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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/05/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Francesca Coccoli Presidente
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere est. e rel
Avv. Augusta Massima Cucina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 113 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in CP_1 C.F._1
TI (TE) via F.lli Bandiera n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmen Fasciano, del Foro di L'Aquila, C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 legale di quest'ultima sito in Teramo, via Michelangelo 61, la quale indica per la ricezione, nonché la comunicazione o notificazione in forma telematica dei documenti informatici,
l'indirizzo di posta elettronica certificata presso la Email_1
quale la parte elegge domicilio digitale;
-Appellante-
Contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Emma Zarroli (C.F. ) del Foro di Teramo, tutti C.F._4 elettivamente domiciliati in L'Aquila, Via L. Di Natale, n. 6, presso lo studio dell'Avv. - 2 -
Cesidio Gualtieri, e che dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di rito ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_2
Email_3
-Appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 803/2023 emessa dal Tribunale di Teramo e pubblicata in data 07.09.2023.
-
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
(Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 820
(803)/2023 emessa dal Tribunale di Teramo, pubblicata il 07.09.2023 e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
In via istruttoria: ammettersi i mezzi istruttori articolati nelle memorie ex art. 183 VI co. c.p.c. II termine formulati nel giudizio di primo grado.
Nel merito:
1. confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, riconoscendo all'appellato il rimborso solo delle seguenti spese straordinarie:
€ 450,00 del 2.03.2015 per Opus Ballet [punto 7) pag. 14 sentenza impugnata];
€ 925,50 del 27.03.2015 disdetta anticipata contratto di locazione a Firenze [punto 8) pag. 14 sentenza impugnata];
€ 61,00 del 09.04.2015 per radiografia ginocchio [punto 10) pag. 14 sentenza impugnata];
€ 230,00 del 23.04.2015 e 11.05.2015 per abbonamento in palestra riabilitativa [punto 11) pag. 14 sentenza impugnata]; per un totale di € 1.666,50;
1 accogliere la domanda riconvenzionale dell'appellante, riconoscendole oltre al rimborso della somma di € 1.095,00 sub f) bonificata a “ ” [punto f) Controparte_3
pag. 17-18 sentenza impugnata] già ammessa al rimborso dal Giudice di prime cure, il rimborso delle seguenti somme:
2 € 3.355,50 a titolo di pagamento del 50% delle spese straordinarie per le rette
d'iscrizione all' “Associazione Culturale Opus Ballet” a Firenze per gli anni 2012, 2013 e
2014 [punto d) pag. 17-18 sentenza impugnata]; - 3 -
3 € 7.350,00 a titolo di pagamento del 50% delle spese straordinarie per le rette
d'iscrizione all'Educandato Statale della SS Annunziata, con sede a Firenze, per gli anni
2012, 2013, 2014 e parte del 2015 [punto e) pag. 17-18 sentenza impugnata];
4 €.1.300,00 non corrisposta dall'opposto, a titolo di mantenimento della figlia Per_1
per il mese di novembre 2015 [punto g) pag. 17-18 sentenza impugnata];
5 €.2.600,00 non corrisposta dall'opposto, a titolo di mantenimento della figlia Per_1
per il mese di settembre e ottobre 2015 [punto h) pag. 17-18 sentenza impugnata]; per un totale di € 15.700,50; per l'effetto in riforma della sentenza impugnata condannare l'appellato sig. CP_2
al pagamento nei confronti della sig.ra della somma di € 12.939,00
[...] CP_1
oltre interessi e rivalutazioni dalla data della domanda;
3. con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellato:
“Rigettare l'appello principale proposto dalla sig.ra avverso la sentenza civile CP_1
di primo grado n.820/2023 pronunciata dal Giudice del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 07.09.2023, Giudice Dott.ssa Silvia Codispoti, in quanto palesemente infondato in fatto
e in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza medesima sui capi della decisione impugnata;
- condannare, sempre ed in ogni caso, parte appellante al pagamento di spese e compensi del secondo grado, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cap come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pubblicata in data 07.09.2023, il Tribunale di Teramo accoglieva parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 574/2016, proposta da con CP_1 il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 11.282,72 in favore dell'ex coniuge a titolo di rimborso delle spese straordinarie dallo stesso sostenute Controparte_2
per la loro figlia revocando così il decreto ingiuntivo opposto e Controparte_4 condannando l'attrice al pagamento della somma di euro 8.404,80 oltre interessi e al pagamento dei 2/3 delle spese di lite.
