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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 12/06/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 52/2022
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.52/2022
Tra:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Benedetto Gargani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Viale di Villa Grazioli n.15, come da procura in calce all'atto di appello Appellante
e
(prima , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante p.t., e , rappresentati e difesi Controparte_3 Controparte_4 dall'Avv. Isabella Grande ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Francesca
Mezzoprete sito in Orvieto (TR), Via Garibaldi n.38, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellati
nonché nei confronti
per essa, quale mandataria, n persona del Controparte_5 Controparte_6 procuratore speciale, quale cessionaria di rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Benedetto Gargani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Viale di Villa Grazioli n.15, come da procura in calce alla comparsa di costituzione ex art.111 cpc
Appellante in sostituzione della cessionaria
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.705/21
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello:
Per le motivazioni di cui in narrativa, dichiarare nulla, annullare e riformare la sentenza n.705 del
2021 del Tribunale di Terni;
Per l'effetto, rigettare tutte le domande e pretese avversarie;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, si chiede comunque che venga disposta la rinnovazione della CTU contabile ammessa in primo grado, in maniera tale da far ricalcolare al perito – rispettando l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, essendo irrilevante la mancata estinzione degli stessi – i rapporti dedotti in giudizio ai tassi pattuiti nei contratti prodotti dalla convenuta, viste le notazioni, presenti sugli estratti conto depositati in primo grado dagli istanti, attestanti la applicazione di misure distinte di tassi debitori per l'affidamento ovvero per lo scoperto di conto.”.
Per , e CP_1 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
“In via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare inammissibile l'appello ed ogni domanda, eccezione
e difesa con esso proposte per la violazione dell'art.342 cpc, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata;
In ogni caso e nel merito rigettare l'appello ed ogni domanda, eccezione e difesa con esso proposte poiché infondate e non provate sia in fatto che in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata;
Con vittoria di spese del giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.”.
Per con comparsa di costituzione ex art.111 cpc datata 29/5/24: Controparte_5
“Si costituisce nel giudizio in epigrafe, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.111 cpc, in sostituzione di riportandosi a tutte le difese già svolte da quest'ultima e chiedendo Parte_1
l'accoglimento, in suo favore, delle conclusioni dalla medesima rassegnate.”. Con ordinanza del 7/2/23 veniva disposto un supplemento di perizia;
successivamente con ordinanza del 14/6/24 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc per poi essere rimessa sul ruolo in data 28/3/25 stante l'anticipato trasferimento della
Dott.ssa (componente del Collegio che aveva assunto in decisione la causa) presso il Per_1
Tribunale di Spoleto e la conseguente necessità di riassumere il giudizio in decisione con Collegio in diversa composizione;
all'udienza del 10/4/25, quindi, la causa veniva rimessa al Collegio per tali incombenti.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, premetteva di essere stata Parte_1
convenuta in giudizio dalla (successivamente denominata , nonché da Controparte_2 CP_1
e (garanti della prima), i quali avevano proposto azione di Controparte_3 Controparte_4 accertamento negativo del credito e di ripetizione dell'indebito relativamente ai rapporti di conto corrente n.2010, n.2008, n.2012 e n.2742, nonché in relazione ai conti accessori ad essi annessi per le operazioni di anticipo fatture, mediante l'epurazione dal dovuto degli addebiti asseritamente illegittimi.
La banca convenuta aggiungeva che parte attrice, a fondamento delle proprie domande, aveva dedotto, più in dettaglio, che: in data precedente al 31/12/1999 Casse di Risparmio dell'Umbria accendeva per l'allora n.4 conti correnti (portanti i numeri 2010, 2008, 2012 e 2742) con CP_2
collegati conti anticipi, rispetto ai quali e avevano prestato Controparte_4 Controparte_3
fideiussione; tali rapporti erano stati accesi senza la valida sottoscrizione di un contratto scritto;
i suddetti conti riportavano, alla data della verifica condotta da un consulente di parte, saldi creditori per la banca che però si erano formati in maniera illegittima;
in particolare, la società aveva eccepito l'illegittima applicazione di interessi in misura superiore al tasso legale, l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto (e altre commissioni variamente denominate) e della capitalizzazione trimestrale degli interessi in assenza di valida pattuizione scritta, l'illegittimità del sistema di determinazione delle valute, l'illegittimità del conteggio delle competenze relative ai conti tecnici nonché l'applicazione di interessi in misura superiore alla soglia usura. Gli attori poi – riferiva ancora – concludevano chiedendo dichiararsi la nullità e/o invalidità parziale dei Parte_1
citati contratti, con conseguente condanna della banca a corrispondere le seguenti somme: euro
64.788,23, quale indebito maturato sul c/c n.2010; euro 40.404,57, quale indebito relativo al c/c n.2008; euro 25.839,81, quale indebito maturato sul c/c n.2012; euro 1.347,91, quale indebito relativo al conto n.2742 per un totale di euro 132.380,00 ovvero nella diversa somma che fosse stata ritenuta di giustizia da accertarsi a mezzo CTU;
chiedevano altresì condannarsi la banca al risarcimento dei danni, anche di natura esistenziale, e al pagamento delle spese di lite.
L'istituto di credito dava poi atto di essersi costituito in quella sede, contestando tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e deducendo più nel dettaglio che gli attori, esercitando una azione di ripetizione di indebito, non avevano assolto all'onere, su di loro gravante, di produrre il contratto scritto all'origine dei rapporti di conto corrente oggetto di censure, insieme a tutti gli estratti conto, ed avevano omesso di specificare, quanto all'anatocismo, i periodi e gli importi per i quali sarebbe avvenuta l'indebita capitalizzazione, e quanto all'usura, i trimestri specifici nei quali il tasso soglia risulterebbe superato. Aveva poi affermato – continuava la banca - che la società attrice aveva stipulato per iscritto i contratti di conto corrente n.2008/10, n.2010/10 e n.2012/10 di cui produceva copia e che essa banca era inoltre subentrata nel contratto di conto corrente n.2742/10, originariamente stipulato dalla fusasi per incorporazione Controparte_7 nell'allora nell'anno 2014, aggiungendo che gli interessi debitori applicati erano stati CP_2 periodicamente comunicati al debitore tramite l'invio degli estratti di conto corrente, mai contestati dal cliente;
deduceva poi che la banca Casse di Risparmio dell'Umbria dall'1/7/2000 – per quanto attiene tutti i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000 – aveva applicato l'identica periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.144 del 22/6/2000; quanto alle censure relative all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, la banca si era adeguata alle modifiche normative che avevano interessato l'istituto; ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, le commissioni di massimo scoperto non potevano essere ricomprese nel calcolo del TEG fino al IV trimestre del 2009. Concludeva quindi eccependo anzitutto la prescrizione quinquennale per le pretese avversarie volte ad ottenere il ricalcolo e la corresponsione di maggiori interessi creditori, nonché quella decennale per tutte le rimesse affluite sui rapporti in esame nel periodo anteriore al decennio decorrente dalla data di introduzione del presente giudizio;
chiedeva poi, in via principale, rigettarsi tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e in via subordinata, per l'ipotesi in cui i rapporti in esame avessero presentato nel corso del loro svolgimento saldi creditori, applicarsi l'istituto della soluti retentio di cui all'art.2034 cc, essendo configurabile, ad opera del correntista che abbia estinto i saldi debitori pregressi, l'adempimento di un'obbligazione naturale. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Terni con l'impugnata sentenza, dopo aver ammesso CTU contabile ed ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così statuiva: “Accerta e dichiara che i conti esaminati presentano i seguenti saldi: il conto corrente ordinario
n.2008 alla data del 5/4/17 presenta un saldo a debito del correntista di - euro 13.174,11; il conto corrente anticipi n.2009 alla data del 5/4/17 presenta un saldo a debito del correntista di euro -
13.549,02; il conto corrente anticipi n.1316 alla data del 5/4/17 presenta un saldo a debito del correntista di - euro 39.324,44; il conto corrente anticipi n.47003 alla data del 5/4/17 presenta un saldo a debito del correntista di - euro 11.057,80; il conto corrente ordinario n.2010 alla data del
5/4/17 presenta un saldo a credito del correntista di + euro 41.387,88; il conto corrente anticipi
n.2011 alla data del 5/4/17 presenta un saldo a debito del correntista di euro - 15.283,03; il conto corrente anticipi n.1314 alla data del 5/4/17 presenta un saldo a debito del correntista di - euro
39.789,41; il conto corrente anticipi n.47002 alla data del 5/4/17 presenta un saldo a debito del correntista di - euro 12.807,73; il conto corrente ordinario n.2012 alla data del 5/4/17 presenta un saldo a debito del correntista di - euro 4.852,13; il conto corrente anticipi n.2013 alla data del 5/4/17 presenta un saldo a debito del correntista di euro - 3.579,31; il conto corrente ordinario n.2742 alla data dell'11/4/17 presenta un saldo a debito del correntista di - euro 21.457,95; il conto corrente anticipi n.002 alla data dell'11/4/17 presenta un saldo a debito del correntista di euro - 1.722,69; il conto corrente anticipi n.003 alla data dell'11/4/17 presenta un saldo pari a zero;
il conto corrente anticipi n.004 alla data dell'11/4/17 presenta un saldo pari a zero;
Condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese di lite che liquida nell'importo di euro 5000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione nei confronti degli Avvocati Isabella Grande e Mariangela Dinoi, per dichiarato anticipo;
condanna altresì la convenuta al rimborso in favore degli attori della somma complessiva di euro 3000,00 per spese di CTP ed euro 786,00 per rimborso spese di C.U. e marca da bollo;
Pone le spese di CTU, liquidate come da decreto dell'8/4/20, definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.”.
Orbene, , in particolare, con il primo motivo di appello deduceva la nullità della Parte_1 sentenza impugnata atteso che risultava totalmente pretermesso, sia dall'indicazione delle parti sia dalla motivazione della decisione, , nel cui interesse era stato proposto l'atto di Controparte_3 citazione introduttivo del procedimento, con conseguente incertezza assoluta nell'individuazione dei soggetti nei cui confronti la sentenza è destinata a produrre i suoi effetti.
La banca appellante, con il secondo motivo di appello, censurava la sentenza di I grado per aver accolto le domande avversarie nonostante l'omessa produzione degli estratti conto integrali dei rapporti bancari dedotti dagli attori, osservando che grava sul correntista l'onere di depositare gli estratti conto integrali dei rapporti in contestazione e perciò, atteso che gli unici rapporti per i quali la società istante aveva prodotto gli estratti conto e i riassunti scalari integrali erano i conti anticipi n.2009 e n.1314, le domande avversarie sui restanti rapporti avrebbero dovuto essere rigettate.
Con il terzo motivo di appello censurava poi la sentenza del Tribunale per aver Parte_1 ritenuto assorbita la questione dell'eccezione di prescrizione, da essa tempestivamente sollevata, dei versamenti solutori, avendo erroneamente ritenuto assorbente il carattere di mero giudizio di accertamento del procedimento;
precisava quindi che l'eccezione in esame era valida ed esaminabile, nonostante si trattasse di conti aperti e non estinti alla data di introduzione del procedimento. Con il quarto motivo di appello, ancora, la banca appellante impugnava la decisione del primo Giudice laddove non aveva ritenuto valide le condizioni economiche pattuite nei contratti di conto corrente per cui è causa, relativamente ai tassi intra-fido ed extra-fido, osservando, peraltro, che gli estratti conto prodotti dagli attori in I grado avevano sistematicamente evidenziato l'applicazione di tali tassi.
Per tutti gli indicati motivi concludeva quindi come sopra. Con il quinto motivo di appello,
[...]
riproponeva quindi l'eccezione di intervenuta prescrizione – decennale e quinquennale – Pt_1
delle avversarie domande e pretese. Per tutte le indicate ragioni, evidenziavano quindi la necessità di rinnovare l'accertamento contabile.
, e in questa sede, dopo aver eccepito Controparte_8 Controparte_3 Controparte_4 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 cpc, hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto, osservando, quanto al primo motivo di appello, che l'omessa indicazione del non era altro che un mero errore di fatto e materiale tale da non ingenerare la nullità della CP_3
sentenza, non essendosi verificatasi alcuna violazione del contraddittorio;
con riguardo al secondo motivo di gravame hanno rilevato come correttamente il primo Giudice aveva accolto le domande attoree, osservando che il CTU, in assenza dell'estratto conto con riferimento ad un determinato periodo, ben poteva utilizzare le scritture di raccordo per l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare ed avere tra le parti.
In merito, poi, al terzo motivo di appello gli odierni appellati hanno evidenziato che bene aveva fatto il Giudice di prime cure a non accogliere l'eccezione di prescrizione dei versamenti solutori dato che il giudizio aveva ad oggetto una mera domanda di accertamento dell'esatto dare-avere tra le parti – essendo i conti per cui è causa ancora aperti – sicché non potevano configurarsi, sino ad allora, dei pagamenti aventi natura solutoria per cui chiedere la restituzione: si sono quindi opposti sia alla riproposta eccezione – oggetto del quinto motivo di appello – sia all'istanza di rinnovazione della
CTU. Infine, quanto al quarto motivo di appello, gli odierni appellati hanno rilevato come correttamente il Tribunale, dall'analisi della documentazione prodotta dall'istituto di credito, aveva riscontrato, da una parte, che nei contratti di apertura dei rapporti di conto corrente n.2008/10,
n.2010/10 e n.2012/10 erano disciplinati i tassi di interesse creditori ma non i tassi di interesse debitori – da ciò conseguendo l'applicabilità, per il riconteggio degli interessi, dell'art.117, co.4, TUB – e, dall'altra parte, seppur i tassi intra-fido ed extra-fido erano esplicitamente regolati, che agli atti non era stato depositato alcun contratto di concessione di fido e che il documento intitolato “foglio informativo analitico-affidamento in conto corrente” era inutilizzabile in quanto non recava l'indicazione del contratto di conto corrente di riferimento, prevedeva tassi intra-fido ed extra-fido diversi da quelli descritti nel documento di apertura del conto corrente e non recava alcuna indicazione in ordine all'ammontare dell'affidamento. Concludevano quindi come sopra.
Con comparsa di costituzione ex art.111 cpc interveniva nel promosso gravame la Controparte_5
in luogo della cessionaria appellante, che, in sostanza, si associava alle su esposte deduzioni di essa appellante, chiedendo l'accoglimento dell'appello.
La Corte osserva anzitutto che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art.342 cpc, avendo l'appellante indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che ha inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste – vale a dire l'accertamento e la dichiarazione di nullità della sentenza stante la pretermissione del il rigetto delle domande attoree stante l'omessa CP_3
produzione degli estratti conto integrali dei rapporti bancari per cui è causa, l'accertamento e la dichiarazione di ammissibilità e validità dell'eccezione di prescrizione con riferimento ai versamenti solutori, l'accertamento e la dichiarazione di intervenuta prescrizione -decennale e quinquennale- delle avversarie domande, nonché l'accertamento e la dichiarazione di validità delle condizioni economiche, pattuite nei contratti di conto corrente, tanto per l'intra-fido quanto per l'extra-fido – sia delle circostanze che hanno comportato a suo dire le plurime violazioni della legge, formulando puntualmente sia le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia in parte infondato.
Va anzitutto rigettato il primo motivo di gravame, dovendosi al riguardo osservare che, se è vero che il Giudice di I grado aveva totalmente pretermesso – sia nell'indicazione delle parti nell'epigrafe sia nella motivazione e nel dispositivo – , è pur vero che, posto che la nullità è sempre Controparte_3
prevista a protezione di un interesse della parte – e, sotto tale profilo, in realtà la banca non appare legittimata a far valere una nullità che non riguarda la sua posizione - nel caso di specie non risultano in alcun modo lesi gli interessi difensivi del e ciò anzitutto in ragione del fatto che la sua CP_3
posizione era del tutto identica a quella della società attrice e della identiche essendo le CP_4
domande e le deduzioni di tutte le parti attrici ed il Tribunale le aveva tutte vagliate e decise: diverso sarebbe stato il caso in cui il avesse posto specifiche questioni sulla fideiussione da esso CP_3
prestata ed il Giudice avesse pretermesso la considerazione della sua posizione, ciò determinando indubbiamente la nullità della sentenza. Il Giudice di primo grado, in sostanza è solo incorso in una svista, in una mera omissione materiale in ordine alla menzione del e, del resto, si osserva CP_3
che in occasione dell'appello non vi è stata alcuna incertezza nell'individuare tutti i soggetti destinatari della sentenza impugnata ed infatti la banca appellante li ha chiaramente individuati, ivi compreso il che è stato ritualmente citato in giudizio e, una volta costituitosi, ha espletato CP_3
tutte le sue difese.
Dovrà poi rigettarsi anche il secondo motivo di appello poiché il fatto che tendenzialmente gli estratti conto debbano essere completi in quanto rappresentano la documentazione principale per ricostruire l'andamento del rapporto non significa né che per le operazioni di ricalcolo sia sempre e comunque indispensabile la perfetta continuità degli estratti conto, a partire dal più risalente sino alla chiusura del rapporto, né che non possano essere utilizzate anche le c.d. scritture di raccordo posto che gli estratti conto non rappresentano l'unica documentazione utilizzabile. In ordine a tali principi si veda ad esempio Cass. civ., Sez. I, ord. n.23493 del 2/8/23, la quale, richiamando peraltro altra giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. VI-I, ord. n.11543/19), ha puntualizzato come “Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato.” (cfr. pag. n.10), sicché è possibile ricongiungere i saldi dell'ultimo periodo documentato con quelli del successivo periodo documentato;
si veda anche Cass. civ., Sez. I, ord.
n.9214 dell'8/4/24 nella quale si legge che “…Quel ragionamento è stato censurato nel nucleo essenziale, individuabile nell'affermazione per cui, ai fini del ricalcolo del saldo del conto corrente, sarebbe sempre necessaria – anche nell'azione del correntista – la continuità degli estratti a partire dal più antico prodotto in giudizio sino alla chiusura del rapporto. Secondo la Corte d'Appello tale continuità – che (rammenta la controricorrente) è indiscussa per le azioni proposte dalla banca – andrebbe tenuta ferma anche nel caso dell'azione di ripetizione dell'indebito fatta da parte del correntista, in quanto la continuità degli estratti conto a partire dall'estratto più antico prodotto dall'attore garantisce l'esattezza della determinazione della somma dovuta. Invero la Corte
d'Appello ha ricordato quanto detto dal Tribunale, secondo cui “nel caso di specie il ricalcolo del saldo poteva essere operato solo per il periodo dall'1/1/1997 fino alla data di chiusura del rapporto, nel quale si registrava la continuità degli estratti conto prodotti”, e ha confermato il giudizio in base al criterio di riparto di cui all'art.2697 cc, tale da non subire deroghe – essa ha detto – nel caso di ricostruzione dell'andamento del rapporto richiesto dal correntista in correlazione con l'eccezione di nullità di una o più clausole. Sennonché la tesi non è aderente a quanto questa Corte va ripetendo da qualche tempo a questa parte, ed è minata da un formalismo inaccettabile a fronte della specificità del caso concreto. Come la stessa sentenza evidenzia, erano stati prodotti dalla correntista tutti gli estratti del conto, dall'1/1/1987 al 31/3/1996 e, poi, dall'1/1/1997 alla data di chiusura. In definitiva mancavano soltanto gli estratti di un semestre (dall'1/4/1996 al 31/12/1996) …” (cfr. CTU espletata nel giudizio di I grado, pag. n.4 e 5).
