Trib. Catania, sentenza 20/12/2025, n. 6119
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Sentenza 20 dicembre 2025

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  • Accolto
    Errata condanna alle spese processuali del primo grado

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo di impugnazione, affermando che l'accoglimento dell'opposizione è dipeso esclusivamente dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia dell'agente della riscossione, e non dalla condotta dell'ente impositore. Pertanto, le spese di lite del primo grado devono essere poste a carico dell'agente della riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 20/12/2025, n. 6119
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 6119
    Data del deposito : 20 dicembre 2025

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