Ordinanza cautelare 23 dicembre 2024
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 31/03/2026, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00493/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01135/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1135 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli 7;
contro
Università del Salento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Ciardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del decreto rettorale n. -OMISSIS- con il quale l’intimata Università del Salento (d’ora innanzi, Università o Ateneo), dopo aver «preso atto di quanto stabilito dalla Commissione Giudicatrice di cui al D.R. n. 300/2024 ed in considerazione del nuovo punteggio complessivo attribuito al Prof.-OMISSIS- di punti 78,97, anziché di punti 76,97, e del nuovo punteggio complessivo assegnato al Prof. -OMISSIS- di punti 79,58, anziché di punti 77,58», ha ritenuto che «la graduatoria di merito approvata con D.R.-OMISSIS- del 10.07.2024, è così rettificata, senza modificarne l’ordine: 1) -OMISSIS- punti 84,05; 2) -OMISSIS- punti 79,58; 3) -OMISSIS-- punti 78,97; 4) -OMISSIS- punti 75,42; 5) -OMISSIS- punti 74,27; 6) -OMISSIS- punti 73,93. […] Preso atto che la rettifica dei punteggi conseguiti dai candidati Proff.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-- […] è ininfluente rispetto all’individuazione del vincitore [il Prof. -OMISSIS-: n.d.r.] della procedura selettiva bandita con D.R. n. 849/2022, il D.R. n. -OMISSIS- resta confermato in ogni altra parte non modificata con il presente provvedimento»;
- ove occorra, della p.e.c. del 25.7.2024 con la quale l’Università ha trasmesso al ricorrente il decreto rettorale n. -OMISSIS-;
- ove occorra, della nota prot. n. -OMISSIS- del 25.7.2024 (allegata alla p.e.c. del 25.7.2024) con la quale l’Università – in riscontro alla nota revisionale del ricorrente dell’11.7.2024 – ha trasmesso allo stesso Prof. -OMISSIS- il predetto decreto rettorale n. -OMISSIS-;
- del decreto rettorale n. -OMISSIS-;
- ove occorra, della p.e.c. del 10.7.2024 con la quale l’Università ha trasmesso al ricorrente il decreto rettorale prot. n. -OMISSIS- cit.;
- ove occorra, della nota prot. -OMISSIS- del 10.7.2024 (allegata alla p.e.c.) con la quale l’Università ha tra-smesso al ricorrente il decreto rettorale prot. n. -OMISSIS-;
- del verbale n. -OMISSIS- di approvazione dei criteri di valutazione, con i relativi allegati;
- dei verbali n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- con tutti i relativi allegati;
- della relazione istruttoria del responsabile del procedimento prot. n. -OMISSIS- del 9.7.2024;
- ove occorra, del decreto rettorale n. -OMISSIS- con il quale è stata nominata la nuova Commissione giudicatrice;
- ove occorra, della nota rettorale prot. n. -OMISSIS-;
- della nota prot. -OMISSIS-;
- ove occorra e, comunque, nei soli limiti dell’interesse fatto valere, del decreto rettorale n. -OMISSIS-;
- ove già adottato, dell’atto con il quale il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università del Salento ha proposto al Consiglio di amministrazione la chiamata del Prof. -OMISSIS-;
- ove già adottata, della deliberazione del Consiglio di amministrazione recante “chiamata” del Prof. -OMISSIS-;
- ove già esistente, della comunicazione dell’Università circa la nomina del Prof. -OMISSIS-;
- ove già esistente, del provvedimento del Rettore di nomina in ruolo del Prof. -OMISSIS-;
- nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 30.10.2024:
per l’annullamento
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 25.7.2024 con la quale la resistente Università del Salento ha trasmesso ai candidati «copia del D.r. n. -OMISSIS-, di rettifica del D.r.-OMISSIS-, in data 10.07.2024, di approvazione degli atti della procedura selettiva» oggetto di questa controversia;
- ove occorra, della p.e.c. del 25.7.2024 con la quale l’Ateneo ha trasmesso al ricorrente la predetta nota prot. n. --OMISSIS-;
- della nota prot.n. -OMISSIS- del 25.7.2024 con la quale la Responsabile del procedimento de quo ha trasmesso al Direttore del Diparti-mento di Scienze giuridiche dell’Ateneo nonché al Capo ufficio del personale docente della stessa Università «copia del D.r. n. -OMISSIS-, di rettifica del D.r.-OMISSIS-, in data 10.07.2024, di approvazione degli atti della procedura selettiva» oggetto di controversia;
- della delibera n. -OMISSIS-;
- del decreto rettorale n. -OMISSIS-;
- ove occorra, dell’«accettazione della chiamata da parte dell’interessato avvenuta in data 31/07/2024, con la registrazione sul portale della Ripartizione Risorse umane»;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 17.9.2024;
- del fac-simile del verbale n. 2;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 23.9.2024;
- ove occorra della p.e.c. del 23.9.2024;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 18.9.2024;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 30.7.2024;
- della nota dell’Ateneo n. -OMISSIS- del 26.7.2024;
- della delibera n. -OMISSIS-;
- nonché di tutti gli atti già gravati con il ricorso introduttivo e di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università del Salento e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2026 il dott. NO DE TE e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Prof. -OMISSIS- ha agito in giudizio contro l’Università del Salento per l’annullamento degli atti, in epigrafe indicati, relativi alla indizione, allo svolgimento e all’approvazione della graduatoria di merito della procedura selettiva, ex art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 13/A4 “Economia applicata” - settore scientifico disciplinare SECS-P/06 “Economia applicata” - presso il dipartimento di Scienze giuridiche, in esito alla quale si è classificato al secondo posto, con punti 79,58, alle spalle del Prof. -OMISSIS-, con punti 84,05.
1.1. Il ricorrente contesta la legittimità delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice della procedura de qua , sostenendo che non gli siano stati correttamente attribuiti i punteggi per alcune delle attività accademiche e di ricerca dichiarate nel proprio curriculum ; in particolare, assume che la Commissione non abbia adeguatamente considerato la sua partecipazione nel Comitato scientifico strategico di AlmaLaurea, il suo ruolo di coordinatore del Cluster 5 dell’ente di ricerca internazionale EC ( Network of European Communication and Transport Activities Research ) e la sua attività di tutoraggio per una tesi di dottorato presso l’Università di Anversa in Belgio, espletata tra il 2010 e il 2013.
1.2. Evidenzia peraltro che la Commissione ha accolto solo parzialmente le sue istanze di riesame, formulate con note dell’11.7.2024 e del 19.7.2024 ( recte 22.7.2024), attribuendogli un punto, anziché due, per la partecipazione al Comitato Scientifico di AlmaLaurea ed un punto, anziché cinque, per l’attività di tutoraggio, oltreché respingendo la richiesta di riconoscimento di due ulteriori punti per il ruolo nell’ente EC.
1.3. Il ricorrente sostiene che, se fossero stati correttamente attribuiti i punteggi richiesti, avrebbe superato in graduatoria il candidato vincitore della procedura; inoltre, si duole della mancanza di chiarezza nelle modalità di deliberazione della Commissione, che non ha specificato se le decisioni collegiali siano state prese all’unanimità o a maggioranza.
1.4. Ritenendo illegittime siffatte determinazioni, il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di censura: I. “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 9 del “Regolamento per la chiamata dei Professori di ruolo di I e II fascia” approvato con decreto rettorale n. 345/’23. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 7 del bando approvato con decreto rettorale n. -OMISSIS-. Violazione ed erronea applicazione del verbale n. -OMISSIS-. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 3, l. n. 241/’90. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere (erronea presupposizione, perplessità, irrazionalità e contraddittorietà dell’azione amministrativa)” ; II. “ Violazione ed erronea applicazione degli artt. 15, comma 7 e 16, comma 1 dello Statuto dell’Università del Salento. Violazione ed erronea applicazione del verbale n. -OMISSIS-. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 3, l. n. 241/’90. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere (erronea presupposizione, perplessità, irrazionalità e contraddittorietà dell’azione amministrativa)” .
1.5. La difesa attorea ha chiesto, pertanto, l’annullamento, previa concessione di idonee misure interinali, dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
2. Con atto del 3.10.2024 l’Università del Salento si è costituita in giudizio per resistere, depositando successivamente memoria con copiosa produzione documentale, a mezzo della quale ha insistito per il rigetto del ricorso e della connessa domanda cautelare, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese del giudizio.
3. Si è costituito nel processo anche il controinteressato, sviluppando memorie difensive corredate da pertinente documentazione e chiedendo il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese ed
onorari.
4. Con motivi aggiunti depositati il 30.10.2024, il ricorrente ha impugnato gli ulteriori atti in epigrafe dettagliati, intervenuti successivamente all’individuazione del Prof. -OMISSIS- quale vincitore della procedura selettiva de qua e culminati nella sua chiamata nel ruolo di professore universitario di prima fascia per il settore in questione, riproponendo sostanzialmente gli stessi motivi del ricorso principale, ma censurando in via autonoma la relazione difensiva depositata in giudizio dall’Amministrazione resistente, poiché ritenuta integrativa in via postuma della motivazione del provvedimento gravato.
4.1. In esito alla trattazione dell’istanza cautelare, la Sezione - con ordinanza n. 805/2024 del 23.12.2024 - ha disposto la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
4.2. Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p. a., all’udienza pubblica del 9 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
5.1. In relazione al primo motivo di censura, col quale la parte ricorrente deduce l’illegittimità dei verbali n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- per l’omessa indicazione della natura unanime o maggioritaria delle deliberazioni collegiali assunte, osserva il Collegio che il mancato depennamento di una delle due opzioni, predisposte a verbale in relazione al quorum deliberativo, non inficia la regolarità della procedura, giacché l’assenza di qualsivoglia dichiarazione dissenziente dei commissari in seno agli atti concorsuali depone univocamente nel senso di una volontà collegiale unanime della Commissione giudicatrice.
5.2. In tal senso, si è condivisibilmente affermato che “ Quanto alla mancata indicazione dell’avvenuta assunzione del deliberato a maggioranza o all’unanimità … si rammenta che, per costante giurisprudenza, laddove il verbale non contenga alcuna precisazione sul punto, ovvero non riporti alcun dissenso, deve concludersi che la deliberazione è avvenuta all’unanimità ” (TAR Lazio, Sez. I Quater, 30.1.2018, n. 1085).
5.3. Peraltro, la prospettata omissione risulta priva di concreta lesività, non precludendo affatto - secondo quanto sarà appresso chiarito - la ricostruzione dell’ iter logico-valutativo seguito dall’organo giudicante, né apparendo idonea a pregiudicare il diritto di difesa del ricorrente.
5.4. Tale impostazione risulta conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale che, in ossequio ai principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, postula la necessaria prevalenza della sostanza sulla forma, qualora si verta - come nella specie - in ipotesi di mende puramente formali, che non alterino la regolarità sostanziale dell’azione amministrativa e il legittimo affidamento dei soggetti coinvolti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 965/2015; id. , Sez. VI, n. 5609/2014).
6. Con il secondo ordine di censure la difesa attorea contesta, in sostanza, la concreta attribuzione del punteggio per i seguenti criteri:
- Criterio C3: la Commissione ha attribuito solo un punto al Prof. -OMISSIS- per la sua partecipazione al Comitato Scientifico Strategico di AlmaLaurea, invece dei due punti spettanti; questo nonostante il lungo periodo di durata e la rilevanza dell’incarico ricoperto presso un ente di assoluto prestigio;
- Criterio C7: la Commissione non ha riconosciuto alcun punto per il ruolo di coordinatore del Cluster 5 del EC, sostenendo che non sia equiparabile alla direzione di enti di ricerca esteri; al contrario, il Prof. -OMISSIS- sostiene che EC è un ente di ricerca riconosciuto e il suo ruolo dovrebbe essere valutato di conseguenza;
- Criterio C4: la Commissione ha attribuito solo un punto per l’attività di tutoraggio di una tesi di dottorato presso l’Università di Anversa, invece dei cinque punti reclamati dal ricorrente, visto che l’attività si è svolta per tre anni ed ha portato alla pubblicazione di un articolo in una rivista di fascia A.
6.1. Principiando dalla doglianza relativa al Criterio C3, rubricato “Attività di docenza universitaria curriculare ed extracurriculare, svolta in Italia, partecipazione a Convegni nazionali in qualità di relatore o di componente del Comitato scientifico, attività di ricerca svolte in enti nazionali di riconosciuto prestigio” , premette il Collegio che la lex specialis di gara prevede una ripartizione dei punteggi massimi tra le diverse sottocategorie esperienziali, assegnando in particolare “Fino a 2 punti per l’attività di ricerca svolta in enti nazionali di riconosciuto prestigio”.
6.2. Nel verbale n. -OMISSIS-, la Commissione esaminatrice, a seguito di “approfondito riesame” del curriculum del ricorrente, ha deliberato di attribuire al ricorrente un punto in relazione al suddetto criterio “per la partecipazione al Comitato Scientifico Strategico di Almalaurea”.
6.3. L’operato della Commissione giudicatrice – che ha attribuito al ricorrente per tale criterio un punto, anziché due – non appare inficiato dai rilievi attorei, volti a rivendicare una maggiore valutazione sulla scorta della pretesa rilevanza o durata della funzione svolta.
6.4. Tali elementi, infatti, oltre ad esulare dal perimetro definitorio del criterio in esame, attengono al merito delle valutazioni rimesse alla sfera di discrezionalità tecnica dell’organo collegiale, la quale, nella specie, non presenta caratteri di abnormità o macroscopica irragionevolezza, tali da poterne predicare l’illegittimità.
6.5. Si richiama al riguardo l’insegnamento della giurisprudenza consolidata in ordine ai limiti del sindacato giurisdizionale avente ad oggetto le valutazioni degli organi della P.A. espressione di discrezionalità tecnica (da ultimo Cons. Stato, Sez. VII, 14 aprile 2025, n. 3186), in base al quale detto sindacato è ammesso solo ove tali valutazioni siano affette dai vizi di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 30 giugno 2023, n. 6416; id ., 27 ottobre 2022, n. 9263; id ., 2 febbraio 2022, n. 743; Sez. II, 23 febbraio 2021, n. 1568; Sez. V, 2 ottobre 2019, n. 6591; Sez. IV, 26 luglio 2018, n. 4585; id ., 12 marzo 2018, n. 1128); inoltre, in più occasioni il Consiglio di Stato ha ribadito che “ il giudizio della Commissione deve essere coerente e rispondere a un criterio uniforme per tutti gli esaminati, ma non può essere oggetto di un sindacato di merito da parte del giudice della legittimità, il quale non può sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione ” (cfr. ad esempio, Cons. Stato, Sez. VI, 12 gennaio 2021 n. 395 e 16 luglio 2015 n. 3561).
6.6. Nel caso di specie, le critiche del ricorrente si risolvono nel tentativo di sostituire la propria soggettiva valutazione a quella, esercizio di discrezionalità tecnica, resa dall’organo a ciò preposto; peraltro, la motivazione espressa tramite giudizi sintetici da parte della Commissione è sufficiente a esternare le ragioni della decisione, in quanto i criteri di valutazione erano predeterminati dalla lex specialis e noti ai concorrenti.
6.7. In particolare, la valutazione operata dalla Commissione non si appalesa censurabile, alla stregua dei classici canoni del sindacato giurisdizionale c.d. “estrinseco”, in relazione alla pretesa del ricorrente di rivalutare in melius il suo ruolo all’interno del Consorzio AlmaLaurea quale “ente di assoluto prestigio”; ciò in quanto la natura consortile del medesimo e le finalità istituzionali dichiarate nei relativi atti costitutivi — precipuamente preordinate al monitoraggio statistico e all’agevolazione del placement lavorativo — non sembrano connotare l’attività del relativo Comitato scientifico (di cui fa parte il ricorrente) come una funzione di ricerca scientifica di primaria importanza, limitandosi quest’ultimo alla elaborazione di indirizzi metodologici e gestionali per la tenuta delle banche dati e del sistema di informazioni dell’ente (cfr. Statuto del Consorzio interuniversitario, prodotto in atti sub doc. n. 17 foliario parte ricorrente, v. in particolare l’art. 14).
7. Con riferimento al criterio C7, rubricato “direzione di enti e istituti di ricerca nazionali ed esteri”, si deve premettere che la Commissione – in riscontro alla specifica richiesta, formulata in data 11.7.2024 dal ricorrente, che gli fossero riconosciuti e conseguentemente attribuiti due punti “in quanto Chair del cluster di ricerca su “Leisure, recreation and tourism” dell’ente di ricerca internazionale EC (Network of European Communication and Transport Activities Research)” – ha deliberato di respingere l’istanza di rettifica dello specifico punteggio “in quanto non ritiene che il coordinamento di un network di ricerca internazionale sia equiparabile alla direzione di enti e istituti di ricerca esteri ” (v. verbale n. -OMISSIS-).
7.1. Anche rispetto a tale valutazione non sono ravvisabili ictu oculi profili di illogicità o di travisamento degli elementi di fatto posti a base della valutazione operata dalla Commissione, limitandosi il ricorrente a prospettare una diversa qualificazione del titolo posseduto ed in tal modo investendo nuovamente il merito valutativo, come visto rientrante nella sfera di discrezionalità tecnica della P.A. e perciò sottratto al sindacato giurisdizionale “pieno” del Giudice Amministrativo.
7.2. Ad ogni modo, a corroborare l’infondatezza dei prospettati profili sintomatici dell’eccesso di potere, avuto specifico riguardo alla congruenza della sintetica motivazione addotta dalla Commissione, vi è da considerare che, in generale, la direzione di un ente (nella specie, di ricerca) implica normalmente l’esercizio di poteri di rappresentanza legale, gestione del personale, autonomia di bilancio e responsabilità amministrativa, mentre la direzione di un “ cluster ” appare correlata ad una funzione di coordinamento scientifico e strategico di una rete di soggetti (nella specie, di ricercatori di diverse discipline e paesi, come è dato evincere dagli obiettivi estrapolati dal sito dell’ente – v. doc. n. 18 foliario di parte ricorrente), che mantengono la propria autonomia giuridica.
7.3. Con riferimento al profilo di censura dedicato all’applicazione del criterio C4, concernente le attività di docenza, di ricerca e/o didattica in ambito internazionale, è infondata la tesi del ricorrente volta all’ottenimento del punteggio massimo di 5 punti, atteso che:
- nel verbale n. -OMISSIS- il punteggio da attribuire per detto criterio è graduato nei seguenti termini: “Fino a 5 punti per l’attività di docenza universitaria svolta all’estero. Fino a punti 3 per la partecipazione a Convegni internazionali in qualità di relatore o di componente del Comitato scientifico. Fino a punti 2 per le attività di ricerca svolte all’estero, valutate eventualmente anche in rapporto alla percentuale di prodotti con coautori internazionali, all’attribuzione di incarichi o di fellowship ufficiali presso atenei e centri di ricerca esteri di alta qualificazione, nonché per i periodi trascorsi all’estero nell’ambito di documentabili rapporti strutturati di ricerca e/o didattica” ;
- il titolo a tal riguardo fatto valere dal ricorrente, ossia la “attività di tutoraggio per una tesi di dottorato presso l’Università di Anversa (Belgio) tra il 2010 ed il 2013”, non integra stricto sensu un’attività di “docenza universitaria” (per la quale nel prefato verbale era prevista l’attribuzione di un punteggio “fino a 5 punti”), essendo piuttosto concettualmente riconducibile a compiti di supporto alla docenza e alla ricerca universitaria, sicché il punteggio minimo a tal proposito assegnato al ricorrente risulta congruente con la declaratoria del criterio a cui era vincolata la Commissione;
- dunque, il ricorrente non può reclamare il punteggio massimo di cinque punti previsto per il ridetto parametro di valutazione, giacché il suo curriculum è risultato carente dell’elemento oggettivo della docenza universitaria svolta all’estero (la quale presuppone, all’evidenza, la titolarità di un corso o l’erogazione di cicli di lezioni), diversamente da quanto documentato per altri candidati, fra cui - per l’appunto - il Prof. -OMISSIS-.
8. Neppure si appalesa positivamente apprezzabile l’ulteriore profilo di censura, a mezzo del quale il ricorrente stigmatizza la mancata considerazione da parte dell’Università dell’atto di significazione e invito del 19.7.2024 (in realtà, datato 22 luglio 2024 - doc. n. 16), argomentando che il Rettore non ha trasmesso tale atto alla Commissione, né ha compiuto alcun approfondimento istruttorio, limitandosi a confermare apoditticamente il decreto rettorale n. -OMISSIS-.
8.1. Dalle esibite carte processuali risulta infatti che le doglianze dedotte dal ricorrente nell’atto in esame costituiscono una riproposizione di profili fattuali e giuridici già oggetto di vaglio da parte della Commissione in sede di riesame, la quale aveva provveduto alla conseguente revisione dei giudizi valutativi, come da verbale n. -OMISSIS- cit.
8.2. Ne consegue che il riscontro del Rettore contenuto nella nota prot. n. -OMISSIS- del 30.07.2024, nel richiamare il decreto di approvazione degli atti concorsuali, si configura quale atto meramente confermativo di determinazioni già assunte dall’Amministrazione a chiusura di una compiuta istruttoria sulle istanze del ricorrente, palesandosi come una risposta a richieste reiterate e già disaminate.
8.3. A tal riguardo, la condivisibile giurisprudenza amministrativa ha affermato che "Non sussiste pertanto alcun ulteriore obbligo di provvedere su successive istanze del medesimo tenore, dovendosi configurare la reiterazione della richiesta di un intervento come una richiesta di esercizio di autotutela, la quale, come è noto, si esercita discrezionalmente d’ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione, e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 30/08/2022, n.7561)” (TAR Campania, Napoli, Sez. II, 7.12.2022, n. 7631) .
9. Da ultimo, reputa il Collegio che siano invece inammissibili i profili di censura, ulteriori rispetto a quelli già contenuti nel ricorso introduttivo, proposti ex novo dal ricorrente con i motivi aggiunti, in quanto rivolti all’impugnazione della relazione di chiarimenti depositata in giudizio dall’Amministrazione, atto evidentemente non avente natura provvedimentale, e peraltro inidoneo ad integrare la motivazione dei provvedimenti originariamente impugnati.
10. Conclusivamente, il ricorso, per come integrato da motivi aggiunti, va respinto, in quanto infondato.
11. Nondimeno, le spese di lite possono essere integralmente compensate, considerata la peculiarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
ET CA, Presidente
NO DE TE, Primo Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO DE TE | ET CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.