Ciò posto e venendo, quindi, al caso di specie laddove, non solo erano stati prodotti quasi tutti gli estratti conto – mancandone soltanto alcuni (cfr. da pag. n.24 a pag. n.28 della citata CTU) – ma erano stati depositati anche molti degli estratti scalari, tanto che il CTU aveva dato atto di aver potuto ricongiungere agevolmente i saldi esistenti prima e dopo i pochi periodi non coperti da estratti conto;
in merito il CTU aveva affermato “di poter considerare sufficientemente completa la produzione documentale delle movimentazioni riguardanti i conti correnti (eccettuate le mancanze testé precisate). È ovvio che per gli estratti mancanti sono state poste dal CTU delle operazioni di raccordo in modo tale da poter collegare ogni volta il saldo precedente con quello successivo” (cfr. pag. n.28
e 29 della citata CTU). Dovrà parimenti rigettarsi anche il quarto motivo di appello in quanto è infondata la doglianza con cui l'appellante ha sostenuto che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto invalide le condizioni economiche pattuite, per l'intra-fido e per l'extra-fido, nei contratti di conto corrente per cui è causa.
Sul punto, anche questa Corte condivide le conclusioni dell'accertamento peritale svoltosi in I grado per essere detto accertamento preciso ed immune da contraddizioni o altri vizi logici. Il perito d'ufficio aveva osservato che “I contratti iniziali dei quattro conti correnti di corrispondenza n.2008,
2010, 2012 e 2742 risultano prodotti agli atti, ma in essi sono indicati solamente i tassi creditori e debitori (intra ed extra fido). Sempre per i predetti contratti di c/c di corrispondenza non risultano, invece, direttamente documentate le stipulazioni relative agli altri costi, ma per questi ultimi ogni volta viene fatto un rinvio all'allegato Foglio Analitico Informativo che, in realtà, riporta in intestazione il riferimento che trattasi di condizioni per le aperture di credito e non per il conto corrente di corrispondenza;
eccettuato quello allegato al contratto del c/c di corrispondenza n.2742, detti Fogli Informativi sono altresì privi di data e riportano condizioni differenti ed incompatibili rispetto a quelle indicate nell'unito contratto di c/c di corrispondenza (cfr. i tassi intra ed extra fido); le C.M.S. non risultano pattuite con i requisiti richiesti nel quesito in nessuno dei 4 c/c di corrispondenza mentre per i conti anticipi, com'è noto, non vi sono i contratti;
in tutti e quattro i
Fogli Informativi/Documenti di Sintesi non è indicato l'importo dell'affidamento né il numero del conto ai quali si riferiscono;
le condizioni delle quattro aperture di credito ordinarie regolate sui citati c/c di corrispondenza sono documentate sia per i tassi che per gli altri costi solo con i Fogli
Informativi allegati ai contratti di conto corrente di corrispondenza le cui relative norme prevedevano già la possibilità di concessione di un'apertura di credito;
non risulta prodotta agli atti per le aperture di credito e per i contratti di c/c di corrispondenza alcuna modifica contrattuale comunicata ai sensi dell'art.118 Tub;
le modifiche contrattuali rinvenute sugli estratti dei conti corrente di corrispondenza sui quali sono state riportate le movimentazioni delle aperture di credito ordinarie non sono conformi alle previsioni di cui all'art.118 Tub;
per quanto concerne poi le anticipazioni, nessun contratto è stato prodotto, né iniziale né successivo.” (cfr. pag. n. 30 e 31), concludendo affermando che “Tutte le spese, sia dei conti anticipi che dei conti ordinari, verranno escluse in quanto, per i primi, non è stato prodotto alcun contratto mentre, per i secondi (escluso il
c/c n.2742/10), volendo anche considerare valide le pattuizioni riportate sugli allegati Fogli
Informativi riguardanti però genericamente gli affidamenti, i citati Fogli si presentano senza data e con dati sicuramente non riferibili ai contratti dei c/c di corrispondenza ad essi uniti. La C.M.S. è stata annullata anche per il c/c n.2742/10 in quanto la pattuizione non soddisfa i requisiti indicati nel quesito;
per i c/anticipi, in mancanza totale dei contratti, verrà operata una sostituzione dei tassi applicati con quelli dei Bot ex art.117 Tub;
per i c/ordinari, eccettuato il c/c n.2742/10, non verranno usati i tassi indicati nei Fogli Informativi per le problematiche (già evidenziate) che gli stessi presentano. Potrebbero al limite essere utilizzati solo i tassi iniziali indicati nei contratti dei c/c di corrispondenza, ma non appena sull'estratto sarà visibile la concessione dell'apertura di credito sarà operata anche qui la sostituzione dei tassi ex art.117 Tub;
per il c/c n.2742/10, non essendo stata mai indicata l'entità dell'affidamento, saranno presi in considerazione solo i tassi intra fido pattuiti;
sempre per il conto ordinario n.2742/10, tra le modifiche contrattuali operate dalla banca solo quelle vantaggiose per il cliente verranno prese in considerazione.” (cfr. pag. n.32 e 33).
Ebbene, per quanto interessa in questa sede, si ritiene che, come correttamente ritenuto anche dal
Giudice di prime cure, il documento intitolato 'foglio informativo analitico', allegato ai diversi conti,
è inutilizzabile in quanto non reca né l'indicazione della data né quella del contratto di conto corrente a cui si riferirebbe, prevede condizioni dei tassi per l'affidamento meno convenienti di quelle riportate nel contratto del conto corrente e non reca indicazioni nemmeno in ordine all'ammontare dell'affidamento: trattasi quindi di condizioni economiche non applicabili ai suddetti contratti di conto corrente e perciò corretta risulta l'applicazione del tasso legale sostitutivo di cui all'art.117, co.4 TUB. Né peraltro potrebbe configurarsi un c.d. fido di fatto, non ricorrendo nel caso di specie quegli elementi sintomatici quali ad esempio la durata, la stabilità e la non occasionalità dell'esposizione a debito – mai allegati e dedotti dalle parti – idonei a delineare la sussistenza di un affidamento di tal genere.
Andranno invece accolti il terzo e il quinto motivo di appello.
Non è anzitutto condivisibile la statuizione del Giudice di I grado laddove aveva ritenuto assorbita la questione della prescrizione dei versamenti solutori sulla base del fatto che – avendo il giudizio ad oggetto la sola domanda di accertamento del dare-avere tra le parti poiché nella pendenza di un rapporto di conto corrente, come nel caso di specie, la domanda di condanna della banca alla restituzione di somme di denaro derivante dalla contestazione di addebiti illegittimi sarebbe inammissibile in quanto è ripetibile la somma indebitamente ed effettivamente versata e non già il mero addebito illegittimo – non poteva essere esaminata la domanda di condanna alla restituzione di quanto indebitamente versato. In realtà, l'eccezione di prescrizione sollevata da era Parte_1
valida ed esaminabile, nonostante si trattasse di conti aperti e non estinti alla data di introduzione del procedimento: ed invero anche in presenza di conti tuttora aperti nei quali ancora, tecnicamente, non vi sono stati pagamenti veri e propri, resta il fatto che se la banca ritiene di eccepire la prescrizione delle rimesse solutorie, ciò significa che la medesima ha già anticipato che quando si chiuderanno i conti non intenderà restituire, in ragione appunto dell'intervenuta prescrizione, gli importi corrispondenti a tali rimesse;
e, in tale situazione, un ricalcolo che non tenesse conto del trattenimento, da parte della di tali rimesse non darebbe luogo alla quantificazione di un saldo CP_9
reale, in quanto le somme effettivamente ripetibili dal correntista o da versarsi alla banca, in qualunque momento il conto venisse poi chiuso, sarebbero diverse.
Ciò posto, è poi opportuno richiamare, con specifico riguardo all'eccezione di prescrizione,
l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la quale ha da tempo chiarito che
“L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent.
n.24418/10; ex plurimis Cass. civ., ord. n.24051/19 e ord. n.13586/24). Orbene, nell'ipotesi di versamenti nel corso del rapporto occorre verificare, ai fini della decorrenza della prescrizione, se gli stessi possano essere considerati quali pagamenti e, quindi, suscettibili di formare oggetto di ripetizione nel caso in cui risultino indebiti, circostanza questa che si verifica nei casi in cui detti versamenti siano stati eseguiti su un conto in passivo o scoperto cui non accede alcuna apertura di credito ovvero siano destinati a coprire un passivo eccedente il limite dell'affidamento contrattuale
(rimesse solutorie, la cui prescrizione decorre dal momento del pagamento) oppure siano destinati a ridurre l'esposizione debitoria del cliente fino al limite del suo azzeramento – se in assenza di fido – ovvero fino al limite superiore del fido – se in sconfino – (rimesse ripristinatorie, la cui prescrizione decorre dal momento della chiusura del conto).
Ciò premesso, con riferimento al criterio da utilizzare per individuare le c.d. rimesse solutorie, le quali costituiscono il mero presupposto della quantificazione delle somme da destinare al pagamento delle poste illegittime, risulta necessario operare la previa depurazione delle stesse – nel caso di specie gli odierni appellati avevano dedotto l'illegittima applicazione degli interessi ultra-legali, degli interessi anatocistici e di altre spese, tra cui la C.M.S. – e tale operazione non può avvenire sulla base delle risultanze delle originarie annotazioni contabili della banca (il c.d. saldo banca) poiché dette risultanze sono falsate proprio in virtù dell'applicazione di poste non legittime. A tale proposito si richiama il recente orientamento della Suprema Corte, la quale ha chiarito che “In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio.”
(Cass. civ., Sez. I, ord. n.9141 del 19/5/20; ex plurimis Cass. civ., ord. n.7721/23), sicché solo effettuando una ricostruzione del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili delle poste illegittime contrarie a norme imperative ed inderogabili (il c.d. saldo rettificato), si potrebbe ritenere ripristinatoria una rimessa che, invece, era stata qualificata dall'istituto di credito come solutoria (si pensi al caso in cui il correntista risultava extra fido poiché gli erano state addebitate competenze ed interessi non dovuti).
Venendo quindi al merito dell'integrazione peritale svoltasi in questa sede, la Corte ne condivide le conclusioni per essere detto accertamento preciso ed immune da contraddizioni o altri vizi logici. Il perito d'ufficio, dopo aver ricevuto i chiarimenti da lui richiesti sia quanto al metodo di determinazione delle rimesse solutorie sia quanto al metodo di imputazione delle stesse (cfr. udienza
28/9/23) e dopo aver individuato le rimesse solutorie operate nel periodo anteriore al decennio dell'instaurazione del presente giudizio in I grado, per i conti per cui è causa, ha correttamente determinato alla luce dei principi affermati dalla Corte di cassazione ed alla luce delle risultanze istruttorie – alla data del 5/4/17 per i primi tre conti e per gli accessori conti anticipi e alla data dell'11/4/17 per l'ultimo conto e l'accessorio conto anticipi – i seguenti saldi (cfr. da pag. n.12 a pag.
n.17). Quanto al conto ordinario n.2008 “il nuovo saldo finale del c/c n. 2008, sempre considerando anche i versamenti solutori, ammonterebbe a debito del correntista in euro 40.874,70” dovendosi scomputare gli effetti della illegittima capitalizzazione applicata e non procedersi ad alcuna capitalizzazione;
inalterati i saldi finali a debito del correntista di -13.549,02 euro per il collegato conto anticipi n.2009, di -39.324,44 euro per il collegato conto anticipi n.1316 e di -11.057,80 euro per il collegato conto anticipi n.47003. Quanto al conto ordinario n.2010 “utilizzando il c/c già rettificato in primo grado dal CTU, a fronte di addebiti teoricamente illegittimi per euro 111.387,74
e di versamenti solutori totali per euro 688.866,80, le somme non più ripetibili per prescrizione (ossia
i versamenti solutori che sono andati a pagare somme addebitate illegittimamente ma non più ripetibili) sono pari ad euro 32.136,49 e, pertanto, per differenza le somme ancora ripetibili per addebiti illegittimi vanno limitate ad euro 79.251,25 (doc. E). Ne consegue che il nuovo saldo finale del c/c n.2010, considerando anche la questione dei versamenti solutori, ammonta al nuovo saldo a credito del correntista in +9.251,39 euro (ossia +41.387,88 euro -32.136,49 euro) (doc. F).”; inalterati i saldi finali a debito del correntista di -15.283,03 euro per il collegato conto anticipi n.2011, di -39.789,41 euro per il collegato conto anticipi n.1314 e di -12.807,73 euro per il collegato conto anticipi n.47002. Quanto al conto ordinario n.2012 “utilizzando il c/c già rettificato in primo grado dal CTU, a fronte di addebiti teoricamente illegittimi per euro 67.517,69 e di versamenti solutori totali per euro 593.128,54, le somme non più ripetibili per prescrizione (ossia i versamenti solutori che sono andati a pagare somme addebitate illegittimamente ma non più ripetibili) sono pari ad euro
17.506,77 e, pertanto, per differenza le somme ancora ripetibili per addebiti illegittimi vanno limitate ad euro 50.010,92 (doc. G). Ne consegue che il nuovo saldo finale del c/c n.2012, considerando anche la questione dei versamenti solutori, ammonta al nuovo saldo a debito del correntista in -22.358,90 euro (ossia -4.852,13 euro -17.506,77 euro) (doc. H).”; inalterati il saldo finale a debito del correntista di -3.579,31 euro per il collegato conto anticipi n.2013. Quanto al contratto n.2742 “utilizzando il c/c già rettificato in primo grado dal CTU, a fronte di addebiti teoricamente illegittimi per euro
47.371,96 e di versamenti solutori totali per euro 923.838,66, le somme non più ripetibili per prescrizione (ossia i versamenti solutori che sono andati a pagare somme addebitate illegittimamente ma non più ripetibili) sono pari ad euro 1.227,81 e, pertanto, per differenza le somme ancora ripetibili per addebiti illegittimi vanno limitate ad euro 46.144,14 (doc. I). Ne consegue che il nuovo saldo finale del c/c n.2742, considerando anche la questione dei versamenti solutori, ammonta al nuovo saldo a debito del correntista in -22.685,77 euro (ossia - 21.457,95 euro +1.227,81 euro) (doc.
J)”; inalterati il saldo finale a debito del correntista di -1.722,69 euro per il collegato conto anticipi n.002, nonché i saldi pari a zero per i collegati conti anticipi n.003 e n.004.
Per tutto quanto sin qui esposto dovrà dunque accogliersi l'appello proposto limitatamente al terzo e al quinto motivo, con riforma della sentenza impugnata soltanto laddove, nell'accertamento e nella dichiarazione dei saldi dei diversi rapporti, non erano state espunte le rimesse solutorie.
Quanto alle spese processuali, peraltro oggetto d'impugnazione, si rileva che all'esito del presente giudizio la banca appellante è risultata in gran parte soccombente. Tuttavia, stante l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e il conseguente ricalcolo dei saldi dei rapporti bancari per cui è causa
– sul quale si è attestata l'attività istruttoria in questa sede – si ritiene sussistano valide ragioni per disporre una compensazione parziale delle spese del secondo grado nella misura di un terzo ai sensi dell'art.92, comma 2, cpc. Dette spese si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del medio grado di complessità della stessa e considerata la presenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.52/2022
R.G., così dispone:
- Accoglie l'appello proposto da e, per essa, la cessionaria Parte_1 CP_5 in ordine all'eccezione di prescrizione;
[...]
- Rigetta per il resto l'appello;
- Accerta e dichiara che i conti esaminati presentano i seguenti saldi: alla data del 5/4/17 il conto corrente ordinario n.2008 presenta un saldo a debito del correntista di euro
40.874,70; alla data del 5/4/17 il conto anticipi n.2009 presenta un saldo a debito del correntista di -13.549,02 euro, il conto anticipi n.1316 presenta un saldo a debito del correntista di -39.324,44 euro e il conto anticipi n.47003 presenta un saldo a debito del correntista di -11.057,80 euro;
alla data del 5/4/17 il conto corrente ordinario n.2010 presenta un saldo a credito del correntista di +9.251,39 euro;
alla data del 5/4/17 il conto anticipi n.2011 presenta un saldo a debito del correntista di -15.283,03 euro, il conto anticipi n.1314 presenta un saldo a debito del correntista di -39.789,41 euro e il conto anticipi n.47002 presenta un saldo a debito del correntista di -12.807,73 euro;
alla data del
5/4/17 il conto corrente ordinario n.2012 presenta un saldo a debito di -22.358,90 euro;
alla data del 5/4/17 il conto anticipi n.2013 presenta un saldo a debito del correntista di -
3.579,31 euro;
alla data dell'11/4/17 il conto corrente ordinario n.2742 presenta un saldo a debito di -22.685,77 euro;
alla data dell'11/4/17 il conto anticipi n.002 presenta un saldo a debito di -1.722,69 euro, il conto anticipi n.003 e n.004 presentano un saldo zero;
- Liquida le spese processuali del II grado in euro 4.800.00 per compenso professionale oltre
IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Compensa le spese processuali così liquidate per un terzo, condannando la Parte_1
e la alla rifusione nei confronti di , di
[...] Controparte_5 Controparte_1
e di dei restanti due terzi;
Controparte_3 Controparte_4
- Pone le spese della CTU espletata nel presente giudizio, come liquidate con separato decreto, per il 50% a carico della e della e per il restante 50% Parte_1 CP_5
a carico degli appellati.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 12/6/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.52/2022
Tra:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Benedetto Gargani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Viale di Villa Grazioli n.15, come da procura in calce all'atto di appello Appellante
e
(prima , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante p.t., e , rappresentati e difesi Controparte_3 Controparte_4 dall'Avv. Isabella Grande ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Francesca
Mezzoprete sito in Orvieto (TR), Via Garibaldi n.38, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellati
nonché nei confronti
per essa, quale mandataria, n persona del Controparte_5 Controparte_6 procuratore speciale, quale cessionaria di rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Benedetto Gargani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Viale di Villa Grazioli n.15, come da procura in calce alla comparsa di costituzione ex art.111 cpc
Appellante in sostituzione della cessionaria
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.705/21
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello:
Per le motivazioni di cui in narrativa, dichiarare nulla, annullare e riformare la sentenza n.705 del
2021 del Tribunale di Terni;
Per l'effetto, rigettare tutte le domande e pretese avversarie;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, si chiede comunque che venga disposta la rinnovazione della CTU contabile ammessa in primo grado, in maniera tale da far ricalcolare al perito – rispettando l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, essendo irrilevante la mancata estinzione degli stessi – i rapporti dedotti in giudizio ai tassi pattuiti nei contratti prodotti dalla convenuta, viste le notazioni, presenti sugli estratti conto depositati in primo grado dagli istanti, attestanti la applicazione di misure distinte di tassi debitori per l'affidamento ovvero per lo scoperto di conto.”.
