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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 25/06/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2154/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Emanuela Lipari, all'esito della discussione celebrata mediante scambio di note ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2154/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
in persona del curatore fallimentare (avv. Parte_1
Alberto Piacentino), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo
Milazzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in nel Pt_1
Corso Italia n. 63
Parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonella Orlando ed elettivamente domiciliata in nella via Giudecca n. 69 Pt_1
E
EN Pubblicità S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Burgarella ed elettivamente domiciliata in
Erice, nella via Reggio Calabria n. 14
parti convenute
MOTIVI DELLA DECISIONE
La in persona del curatore fallimentare - Parte_1 premettendo che, con sentenza n. 12 del 22.12.2020 il Tribunale di Trapani ha dichiarato il fallimento del - ha convenuto in giudizio le società Parte_1 [...] e EN Pubblicità S.r.l.s. esperendo azione revocatoria fallimentare ex Controparte_1 art. 67 co. 1 n. 2 l.f., o in subordine ex art. 67 co. 2 l.f., rappresentando che: - con ordinanza del 9.9.2020, resa a definizione della procedura esecutiva recante R.G. Es.mob. n.
237/2020, il G.E. ha assegnato, a soddisfo dei rispettivi crediti, le somme di € 94.879,38 oltre interessi alla e di € 8.542,94, oltre interessi, alla Controparte_1
EN Pubblicità S.r.l.s., ordinando ai terzi pignorati, e Lega Controparte_2
, di versare ai predetti creditori le somme assegnate;
- che Controparte_3 con pagamenti eseguiti in data 17-24.9.2020 è stato soddisfatto il credito della
[...] per la complessiva somma di € 95.795,47 nonché quello della Controparte_1
EN Pubblicità s.r.l.s. per € 8.542,94.
Pertanto, la curatela attrice, deducendo e argomentando specificamente circa la piena consapevolezza delle società convenute dello stato di dissesto della al Parte_1 momento dell'intervenuto pagamento da parte dei terzi pignorati, ha chiesto al Tribunale di: “Dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del fallimento del e Parte_1 quindi revocare ex art. 67, comma 1, n. 2, legge fallimentare, i pagamenti della somma di € 6.510,36 eseguito in data 17 settembre 2020 dalla e della somma di € 89.285,11 Controparte_4 eseguito in data 24 settembre 2020 dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B in favore della
[...]
e quello della somma di € 8.542,92 eseguito in data 17 settembre 2020 dalla Controparte_1
in favore della EN Pubblicità srls e, per l'effetto, condannare: a. la Controparte_4 [...]
[...
in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla curatela Controparte_1 la somma di € 95.795,47 oltre interessi dal giorno del pagamento al Parte_1 Pt_1 Parte_1 soddisfo b. la EN Pubblicità srls, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla curatela la somma di € 8.542,94 oltre interessi dal giorno del Parte_1 Parte_1 pagamento al soddisfo, in subordine, dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del fallimento del , e quindi revocare ex art. 67, comma 2, legge fallimentare, i pagamenti Parte_1 della somma di € 6.510,36 eseguito in data 17 settembre 2020 dalla e della Controparte_4 somma di € 89.285,11 eseguito in data 24 settembre 2020 dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B in favore della e quello della somma di € 8.542,92 eseguito in data 17 Controparte_1 settembre 2020 dalla in favore della EN Pubblicità srls e, per l'effetto, Controparte_4 condannare: la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
Pa restituire alla curatela del fallimento la somma di € 95.795,47 oltre interessi dal Parte_1 giorno del pagamento al soddisfo;
la EN Pubblicità srls, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla la somma di € 8.542,94 interessi Parte_1 dal giorno del pagamento al soddisfo”.
Con comparsa di costituzione del 2.2.2024, la ha Controparte_1 avversato le deduzioni spiegate da parte attrice, eccependo l'insussistenza sia del presupposto soggettivo che di quello oggettivo richiesti dall'art. 67, commi 1 e 2, l.f., assumendo anche la mancata conoscenza dell'esposizione debitoria e dello stato d'insolvenza della società calcistica, e ciò tanto più che a fronte del fatto che il creditore procedente, aveva rinunziato alla procedura esecutiva al pari degli altri Parte_2 creditori intervenuti, ed in ragione dell'assenza di ulteriori procedimenti a carico della oltre che del rilevante ammontare dei crediti vantati da quest'ultima Parte_1
(ammontanti ad una somma superiore ad € 544.720,00).
Infine, sostenendo anche che il ritardo nei pagamenti costituisse usuale adempimento nel contesto di rapporti commerciali consolidati nel tempo e rientrante, peraltro, nel campo di applicazione dell'art. 67 co. 3 l.f., la ha chiesto al Tribunale di: “Rigettare la domanda CP_1 principale in accoglimento delle osservazioni ed eccezioni formulate al punto 1 e 3 della presente memoria;
rigettare la domanda formulata in via subordinata in accoglimento delle osservazioni ed eccezioni formulate al punto 2 e 3 della presente memoria”.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 26.2.2024, anche la EN pubblicità S.r.l.s. ha chiesto l'integrale rigetto delle domande proposte dalla curatela fallimentare, deducendo di aver agito in via esecutiva per il recupero del proprio credito in assoluta buona fede e non conscia dello stato d'insolvenza del , anche in ragione del periodo storico Parte_1
(quello segnato dalla pandemia da “Covid 19”) in cui aveva ottenuto il titolo giudiziale in base al quale ha spiegato intervento nella procedura esecutiva mobiliare R.G. Es.mob. n.
237/2020. La società convenuta ha, in particolare, sostenuto che la società fallita fosse, a quel tempo, attiva e pienamente solvibile, mancando qualsivoglia elemento atto a denotare il ricorrere di uno stato di dissesto.
*****
Orbene, va premesso che indubbio è il fatto che anche pagamenti effettuati a seguito di procedure esecutive individuali siano soggette alla revocatoria fallimentare (cfr. ex multis
Cass. 13908/2014: “In caso di soddisfacimento delle ragioni dei creditori attraverso procedure esecutive individuali (nella specie, mediante espropriazione presso terzi), gli atti soggetti a revocatoria ex art. 67 legge fall. (nel testo applicabile "ratione temporis"), in quanto compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (nella specie, assegnazione di un credito vantato dal fallito presso terzi) ma i soli, successivi (e distinti) atti di pagamento coattivo in tal modo conseguiti, per cui, ai fini del computo del cosiddetto "periodo sospetto", occorre far riferimento, al pari del pagamento spontaneo, alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente ottenuto con la ricezione, da parte del creditore, della somma ricavata dall'esecuzione, dovendosi, conseguentemente, ritenere manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 67, secondo comma, legge fall. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. atteso che, tanto nel pagamento volontario, quanto nel pagamento coattivo, ciò che rileva, ai fini della lesione della "par condicio", è l'atto solutorio”). Appare evidente, infatti, anche in relazione ai pagamenti coattivi, la sussistenza dell'elemento teleologico sotteso alla norma di cui all'art. 67 l.f., individuabile nella realizzazione di una par condicio retroattiva coinvolgente anche i creditori (totalmente ovvero parzialmente) soddisfatti prima dell'apertura del concorso, in funzione di una ridistribuzione collettiva del danno correlato all'insolvenza del comune debitore. E nell'ambito di tale interpretazione, è priva di significato la distinzione tra i pagamenti compiuti nell'esercizio dell'autonomia dispositiva del debitore e quelli costituenti esecuzione del provvedimento giudiziale di assegnazione.
Premesso quanto sopra, e ritenuti revocabili in astratto i pagamenti in oggetto, con riguardo al regime probatorio, va rammentato che “in tema di azione revocatoria fallimentare, lo stato di insolvenza del debitore nel cd. periodo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento è oggetto di una presunzione "iuris et de iure" derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale, sicché il giudice del merito, ai fini della prova in questione deve soltanto verificare se, nel medesimo periodo e con riguardo al tempo degli atti revocandi, si siano manifestati all'esterno i sintomi del dissesto e come tali siano stati percepiti dall'"accipiens" (cfr. ex multis Cass. 6575/2018). L'onere probatorio è, poi, diversamente articolato a seconda che si chieda la revocatoria ai sensi primo comma (atti c.d. anormali) o secondo comma (atti c.d. normali) dell'art. 67 l.f. Nel primo caso, è il terzo a dover provare la sua inscientia decotionis, cioè che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore;
nel secondo caso, è il curatore a dover provare la scientia decotionis del terzo.
Orbene, nella fattispecie, non viene in gioco – diversamente da quanto opinato in via principale dalla curatela attrice – un pagamento “anormale” tale da giustificare l'operatività della norma di cui all'art. 67 co. 1 n. 2 l.f. Ed infatti, l'anomalia non può esser riconosciuta quando il pagamento eseguito dal debitor debitoris viene posto in essere nell'ambito di una procedura esecutiva;
il pagamento, infatti, in questi casi, segue la specificità della procedura nella quale è eseguito, tale per cui pare escludersi qualsivoglia connotato di anormalità idoneo ad attrarlo nella sfera applicativa della sopra citata norma (cfr. Cass. 21585/2022;
Cass. 21272/2015). Più specificamente, nell'ambito del pignoramento presso terzi, il pagamento avviene su ordine del Giudice dell'esecuzione che dispone che i terzi pignorati provvedano al pagamento delle somme assegnate direttamente nei confronti dei creditori procedenti o intervenuti.
Ne deriva che la curatela attrice è esonerata unicamente dal fornire prova della ricorrenza dello stato di insolvenza (presunto iuris et de iure), mentre rimane a suo carico (Cass.
11652/2018), rispetto alla domanda formulata in via subordinata ai sensi del co. 2° dell'art. 67 l.f., la dimostrazione dell'ulteriore elemento costitutivo della domanda rappresentato dalla concreta consapevolezza, e non dalla mera conoscibilità (Cass. 3081/2018), di tale condizione in capo al creditore soddisfatto. In considerazione dell'inesistenza (al di fuori dei casi di prova legale) di un criterio di gerarchia delle prove, le quali “anche se a carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento” (Cass. 21356/2021), tale dimostrazione può essere offerta anche con ricorso a presunzioni, purché queste, per i loro requisiti di gravità, precisione e concordanza, siano tali da consentire di ritenere dimostrato che il creditore fosse effettivamente -non solo potenzialmente- a conoscenza dello stato di dissesto economico e di crisi irreversibile in cui versava il debitore al momento del pagamento o del compimento dell'atto di cui si invoca la ripetizione e la declaratoria di inefficacia (cfr. in questi termini Cass. 25635/2017 secondo cui: “In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo, pur potendo desumersi da elementi indiziari, connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, dev'essere effettiva e non meramente potenziale, occorrendo la prova di concreti elementi di collegamento con detti indizi dai quali possa desumersi che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, ed anche in considerazione delle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito la situazione di dissesto in cui versava il debitore”).
Dal compendio documentale in atti risulta, innanzitutto, provata la sussistenza degli elementi oggettivi necessari ex art. 67 co. 2 l.f. La curatela ha, infatti, prodotto documentazione dalla quale emerge l'intervenuto pagamento da parte dei terzi pignorati e Lega Nazionale Professionisti Serie B della complessiva somma di Controparte_2
€ 95.795,47 in favore della nonché di € 8.542,94 in favore della EN (con CP_1 pagamento della sola ) (cfr. all. 4,5, 6). Detti pagamenti sono stati eseguiti Controparte_4 in data 17.9.2020 e 24.9.2020, ovverosia entro il semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento (sentenza di fallimento del 22.12.2020, all. 2 atto di citazione).
Quanto all'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo, in applicazione dei principi sopra esposti, deve verificarsi se l'attore abbia dato prova della conoscenza, da parte delle società convenute, dello stato di insolvenza del debitore alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente conseguito, ossia riscossa la somma assegnata.
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che le parti convenute fossero pienamente a conoscenza dello stato di decozione - -dunque non di una mera difficoltà temporanea ad adempiere- in cui si trovava la dovendosi valorizzare molteplici e Parte_1 convergenti dati fattuali, idonei a sorreggere il ragionamento inferenziale previsto dagli artt.
2727 e 2729 c.c.
Trattasi, segnatamente, in prima battuta, del prolungato inadempimento della società rispetto alle obbligazioni assunte contrattualmente, con il maturarsi di un credito di ingente entità (pari a complessivi € 103.422,00 oltre interessi), che ha portato le odierne convenute alla necessità di procedere giudizialmente mediante deposito di ricorso monitorio e, stante il persistente inadempimento, di intervenire nella procedura esecutiva mobiliare sopra citata. Inoltre, non può non evidenziarsi come il bilancio della società al 31.12.2019 riportasse perdite per € 1.596.542,00. Le società convenute, aventi qualifica di imprenditori commerciali, erano certamente dotate delle necessarie competenze per rendersi conto, dalla visione dei bilanci, anche in ragione della macroscopicità dell'ammontare delle perdite e dei dati negativi, delle condizioni economiche e della insolvibilità della fallita, tanto da determinarsi all'avvio del procedimento monitorio e delle relative azioni esecutive recuperatorie, prendendo in quella sede ulteriormente contezza della ricorrenza di ulteriori notevoli esposizioni debitorie per complessivi € 370.000,00. Il fatto, poi, che alcuni dei creditori intervenuti nella procedura avessero rinunziato all'azione non può dirsi indice di solvibilità, considerato che tale rinunzia si correlava alla pattuizione di un piano di rientro della esposizione debitoria, piano che è ulteriormente sintomatico della incapacità della società di far fronte alle esposizioni debitorie maturate, né può assumere valore determinante, ai fini della dimostrazione della mancata conoscenza della condizione patrimoniale del debitore all'epoca dei pagamenti, la intervenuta rinunzia alla procedura esecutiva da parte del creditore procedente posto che questa è comunque dipesa dal venir meno del titolo giudiziale che la sorreggeva e non già per aver visto integralmente soddisfatto il credito.
Senza contare che lo stato di dissesto, stante la natura e l'oggetto della società fallita, era oggetto di costante attenzione da parte dei media, con diffusione, su scala nazionale, di notizie afferenti le gravi condizioni economiche e di incertezza nella governance amministrativa del nel periodo antecedente la dichiarazione di Parte_1 fallimento, come puntualmente dimostrato dalla curatela attraverso la produzione documentale allegata alla citazione (cfr. all. 16). La prova dell'effettiva conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte dell'accipiens può essere desunta, infatti, anche dalle notizie di stampa, sia locale che nazionale, specializzata e non, che contribuiscono a rendere il dissesto di pubblico dominio.
La conoscenza dello stato di insolvenza della può, infine, ulteriormente Parte_1 desumersi dall'essere entrambe le società convenute operanti nel territorio trapanese e, per quanto concerne la società anche operante in un ambito strettamente affine a quello CP_1 del mondo sportivo e calcistico.
Le circostanze sopra rappresentate costituiscono tutti elementi indiziari che in un operatore commerciale di normale diligenza ben potevano e dovevano far insorgere il ragionevole dubbio della sussistenza dello stato di decozione della né può portare Parte_1 ad una diversa conclusione l'argomentazione correlata all'imperversare dell'epidemia da
Covid 19 nel periodo in cui sono stati eseguiti i pagamenti, stante l'assenza di qualsivoglia valenza e connessione rispetto alla consapevolezza da pare delle odierne convenute della situazione finanziaria della società fallita (non dipendente in alcun modo dalla crisi generata dalla pandemia, anche poiché pregressa), tanto più che a fronte del fatto che tutte le iniziative intraprese dalle stesse al fine di recuperare il proprio credito sono state eseguite nel periodo in cui la pandemia era già in atto.
Alla luce di tutto quanto sopra, la domanda va accolta, con la conseguenza che vanno dichiarati inefficaci -ex art. 67 comma 2 L.F.- nei confronti della Parte_1 il pagamento coattivo di € 8.542,94 riscosso in data 17.9.2020 dalla
[...] convenuta EN Pubblicità srls nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 237/2020 RG es.mob. promossa davanti a questo Tribunale, nonché il pagamento coattivo di € 95.795,47 riscosso in data 17-24.9.2020 dalla convenuta
[...]
sempre nell'ambito della suddetto procedura esecutiva. Controparte_1
Le spese di lite vengono poste a carico di parte soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale
In accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara inefficaci -ex art. 67 comma 2 L.F.- nei confronti della il pagamento coattivo di € Parte_1
8.542,94 riscosso in data 17.9.2020 dalla convenuta EN Pubblicità srls nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 237/2020 Rg es. mob. promossa davanti a questo Tribunale, nonché il pagamento coattivo di € 95.795,47 riscosso in data 17-
24.9.2020 dalla convenuta sempre nell'ambito della Controparte_1 suddetto procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 237/2020 Rg es. mob;
condanna le convenute, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in euro 7.052,00, oltre euro 786,00 per esborsi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Trapani, 25/6/2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari