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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2673/2024
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Federica Benvenuti Presidente dott. Gianluca Brol Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice designato est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento incardinato a norma degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. da
nato in [...] in data [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Vassallo;
RICORRENTE nei confronti di
, Controparte_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia;
RESISTENTE
Oggetto: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 19-ter d.lgs. 150/2011);
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-undecies e ss. c.p.c. depositato in data
10.02.2024 il sig. ha adito l'intestato Tribunale proponendo opposizione Parte_1 avverso il provvedimento del Questore della Provincia di (Cat CP_1
, emesso in data 28.12.2023, e notificato in data CodiceFiscale_2
16.01.2024, con il quale è stata respinta la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. L'amministrazione si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 14.01.2024 con la quale ha chiesto l'integrale rigetto del ricorso.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 16.01.2025, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
la causa è stata quindi riservata in decisione al Collegio con decreto del giudice istruttore di data 21.01.2025.
****
La domanda di riconoscimento della protezione speciale è meritevole di accoglimento.
In via preliminare, mette conto osservare che deve ritenersi rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto, previsto a pena di inammissibilità del ricorso dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011.
Ancora in premessa, va opportunamente evidenziato che l'odierna controversia non attiene al diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di rifugiato o alla protezione sussidiaria, atteso che il sig. non ha formulato domanda in tal senso (né dunque ha proposto Parte_1 un ricorso ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008). Questo procedimento attiene unicamente al diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, d.lgs.
n. 286/1998.
Da ciò consegue che le condizioni di vita e sicurezza del Marocco, Paese di origine del ricorrente, assumono limitata rilevanza in questo procedimento, potendo essere considerate, unitamente agli indici di integrazione del ricorrente in Italia, al solo fine di valutare se il rimpatrio dello stesso possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Così delimitato il thema decidendum, è opportuno procedere ad un preliminare inquadramento del panorama normativo applicabile.
Come noto, fino al 05.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, c.d. “Decreto
Sicurezza”), l'ordinamento italiano prevedeva la figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 32, co.3 d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5 co.
6 d.lgs. n. 286/1998.
L'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non ritenesse di accogliere la domanda di protezione internazionale ma ritenesse comunque sussistenti
«gravi motivi di carattere umanitario», dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 285/1998. La norma da ultimo richiamata prevedeva, a sua volta, che il riconoscimento della protezione umanitaria fosse subordinato all'esistenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», ossia – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza – una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello status di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano.
La protezione c.d. umanitaria costituiva, dunque, una misura connotata da caratteri di residualità, potendo essere accordata quando non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, e di atipicità, trattandosi di una fattispecie costruita mediante il ricorso ad una clausola “aperta” e che l'operatore doveva riempire di contenuti in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto.
In data 05.10.2018, è entrato in vigore il d.l. n. 113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art. 5 co. 6 del d.lgs 286/1998 e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari. A norma di tale provvedimento il diritto alla protezione umanitaria, oltre che nelle ipotesi maggiori di status e protezione sussidiaria, poteva essere riconosciuto solo qualora ricorrano le ipotesi previste dall'art. 20 bis TUI (introdotto con il d.l. n. 113/2017) “permesso di soggiorno per calamità”, dall'art. 42 bis (introdotto con il d.l. 113/2017) “permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile” e dall'art. 19 comma 2 lettera d-bis (introdotta con il d.l. n.
113/2017) nel caso in cui lo straniero versi in condizioni “di salute di eccezionale gravità.
La disciplina del d.lgs. n. 25/2008 e del d.lgs. n. 286/1998, è stata nuovamente modificata dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre
2020, n. 173, che, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del d.lgs.
25 luglio 1998 n. 286, ripristinando il riferimento al principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal decreto legge 4 ottobre
2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La suddetta novella legislativa ha poi modificato l'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 ampliando il novero di ipotesi in cui vige il divieto di espulsione del cittadino straniero.