Per , e CP_1 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
“In via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare inammissibile l'appello ed ogni domanda, eccezione
e difesa con esso proposte per la violazione dell'art.342 cpc, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata;
In ogni caso e nel merito rigettare l'appello ed ogni domanda, eccezione e difesa con esso proposte poiché infondate e non provate sia in fatto che in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata;
Con vittoria di spese del giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.”.
Per con comparsa di costituzione ex art.111 cpc datata 29/5/24: Controparte_5
“Si costituisce nel giudizio in epigrafe, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.111 cpc, in sostituzione di riportandosi a tutte le difese già svolte da quest'ultima e chiedendo Parte_1
l'accoglimento, in suo favore, delle conclusioni dalla medesima rassegnate.”. Con ordinanza del 7/2/23 veniva disposto un supplemento di perizia;
successivamente con ordinanza del 14/6/24 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc per poi essere rimessa sul ruolo in data 28/3/25 stante l'anticipato trasferimento della
Dott.ssa (componente del Collegio che aveva assunto in decisione la causa) presso il Per_1
Tribunale di Spoleto e la conseguente necessità di riassumere il giudizio in decisione con Collegio in diversa composizione;
all'udienza del 10/4/25, quindi, la causa veniva rimessa al Collegio per tali incombenti.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, premetteva di essere stata Parte_1
convenuta in giudizio dalla (successivamente denominata , nonché da Controparte_2 CP_1
e (garanti della prima), i quali avevano proposto azione di Controparte_3 Controparte_4 accertamento negativo del credito e di ripetizione dell'indebito relativamente ai rapporti di conto corrente n.2010, n.2008, n.2012 e n.2742, nonché in relazione ai conti accessori ad essi annessi per le operazioni di anticipo fatture, mediante l'epurazione dal dovuto degli addebiti asseritamente illegittimi.
La banca convenuta aggiungeva che parte attrice, a fondamento delle proprie domande, aveva dedotto, più in dettaglio, che: in data precedente al 31/12/1999 Casse di Risparmio dell'Umbria accendeva per l'allora n.4 conti correnti (portanti i numeri 2010, 2008, 2012 e 2742) con CP_2
collegati conti anticipi, rispetto ai quali e avevano prestato Controparte_4 Controparte_3
fideiussione; tali rapporti erano stati accesi senza la valida sottoscrizione di un contratto scritto;
i suddetti conti riportavano, alla data della verifica condotta da un consulente di parte, saldi creditori per la banca che però si erano formati in maniera illegittima;
in particolare, la società aveva eccepito l'illegittima applicazione di interessi in misura superiore al tasso legale, l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto (e altre commissioni variamente denominate) e della capitalizzazione trimestrale degli interessi in assenza di valida pattuizione scritta, l'illegittimità del sistema di determinazione delle valute, l'illegittimità del conteggio delle competenze relative ai conti tecnici nonché l'applicazione di interessi in misura superiore alla soglia usura. Gli attori poi – riferiva ancora – concludevano chiedendo dichiararsi la nullità e/o invalidità parziale dei Parte_1
citati contratti, con conseguente condanna della banca a corrispondere le seguenti somme: euro
64.788,23, quale indebito maturato sul c/c n.2010; euro 40.404,57, quale indebito relativo al c/c n.2008; euro 25.839,81, quale indebito maturato sul c/c n.2012; euro 1.347,91, quale indebito relativo al conto n.2742 per un totale di euro 132.380,00 ovvero nella diversa somma che fosse stata ritenuta di giustizia da accertarsi a mezzo CTU;
chiedevano altresì condannarsi la banca al risarcimento dei danni, anche di natura esistenziale, e al pagamento delle spese di lite.
L'istituto di credito dava poi atto di essersi costituito in quella sede, contestando tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e deducendo più nel dettaglio che gli attori, esercitando una azione di ripetizione di indebito, non avevano assolto all'onere, su di loro gravante, di produrre il contratto scritto all'origine dei rapporti di conto corrente oggetto di censure, insieme a tutti gli estratti conto, ed avevano omesso di specificare, quanto all'anatocismo, i periodi e gli importi per i quali sarebbe avvenuta l'indebita capitalizzazione, e quanto all'usura, i trimestri specifici nei quali il tasso soglia risulterebbe superato. Aveva poi affermato – continuava la banca - che la società attrice aveva stipulato per iscritto i contratti di conto corrente n.2008/10, n.2010/10 e n.2012/10 di cui produceva copia e che essa banca era inoltre subentrata nel contratto di conto corrente n.2742/10, originariamente stipulato dalla fusasi per incorporazione Controparte_7 nell'allora nell'anno 2014, aggiungendo che gli interessi debitori applicati erano stati CP_2 periodicamente comunicati al debitore tramite l'invio degli estratti di conto corrente, mai contestati dal cliente;
deduceva poi che la banca Casse di Risparmio dell'Umbria dall'1/7/2000 – per quanto attiene tutti i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000 – aveva applicato l'identica periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.144 del 22/6/2000; quanto alle censure relative all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, la banca si era adeguata alle modifiche normative che avevano interessato l'istituto; ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, le commissioni di massimo scoperto non potevano essere ricomprese nel calcolo del TEG fino al IV trimestre del 2009. Concludeva quindi eccependo anzitutto la prescrizione quinquennale per le pretese avversarie volte ad ottenere il ricalcolo e la corresponsione di maggiori interessi creditori, nonché quella decennale per tutte le rimesse affluite sui rapporti in esame nel periodo anteriore al decennio decorrente dalla data di introduzione del presente giudizio;
chiedeva poi, in via principale, rigettarsi tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e in via subordinata, per l'ipotesi in cui i rapporti in esame avessero presentato nel corso del loro svolgimento saldi creditori, applicarsi l'istituto della soluti retentio di cui all'art.2034 cc, essendo configurabile, ad opera del correntista che abbia estinto i saldi debitori pregressi, l'adempimento di un'obbligazione naturale. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Terni con l'impugnata sentenza, dopo aver ammesso CTU contabile ed ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così statuiva: “Accerta e dichiara che i conti esaminati presentano i seguenti saldi: il conto corrente ordinario
n.2008 alla data del 5/4/17 presenta un saldo a debito del correntista di - euro 13.174,11; il conto corrente anticipi n.2009 alla data del 5/4/17 presenta un saldo a debito del correntista di euro -
13.549,02; il conto corrente anticipi n.1316 alla data del 5/4/17 presenta un saldo a debito del correntista di - euro 39.324,44; il conto corrente anticipi n.47003 alla data del 5/4/17 presenta un saldo a debito del correntista di - euro 11.057,80; il conto corrente ordinario n.2010 alla data del
5/4/17 presenta un saldo a credito del correntista di + euro 41.387,88; il conto corrente anticipi
n.2011 alla data del 5/4/17 presenta un saldo a debito del correntista di euro - 15.283,03; il conto corrente anticipi n.1314 alla data del 5/4/17 presenta un saldo a debito del correntista di - euro
39.789,41; il conto corrente anticipi n.47002 alla data del 5/4/17 presenta un saldo a debito del correntista di - euro 12.807,73; il conto corrente ordinario n.2012 alla data del 5/4/17 presenta un saldo a debito del correntista di - euro 4.852,13; il conto corrente anticipi n.2013 alla data del 5/4/17 presenta un saldo a debito del correntista di euro - 3.579,31; il conto corrente ordinario n.2742 alla data dell'11/4/17 presenta un saldo a debito del correntista di - euro 21.457,95; il conto corrente anticipi n.002 alla data dell'11/4/17 presenta un saldo a debito del correntista di euro - 1.722,69; il conto corrente anticipi n.003 alla data dell'11/4/17 presenta un saldo pari a zero;
il conto corrente anticipi n.004 alla data dell'11/4/17 presenta un saldo pari a zero;
Condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese di lite che liquida nell'importo di euro 5000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione nei confronti degli Avvocati Isabella Grande e Mariangela Dinoi, per dichiarato anticipo;
condanna altresì la convenuta al rimborso in favore degli attori della somma complessiva di euro 3000,00 per spese di CTP ed euro 786,00 per rimborso spese di C.U. e marca da bollo;
Pone le spese di CTU, liquidate come da decreto dell'8/4/20, definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.”.
Orbene, , in particolare, con il primo motivo di appello deduceva la nullità della Parte_1 sentenza impugnata atteso che risultava totalmente pretermesso, sia dall'indicazione delle parti sia dalla motivazione della decisione, , nel cui interesse era stato proposto l'atto di Controparte_3 citazione introduttivo del procedimento, con conseguente incertezza assoluta nell'individuazione dei soggetti nei cui confronti la sentenza è destinata a produrre i suoi effetti.
La banca appellante, con il secondo motivo di appello, censurava la sentenza di I grado per aver accolto le domande avversarie nonostante l'omessa produzione degli estratti conto integrali dei rapporti bancari dedotti dagli attori, osservando che grava sul correntista l'onere di depositare gli estratti conto integrali dei rapporti in contestazione e perciò, atteso che gli unici rapporti per i quali la società istante aveva prodotto gli estratti conto e i riassunti scalari integrali erano i conti anticipi n.2009 e n.1314, le domande avversarie sui restanti rapporti avrebbero dovuto essere rigettate.
Con il terzo motivo di appello censurava poi la sentenza del Tribunale per aver Parte_1 ritenuto assorbita la questione dell'eccezione di prescrizione, da essa tempestivamente sollevata, dei versamenti solutori, avendo erroneamente ritenuto assorbente il carattere di mero giudizio di accertamento del procedimento;
precisava quindi che l'eccezione in esame era valida ed esaminabile, nonostante si trattasse di conti aperti e non estinti alla data di introduzione del procedimento. Con il quarto motivo di appello, ancora, la banca appellante impugnava la decisione del primo Giudice laddove non aveva ritenuto valide le condizioni economiche pattuite nei contratti di conto corrente per cui è causa, relativamente ai tassi intra-fido ed extra-fido, osservando, peraltro, che gli estratti conto prodotti dagli attori in I grado avevano sistematicamente evidenziato l'applicazione di tali tassi.
Per tutti gli indicati motivi concludeva quindi come sopra. Con il quinto motivo di appello,
[...]
riproponeva quindi l'eccezione di intervenuta prescrizione – decennale e quinquennale – Pt_1
delle avversarie domande e pretese. Per tutte le indicate ragioni, evidenziavano quindi la necessità di rinnovare l'accertamento contabile.
, e in questa sede, dopo aver eccepito Controparte_8 Controparte_3 Controparte_4 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 cpc, hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto, osservando, quanto al primo motivo di appello, che l'omessa indicazione del non era altro che un mero errore di fatto e materiale tale da non ingenerare la nullità della CP_3
sentenza, non essendosi verificatasi alcuna violazione del contraddittorio;
con riguardo al secondo motivo di gravame hanno rilevato come correttamente il primo Giudice aveva accolto le domande attoree, osservando che il CTU, in assenza dell'estratto conto con riferimento ad un determinato periodo, ben poteva utilizzare le scritture di raccordo per l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare ed avere tra le parti.
In merito, poi, al terzo motivo di appello gli odierni appellati hanno evidenziato che bene aveva fatto il Giudice di prime cure a non accogliere l'eccezione di prescrizione dei versamenti solutori dato che il giudizio aveva ad oggetto una mera domanda di accertamento dell'esatto dare-avere tra le parti – essendo i conti per cui è causa ancora aperti – sicché non potevano configurarsi, sino ad allora, dei pagamenti aventi natura solutoria per cui chiedere la restituzione: si sono quindi opposti sia alla riproposta eccezione – oggetto del quinto motivo di appello – sia all'istanza di rinnovazione della
CTU. Infine, quanto al quarto motivo di appello, gli odierni appellati hanno rilevato come correttamente il Tribunale, dall'analisi della documentazione prodotta dall'istituto di credito, aveva riscontrato, da una parte, che nei contratti di apertura dei rapporti di conto corrente n.2008/10,
n.2010/10 e n.2012/10 erano disciplinati i tassi di interesse creditori ma non i tassi di interesse debitori – da ciò conseguendo l'applicabilità, per il riconteggio degli interessi, dell'art.117, co.4, TUB – e, dall'altra parte, seppur i tassi intra-fido ed extra-fido erano esplicitamente regolati, che agli atti non era stato depositato alcun contratto di concessione di fido e che il documento intitolato “foglio informativo analitico-affidamento in conto corrente” era inutilizzabile in quanto non recava l'indicazione del contratto di conto corrente di riferimento, prevedeva tassi intra-fido ed extra-fido diversi da quelli descritti nel documento di apertura del conto corrente e non recava alcuna indicazione in ordine all'ammontare dell'affidamento. Concludevano quindi come sopra.
Con comparsa di costituzione ex art.111 cpc interveniva nel promosso gravame la Controparte_5
in luogo della cessionaria appellante, che, in sostanza, si associava alle su esposte deduzioni di essa appellante, chiedendo l'accoglimento dell'appello.
La Corte osserva anzitutto che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art.342 cpc, avendo l'appellante indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che ha inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste – vale a dire l'accertamento e la dichiarazione di nullità della sentenza stante la pretermissione del il rigetto delle domande attoree stante l'omessa CP_3
produzione degli estratti conto integrali dei rapporti bancari per cui è causa, l'accertamento e la dichiarazione di ammissibilità e validità dell'eccezione di prescrizione con riferimento ai versamenti solutori, l'accertamento e la dichiarazione di intervenuta prescrizione -decennale e quinquennale- delle avversarie domande, nonché l'accertamento e la dichiarazione di validità delle condizioni economiche, pattuite nei contratti di conto corrente, tanto per l'intra-fido quanto per l'extra-fido – sia delle circostanze che hanno comportato a suo dire le plurime violazioni della legge, formulando puntualmente sia le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia in parte infondato.
Va anzitutto rigettato il primo motivo di gravame, dovendosi al riguardo osservare che, se è vero che il Giudice di I grado aveva totalmente pretermesso – sia nell'indicazione delle parti nell'epigrafe sia nella motivazione e nel dispositivo – , è pur vero che, posto che la nullità è sempre Controparte_3
prevista a protezione di un interesse della parte – e, sotto tale profilo, in realtà la banca non appare legittimata a far valere una nullità che non riguarda la sua posizione - nel caso di specie non risultano in alcun modo lesi gli interessi difensivi del e ciò anzitutto in ragione del fatto che la sua CP_3
posizione era del tutto identica a quella della società attrice e della identiche essendo le CP_4
domande e le deduzioni di tutte le parti attrici ed il Tribunale le aveva tutte vagliate e decise: diverso sarebbe stato il caso in cui il avesse posto specifiche questioni sulla fideiussione da esso CP_3
prestata ed il Giudice avesse pretermesso la considerazione della sua posizione, ciò determinando indubbiamente la nullità della sentenza. Il Giudice di primo grado, in sostanza è solo incorso in una svista, in una mera omissione materiale in ordine alla menzione del e, del resto, si osserva CP_3
che in occasione dell'appello non vi è stata alcuna incertezza nell'individuare tutti i soggetti destinatari della sentenza impugnata ed infatti la banca appellante li ha chiaramente individuati, ivi compreso il che è stato ritualmente citato in giudizio e, una volta costituitosi, ha espletato CP_3
tutte le sue difese.
Dovrà poi rigettarsi anche il secondo motivo di appello poiché il fatto che tendenzialmente gli estratti conto debbano essere completi in quanto rappresentano la documentazione principale per ricostruire l'andamento del rapporto non significa né che per le operazioni di ricalcolo sia sempre e comunque indispensabile la perfetta continuità degli estratti conto, a partire dal più risalente sino alla chiusura del rapporto, né che non possano essere utilizzate anche le c.d. scritture di raccordo posto che gli estratti conto non rappresentano l'unica documentazione utilizzabile. In ordine a tali principi si veda ad esempio Cass. civ., Sez. I, ord. n.23493 del 2/8/23, la quale, richiamando peraltro altra giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. VI-I, ord. n.11543/19), ha puntualizzato come “Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato.” (cfr. pag. n.10), sicché è possibile ricongiungere i saldi dell'ultimo periodo documentato con quelli del successivo periodo documentato;
si veda anche Cass. civ., Sez. I, ord.
n.9214 dell'8/4/24 nella quale si legge che “…Quel ragionamento è stato censurato nel nucleo essenziale, individuabile nell'affermazione per cui, ai fini del ricalcolo del saldo del conto corrente, sarebbe sempre necessaria – anche nell'azione del correntista – la continuità degli estratti a partire dal più antico prodotto in giudizio sino alla chiusura del rapporto. Secondo la Corte d'Appello tale continuità – che (rammenta la controricorrente) è indiscussa per le azioni proposte dalla banca – andrebbe tenuta ferma anche nel caso dell'azione di ripetizione dell'indebito fatta da parte del correntista, in quanto la continuità degli estratti conto a partire dall'estratto più antico prodotto dall'attore garantisce l'esattezza della determinazione della somma dovuta. Invero la Corte
d'Appello ha ricordato quanto detto dal Tribunale, secondo cui “nel caso di specie il ricalcolo del saldo poteva essere operato solo per il periodo dall'1/1/1997 fino alla data di chiusura del rapporto, nel quale si registrava la continuità degli estratti conto prodotti”, e ha confermato il giudizio in base al criterio di riparto di cui all'art.2697 cc, tale da non subire deroghe – essa ha detto – nel caso di ricostruzione dell'andamento del rapporto richiesto dal correntista in correlazione con l'eccezione di nullità di una o più clausole. Sennonché la tesi non è aderente a quanto questa Corte va ripetendo da qualche tempo a questa parte, ed è minata da un formalismo inaccettabile a fronte della specificità del caso concreto. Come la stessa sentenza evidenzia, erano stati prodotti dalla correntista tutti gli estratti del conto, dall'1/1/1987 al 31/3/1996 e, poi, dall'1/1/1997 alla data di chiusura. In definitiva mancavano soltanto gli estratti di un semestre (dall'1/4/1996 al 31/12/1996) …” (cfr. CTU espletata nel giudizio di I grado, pag. n.4 e 5).
Ciò posto e venendo, quindi, al caso di specie laddove, non solo erano stati prodotti quasi tutti gli estratti conto – mancandone soltanto alcuni (cfr. da pag. n.24 a pag. n.28 della citata CTU) – ma erano stati depositati anche molti degli estratti scalari, tanto che il CTU aveva dato atto di aver potuto ricongiungere agevolmente i saldi esistenti prima e dopo i pochi periodi non coperti da estratti conto;
in merito il CTU aveva affermato “di poter considerare sufficientemente completa la produzione documentale delle movimentazioni riguardanti i conti correnti (eccettuate le mancanze testé precisate). È ovvio che per gli estratti mancanti sono state poste dal CTU delle operazioni di raccordo in modo tale da poter collegare ogni volta il saldo precedente con quello successivo” (cfr. pag. n.28
e 29 della citata CTU). Dovrà parimenti rigettarsi anche il quarto motivo di appello in quanto è infondata la doglianza con cui l'appellante ha sostenuto che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto invalide le condizioni economiche pattuite, per l'intra-fido e per l'extra-fido, nei contratti di conto corrente per cui è causa.
Sul punto, anche questa Corte condivide le conclusioni dell'accertamento peritale svoltosi in I grado per essere detto accertamento preciso ed immune da contraddizioni o altri vizi logici. Il perito d'ufficio aveva osservato che “I contratti iniziali dei quattro conti correnti di corrispondenza n.2008,
2010, 2012 e 2742 risultano prodotti agli atti, ma in essi sono indicati solamente i tassi creditori e debitori (intra ed extra fido). Sempre per i predetti contratti di c/c di corrispondenza non risultano, invece, direttamente documentate le stipulazioni relative agli altri costi, ma per questi ultimi ogni volta viene fatto un rinvio all'allegato Foglio Analitico Informativo che, in realtà, riporta in intestazione il riferimento che trattasi di condizioni per le aperture di credito e non per il conto corrente di corrispondenza;
eccettuato quello allegato al contratto del c/c di corrispondenza n.2742, detti Fogli Informativi sono altresì privi di data e riportano condizioni differenti ed incompatibili rispetto a quelle indicate nell'unito contratto di c/c di corrispondenza (cfr. i tassi intra ed extra fido); le C.M.S. non risultano pattuite con i requisiti richiesti nel quesito in nessuno dei 4 c/c di corrispondenza mentre per i conti anticipi, com'è noto, non vi sono i contratti;
in tutti e quattro i
Fogli Informativi/Documenti di Sintesi non è indicato l'importo dell'affidamento né il numero del conto ai quali si riferiscono;
le condizioni delle quattro aperture di credito ordinarie regolate sui citati c/c di corrispondenza sono documentate sia per i tassi che per gli altri costi solo con i Fogli
Informativi allegati ai contratti di conto corrente di corrispondenza le cui relative norme prevedevano già la possibilità di concessione di un'apertura di credito;
non risulta prodotta agli atti per le aperture di credito e per i contratti di c/c di corrispondenza alcuna modifica contrattuale comunicata ai sensi dell'art.118 Tub;
le modifiche contrattuali rinvenute sugli estratti dei conti corrente di corrispondenza sui quali sono state riportate le movimentazioni delle aperture di credito ordinarie non sono conformi alle previsioni di cui all'art.118 Tub;
per quanto concerne poi le anticipazioni, nessun contratto è stato prodotto, né iniziale né successivo.” (cfr. pag. n. 30 e 31), concludendo affermando che “Tutte le spese, sia dei conti anticipi che dei conti ordinari, verranno escluse in quanto, per i primi, non è stato prodotto alcun contratto mentre, per i secondi (escluso il
c/c n.2742/10), volendo anche considerare valide le pattuizioni riportate sugli allegati Fogli
Informativi riguardanti però genericamente gli affidamenti, i citati Fogli si presentano senza data e con dati sicuramente non riferibili ai contratti dei c/c di corrispondenza ad essi uniti. La C.M.S. è stata annullata anche per il c/c n.2742/10 in quanto la pattuizione non soddisfa i requisiti indicati nel quesito;
per i c/anticipi, in mancanza totale dei contratti, verrà operata una sostituzione dei tassi applicati con quelli dei Bot ex art.117 Tub;
per i c/ordinari, eccettuato il c/c n.2742/10, non verranno usati i tassi indicati nei Fogli Informativi per le problematiche (già evidenziate) che gli stessi presentano. Potrebbero al limite essere utilizzati solo i tassi iniziali indicati nei contratti dei c/c di corrispondenza, ma non appena sull'estratto sarà visibile la concessione dell'apertura di credito sarà operata anche qui la sostituzione dei tassi ex art.117 Tub;
per il c/c n.2742/10, non essendo stata mai indicata l'entità dell'affidamento, saranno presi in considerazione solo i tassi intra fido pattuiti;
sempre per il conto ordinario n.2742/10, tra le modifiche contrattuali operate dalla banca solo quelle vantaggiose per il cliente verranno prese in considerazione.” (cfr. pag. n.32 e 33).
Ebbene, per quanto interessa in questa sede, si ritiene che, come correttamente ritenuto anche dal
Giudice di prime cure, il documento intitolato 'foglio informativo analitico', allegato ai diversi conti,
è inutilizzabile in quanto non reca né l'indicazione della data né quella del contratto di conto corrente a cui si riferirebbe, prevede condizioni dei tassi per l'affidamento meno convenienti di quelle riportate nel contratto del conto corrente e non reca indicazioni nemmeno in ordine all'ammontare dell'affidamento: trattasi quindi di condizioni economiche non applicabili ai suddetti contratti di conto corrente e perciò corretta risulta l'applicazione del tasso legale sostitutivo di cui all'art.117, co.4 TUB. Né peraltro potrebbe configurarsi un c.d. fido di fatto, non ricorrendo nel caso di specie quegli elementi sintomatici quali ad esempio la durata, la stabilità e la non occasionalità dell'esposizione a debito – mai allegati e dedotti dalle parti – idonei a delineare la sussistenza di un affidamento di tal genere.
Andranno invece accolti il terzo e il quinto motivo di appello.
Non è anzitutto condivisibile la statuizione del Giudice di I grado laddove aveva ritenuto assorbita la questione della prescrizione dei versamenti solutori sulla base del fatto che – avendo il giudizio ad oggetto la sola domanda di accertamento del dare-avere tra le parti poiché nella pendenza di un rapporto di conto corrente, come nel caso di specie, la domanda di condanna della banca alla restituzione di somme di denaro derivante dalla contestazione di addebiti illegittimi sarebbe inammissibile in quanto è ripetibile la somma indebitamente ed effettivamente versata e non già il mero addebito illegittimo – non poteva essere esaminata la domanda di condanna alla restituzione di quanto indebitamente versato. In realtà, l'eccezione di prescrizione sollevata da era Parte_1
valida ed esaminabile, nonostante si trattasse di conti aperti e non estinti alla data di introduzione del procedimento: ed invero anche in presenza di conti tuttora aperti nei quali ancora, tecnicamente, non vi sono stati pagamenti veri e propri, resta il fatto che se la banca ritiene di eccepire la prescrizione delle rimesse solutorie, ciò significa che la medesima ha già anticipato che quando si chiuderanno i conti non intenderà restituire, in ragione appunto dell'intervenuta prescrizione, gli importi corrispondenti a tali rimesse;
e, in tale situazione, un ricalcolo che non tenesse conto del trattenimento, da parte della di tali rimesse non darebbe luogo alla quantificazione di un saldo CP_9
reale, in quanto le somme effettivamente ripetibili dal correntista o da versarsi alla banca, in qualunque momento il conto venisse poi chiuso, sarebbero diverse.
Ciò posto, è poi opportuno richiamare, con specifico riguardo all'eccezione di prescrizione,
l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la quale ha da tempo chiarito che
“L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent.
n.24418/10; ex plurimis Cass. civ., ord. n.24051/19 e ord. n.13586/24). Orbene, nell'ipotesi di versamenti nel corso del rapporto occorre verificare, ai fini della decorrenza della prescrizione, se gli stessi possano essere considerati quali pagamenti e, quindi, suscettibili di formare oggetto di ripetizione nel caso in cui risultino indebiti, circostanza questa che si verifica nei casi in cui detti versamenti siano stati eseguiti su un conto in passivo o scoperto cui non accede alcuna apertura di credito ovvero siano destinati a coprire un passivo eccedente il limite dell'affidamento contrattuale
(rimesse solutorie, la cui prescrizione decorre dal momento del pagamento) oppure siano destinati a ridurre l'esposizione debitoria del cliente fino al limite del suo azzeramento – se in assenza di fido – ovvero fino al limite superiore del fido – se in sconfino – (rimesse ripristinatorie, la cui prescrizione decorre dal momento della chiusura del conto).
Ciò premesso, con riferimento al criterio da utilizzare per individuare le c.d. rimesse solutorie, le quali costituiscono il mero presupposto della quantificazione delle somme da destinare al pagamento delle poste illegittime, risulta necessario operare la previa depurazione delle stesse – nel caso di specie gli odierni appellati avevano dedotto l'illegittima applicazione degli interessi ultra-legali, degli interessi anatocistici e di altre spese, tra cui la C.M.S. – e tale operazione non può avvenire sulla base delle risultanze delle originarie annotazioni contabili della banca (il c.d. saldo banca) poiché dette risultanze sono falsate proprio in virtù dell'applicazione di poste non legittime. A tale proposito si richiama il recente orientamento della Suprema Corte, la quale ha chiarito che “In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio.”
(Cass. civ., Sez. I, ord. n.9141 del 19/5/20; ex plurimis Cass. civ., ord. n.7721/23), sicché solo effettuando una ricostruzione del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili delle poste illegittime contrarie a norme imperative ed inderogabili (il c.d. saldo rettificato), si potrebbe ritenere ripristinatoria una rimessa che, invece, era stata qualificata dall'istituto di credito come solutoria (si pensi al caso in cui il correntista risultava extra fido poiché gli erano state addebitate competenze ed interessi non dovuti).
Venendo quindi al merito dell'integrazione peritale svoltasi in questa sede, la Corte ne condivide le conclusioni per essere detto accertamento preciso ed immune da contraddizioni o altri vizi logici. Il perito d'ufficio, dopo aver ricevuto i chiarimenti da lui richiesti sia quanto al metodo di determinazione delle rimesse solutorie sia quanto al metodo di imputazione delle stesse (cfr. udienza
28/9/23) e dopo aver individuato le rimesse solutorie operate nel periodo anteriore al decennio dell'instaurazione del presente giudizio in I grado, per i conti per cui è causa, ha correttamente determinato alla luce dei principi affermati dalla Corte di cassazione ed alla luce delle risultanze istruttorie – alla data del 5/4/17 per i primi tre conti e per gli accessori conti anticipi e alla data dell'11/4/17 per l'ultimo conto e l'accessorio conto anticipi – i seguenti saldi (cfr. da pag. n.12 a pag.
n.17). Quanto al conto ordinario n.2008 “il nuovo saldo finale del c/c n. 2008, sempre considerando anche i versamenti solutori, ammonterebbe a debito del correntista in euro 40.874,70” dovendosi scomputare gli effetti della illegittima capitalizzazione applicata e non procedersi ad alcuna capitalizzazione;
inalterati i saldi finali a debito del correntista di -13.549,02 euro per il collegato conto anticipi n.2009, di -39.324,44 euro per il collegato conto anticipi n.1316 e di -11.057,80 euro per il collegato conto anticipi n.47003. Quanto al conto ordinario n.2010 “utilizzando il c/c già rettificato in primo grado dal CTU, a fronte di addebiti teoricamente illegittimi per euro 111.387,74
e di versamenti solutori totali per euro 688.866,80, le somme non più ripetibili per prescrizione (ossia
i versamenti solutori che sono andati a pagare somme addebitate illegittimamente ma non più ripetibili) sono pari ad euro 32.136,49 e, pertanto, per differenza le somme ancora ripetibili per addebiti illegittimi vanno limitate ad euro 79.251,25 (doc. E). Ne consegue che il nuovo saldo finale del c/c n.2010, considerando anche la questione dei versamenti solutori, ammonta al nuovo saldo a credito del correntista in +9.251,39 euro (ossia +41.387,88 euro -32.136,49 euro) (doc. F).”; inalterati i saldi finali a debito del correntista di -15.283,03 euro per il collegato conto anticipi n.2011, di -39.789,41 euro per il collegato conto anticipi n.1314 e di -12.807,73 euro per il collegato conto anticipi n.47002. Quanto al conto ordinario n.2012 “utilizzando il c/c già rettificato in primo grado dal CTU, a fronte di addebiti teoricamente illegittimi per euro 67.517,69 e di versamenti solutori totali per euro 593.128,54, le somme non più ripetibili per prescrizione (ossia i versamenti solutori che sono andati a pagare somme addebitate illegittimamente ma non più ripetibili) sono pari ad euro
17.506,77 e, pertanto, per differenza le somme ancora ripetibili per addebiti illegittimi vanno limitate ad euro 50.010,92 (doc. G). Ne consegue che il nuovo saldo finale del c/c n.2012, considerando anche la questione dei versamenti solutori, ammonta al nuovo saldo a debito del correntista in -22.358,90 euro (ossia -4.852,13 euro -17.506,77 euro) (doc. H).”; inalterati il saldo finale a debito del correntista di -3.579,31 euro per il collegato conto anticipi n.2013. Quanto al contratto n.2742 “utilizzando il c/c già rettificato in primo grado dal CTU, a fronte di addebiti teoricamente illegittimi per euro
47.371,96 e di versamenti solutori totali per euro 923.838,66, le somme non più ripetibili per prescrizione (ossia i versamenti solutori che sono andati a pagare somme addebitate illegittimamente ma non più ripetibili) sono pari ad euro 1.227,81 e, pertanto, per differenza le somme ancora ripetibili per addebiti illegittimi vanno limitate ad euro 46.144,14 (doc. I). Ne consegue che il nuovo saldo finale del c/c n.2742, considerando anche la questione dei versamenti solutori, ammonta al nuovo saldo a debito del correntista in -22.685,77 euro (ossia - 21.457,95 euro +1.227,81 euro) (doc.
J)”; inalterati il saldo finale a debito del correntista di -1.722,69 euro per il collegato conto anticipi n.002, nonché i saldi pari a zero per i collegati conti anticipi n.003 e n.004.
Per tutto quanto sin qui esposto dovrà dunque accogliersi l'appello proposto limitatamente al terzo e al quinto motivo, con riforma della sentenza impugnata soltanto laddove, nell'accertamento e nella dichiarazione dei saldi dei diversi rapporti, non erano state espunte le rimesse solutorie.
Quanto alle spese processuali, peraltro oggetto d'impugnazione, si rileva che all'esito del presente giudizio la banca appellante è risultata in gran parte soccombente. Tuttavia, stante l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e il conseguente ricalcolo dei saldi dei rapporti bancari per cui è causa
– sul quale si è attestata l'attività istruttoria in questa sede – si ritiene sussistano valide ragioni per disporre una compensazione parziale delle spese del secondo grado nella misura di un terzo ai sensi dell'art.92, comma 2, cpc. Dette spese si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del medio grado di complessità della stessa e considerata la presenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.52/2022
R.G., così dispone:
- Accoglie l'appello proposto da e, per essa, la cessionaria Parte_1 CP_5 in ordine all'eccezione di prescrizione;
[...]
- Rigetta per il resto l'appello;
- Accerta e dichiara che i conti esaminati presentano i seguenti saldi: alla data del 5/4/17 il conto corrente ordinario n.2008 presenta un saldo a debito del correntista di euro
40.874,70; alla data del 5/4/17 il conto anticipi n.2009 presenta un saldo a debito del correntista di -13.549,02 euro, il conto anticipi n.1316 presenta un saldo a debito del correntista di -39.324,44 euro e il conto anticipi n.47003 presenta un saldo a debito del correntista di -11.057,80 euro;
alla data del 5/4/17 il conto corrente ordinario n.2010 presenta un saldo a credito del correntista di +9.251,39 euro;
alla data del 5/4/17 il conto anticipi n.2011 presenta un saldo a debito del correntista di -15.283,03 euro, il conto anticipi n.1314 presenta un saldo a debito del correntista di -39.789,41 euro e il conto anticipi n.47002 presenta un saldo a debito del correntista di -12.807,73 euro;
alla data del
5/4/17 il conto corrente ordinario n.2012 presenta un saldo a debito di -22.358,90 euro;
alla data del 5/4/17 il conto anticipi n.2013 presenta un saldo a debito del correntista di -
3.579,31 euro;
alla data dell'11/4/17 il conto corrente ordinario n.2742 presenta un saldo a debito di -22.685,77 euro;
alla data dell'11/4/17 il conto anticipi n.002 presenta un saldo a debito di -1.722,69 euro, il conto anticipi n.003 e n.004 presentano un saldo zero;
- Liquida le spese processuali del II grado in euro 4.800.00 per compenso professionale oltre
IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Compensa le spese processuali così liquidate per un terzo, condannando la Parte_1
e la alla rifusione nei confronti di , di
[...] Controparte_5 Controparte_1
e di dei restanti due terzi;
Controparte_3 Controparte_4
- Pone le spese della CTU espletata nel presente giudizio, come liquidate con separato decreto, per il 50% a carico della e della e per il restante 50% Parte_1 CP_5
a carico degli appellati.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 12/6/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini