Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 05/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1434/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, dott. Annarita D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1434/2024 promossa da: OS TI, con l'Avv. Gabriella Papeschi APPELLANTE
contro
RA CC, con l'Avv. Dario Celiento APPELLATO OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 83 del 19-22/1/2024, depositata in data 22/1/2024, del Giudice di Pace di Busto Arsizio e non notificata CONCLUSIONI Le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato TA RL, dopo aver riferito
- di essersi separata da RA CC nell'anno 2017,
- di essere stata aggredita dal CC il 24.01.2019 unitamente a LU AS, compagno dell'epoca, a mezzo di un'accetta, di tal che aveva rotto il vetro della propria autovettura e causatole lesioni, avendo ella tentato di farlo desistere dall'intento aggressivo,
- dell'interruzione della relazione da parte del AS a seguito della citata aggressione,
- dell'avvenuta pronuncia di sentenza di patteggiamento da parte di questo Tribunale su richiesta del CC per i fatti narrati a seguito della citazione a giudizio dello stesso per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 582, 585 n.2, 635 c.p. e 4 L.110/1975,
- delle precedenti continue minacce nei confronti del AS e azioni di disturbo nei confronti della ex moglie operate da tempo dall'ex marito a mezzo di messaggi, aveva evocato avanti al Giudice di pace di Busto Arsizio il CC, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti per complessivi €4.908,60 per i motivi descritti in narrativa (sostituzione del vetro dell'auto, danno biologico per le lesioni riportate e danno morale subito anche per l'interruzione della relazione affettiva), oltre interessi legali. Instauratosi il contraddittorio, si era costituito in giudizio il CC, che aveva chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto parzialmente infondata e sproporzionata nelle richieste. Riferiva in particolare del critico rapporto matrimoniale tra le parti, del proprio intento di difendere l'attrice dalla negativa influenza del nuovo compagno e comunque di non contestare l'ammontare del danno all'auto, che aveva già rimborsato per la metà, ma di contestare l'avversa quantificazione del danno biologico e morale, offrendo banco iudicis all'uopo la somma di €350,00 ad integrale tacitazione di ogni avversa pretesa.
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pagina 2 di 4 Pur dovendosi prendere atto dell'errata qualificazione da parte del giudice di prime cure, che a pagina 2 della sentenza afferma che “non si comprende poi su quale base (giuridica e medico – legale) richiederebbe l'importo di € 4.300,00 a titolo di danno morale in totale assenza di alcuna percentuale di danno biologico da inabilità permanente (non essendovi alcuna prova in tal senso)”, la richiesta di risarcimento non può trovare accoglimento. Al di là del nomen iuris, se è pur vero che il danno morale è risarcibile qualora derivi da un reato, ciò non significa che il reato non debba essere accertato e il danno non debba essere provato (cfr. in questo senso Cass. 3371/2020, Cass. 11269/2018, Cass. 25420/2017, Cass.12614/2015, Cass. 8421/2011, Cass. 10527/2011). Il risarcimento del danno morale non può essere, difatti, riconosciuto in re ipsa, ma deve essere provato che il reato abbia provocato un effettivo pregiudizio risarcibile (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 26/07/2024, n. 21037). Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce pur sempre danno conseguenza e come tale deve essere allegato e provato. La lesione di un diritto inviolabile non determina, infatti, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici. Per il riconoscimento del danno morale, il danneggiato ha pertanto l'onere di allegare tutti gli elementi concreti della sofferenza di cui chiede il risarcimento. Orbene, nel caso in esame parte attrice-appellante si è limitata a descrivere la condotta del convenuto nella commissione dei fatti di reato de quibus, ma non ha dedotto e provato in cosa in concreto sia consistita la sofferenza soggettiva patita. Tale domanda è rimasta al rango di mera pretesa, non essendo supportata da alcuna valida prova e non essendo stato dimostrato alcun pregiudizio, in quanto le prove avanzate dall'attrice nel corso del giudizio di primo grado avevano ad oggetto unicamente la condotta delittuosa, ma non l'esistenza e l'entità del danno patito. La fine della relazione dell'appellante con il AS non può, poi, essere utilizzata quale argomentazione a sostegno della pretesa risarcitoria, risultando come mero elemento fattuale, ma non fonte di pregiudizio. Pertanto, il danno morale non può essere riconosciuto. Con il terzo motivo di appello la ricorrente lamenta la mancata ammissione dei propri mezzi istruttori. Premesso che tali mezzi di prova erano stati ritualmente e tempestivamente chiesti dall'attrice nell'atto di citazione (e non come affermato dal giudice di prime cure solo in sede di precisazione delle conclusioni) e correttamente parte appellante ha censurato con uno specifico motivo di impugnazione la mancata ammissione da parte del G.d.p. dei mezzi istruttori richiesti, pur tuttavia deve rilevarsi l'inconferenza e/o l'irrilevanza degli stessi ai fini del presente giudizio, in considerazione di quanto sopra statuito circa la mancata prova del danno morale e circa la mancata contestazione e la produzione documentale in merito al patito danno biologico. Anche tale motivo di appello deve pertanto ritenersi infondato, essendo risaputo che, per giurisprudenza costante, la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza. non essendo il giudicante tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di prova avanzate dalla parte ove i fatti risultino già accertati a sufficienza e i mezzi istruttori formulati appaiano, alla luce della stessa prospettazione della parte, inidonei a vanificare, anche solo parzialmente, detto accertamento (v. Cass. 15502/2009).
pagina 3 di 4 Quanto all'ultimo motivo di gravame relativo alla regolamentazione delle spese di lite, deve preliminarmente rammentarsi che, in ipotesi di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, il giudice di appello deve procedere anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado, in base ad un criterio unitario e globale dei due gradi di giudizio (cfr. ex plurimis Cass.27056/2021, Cass.9064/2018, Cass.2274/2017, Cass. 6259/2014). Deciso quanto sopra e avuto riguardo al giudizio di primo grado, deve confermarsi la ripartizione e quantificazione delle spese di lite svolta dal primo giudice nella sentenza impugnata stante il parziale rigetto delle pretese attoree. Per quanto riguarda le spese di lite del presente grado di giudizio, stante il parziale accoglimento delle pretese dell'appellante, sussistono valide ragioni per giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Corollario di quanto sopra è che l'appello deve essere parzialmente accolto, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n 83 del 19-22.1.2024, depositata il 22.1.2024, del Giudice di pace di Busto Arsizio, CC RA, tenuto conto dell'avvenuto versamento della somma di €350,00 e della mancata contestazione del danneggiamento del vetro dell'auto dell'attrice e dei costi sostenuti pari ad
€158,60, deve essere condannato al pagamento in favore dell'odierna appellante della somma di
€258,60, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo. Decisa la causa ut supra, stante la natura assorbente delle questioni affrontate, tutte le ulteriori istanze, domande ed eccezioni vanno reiette e/o devono ritenersi assorbite.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da TA RL avverso la sentenza n. 83 del 19-22/1/2024, depositata in data 22/1/2024, del Giudice di Pace di Busto Arsizio, così dispone:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie il primo motivo di appello e condanna CC RA - tenuto conto del già avvenuto pagamento della somma di €350,00 all'attrice appellante nel primo grado di giudizio - al pagamento in favore di RL TA della somma di
€258,60, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- respinge gli ulteriori motivi di impugnazione;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado del giudizio. Così deciso in Busto Arsizio il 05.02.2025
Il Giudice A.D'Elia
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