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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/12/2025, n. 6119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6119 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 12906/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 12906/2023 _____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
) con il patrocinio dell'avv. GAETANA MARIA Parte_1 P.IVA_1 MUSUMECI, elettivamente domiciliato in VIA UMBERTO I 151, Pt_1
contro
) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 GAETANO ORLANDO, elettivamente domiciliato in VIALE XX SETTEMBRE 43, Pt_1
) contumace CP_2 C.F._1
1 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 12906/2023
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 21 novembre 2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
Deve accogliersi l'appello proposto dal per le motivazioni di seguito Parte_1 illustrate.
Premessa l'ammissibilità del gravame formulato dall'ente comunale – in quanto attinente ad una causa di valore eccedente la somma di € 1.100,00 -, deve rammentarsi che non si pone, nel caso in esame, un problema di regolamentazione d'ufficio delle spese processuali del primo grado di giudizio, dal momento che l'appellante ha inteso impugnare nella presente sede proprio il capo della decisione avente ad oggetto tale aspetto.
In particolare, il si duole del fatto che, impugnata in primo grado da Parte_1 [...]
(rimasto poi contumace in appello) l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90110846 76/000 CP_2
- facente riferimento ad una cartella esattoriale formata in relazione ad una presunta violazione, da parte del , del Codice della Strada, e notificata a quest'ultimo in data 3 dicembre 2022 da CP_2
-, il giudice di prime cure, nel riconoscere l'eccepita prescrizione Controparte_3 quinquennale della pretesa sanzionatoria ex art. 28 della l. 24 novembre 1981, n. 689, ha condannato detto ente alla refusione delle spese processuali.
Tale condanna, nella prospettiva dell'appellante, sarebbe errata in quanto la stessa sentenza attesta che proprio “[…] la mancata costituzione in giudizio dell'Ente [ Controparte_3
, rimasto contumace in primo grado] impedisce […] di conoscere e valutare l'esistenza di
[...] eventuali atti (cartelle di pagamento) regolarmente notificate che possano avere interrotto il termine di prescrizione quinquennale […]” suddetto.
Il motivo di impugnazione è fondato.
Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell che Controparte_3 dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto - nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione -, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di
2 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 12906/2023
causalità. In tali casi, infatti, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'agente della riscossione, per il principio di causalità non ricorrono le condizioni che impongono la condanna in solido alle spese di lite e rientra nella facoltà del giudice compensare le spese nei confronti dell'ente impositore (Cass. 7716/2022).
Nel caso di specie, è la stessa sentenza che, nel dare atto dell'avvenuta notificazione al CP_2 del verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada (come da relativa documentazione prodotta dal in sede di costituzione nel precedente grado di giudizio), ha poi Parte_1 attestato la successiva inerzia del concessionario all'esazione – rimasto peraltro contumace in primo grado - rispetto alle attività susseguenti e necessarie ai fini della riscossione coattiva della sanzione irrogata dall'ente comunale – da cui il maturare della prescrizione della pretesa impositiva ai sensi del cit. art. 28 della l. 24 novembre 1981, n. 689.
È pertanto evidente che l'accoglimento, da parte dell' di Pace di , Parte_2 Pt_1 dell'opposizione è dipeso esclusivamente dalla prescrizione del credito dovuta alla conclamata inerzia dell'agente della riscossione, sicché non può applicarsi il principio di solidarietà nella regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, che devono essere pertanto poste esclusivamente a carico di (vale a dire, la parte alla cui condotta è, Controparte_3 in concreto, addebitabile l'accoglimento della suddetta opposizione) – il tutto, con compensazione delle menzionate spese tra ed il ai sensi dell'art. 92, co. II c.p.c., essendo CP_2 Parte_1 comunque emerso all'esito dell'istruttoria del precedente grado di giudizio che la pretesa pecuniaria avanzata dal per il tramite del concessionario all'esazione era oramai Parte_1 irrimediabilmente prescritta.
III
Le spese di lite del gravame tra il ed Parte_1 Controparte_3 seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri minimi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, stante la natura documentale della controversia e la sua non elevata complessità.
Non deve assumersi alcuna statuizione in punto di spese processuali del presente grado di giudizio tra l'ente appellante e , non avendo il formulato alcun CP_2 Parte_1 motivo d'impugnazione in relazione al merito della vicenda processuale definita dal giudice di prime cure.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando in parziale riforma della sentenza n. 1727 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di in data 19 giugno 2023, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: Pt_1
1. accoglie l'appello proposto dal e, in parziale riforma della sentenza Parte_1
3 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 12906/2023
impugnata, a. condanna al rimborso, a favore di , Controparte_3 CP_2 delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 100,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.; b. compensa le spese di lite del primo grado di giudizio tra ed il CP_2 Parte_1
;
[...]
2. condanna al rimborso, a favore del Controparte_3 Parte_1 delle spese di lite del grado d'appello, che si liquidano in € 91,50 per anticipazioni ed € 1.278,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 19 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 12906/2023 _____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
) con il patrocinio dell'avv. GAETANA MARIA Parte_1 P.IVA_1 MUSUMECI, elettivamente domiciliato in VIA UMBERTO I 151, Pt_1
contro
) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 GAETANO ORLANDO, elettivamente domiciliato in VIALE XX SETTEMBRE 43, Pt_1
) contumace CP_2 C.F._1
1 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 12906/2023
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 21 novembre 2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
Deve accogliersi l'appello proposto dal per le motivazioni di seguito Parte_1 illustrate.
Premessa l'ammissibilità del gravame formulato dall'ente comunale – in quanto attinente ad una causa di valore eccedente la somma di € 1.100,00 -, deve rammentarsi che non si pone, nel caso in esame, un problema di regolamentazione d'ufficio delle spese processuali del primo grado di giudizio, dal momento che l'appellante ha inteso impugnare nella presente sede proprio il capo della decisione avente ad oggetto tale aspetto.
In particolare, il si duole del fatto che, impugnata in primo grado da Parte_1 [...]
(rimasto poi contumace in appello) l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90110846 76/000 CP_2
- facente riferimento ad una cartella esattoriale formata in relazione ad una presunta violazione, da parte del , del Codice della Strada, e notificata a quest'ultimo in data 3 dicembre 2022 da CP_2
-, il giudice di prime cure, nel riconoscere l'eccepita prescrizione Controparte_3 quinquennale della pretesa sanzionatoria ex art. 28 della l. 24 novembre 1981, n. 689, ha condannato detto ente alla refusione delle spese processuali.
Tale condanna, nella prospettiva dell'appellante, sarebbe errata in quanto la stessa sentenza attesta che proprio “[…] la mancata costituzione in giudizio dell'Ente [ Controparte_3
, rimasto contumace in primo grado] impedisce […] di conoscere e valutare l'esistenza di
[...] eventuali atti (cartelle di pagamento) regolarmente notificate che possano avere interrotto il termine di prescrizione quinquennale […]” suddetto.
Il motivo di impugnazione è fondato.
Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell che Controparte_3 dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto - nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione -, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di
2 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 12906/2023
causalità. In tali casi, infatti, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'agente della riscossione, per il principio di causalità non ricorrono le condizioni che impongono la condanna in solido alle spese di lite e rientra nella facoltà del giudice compensare le spese nei confronti dell'ente impositore (Cass. 7716/2022).
Nel caso di specie, è la stessa sentenza che, nel dare atto dell'avvenuta notificazione al CP_2 del verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada (come da relativa documentazione prodotta dal in sede di costituzione nel precedente grado di giudizio), ha poi Parte_1 attestato la successiva inerzia del concessionario all'esazione – rimasto peraltro contumace in primo grado - rispetto alle attività susseguenti e necessarie ai fini della riscossione coattiva della sanzione irrogata dall'ente comunale – da cui il maturare della prescrizione della pretesa impositiva ai sensi del cit. art. 28 della l. 24 novembre 1981, n. 689.
È pertanto evidente che l'accoglimento, da parte dell' di Pace di , Parte_2 Pt_1 dell'opposizione è dipeso esclusivamente dalla prescrizione del credito dovuta alla conclamata inerzia dell'agente della riscossione, sicché non può applicarsi il principio di solidarietà nella regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, che devono essere pertanto poste esclusivamente a carico di (vale a dire, la parte alla cui condotta è, Controparte_3 in concreto, addebitabile l'accoglimento della suddetta opposizione) – il tutto, con compensazione delle menzionate spese tra ed il ai sensi dell'art. 92, co. II c.p.c., essendo CP_2 Parte_1 comunque emerso all'esito dell'istruttoria del precedente grado di giudizio che la pretesa pecuniaria avanzata dal per il tramite del concessionario all'esazione era oramai Parte_1 irrimediabilmente prescritta.
III
Le spese di lite del gravame tra il ed Parte_1 Controparte_3 seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri minimi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, stante la natura documentale della controversia e la sua non elevata complessità.
Non deve assumersi alcuna statuizione in punto di spese processuali del presente grado di giudizio tra l'ente appellante e , non avendo il formulato alcun CP_2 Parte_1 motivo d'impugnazione in relazione al merito della vicenda processuale definita dal giudice di prime cure.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando in parziale riforma della sentenza n. 1727 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di in data 19 giugno 2023, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: Pt_1
1. accoglie l'appello proposto dal e, in parziale riforma della sentenza Parte_1
3 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 12906/2023
impugnata, a. condanna al rimborso, a favore di , Controparte_3 CP_2 delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 100,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.; b. compensa le spese di lite del primo grado di giudizio tra ed il CP_2 Parte_1
;
[...]
2. condanna al rimborso, a favore del Controparte_3 Parte_1 delle spese di lite del grado d'appello, che si liquidano in € 91,50 per anticipazioni ed € 1.278,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 19 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
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