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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 3186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3186 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 22.9.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3295/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.5467/2024 pubblicata il 17.7.2024
TRA rappresentata e difesa dagli avv.ti A. Rianna e Parte_1
I. Maselli
APPELLANTE
E non costituito CP_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.12.24 l'appellante ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli indicata in epigrafe con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda tesa ad ottenere il pagamento della indennità di accompagnamento per l'anno 2023 con compensazione delle spese processuali nella misura di 2/3 e condanna dell' al pagamento della restante frazione liquidata CP_1 in euro 400,00. L'appellante impugna la sentenza contestando la parziale compensazione delle spese di lite rilevando che la motivazione addotta dal Giudice “Le spese di lite si pongono a carico dell' , ma vengono compensate per 2/3 tenendo conto del CP_1 comportamento dell' che, poco dopo il deposito del CP_2 ricorso, si è prontamente attivato per il pagamento della prestazione” è in contrasto con la normativa in materia di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. poiché non sussisteva alcuna soccombenza reciproca, in quanto, solo a seguito del deposito del ricorso introduttivo e della sua notifica, l' aveva integralmente CP_2 riconosciuto la fondatezza della pretesa attorea provvedendo all'integrale erogazione della provvidenza richieste, né vi era alcuna novità nella questione trattata o mutamento della giurisprudenza;
pertanto il pagamento, incompleto (senza gli interessi poi riconosciuti con la sentenza), effettuato solo dopo la notifica del ricorso introduttivo ed in prossimità della prima udienza di trattazione avrebbe dovuto condurre, a contrario, al riconoscimento totale delle spese di lite, e non certo alla loro compensazione per ben 2/3, chiedendo la riforma della impugnata sentenza nella parte in cui si compensa(va)no per 2/3 tra le parti le spese di lite, accertando il diritto di esso appellante alla liquidazione integrale delle spese del giudizio di primo grado stabilite secondo i parametri di cui al D.M 55/2014, condannando, per l'effetto, l' al pagamento delle ulteriori spese di lite CP_1 del giudizio di primo grado stabilite secondo i parametri del
D.M.55/2014 di riferimento, con distrazione, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente secondo grado di giudizio, con distrazione.
L' pur regolarmente citato non si è costituito. CP_1
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa è stata scardinata dal ruolo del consigliere Buccheri ed pag. 2/7 assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli, disposta la trattazione scritta (con anticipazione della udienza del
16.6.2026), acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
Il gravame è fondato.
La censura sulle spese di lite va risolta con il criterio della soccombenza virtuale.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art.92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal
10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n.132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n.162 del
2014, norma che, per espressa previsione dell'art.13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione la Corte Costituzionale con sent. n.77/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.92, secondo comma, cpc nel testo modificato dal citato art.13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
pag. 3/7 Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del
2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “ai sensi dell'art.92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n.132 del 2014 e dalla sentenza n.77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese
pag. 4/7 di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art.92, comma 2, c.p.c.” (v.
Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
Con riguardo alla fattispecie in esame è pacifico e documentato come il pagamento della prestazione sia avvenuto nel corso del giudizio di primo grado: risulta dalla produzione documentale in primo grado come il pagamento della indennità di accompagnamento
(annualità 2023) sia avvenuto a giugno 2024 (per l'importo di euro
7.848,63) quindi successivamente sia al deposito del ricorso di primo grado avvenuto in data 21.3.24 sia alla sua notifica in data
28.3.24.
Con riguardo alla vicenda, secondo quanto si legge nella memoria difensiva di primo grado dell'odierno appellato, il ritardo nello sblocco degli arretrati era dovuto al fatto che il modello AP70 era stato indirizzato alla filiale metropolitana di Napoli e non a quella territorialmente competente di Scampia, ma trattasi di motivazione che non giustifica il ritardo non essendo il predetto modello condizione di esigibilità della prestazione in questo caso dovuta a seguito di decreto di omologa positivo notificato all' già il 10.11.23 (senza tacere che il rateo di gennaio CP_2
2024 è stato regolarmente pagato a scadenza, denotando la completezza delle comunicazioni dell'assistita sin dal gennaio
2024).
pag. 5/7 Pertanto risulta evidente che l' non ha provveduto nei CP_2 termini al pagamento della prestazione, procedendo tardivamente alla liquidazione, soltanto dopo la notifica del ricorso.
Sulla base di tali premesse, il Collegio rileva che alcuna analogia si ravvisa nella fattispecie tra la condotta extraprocessuale della parte (che solo tardivamente ha adempiuto)
e le ipotesi tipizzate dal legislatore.
Pertanto le spese di primo grado sono da porsi a carico del resistente per intero e, secondo quanto anche richiesto nei motivi di appello, liquidate con i parametri di cui al DM n.55/14 quindi, considerato lo scaglione 5.201-26.000 in base al valore della causa (pagamento euro 7.848,63 più gli interessi liquidati in sentenza), il totale è pari ad euro 1.700,00, per cui ne consegue la condanna a carico dell' dell'ulteriore somma di euro CP_1
1.300,00 (considerata la somma di euro 400,00 già oggetto di statuizione), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge con distrazione.
Le spese del grado seguono la soccombenza con distrazione;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa
Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
pag. 6/7 accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al pagamento integrale CP_1 delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, condannandolo al pagamento della ulteriore somma di € 1.300,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari;
condanna l'appellato al pagamento in favore della appellante delle spese di lite del presente grado liquidate in complessivi € 962,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
Napoli 22.9.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 22.9.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3295/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.5467/2024 pubblicata il 17.7.2024
TRA rappresentata e difesa dagli avv.ti A. Rianna e Parte_1
I. Maselli
APPELLANTE
E non costituito CP_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.12.24 l'appellante ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli indicata in epigrafe con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda tesa ad ottenere il pagamento della indennità di accompagnamento per l'anno 2023 con compensazione delle spese processuali nella misura di 2/3 e condanna dell' al pagamento della restante frazione liquidata CP_1 in euro 400,00. L'appellante impugna la sentenza contestando la parziale compensazione delle spese di lite rilevando che la motivazione addotta dal Giudice “Le spese di lite si pongono a carico dell' , ma vengono compensate per 2/3 tenendo conto del CP_1 comportamento dell' che, poco dopo il deposito del CP_2 ricorso, si è prontamente attivato per il pagamento della prestazione” è in contrasto con la normativa in materia di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. poiché non sussisteva alcuna soccombenza reciproca, in quanto, solo a seguito del deposito del ricorso introduttivo e della sua notifica, l' aveva integralmente CP_2 riconosciuto la fondatezza della pretesa attorea provvedendo all'integrale erogazione della provvidenza richieste, né vi era alcuna novità nella questione trattata o mutamento della giurisprudenza;
pertanto il pagamento, incompleto (senza gli interessi poi riconosciuti con la sentenza), effettuato solo dopo la notifica del ricorso introduttivo ed in prossimità della prima udienza di trattazione avrebbe dovuto condurre, a contrario, al riconoscimento totale delle spese di lite, e non certo alla loro compensazione per ben 2/3, chiedendo la riforma della impugnata sentenza nella parte in cui si compensa(va)no per 2/3 tra le parti le spese di lite, accertando il diritto di esso appellante alla liquidazione integrale delle spese del giudizio di primo grado stabilite secondo i parametri di cui al D.M 55/2014, condannando, per l'effetto, l' al pagamento delle ulteriori spese di lite CP_1 del giudizio di primo grado stabilite secondo i parametri del
D.M.55/2014 di riferimento, con distrazione, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente secondo grado di giudizio, con distrazione.
L' pur regolarmente citato non si è costituito. CP_1
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa è stata scardinata dal ruolo del consigliere Buccheri ed pag. 2/7 assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli, disposta la trattazione scritta (con anticipazione della udienza del
16.6.2026), acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
Il gravame è fondato.
La censura sulle spese di lite va risolta con il criterio della soccombenza virtuale.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art.92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal
10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n.132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n.162 del
2014, norma che, per espressa previsione dell'art.13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione la Corte Costituzionale con sent. n.77/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.92, secondo comma, cpc nel testo modificato dal citato art.13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
pag. 3/7 Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del
2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “ai sensi dell'art.92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n.132 del 2014 e dalla sentenza n.77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese
pag. 4/7 di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art.92, comma 2, c.p.c.” (v.
Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
Con riguardo alla fattispecie in esame è pacifico e documentato come il pagamento della prestazione sia avvenuto nel corso del giudizio di primo grado: risulta dalla produzione documentale in primo grado come il pagamento della indennità di accompagnamento
(annualità 2023) sia avvenuto a giugno 2024 (per l'importo di euro
7.848,63) quindi successivamente sia al deposito del ricorso di primo grado avvenuto in data 21.3.24 sia alla sua notifica in data
28.3.24.
Con riguardo alla vicenda, secondo quanto si legge nella memoria difensiva di primo grado dell'odierno appellato, il ritardo nello sblocco degli arretrati era dovuto al fatto che il modello AP70 era stato indirizzato alla filiale metropolitana di Napoli e non a quella territorialmente competente di Scampia, ma trattasi di motivazione che non giustifica il ritardo non essendo il predetto modello condizione di esigibilità della prestazione in questo caso dovuta a seguito di decreto di omologa positivo notificato all' già il 10.11.23 (senza tacere che il rateo di gennaio CP_2
2024 è stato regolarmente pagato a scadenza, denotando la completezza delle comunicazioni dell'assistita sin dal gennaio
2024).
pag. 5/7 Pertanto risulta evidente che l' non ha provveduto nei CP_2 termini al pagamento della prestazione, procedendo tardivamente alla liquidazione, soltanto dopo la notifica del ricorso.
Sulla base di tali premesse, il Collegio rileva che alcuna analogia si ravvisa nella fattispecie tra la condotta extraprocessuale della parte (che solo tardivamente ha adempiuto)
e le ipotesi tipizzate dal legislatore.
Pertanto le spese di primo grado sono da porsi a carico del resistente per intero e, secondo quanto anche richiesto nei motivi di appello, liquidate con i parametri di cui al DM n.55/14 quindi, considerato lo scaglione 5.201-26.000 in base al valore della causa (pagamento euro 7.848,63 più gli interessi liquidati in sentenza), il totale è pari ad euro 1.700,00, per cui ne consegue la condanna a carico dell' dell'ulteriore somma di euro CP_1
1.300,00 (considerata la somma di euro 400,00 già oggetto di statuizione), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge con distrazione.
Le spese del grado seguono la soccombenza con distrazione;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa
Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
pag. 6/7 accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al pagamento integrale CP_1 delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, condannandolo al pagamento della ulteriore somma di € 1.300,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari;
condanna l'appellato al pagamento in favore della appellante delle spese di lite del presente grado liquidate in complessivi € 962,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
Napoli 22.9.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 7/7