1.1 A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva che le spese oggetto di azione monitoria non fossero dalla stessa dovute in quanto erano state effettuate per atto unilaterale dell'opposto e secondo scelte dispendiose del medesimo senza il suo preventivo consenso.
In particolare, rappresentava che con decreto del 12.12.2007 di omologa della separazione tra ella e il marito, era stato previsto, a carico di quest'ultimo, un assegno Controparte_2 - 4 -
mensile di mantenimento per sé medesima e per la figlia di €1.000,00 per ciascuna, Per_1
oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Rappresentava, che, successivamente, in data 17.12.2008, gli ex coniugi, con un nuovo accordo, avevano modificato le condizioni omologate anche in merito alle spese straordinarie per la figlia prevedendo che “le spese, ordinarie estraordinarie, relative alla figlia Per_1
minore , inerenti: attività sportive, attività scolastiche, cure mediche e specialistiche, Per_1
attività ludiche extra scolastiche, vacanze studio e vestiario, saranno pagate dal signor
e comunque la spesa mensile non dovrà superare l'importo massimo e Controparte_2 complessivo di Euro 500,00”.
Su ricorso promosso da essa attrice, il Tribunale di Teramo, con decreto n. 18426/2014 del
31.10.2014 stabiliva l'aumento dell'assegno di mantenimento della figlia a carico di CP_2 da €1.000,00 ad €1.300,00, oltre ad aggiornamento Istat, dichiarando, inoltre, la nullità della clausola innanzi citata contenente un tetto massimo delle spese straordinarie e ritenendo pertanto operante il carico al 50% delle spese straordinarie su ciascun genitore, come stabilito in sede di separazione.
Infine, con provvedimento del 23.11.2015 (confermato poi con la sentenza di divorzio), il
Tribunale, disponeva, a carico di l'obbligo di provvedere, in via esclusiva, al CP_2
mantenimento ordinario e straordinario della figlia , alla quale avrebbe versato Per_1
direttamente le somme.
Sulla base di tali presupposti, l'opponente sosteneva pertanto che le somme richieste dal con decreto ingiuntivo non erano dovute ed erano tutte riferibili a spese per le quali CP_2
ella attrice non aveva mai dato il proprio consenso e, anzi, aveva manifestato il dissenso per i dispendiosi progetti dell'ex coniuge, facendo rilevare che in nessuno dei provvedimenti sopra elencati era stato previsto, a carico di essa attrice, l'obbligo di rimborso delle spese ordinarie e straordinarie.
Deduceva, inoltre, che la loro figlia aveva intrapreso studi e corsi di formazione legati alla danza, conseguendo la maturità linguistica a Firenze dove contemporaneamente aveva frequentato l'Associazione Culturale “Opus Ballet” per gli anni 2012, 2013 ,2014 e parte del
2015 e che, in quel periodo, aveva vissuto presso l' , la Controparte_5
cui retta per vitto e alloggio era pari a circa € 6.500 annuali, alla quale si aggiungeva il costo dei corsi di danza (iscrizione e rette mensili) presso l'Opus Ballet per circa €4.000 annuali, somme queste attinenti a spese di natura straordinaria che essa attrice, priva di occupazione lavorativa, non avrebbe mai potuto sostenere. - 5 -
In via riconvenzionale, l'opponente chiedeva inoltre il rimborso da parte dell'opposto in suo favore della somma complessiva di €.26.766,50 dovuta per le seguenti causali:
- Aggiornamento Istat del suo personale assegno di mantenimento di originarie € 1.000,00 per
€ 4.692,00 e dell'assegno di mantenimento per la figlia di originarie € 1.300,00 per € Per_1
3.614,00;
- il rimborso delle imposte dalla pagate al Fisco (UNICO 2015), Redditi 2014 per € CP_1
2.760,00, nonché il rimborso delle spese sostenute per l'iscrizione della figlia all'Opus Ballet di Firenze dal 2012 al 2015 per € 3.555,50 e del 50% per l'iscrizione e rette pagate in favore della figlia all'Educandato Statale SS Annunziata di Firenze dal 2012 fino a parte del 2015 per € 7.350,00;
- il rimborso di spese straordinarie generiche al 50% per € 1.095,00;
- la corresponsione dell'assegno di mantenimento ordinario per la figlia di €1.000 per Per_1
i mesi di settembre e ottobre 2015 e di €.