In particolare, in aggiunta al disposto di cui al comma 1 dell'art. 19 cit. (secondo cui “in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”), il ridetto decreto legge n. 130/2020 ha esteso il divieto di espulsione nei casi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
ha altresì previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il diritto dello stesso ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche laddove l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, la novella ha introdotto e delineato i parametri di radicamento sulla scorta dei quali deve essere valutato in concreto l'interesse alla tutela della vita privata e familiare:
a) il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli eventualmente esistenti in Italia, che debbono essere effettivi ed esprimersi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di parentela, ancorché dalla legge non sia preteso un rapporto di necessaria convivenza;
b) il secondo è sociale e si traduce nella necessità dell'accertamento di un effettivo inserimento del richiedente nel tessuto socio-economico del territorio italiano;
c) il terzo parametro è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un elemento di valenza presuntiva (circa lo sradicamento dal contesto di provenienza e del conseguente radicamento in Italia) che va apprezzato avuto riguardo al campo delle relazioni familiari, affettive, sociali e, soprattutto, lavorative nonché, più genericamente, economiche, che contraddistinguono la sfera privata di una persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Tali parametri, poi, vanno qualificati secondo i più recenti orientamenti scolpiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, a mente dei quali: non può escludersi l'integrazione sociale del cittadino straniero in ragione del fatto che il contratto a tempo indeterminato sia stato sottoscritto pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass. Civ. n. 33315/2022); l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. Civ. n.
21240/2020); la valutazione deve tenere conto anche della frequenza di corsi di lingua o della partecipazione ad attività di volontariato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); l'esiguità delle retribuzioni non costituisce elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto (cfr.
Cass. Civ. n. 8373/2022); la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10130/2022); la tutela ex art. 8 CEDU, in presenza di radicamento familiare, può prescindere da integrazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. n. 10201/2022); la condizione di integrazione può ritenersi provata dallo svolgimento di tirocini formativi o frequentazione di corsi scolastici (cfr. Cass. Civ. n. 23571/2022).
La disciplina legislativa introdotta per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130 è stata poi ulteriormente modificata a seguito dell'adozione del decreto legge n. 20 del 2023 (c.d. decreto Cutro), che ha espunto dalla previsione di cui all'art. 19, comma 1.1, il divieto di espulsione laddove l'allontanamento del richiedente possa tramutarsi in una lesione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
La normativa da ultimo richiamata, tuttavia, non trova applicazione con riguardo alle domande di protezione speciale presentate prima dell'entrata in vigore del ridetto decreto legge, ragion per cui nei confronti dell'odierno ricorrente opera la disciplina, invero più favorevole, prevista dal decreto legge n. 130/2020.
Nel solco delle coordinate ermeneutiche tracciate, occorre evidenziare che, nel caso di specie, sussiste il diritto del sig. ad ottenere un permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale.
Per quanto rileva in questa sede, il ricorrente ha dimesso in atti la seguente documentazione:
- busta paga del mese di gennaio 2023 relativa al rapporto di lavoro di durata mensile con la società cooperativa AIDA;
- busta paga del mese di febbraio 2023 relativa al rapporto di lavoro di durata mensile con la società Meta Progetti Srl;
- buste paga dei mesi da marzo a dicembre 2023 relative a rapporto di lavoro a tempo determinato presso la società Logi Service Scrl;
- modello 730/2023 relativo all'anno di imposta 2022 attestante redditi di lavoro dipendente e assimilati per euro 5.612,00 (al lordo delle imposte);
- modello 730/2024 relativo all'anno di imposta 2023 attestante redditi di lavoro dipendente e assimilati per euro 12.972,00 (al lordo delle imposte);
- attestato di abilitazione con verifica di apprendimento per la conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo conseguito in data 30.11.2022; - buste paga dei mesi da febbraio a novembre 2024 relative al rapporto di lavoro di apprendistato a tempo indeterminato presso la società Logistica Srls, attestanti redditi compresi tra euro 1.350/1.500.
La documentazione richiamata, in particolare, attesta come il richiedente si sia impegnato nella ricerca di una occupazione ed abbia intrapreso un positivo percorso lavorativo che consente di formulare una prognosi favorevole circa un suo adeguato radicamento nel tessuto socio- economico del paese di accoglienza, essendo peraltro provato che egli ha percepito in passato e percepisce redditi che gli assicurano una autonomia economica e, perciò, lo svolgimento di una vita dignitosa.
Sotto altro profilo il ricorrente ha altresì dimostrato di disporre di un'autonoma sistemazione abitativa, di aver conseguito in territorio italiano la patente di guida nonché di aver conseguito attestato di conoscenza della lingua italiana (livello A1); circostanze che comprovano anche una volontà di inserimento sociale.
In questo contesto, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità dianzi citati –
e considerato che in tema di protezione complementare il livello di integrazione raggiunto nelle territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto socio-culturale del paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento (Cass. n. 27475/2023) – è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Non consta, poi, che il richiedente abbia commesso reati o che abbia assunto condotte contrarie al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico, né sono emersi elementi in base ai quali ritenere che egli costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. Non vi sono, di conseguenza, ragioni per ritenere che l'espulsione costituirebbe una misura necessaria per la tutela di interessi generali in una società democratica (cfr. art. 8 CEDU).
Il ricorso va in definitiva accolto, di talché va riconosciuto il diritto del sig. Parte_1 al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Ogni altro profilo resta assorbito.
In ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio, le stesse vanno integralmente compensate considerato che la domanda è stata accolta mediante la valorizzazione di elementi emersi successivamente al deposito del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa N. 2673/2024 R.G., in accoglimento del ricorso, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di al rilascio di un permesso di soggiorno Parte_1
per protezione speciale ai sensi dell' art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.l.
130/2020, conv. in legge n. 173/2020;
- compensa integralmente le spese di lite.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 18.02.2025.
Il Giudice rel. ed est. dott. Matteo Del Vesco
Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Federica Benvenuti Presidente dott. Gianluca Brol Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice designato est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento incardinato a norma degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. da
nato in [...] in data [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Vassallo;
RICORRENTE nei confronti di
, Controparte_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia;
RESISTENTE
Oggetto: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 19-ter d.lgs. 150/2011);
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-undecies e ss. c.p.c. depositato in data
10.02.2024 il sig. ha adito l'intestato Tribunale proponendo opposizione Parte_1 avverso il provvedimento del Questore della Provincia di (Cat CP_1
, emesso in data 28.12.2023, e notificato in data CodiceFiscale_2
16.01.2024, con il quale è stata respinta la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. L'amministrazione si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 14.01.2024 con la quale ha chiesto l'integrale rigetto del ricorso.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 16.01.2025, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
la causa è stata quindi riservata in decisione al Collegio con decreto del giudice istruttore di data 21.01.2025.
****
La domanda di riconoscimento della protezione speciale è meritevole di accoglimento.
In via preliminare, mette conto osservare che deve ritenersi rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto, previsto a pena di inammissibilità del ricorso dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011.
Ancora in premessa, va opportunamente evidenziato che l'odierna controversia non attiene al diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di rifugiato o alla protezione sussidiaria, atteso che il sig. non ha formulato domanda in tal senso (né dunque ha proposto Parte_1 un ricorso ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008). Questo procedimento attiene unicamente al diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, d.lgs.
n. 286/1998.
Da ciò consegue che le condizioni di vita e sicurezza del Marocco, Paese di origine del ricorrente, assumono limitata rilevanza in questo procedimento, potendo essere considerate, unitamente agli indici di integrazione del ricorrente in Italia, al solo fine di valutare se il rimpatrio dello stesso possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Così delimitato il thema decidendum, è opportuno procedere ad un preliminare inquadramento del panorama normativo applicabile.
Come noto, fino al 05.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, c.d. “Decreto
Sicurezza”), l'ordinamento italiano prevedeva la figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 32, co.3 d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5 co.
6 d.lgs. n. 286/1998.
L'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non ritenesse di accogliere la domanda di protezione internazionale ma ritenesse comunque sussistenti
«gravi motivi di carattere umanitario», dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 285/1998. La norma da ultimo richiamata prevedeva, a sua volta, che il riconoscimento della protezione umanitaria fosse subordinato all'esistenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», ossia – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza – una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello status di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano.
La protezione c.d. umanitaria costituiva, dunque, una misura connotata da caratteri di residualità, potendo essere accordata quando non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, e di atipicità, trattandosi di una fattispecie costruita mediante il ricorso ad una clausola “aperta” e che l'operatore doveva riempire di contenuti in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto.
In data 05.10.2018, è entrato in vigore il d.l. n. 113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art. 5 co. 6 del d.lgs 286/1998 e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari. A norma di tale provvedimento il diritto alla protezione umanitaria, oltre che nelle ipotesi maggiori di status e protezione sussidiaria, poteva essere riconosciuto solo qualora ricorrano le ipotesi previste dall'art. 20 bis TUI (introdotto con il d.l. n. 113/2017) “permesso di soggiorno per calamità”, dall'art. 42 bis (introdotto con il d.l. 113/2017) “permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile” e dall'art. 19 comma 2 lettera d-bis (introdotta con il d.l. n.
113/2017) nel caso in cui lo straniero versi in condizioni “di salute di eccezionale gravità.
La disciplina del d.lgs. n. 25/2008 e del d.lgs. n. 286/1998, è stata nuovamente modificata dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre
2020, n. 173, che, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del d.lgs.
25 luglio 1998 n. 286, ripristinando il riferimento al principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal decreto legge 4 ottobre
2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La suddetta novella legislativa ha poi modificato l'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 ampliando il novero di ipotesi in cui vige il divieto di espulsione del cittadino straniero.
In particolare, in aggiunta al disposto di cui al comma 1 dell'art. 19 cit. (secondo cui “in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”), il ridetto decreto legge n. 130/2020 ha esteso il divieto di espulsione nei casi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
ha altresì previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il diritto dello stesso ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche laddove l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, la novella ha introdotto e delineato i parametri di radicamento sulla scorta dei quali deve essere valutato in concreto l'interesse alla tutela della vita privata e familiare:
a) il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli eventualmente esistenti in Italia, che debbono essere effettivi ed esprimersi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di parentela, ancorché dalla legge non sia preteso un rapporto di necessaria convivenza;
b) il secondo è sociale e si traduce nella necessità dell'accertamento di un effettivo inserimento del richiedente nel tessuto socio-economico del territorio italiano;
c) il terzo parametro è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un elemento di valenza presuntiva (circa lo sradicamento dal contesto di provenienza e del conseguente radicamento in Italia) che va apprezzato avuto riguardo al campo delle relazioni familiari, affettive, sociali e, soprattutto, lavorative nonché, più genericamente, economiche, che contraddistinguono la sfera privata di una persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Tali parametri, poi, vanno qualificati secondo i più recenti orientamenti scolpiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, a mente dei quali: non può escludersi l'integrazione sociale del cittadino straniero in ragione del fatto che il contratto a tempo indeterminato sia stato sottoscritto pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass. Civ. n. 33315/2022); l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. Civ. n.
21240/2020); la valutazione deve tenere conto anche della frequenza di corsi di lingua o della partecipazione ad attività di volontariato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); l'esiguità delle retribuzioni non costituisce elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto (cfr.
Cass. Civ. n. 8373/2022); la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10130/2022); la tutela ex art. 8 CEDU, in presenza di radicamento familiare, può prescindere da integrazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. n. 10201/2022); la condizione di integrazione può ritenersi provata dallo svolgimento di tirocini formativi o frequentazione di corsi scolastici (cfr. Cass. Civ. n. 23571/2022).
La disciplina legislativa introdotta per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130 è stata poi ulteriormente modificata a seguito dell'adozione del decreto legge n. 20 del 2023 (c.d. decreto Cutro), che ha espunto dalla previsione di cui all'art. 19, comma 1.1, il divieto di espulsione laddove l'allontanamento del richiedente possa tramutarsi in una lesione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
La normativa da ultimo richiamata, tuttavia, non trova applicazione con riguardo alle domande di protezione speciale presentate prima dell'entrata in vigore del ridetto decreto legge, ragion per cui nei confronti dell'odierno ricorrente opera la disciplina, invero più favorevole, prevista dal decreto legge n. 130/2020.
Nel solco delle coordinate ermeneutiche tracciate, occorre evidenziare che, nel caso di specie, sussiste il diritto del sig. ad ottenere un permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale.
Per quanto rileva in questa sede, il ricorrente ha dimesso in atti la seguente documentazione:
- busta paga del mese di gennaio 2023 relativa al rapporto di lavoro di durata mensile con la società cooperativa AIDA;
- busta paga del mese di febbraio 2023 relativa al rapporto di lavoro di durata mensile con la società Meta Progetti Srl;
- buste paga dei mesi da marzo a dicembre 2023 relative a rapporto di lavoro a tempo determinato presso la società Logi Service Scrl;
- modello 730/2023 relativo all'anno di imposta 2022 attestante redditi di lavoro dipendente e assimilati per euro 5.612,00 (al lordo delle imposte);
- modello 730/2024 relativo all'anno di imposta 2023 attestante redditi di lavoro dipendente e assimilati per euro 12.972,00 (al lordo delle imposte);
- attestato di abilitazione con verifica di apprendimento per la conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo conseguito in data 30.11.2022; - buste paga dei mesi da febbraio a novembre 2024 relative al rapporto di lavoro di apprendistato a tempo indeterminato presso la società Logistica Srls, attestanti redditi compresi tra euro 1.350/1.500.
La documentazione richiamata, in particolare, attesta come il richiedente si sia impegnato nella ricerca di una occupazione ed abbia intrapreso un positivo percorso lavorativo che consente di formulare una prognosi favorevole circa un suo adeguato radicamento nel tessuto socio- economico del paese di accoglienza, essendo peraltro provato che egli ha percepito in passato e percepisce redditi che gli assicurano una autonomia economica e, perciò, lo svolgimento di una vita dignitosa.
Sotto altro profilo il ricorrente ha altresì dimostrato di disporre di un'autonoma sistemazione abitativa, di aver conseguito in territorio italiano la patente di guida nonché di aver conseguito attestato di conoscenza della lingua italiana (livello A1); circostanze che comprovano anche una volontà di inserimento sociale.
In questo contesto, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità dianzi citati –
e considerato che in tema di protezione complementare il livello di integrazione raggiunto nelle territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto socio-culturale del paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento (Cass. n. 27475/2023) – è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Non consta, poi, che il richiedente abbia commesso reati o che abbia assunto condotte contrarie al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico, né sono emersi elementi in base ai quali ritenere che egli costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. Non vi sono, di conseguenza, ragioni per ritenere che l'espulsione costituirebbe una misura necessaria per la tutela di interessi generali in una società democratica (cfr. art. 8 CEDU).
Il ricorso va in definitiva accolto, di talché va riconosciuto il diritto del sig. Parte_1 al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Ogni altro profilo resta assorbito.
In ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio, le stesse vanno integralmente compensate considerato che la domanda è stata accolta mediante la valorizzazione di elementi emersi successivamente al deposito del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa N. 2673/2024 R.G., in accoglimento del ricorso, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di al rilascio di un permesso di soggiorno Parte_1
per protezione speciale ai sensi dell' art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.l.
130/2020, conv. in legge n. 173/2020;
- compensa integralmente le spese di lite.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 18.02.2025.
Il Giudice rel. ed est. dott. Matteo Del Vesco
Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti