortile dell'ente e le finalità dell'attività del Comitato non ne giustificano una valutazione equiparabile a ricerca scientifica di primaria importanza.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento punteggio per ruolo di coordinatore del Cluster 5 del EC (Criterio C7)

    La Commissione ha correttamente distinto il coordinamento di un network di ricerca dalla direzione di un ente di ricerca, che implica poteri di rappresentanza legale e gestione. La valutazione della Commissione non presenta profili di illogicità o travisamento.

  • Rigettato
    Errata attribuzione punteggio per attività di tutoraggio tesi di dottorato (Criterio C4)

    L'attività di tutoraggio non integra, secondo la Commissione, un'attività di 'docenza universitaria' che dà diritto al punteggio massimo. Il punteggio minimo assegnato è congruente con la declaratoria del criterio di valutazione.

  • Rigettato
    Mancata considerazione dell'atto di significazione e invito del 22.7.2024

    Le doglianze contenute nell'atto del ricorrente erano già state vagliate dalla Commissione in sede di riesame. Il riscontro del Rettore si configura come atto meramente confermativo di determinazioni già assunte.

  • Inammissibile
    Impugnazione della relazione di chiarimenti depositata in giudizio

    I profili di censura proposti con i motivi aggiunti sono inammissibili in quanto rivolti all'impugnazione di un atto non avente natura provvedimentale e inidoneo a integrare la motivazione dei provvedimenti originariamente impugnati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. II, sentenza 31/03/2026, n. 493
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 493
    Data del deposito : 31 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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