1.300 per quello di novembre 2015, non versati dal
CP_2
In conclusione, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta con vittoria delle spese di lite.
1.2 Si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza dell'opposizione Controparte_2
proposta e nello specifico eccependo che le somme richieste erano dall'opponente dovute poiché, secondo i provvedimenti giurisdizionali depositati in sede monitoria, le spese straordinarie fino al 23.11.2015 (data di emissione dell'ordinanza che pose a carico del in via esclusiva, il mantenimento ordinario e straordinario della figlia), erano a CP_2
carico di entrambe le parti nella misura del 50%, stante la dichiarata nullità della clausola che prevedeva il tetto di euro 500,00, stabilito dagli ex coniugi con scrittura privata del
17.12.2008 e nel merito che tutte le spese di cui egli aveva chiesto il rimborso afferivano a spese straordinarie per le quali la madre aveva espresso il suo consenso o, comunque, delle quali era perfettamente consapevole.
Eccepiva poi, l'infondatezza della domanda riconvenzionale chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite.
1.3 A fondamento dell'accoglimento parziale dell'opposizione, il primo giudice accertava in via preliminare che per effetto dei provvedimenti giurisdizionali susseguitesi nel tempo, gli ex coniugi erano stati gravati del pagamento delle spese straordinarie della figlia fino al Per_1
23.11.2015 al 50% e che, a partire da quella data, il mantenimento ordinario e le spese straordinarie della figlia erano state poste invece a carico del convenuto in via esclusiva con eliminazione del mantenimento per la madre, precisando relativamente alle spese straordinarie - 6 -
la accertata nullità della clausola prevista dalle parti relativa al tetto massimo di spesa individuato in 500,00 euro mensili.
Sulla base di tali presupposti regolamentari e ripercorsa l'elaborazione giurisprudenziale formatasi in materia, il primo giudice accertava che le spese oggetto di richiesta di rimborso da parte dell'opposto, documentate per la somma di euro 11.282,72, si sostanziavano in spese di natura straordinaria in parte relative al percorso formativo inerente alla disciplina della danza di , sia in Italia che all'estero (provini, stage, scuole), in parte a quelle di Per_1
locazione relative agli alloggi fuorisede e, in parte, a spese mediche.
Nel merito dell'eccepita mancata concertazione delle stesse, riteneva che, dall'esame degli atti processuali prodotti in giudizio, emergesse che l'opponente fosse perfettamente consapevole del percorso di studi artistici intrapreso dalla figlia e che questo fosse stato avallato da entrambi i genitori.
Riteneva in ogni caso che le spese sostenute fossero rispondenti agli interessi della minore e alle capacità economiche della famiglia, sicché, per le stesse, il mancato preventivo interpello dell'altro coniuge, seppur potesse essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, non comportava l'irripetibilità delle spese effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia.
Individuava il totale complessivo delle spese straordinarie rimborsabili poiché documentate e sostenute nell'interesse della figlia e in linea con le capacità economiche della famiglia nella somma complessiva di euro 10.232,05.
Accoglieva, poi, la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente limitatamente alla somma di euro1.827,25 consistente nell'adeguamento Istat degli assegni di mantenimento al netto delle annualità per le quali ha accertato l'intervenuta prescrizione e della somma di euro
1.095,00, a titolo di pagamento del 50% delle spese straordinarie a favore di
[...]
(euro 710,00/2), per il canone dell'immobile condotto in locazione da Controparte_3
nella città di Firenze (€.605,00/2) e per le lezioni private presso la Scuola interna al Per_1
Convitto (€ 875,00/2) escludendo il diritto al rimborso delle altre somme richieste.
In conclusione, il primo giudice, operata la compensazione giudiziale tra le parti condannava,
l'opponente al pagamento della somma di euro 8.404,80, oltre interessi legali dalla domanda e al rimborso dei 2/3 delle spese di lite in favore del convenuto opposto.
2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello sulla base dei seguenti CP_1
motivi: - 7 -
2.1 Errata applicazione del principio di elaborazione giurisprudenziale relativo alla concertazione tra gli ex coniugi delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia minorenne e conseguente ammissibilità del rimborso.
Con il primo motivo di gravame l'appellante contesta l'impugnata sentenza per aver ammesso il rimborso delle spese straordinarie azionate in monitorio dall'odierno appellato, sostenendo che abbia errato il primo giudice nel ritenerle rimborsabili nonostante le stesse siano state effettuate in assenza di autorizzazione dell'opponente, rappresentando che quest'ultima avrebbe in merito espresso il proprio dissenso.
Sostiene inoltre che dagli atti di causa sarebbe emersa la previsione dell'obbligo esclusivo a carico del padre di sostenere le spese straordinarie legate al percorso di studio artistico della figlia e che pertanto l'appellante non debba ritenersi gravata da alcun obbligo in Per_1
merito.
2.2. Errata applicazione del principio di rimborsabilità delle spese straordinarie sostenute a favore del minore contemperato dalla valutazione del reale squilibrio economico tra i coniugi.
Con tale motivo di appello l'appellante sostiene che la non rimborsabilità delle spese azionate deriverebbe dalla propria condizione di incapacità economica più volte manifestata, deducendo, in buona sostanza, che dalla propria situazione di impossibilità economica sarebbe stato pacifico tra le parti l'impossibilità dell'appellante di affrontare le spese straordinarie relative al percorso di studi deciso dalla figlia in accordo con il padre, il quale, a fronte di una migliore situazione reddituale, avrebbe avallato in via esclusiva il percorso prescelto accollandosi le relative spese.
A sostegno della doglianza richiama atti processuali relativi ai precedenti procedimenti intercorsi tra le parti da quali sostiene che emergerebbe la manifestazione da parte dell'appellato di provvedere in via esclusiva alle suddette spese.
In definitiva, dopo aver contestato nello specifico alcune voci di spesa ritenute rimborsabili dal primo giudice deducendo l'assenza di prova di alcune voci e la mancata autorizzazione per altre, sosteneva che nei rapporti fra le parti non fosse previsto alcun obbligo a carico dell'appellante relativo al pagamento delle spese straordinarie derivanti dal percorso di studi artistici della figlia che, pertanto, sarebbero addebitabili in via esclusiva all'appellato.
2.2.1. L'appellante contestava poi il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale proposta relativamente alle voci di spesa afferenti ai punti d) ed e) e g) e h) del proprio atto introduttivo richieste a titolo di rimborso riproponendole anche in questa sede e chiedendo la modifica della sentenza anche relativamente alla condanna alle spese di lite. - 8 -
In conclusione, chiedeva la riforma della sentenza con riconoscimento del rimborso delle voci di spesa non contestate per un totale di euro 1.666,50 in favore dell'appellato e l'accoglimento della domanda riconvenzionale per un totale di spesa rimborsabile in suo favore di euro
15.700,50 e dunque la condanna dell'appellato al pagamento della somma di euro 12.939,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese del doppio grado di giudizio.
3. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_2 contestando quanto dedotto ed eccepito da controparte e chiedendo il rigetto dell'appello proposto con conferma integrale della sentenza impugnata e vittoria delle spese del grado di lite.
4. All'udienza del 25.03.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate e all'esito dei termini già assegnati, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
5. L'appello è parzialmente fondato.
5.1 Il primo motivo di appello, con il quale l'appellante deduce l'errata applicazione da parte del primo giudice del principio relativo alla mancata concertazione delle spese straordinarie, è infondato e deve essere rigettato.
L'appellante eccepisce la non rimborsabilità delle spese straordinarie azionate deducendo a riguardo l'assenza di accordo preventivo in relazione alle stesse e di aver espresso il proprio dissenso e che per tali ragioni il primo giudice avrebbe errato nel ritenerle rimborsabili.
Sul punto giova premettere che l'orientamento di legittimità consolidatosi relativamente alla debenza del rimborso delle spese straordinarie in ipotesi di mancato preventivo accordo tra i coniugi ha progressivamente affermato l'insussistenza di un obbligo di preventivo accordo tra coniugi ove tali spese siano state sostenute per il maggiore interesse del figlio e compatibilmente con le disponibilità economiche della famiglia.
Si è ritenuto che il principio della bigenitorialità non possa comportare la effettuabilità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori escludendo così anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all'interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (quali quelle conseguenti alla scelta dell'università più adatta agli studi universitari del figlio) sempre che le stesse siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori.
Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, si ritiene che debba verificarsi in sede giudiziale la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione, riservata al giudice del merito, della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità - 9 -
per il minore e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
La Suprema Corte di Cassazione ha infatti affermato con la sentenza n. 4182/2016 del 2 marzo 2016 che: “La giurisprudenza di legittimità esclude che esista un obbligo di concertazione preventiva fra i coniugi al fine di poter effettuare le spese straordinarie che corrispondano al “maggiore interesse” dei figli. Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante una valutazione sulla commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità che ne deriva ai minori e sulla sostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. civ. sezione 6^-1, ord. n. 16175 del 30 luglio 2015). È evidente quindi che il coniuge convenuto in giudizio per il rimborso della spesa debba opporre, con una difesa non meramente assertiva, ma articolata su specifici motivi di dissenso valutabili dal giudice, la non rispondenza delle spese all'interesse del minore ovvero la insostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori e all'utilità per i figli.”
Lo stesso principio è stato ribadito sempre dal giudice di legittimità, il quale ha precisato:
“Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, la valutazione dell'esistenza in concreto dei motivi di dissenso spetta al giudice di merito, il quale è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante una valutazione improntata alla commisurazione dell'entità delle stesse rispetto all'utilità per il figlio e alla sostenibilità in relazione alle condizioni economiche dei genitori.” (Cass. civ. n. 5059/2021).
Anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha confermato che: “In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l'irripetibilità delle spese effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia.”
(Cassazione civile sez. I, 25/05/2023, n.14564).
In virtù dell'orientamento consolidatosi deve dunque ritenersi che la rimborsabilità delle spese straordinarie sussista sia nell'ipotesi in cui le stesse siano state oggetto di decisione concorde di entrambi i genitori sia nell'ipotesi in cui, pur in assenza di preventiva concertazione di entrambi i genitori in merito le stesse, in base ad un'attenta valutazione del giudice di merito, non emerga alcun valido motivo di dissenso e risulti documentato che la - 10 -
spesa sia stata effettuata nel maggiore interesse del minore e in situazione di compatibilità con il tenore economico della famiglia.
Nel caso di specie, la decisione del primo giudice deve ritenersi corretta e rispondente ai principi suddetti, avendo lo stesso verificato la rimborsabilità delle spese sostenute dall'appellato, in primo luogo accertando che il percorso di studio artistico avente ad oggetto la danza seguito dalla figlia era stato avallato da entrambi i genitori e dunque non Per_1 sussistesse il dissenso dell'appellante alla scelta del percorso di vita della figlia, ed in secondo luogo avendo valutato, in ogni caso, le singole voci di spesa azionate in monitorio come rispondenti al superiore interesse della minore e compatibili con la disponibilità economica dei genitori.
Dall'esame degli atti di causa risulta invero la piena consapevolezza e assenza di dissenso della madre al percorso formativo alla figlia evincibile dal ricorso con il quale la stessa ha chiesto proprio in virtù delle aumentate esigenze della figlia relativamente al percorso intrapreso, l'aumento dell'assegno di mantenimento ordinario da 1.000 euro a 1.300 con decreto n. 18426 del 31.10.2014.
Riguardo alle singole voci di spesa poi non vi è dubbio che le stesse abbiano riguardato esborsi attinenti al percorso prescelto che risultano corrispondenti al maggior interesse della figlia a perseguire le proprie naturali aspirazioni ed inclinazioni.
Le spese sostenute inoltre non risultano di una misura tale da ritenersi sproporzionate consistendo in euro 11.282,72 da distribuirsi per quasi tre annualità (dal 2013 al novembre
2015) sicché non possono essere definite eccessive rispetto alle disponibilità economiche della famiglia, anche in considerazione degli assegni di mantenimento versati dal padre appellato anche a tal fine aumentati.
Ciò posto circa la rimborsabilità delle spese effettuate, deve inoltre ritenersi insussistente la dedotta presa in carico di ogni spesa straordinaria in via esclusiva da parte dell'appellato nonché l'inesistenza di un obbligo per l'appellante di contribuire alle spese straordinarie della figlia , sostenendosi che dagli atti di causa emergerebbe la presa in carico in via esclusiva da parte dell'appellato delle spese straordinarie attinenti al percorso formativo seguito dalla figlia.
La doglianza è priva di fondamento.
I provvedimenti giurisdizionali adottati hanno statuito originariamente la contribuzione dell'appellato alle spese straordinarie nella misura del 50%, così stabilendo il carico per l'altro genitore odierno appellante del restante 50%. - 11 -
Sicché con la dichiarazione di nullità con efficacia retroattiva della clausola con il quale le parti avevano successivamente previsto il carico esclusivo del padre in merito alle spese straordinarie condizionato al tetto massimo di euro 500,00, il decreto n. 18426 del 2014 ha ritenuto operante tra le parti il regime di cui all'omologato accordo di separazione del
12.12.2007 emergendo dunque con chiarezza l'obbligo di contribuzione di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Per tali ragioni il primo motivo di appello non può trovare accoglimento.
5.2. Parimenti infondato risulta essere il secondo motivo di gravame con il quale l'appellante sostiene la non rimborsabilità delle spese sostenute dall'appellato sulla base dello squilibrio economico sussistente tra le parti.
Per le ragioni già precedentemente esposte deve ritenersi che le spese straordinarie azionate in monitorio non siano di una misura tale da ritenersi sproporzionate alla situazione economica della famiglia e dunque siano compatibili con la situazione economica di entrambi i genitori.
Sul punto si ritiene sufficiente precisare che i provvedimenti giurisdizionali, con i quali si è prevista la contribuzione al 50% di entrambi i genitori relativamente alle spese straordinarie sono stati emessi all'esito di un attento vaglio della situazione economica di entrambi avendo pertanto i giudici valutato come congrua tale disposizione relativamente alle possibilità economiche anche dell'odierna appellante, anche in considerazione dell'effettuato aumento di
300,00 euro mensili nell'assegno ordinario disposto proprio in virtù del percorso intrapreso dalla minore.
In assenza di una valida pattuizione delle parti che preveda la contribuzione in via esclusiva dell'appellato alle spese straordinarie della figlia deve pertanto ritenersi dovuto il rimborso al
50% delle stesse da parte dell'appellante per tutti i motivi già precedentemente esposti, ed in esecuzione di quanto stabilito dai provvedimenti giurisdizionali a riguardo.
5.2.1. Disattese devono essere anche le singole contestazioni proposte in merito alle voci di spesa riconosciute come rimborsabili dall'appellante le quali risultano prive di fondamento.
Nello specifico, infondata risulta essere l'assenza di prova dedotta dall'appellante relativamente alle spese di cui ai doc. n. 12, 13 e 14 del fascicolo monitorio, dall'esame dei quali emerge con sufficiente chiarezza sia l'importo della spesa sostenuta sia il periodo e la natura della spesa afferente al percorso intrapreso dalla figlia , risultando pertanto Per_1 assolto l'onere probatorio posto a carico dell'appellato.
Anche il pagamento delle somme sostenute per il viaggio a New York di cui al doc. n. 15 risultano dovute per quanto già ampiamente argomentato, a nulla rilevando le dichiarazioni di presa in carico di tali spese da parte dell'appellato contenute nel procedimento di cui al - 12 -
decreto 18426/2014, la cui sussistenza non comporta la rinuncia al diritto al rimborso delle stesse né tale effetto può sicuramente derivare dalle dichiarazioni allora effettuate dall'odierna appellante circa la propria impossibilità economica.
Parimenti dovuto risulta il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto della divisa estera di cui al doc. n. 16 del fascicolo monitorio risultando lo stesso collegato alle esigenze derivanti dal viaggio effettuato nell'interesse della minore.
Anche le ulteriori contestazioni a sostegno delle quali l'appellante deduce l'assenza di concertazione sulle stesse risultano infondate per i motivi già esposti, comprese quelle sulle spese relative al viaggio a Copenaghen in quanto anch'esse collegate al viaggio effettuato dall'appellato al fine di curare l'interesse della minore.
Deve invece ritenersi non dovuta dall'appellante la somma relativa al punto 19 della sentenza di primo grado, la quale non risulta rimborsabile in quanto il versamento in contanti effettuato il 10.08.2015 sul conto di risulta essere stato effettuato dall'appellante stessa e non Per_1 dall'appellato, dovendo inoltre precisarsi che negli atti di causa non trova riscontro il sostenuto rimborso della stessa ad opera dell'appellato il quale deduce di aver corrisposto tale somma tramite il bonifico del 13.11.2015. Tale bonifico, infatti, oltre ad avere una causale del tutto inconferente “Anticipazioni vitto e spese Copenaghen” (vedasi ricorso per ingiunzione di pagamento p.7) risulta essere stato effettuato non in favore dell'appellante bensì sul conto della figlia , sicché non può ritenersi effettuato a rimborso della somma versata dalla Per_1
madre appellante e richiesta in monitorio.
La sentenza emessa dal Tribunale di Teramo deve pertanto essere riformata sul punto.
5.2.2. Infondata risulta essere anche la doglianza relativa al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale riproposta in questa sede con la quale l'appellante sostiene la sussistenza del proprio diritto al rimborso da parte dell'appellato delle voci relative ai seguenti punti d) ed e) del proprio atto introduttivo, deducendo l'inconferenza e l'assenza di valore probatorio della documentazione prodotta dall'appellato a sostegno della propria eccezione di pagamento.
La doglianza è priva di pregio in quanto dalla documentazione prodotta dall'appellato (vedasi in particolare i doc. 1, 2, 20, 21 della seconda memoria ex art 183 c.p.c. dell'appellato di primo grado) risulta che allo stesso per le annualità 2012, 2013 e 2014 venivano puntualmente già richieste e da questi rimborsate, oltre a spese non straordinarie, anche le spese relative all'Associazione Culturale Opus Ballet e all'istituto , sicché Controparte_6 emerge che l'appellato, per tali annualità, oltre ad aver versato l'assegno di mantenimento ordinario, versava anche la somma forfettaria ulteriore di 500,00 euro mensili, che unitamente - 13 -
agli altri versamenti effettuati a titolo di rimborso (doc.1) consentono di ritenere già rimborsate le somme richieste in via riconvenzionale dall'appellata con conferma sul punto di quanto statuito dal primo giudice.
Relativamente, poi, alle somme versate a titolo di rimborso forfettario dall'appellato sino alla pronuncia del 31.10.2014 con il quale si è dichiarata la nullità della clausola, risulta del tutto inconferente l'eccepita irripetibilità delle stesse sostenuta dall'appellante deducendo che si tratterebbe di obbligazioni naturali in considerazione del fatto che tali somme non sono state oggetto di richiesta restitutoria da parte dell'appellato e che, in ogni caso, devono essere computate quale contribuzione effettuata dall'appellato nelle spese straordinarie della figlia.
Sul punto deve infatti precisarsi l'infondatezza dell'eccezione proposta in quanto i versamenti forfettari effettuati di 500,00 euro mensili non consistevano in obbligazioni naturali bensì in somme indebitamente versate.
Ciò che rileva nell'obbligazione naturale è, infatti, il dovere morale ad eseguire una prestazione non dovuta unitamente alla spontaneità dell'esecuzione della prestazione che si considera non giuridicamente vincolante.
Nel caso di cui occupa l'appellato non ha versato tali somme spontaneamente sulla base di un dovere morale bensì in esecuzione del proprio obbligo giuridico derivante dall'accordo intercorso nel 2008, la cui nullità successivamente dichiarata comporta la ripetizione dell'indebito e dunque la necessaria computazione delle stesse nelle somme rimborsate dall'appellato.
Parimenti confermata deve essere la sentenza di primo grado anche in relazione al mancato riconoscimento delle somme sub g) e su h) risultando che per i periodi indicati l'appellato ha versato le somme dovute alla figlia anche maggiorate dalle spese straordinarie derivanti dalla permanenza della stessa a Copenaghen.
Per tali ragioni anche tale doglianza risulta infondata e deve essere disattesa.
5.3. In conclusione, l'appello proposto da deve essere parzialmente accolto CP_1
limitatamente al punto e), risultando non dovuta la somma di euro 250,00 richiesta a titolo di rimborso della somma di 500,00 versata in favore della figlia il 10.08.2015, con conseguente debenza da parte dell'appellante in favore dell'appellato della minore somma di euro
8.154,80.
5.4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ad esclusione della fase istruttoria, non espletata in questa sede.
P.Q.M.
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La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
- accoglie parzialmente l'appello nei termini suddetti;
- e per l'effetto condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato della somma di euro 8.154,80 oltre interessi sino al soddisfo;
- Condanna l'appellante alla rifusione dei 9/10 delle spese sostenute dall'appellato nel presente grado di giudizio, che liquida per l'intero in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, compensando le stesse per il residuo decimo
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26.5.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli